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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/09/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2605/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Brà 26/D, Verona (VR) presso lo studio dell'Avv. BONATTI SABRINA che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, iscritta nel registro delle Imprese del
Tribunale di Bratislava n. 5851/B settore SA, elettivamente domiciliata in Via Todeschini 3, Verona (VR), presso lo studio dall'Avv. Dal Dosso Sabina e rappresenta e difesa in questo giudizio dall'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 27/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che, previa pronuncia della risoluzione per grave inadempimento del contratto di assicurazione sulla vita stipulato tra le parti, o in via subordinata, dell'annullamento dello stesso per violazione degli artt. 1428 e ss. c.c., la convenuta venga condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 12.400,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo, o la somma ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, parte attrice ha chiesto che venga accertata la violazione dell'art. 1370 c.c. e stabilito che la durata del contratto sia di anni 5 (decorrenti dal 01.02.2018), con condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui sopra.
A sostegno delle proprie pretese, il sig. ha dedotto: i) che in Pt_1 data 22.12.2017 egli aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione sulla vita “ con coperture Parte_2 complementari e premio di 200,00 euro da versarsi mensilmente a mezzo bonifico (doc. 1 parte attrice), senza che nel contratto fosse presente una clausola che ne stabilisse la durata;
ii) che, in data
30.08.2022, il sig. ha contattato l'assicurazione per Pt_1 procedere al riscatto totale della polizza, in ragione della supposta scadenza del termine quinquennale del contratto, e che, in riscontro, la Compagnia aveva inviato un prospetto nel quale erano previsti costi a dire dell'attore non dovuti;
iii) che la Compagnia ha giustificato l'applicazione di detti costi, affermando che la durata del contratto era di quarant'anni (doc.
4-8 parte attrice).
Parte attrice ha quindi invocato, innanzitutto, la responsabilità della convenuta ex art. 1337 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che devono essere osservati nella fase delle trattive, poiché a) il formulario firmato dal sig. è stato Pt_1 predisposto in maniera tale da indurre il contraente a credere di stipulare una polizza “a scadenza” e non con durata “a vita dell'assicurato”: tale circostanza sarebbe peraltro confermata dal pagina 2 di 7 fatto che dopo avere ricevuto alcune sanzioni, la compagnia assicurativa avrebbe modificato i propri formulari inserendo una precisa distinzione tra la polizza “a vita intera” e la polizza “a scadenza” (doc. 12 parte attrice); b) il prodotto fornito al sig.
è stato dichiarato come diretto a chi ha conoscenze nel Pt_1 settore degli investimenti ed è dunque inadatto alle caratteristiche dell'attore.
Inoltre, parte attrice ha dedotto la violazione dell'obbligo di buona fede anche in executivis, poiché la Compagnia, pur essendo stata sanzionata da altri Paesi (Ungheria, Polonia), sino al punto di dismettere la vendita delle polizze oggetto del presente giudizio, non ha mai proposto ai propri assicurati di revisionare i precedenti contratti, né ha sottoposto loro prodotti alternativi.
Infine, in via subordinata, parte attrice ha chiesto che gli artt. 4 e
4.1 delle condizioni generali di contratto, relativi alla durata della polizza, vengano interpreti nel senso più favorevole al contraente debole ai sensi dell'art. 1370 c.c.
Parte convenuta si è costituita eccependo in primis l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, in quanto la materia oggetto di causa rientra fra quelle dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Ha, poi, eccepito l'avvenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 1337 c.c. in ragione della natura extracontrattuale della responsabilità e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree.
Quanto alla durata del contratto, ha dedotto che la proposta contrattuale conteneva una casella con su scritto “opzione a scadenza”, che il sig. avrebbe dovuto sbarrare qualora non Pt_1 avesse voluto concludere un contratto “a vita” e che la tesi attorea sarebbe smentita dal questionario di adeguatezza (doc. 5 parte convenuta). Ha, infine, evidenziato la buona fede di
[...]
la quale ha predisposto un questionario per Controparte_1
pagina 3 di 7 verificare la piena comprensione dei termini contrattuali da parte dei propri clienti (docc.
6-8 parte convenuta), nonché l'infondatezza della domanda di accertamento della violazione dell'art. 1370 c.c., poiché l'interpretazione della clausola di cui all'art. 4 e 4.1 delle condizioni generali di contratto non costituirebbe di per sé titolo per fare valere una pretesa risarcitoria dell'attore.
Parte convenuta ha chiesto, dunque, il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova orale (interpello in data
26.11.2024) e in data 27.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
Quanto all'eccezione preliminare, va dato atto che, all'udienza del
23.01.2024, questo Giudice ha assegnato termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Tale procedimento, correttamente instaurato, si è concluso con verbale negativo in data 12.03.2024 (depositato da parte attrice il 26.06.2024), sicché la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità precontrattuale, sollevata dalla convenuta.
È noto che la natura della responsabilità precontrattuale è ancora oggi ampiamente discussa sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Questo Giudice ritiene preferibile la tesi – peraltro ad oggi ancora maggioritaria (cfr. Cass. n. 27262/2023; Cass n. 24738/2019; CdS
120/25) – che riconduce tale forma di responsabilità a quella aquiliana, essendo diretta a tutelare l'interesse generale a una corretta esplicazione della libertà negoziale, vale a dire l'interesse dei consociati a non essere coinvolti in trattative inutili, nella stipula di contratti invalidi o inefficaci e a non subire comportamenti tali da inficiare la formazione della propria volontà, ed essendo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in fase di trattative posto a carico non tanto di un soggetto determinato, bensì della generalità dei consociati (erga omnes).
pagina 4 di 7 Dalla natura aquiliana della responsabilità precontrattuale consegue che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., e che tale termine è dunque decorso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, considerando che il diritto poteva essere fatto valere dal sig. sin dalla conclusione del contratto, avvenuta il Pt_1
22.12.2017.
Può invece ravvisarsi, in capo alla convenuta, una condotta, in fase di esecuzione del contratto, che integra la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
È noto che, nell'esecuzione del contratto, la buona fede viene intesa come obbligo di salvaguardia degli interessi dell'altra parte,
a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi, sempreché ciò non comporti il superamento del limite dell'apprezzabile sacrificio dei propri interessi. Si tratta, dunque, di un vero e proprio dovere giuridico (Cass. civ. n. 960 del 1986) che impone, tra l'altro, la necessità di adeguare e modificare il proprio comportamento alla luce delle esigenze e dell'utilità della controparte, laddove ci si avveda che la prestazione non è più idonea agli scopi da questa perseguiti.
Con riguardo, proprio, al contratto di assicurazione, la Corte di
Cassazione ha specificato che in capo all'assicuratore sussistono continui obblighi informativi nei confronti dell'assicurato, trattandosi di contratto prolungato nel tempo (Cass. civ. n.
3014/2016; Cass. 8412/2015: «In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e
1375 c.c. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c.»).
pagina 5 di 7 Rispetto alla polizza oggetto del presente giudizio, Controparte_1
è stata destinataria di alcuni provvedimenti che hanno
[...] imposto la sospensione della vendita del prodotto (docc. 9 e 10 parte attrice), a seguito del riscontro di alcune carenze informative nei confronti degli assicurati, anche in riferimento alla delicatezza del prodotto offerto dall'assicurazione. Solo a partire dal 2018 (doc.
11 parte attrice), con l'introduzione del documento c.d. KID, sono state fatte alcune precisazioni informative su questo prodotto assicurativo, cui ha fatto seguito anche una modifica dei formulari predisposti per la sottoscrizione delle polizze (doc. 12 parte attrice), nei quali sono state inserite due caselle per consentire all'assicurato di scegliere effettivamente tra una “polizza a vita” e una “a scadenza”.
Dopo tali eventi, non è giunta al sig. alcuna congrua Pt_1 proposta di revisione della propria posizione assicurativa con riguardo alla durata dello strumento assicurativo, non essendo sufficienti ad integrare tale onere le dichiarazioni e richieste che sono state trasmesse via e-mail dalla compagnia (docc.
7-9 parte convenuta).
L'inadempimento imputabile alla convenuta può dirsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., alla luce del carattere determinante nell'economia contrattuale delle informazioni omesse, sicché va pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a rifondere al sig. i premi versati, detratto il Pt_1 riscatto parziale per euro 2.921,90 (cfr. doc. 16 di parte convenuta), per un importo complessivo di euro 9.478,10, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 6 di 7 eccezione respinta, così provvede:
Dispone la risoluzione del contratto di assicurazione sottoscritto tra e per grave Controparte_1 Parte_1 inadempimento della convenuta;
Condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 la somma di euro 9.478,10, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi e €
264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 17 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2605/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Brà 26/D, Verona (VR) presso lo studio dell'Avv. BONATTI SABRINA che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, iscritta nel registro delle Imprese del
Tribunale di Bratislava n. 5851/B settore SA, elettivamente domiciliata in Via Todeschini 3, Verona (VR), presso lo studio dall'Avv. Dal Dosso Sabina e rappresenta e difesa in questo giudizio dall'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 27/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che, previa pronuncia della risoluzione per grave inadempimento del contratto di assicurazione sulla vita stipulato tra le parti, o in via subordinata, dell'annullamento dello stesso per violazione degli artt. 1428 e ss. c.c., la convenuta venga condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 12.400,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo, o la somma ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata, parte attrice ha chiesto che venga accertata la violazione dell'art. 1370 c.c. e stabilito che la durata del contratto sia di anni 5 (decorrenti dal 01.02.2018), con condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui sopra.
A sostegno delle proprie pretese, il sig. ha dedotto: i) che in Pt_1 data 22.12.2017 egli aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione sulla vita “ con coperture Parte_2 complementari e premio di 200,00 euro da versarsi mensilmente a mezzo bonifico (doc. 1 parte attrice), senza che nel contratto fosse presente una clausola che ne stabilisse la durata;
ii) che, in data
30.08.2022, il sig. ha contattato l'assicurazione per Pt_1 procedere al riscatto totale della polizza, in ragione della supposta scadenza del termine quinquennale del contratto, e che, in riscontro, la Compagnia aveva inviato un prospetto nel quale erano previsti costi a dire dell'attore non dovuti;
iii) che la Compagnia ha giustificato l'applicazione di detti costi, affermando che la durata del contratto era di quarant'anni (doc.
4-8 parte attrice).
Parte attrice ha quindi invocato, innanzitutto, la responsabilità della convenuta ex art. 1337 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che devono essere osservati nella fase delle trattive, poiché a) il formulario firmato dal sig. è stato Pt_1 predisposto in maniera tale da indurre il contraente a credere di stipulare una polizza “a scadenza” e non con durata “a vita dell'assicurato”: tale circostanza sarebbe peraltro confermata dal pagina 2 di 7 fatto che dopo avere ricevuto alcune sanzioni, la compagnia assicurativa avrebbe modificato i propri formulari inserendo una precisa distinzione tra la polizza “a vita intera” e la polizza “a scadenza” (doc. 12 parte attrice); b) il prodotto fornito al sig.
è stato dichiarato come diretto a chi ha conoscenze nel Pt_1 settore degli investimenti ed è dunque inadatto alle caratteristiche dell'attore.
Inoltre, parte attrice ha dedotto la violazione dell'obbligo di buona fede anche in executivis, poiché la Compagnia, pur essendo stata sanzionata da altri Paesi (Ungheria, Polonia), sino al punto di dismettere la vendita delle polizze oggetto del presente giudizio, non ha mai proposto ai propri assicurati di revisionare i precedenti contratti, né ha sottoposto loro prodotti alternativi.
Infine, in via subordinata, parte attrice ha chiesto che gli artt. 4 e
4.1 delle condizioni generali di contratto, relativi alla durata della polizza, vengano interpreti nel senso più favorevole al contraente debole ai sensi dell'art. 1370 c.c.
Parte convenuta si è costituita eccependo in primis l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, in quanto la materia oggetto di causa rientra fra quelle dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Ha, poi, eccepito l'avvenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 1337 c.c. in ragione della natura extracontrattuale della responsabilità e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree.
Quanto alla durata del contratto, ha dedotto che la proposta contrattuale conteneva una casella con su scritto “opzione a scadenza”, che il sig. avrebbe dovuto sbarrare qualora non Pt_1 avesse voluto concludere un contratto “a vita” e che la tesi attorea sarebbe smentita dal questionario di adeguatezza (doc. 5 parte convenuta). Ha, infine, evidenziato la buona fede di
[...]
la quale ha predisposto un questionario per Controparte_1
pagina 3 di 7 verificare la piena comprensione dei termini contrattuali da parte dei propri clienti (docc.
6-8 parte convenuta), nonché l'infondatezza della domanda di accertamento della violazione dell'art. 1370 c.c., poiché l'interpretazione della clausola di cui all'art. 4 e 4.1 delle condizioni generali di contratto non costituirebbe di per sé titolo per fare valere una pretesa risarcitoria dell'attore.
Parte convenuta ha chiesto, dunque, il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova orale (interpello in data
26.11.2024) e in data 27.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
Quanto all'eccezione preliminare, va dato atto che, all'udienza del
23.01.2024, questo Giudice ha assegnato termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Tale procedimento, correttamente instaurato, si è concluso con verbale negativo in data 12.03.2024 (depositato da parte attrice il 26.06.2024), sicché la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità precontrattuale, sollevata dalla convenuta.
È noto che la natura della responsabilità precontrattuale è ancora oggi ampiamente discussa sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Questo Giudice ritiene preferibile la tesi – peraltro ad oggi ancora maggioritaria (cfr. Cass. n. 27262/2023; Cass n. 24738/2019; CdS
120/25) – che riconduce tale forma di responsabilità a quella aquiliana, essendo diretta a tutelare l'interesse generale a una corretta esplicazione della libertà negoziale, vale a dire l'interesse dei consociati a non essere coinvolti in trattative inutili, nella stipula di contratti invalidi o inefficaci e a non subire comportamenti tali da inficiare la formazione della propria volontà, ed essendo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in fase di trattative posto a carico non tanto di un soggetto determinato, bensì della generalità dei consociati (erga omnes).
pagina 4 di 7 Dalla natura aquiliana della responsabilità precontrattuale consegue che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., e che tale termine è dunque decorso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, considerando che il diritto poteva essere fatto valere dal sig. sin dalla conclusione del contratto, avvenuta il Pt_1
22.12.2017.
Può invece ravvisarsi, in capo alla convenuta, una condotta, in fase di esecuzione del contratto, che integra la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
È noto che, nell'esecuzione del contratto, la buona fede viene intesa come obbligo di salvaguardia degli interessi dell'altra parte,
a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi, sempreché ciò non comporti il superamento del limite dell'apprezzabile sacrificio dei propri interessi. Si tratta, dunque, di un vero e proprio dovere giuridico (Cass. civ. n. 960 del 1986) che impone, tra l'altro, la necessità di adeguare e modificare il proprio comportamento alla luce delle esigenze e dell'utilità della controparte, laddove ci si avveda che la prestazione non è più idonea agli scopi da questa perseguiti.
Con riguardo, proprio, al contratto di assicurazione, la Corte di
Cassazione ha specificato che in capo all'assicuratore sussistono continui obblighi informativi nei confronti dell'assicurato, trattandosi di contratto prolungato nel tempo (Cass. civ. n.
3014/2016; Cass. 8412/2015: «In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e
1375 c.c. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c.»).
pagina 5 di 7 Rispetto alla polizza oggetto del presente giudizio, Controparte_1
è stata destinataria di alcuni provvedimenti che hanno
[...] imposto la sospensione della vendita del prodotto (docc. 9 e 10 parte attrice), a seguito del riscontro di alcune carenze informative nei confronti degli assicurati, anche in riferimento alla delicatezza del prodotto offerto dall'assicurazione. Solo a partire dal 2018 (doc.
11 parte attrice), con l'introduzione del documento c.d. KID, sono state fatte alcune precisazioni informative su questo prodotto assicurativo, cui ha fatto seguito anche una modifica dei formulari predisposti per la sottoscrizione delle polizze (doc. 12 parte attrice), nei quali sono state inserite due caselle per consentire all'assicurato di scegliere effettivamente tra una “polizza a vita” e una “a scadenza”.
Dopo tali eventi, non è giunta al sig. alcuna congrua Pt_1 proposta di revisione della propria posizione assicurativa con riguardo alla durata dello strumento assicurativo, non essendo sufficienti ad integrare tale onere le dichiarazioni e richieste che sono state trasmesse via e-mail dalla compagnia (docc.
7-9 parte convenuta).
L'inadempimento imputabile alla convenuta può dirsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., alla luce del carattere determinante nell'economia contrattuale delle informazioni omesse, sicché va pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a rifondere al sig. i premi versati, detratto il Pt_1 riscatto parziale per euro 2.921,90 (cfr. doc. 16 di parte convenuta), per un importo complessivo di euro 9.478,10, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 6 di 7 eccezione respinta, così provvede:
Dispone la risoluzione del contratto di assicurazione sottoscritto tra e per grave Controparte_1 Parte_1 inadempimento della convenuta;
Condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 la somma di euro 9.478,10, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi e €
264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 17 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
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