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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1029 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresenta e difesa dall'avv. RENNA MARIA Parte_1
ADDOLORATA, come da mandato in atti;
E
– rappresentato e difeso dall'avv. RENNA Controparte_1
MARIA ADDOLORATA, come da mandato in atti;
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1
Con ricorso depositato congiuntamente il 24/03/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 20.12.2014 in
Monteparano (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente il 15.09.2000, 19.09.2001 e il 18.12.2016 e che il Per_3
Tribunale di Taranto con decreto n. 3748/2019 del giorno 09.04.2019 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 07.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 3748/2019 del giorno 09.04.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 02.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 24/03/2025 da Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1.DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 20/12/2014 nel
Comune di Monteparano (TA) da , nata a [...] il Parte_1
18/08/1979, e , nato a [...] il Controparte_1
24/07/1976, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monteparano
(TA), dell'anno 2014, parte I, numero 1;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 07.05.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteparano (TA)
per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e
10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/05/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
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