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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 927/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lierna, Via Alla Valle di Basso n. 3 con il patrocinio dell'avv. TANCO MARIALUISA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
La parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di discutere oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già avanzate in atti, cui si riporta: voglia
a) disporre l'affidamento super esclusivo del minore nato in data [...] in [...]_1 al padre nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza per la C.F._1 vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo.
b) stabilire a carico del Signora un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Parte_2 pari ad euro 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in suo presso Codesto ufficio giudiziario;
c) se richiesto, regolamentare il diritto di visita al minore da parte della Signora Persona_1 Parte_2
prevedendo, almeno inizialmente, che gli incontri madre/figlio si svolgano in ambiente protetto o comunque
[...] con modalità di riavvicinamento graduali e progressive.
Vinte le spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , deducendo di Controparte_1 avere intrattenuto con la stessa una relazione more uxorio, nel corso della quale è nato il figlio Per_1
(in data 6.12.2013) e chiedendo che sia disposto l'affidamento super esclusivo del minore,
[...] con contribuzione al mantenimento ordinario dello stesso a carico della madre in ragione di € 250,00 mensili, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con la signora ancor prima della nascita di e che fin dal primo anno di CP_1 Persona_1 vita del figlio, la madre si è progressivamente disinteressata dello stesso, limitando i rapporti con il minore a pochissimi incontri, peraltro avvenuti grazie ai buoni offici della di lei madre, che si rendeva disponibile a prendersi cura di presso la propria abitazione. Persona_1
Il sig. ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per il Parte_1 figlio minore, di cui si occupa invia esclusiva provvedendo ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 14.10.2025, la sig.ra non è comparsa, né si è costituita, e pertanto ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia. Il Presidente relatore, in via temporanea e urgente, ha quindi disposto l'affido super esclusivo al padre, onerando la madre di contribuire al mantenimento del figlio minore in ragione di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì disposto che, laddove richiesto dalla madre, il diritto di visita sia regolamentato attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti, al fine di reintrodurre gradualmente il rapporto madre-figlio. A questo punto, il procuratore attoreo, previa rinuncia alle istanze istruttorie dedotte, ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Affidamento super-esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo al padre del figlio , ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione al sig. ella Persona_1 Parte_1 facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dello stesso, ivi comprese quelle di maggiore importanza per la vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo, compreso il cambio di residenza.
Tale decisione si rende necessaria a fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di rapporti tra la sig.ra e il figlio e il suo disinteresse rispetto a tutte le sue esigenze CP_1 di vita.
Tali circostanze trovano conferma nel disinteresse mostrato dalla resistente nei confronti del figlio che, pur avendo mantenuto dei rapporti con la nonna e la zia materna, non ha invece potuto coltivare quello con la madre, la quale non solo ha limitato gli incontri con a pochissime Persona_1 occasioni, ma ha anche di fatto ostacolato le comunicazioni con il ricorrente, rendendosi irreperibile telefonicamente per alcuni periodi.
Tale comportamento denota quindi il totale disinteresse di rispetto Controparte_1 alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive del minore, che ha comportato un'oggettiva difficoltà del genitore collocatario ad ottenere una qualsiasi forma di collaborazione nell'assunzione delle decisioni attinenti allo stesso.
3. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita materno. In ordine al contributo economico in favore del figlio, si ritiene che debba essere confermato l'importo previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale della sig.ra , il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del CP_1 minore, nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale.
Deve, pertanto, disporsi a carico della resistente l'obbligo di versare mensilmente al sig. Parte_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte del figlio, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerata l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse della sig.ra , il diritto CP_1 di visita materno, laddove richiesto, dovrà essere regolamentato attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti, al fine di reintrodurre gradualmente il rapporto madre-figlio.
4. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento super- esclusivo del figlio in favore del sig. cosicché le spese di lite, quantificate in euro Parte_1
2.0906,00 per onorari, oltre spese ed accessori, tenendo conto della relativa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore (nato il [...]), al padre, ai sensi Persona_1 dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione al sig. ella facoltà di assumere Parte_1 tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle di maggiore importanza per la vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo, compreso il cambio di residenza;
che, il diritto di visita della madre, se dalla stessa richiesto, potrà essere ripristinato previo intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di garantire un adeguato e graduale recupero del rapporto madre-figlio;
DISPONE che versi a entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
NA
a corrispondere a e spese di lite che liquida Parte_2 Parte_1 in € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 927/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lierna, Via Alla Valle di Basso n. 3 con il patrocinio dell'avv. TANCO MARIALUISA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
La parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di discutere oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già avanzate in atti, cui si riporta: voglia
a) disporre l'affidamento super esclusivo del minore nato in data [...] in [...]_1 al padre nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza per la C.F._1 vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo.
b) stabilire a carico del Signora un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Parte_2 pari ad euro 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in suo presso Codesto ufficio giudiziario;
c) se richiesto, regolamentare il diritto di visita al minore da parte della Signora Persona_1 Parte_2
prevedendo, almeno inizialmente, che gli incontri madre/figlio si svolgano in ambiente protetto o comunque
[...] con modalità di riavvicinamento graduali e progressive.
Vinte le spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , deducendo di Controparte_1 avere intrattenuto con la stessa una relazione more uxorio, nel corso della quale è nato il figlio Per_1
(in data 6.12.2013) e chiedendo che sia disposto l'affidamento super esclusivo del minore,
[...] con contribuzione al mantenimento ordinario dello stesso a carico della madre in ragione di € 250,00 mensili, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con la signora ancor prima della nascita di e che fin dal primo anno di CP_1 Persona_1 vita del figlio, la madre si è progressivamente disinteressata dello stesso, limitando i rapporti con il minore a pochissimi incontri, peraltro avvenuti grazie ai buoni offici della di lei madre, che si rendeva disponibile a prendersi cura di presso la propria abitazione. Persona_1
Il sig. ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per il Parte_1 figlio minore, di cui si occupa invia esclusiva provvedendo ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 14.10.2025, la sig.ra non è comparsa, né si è costituita, e pertanto ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia. Il Presidente relatore, in via temporanea e urgente, ha quindi disposto l'affido super esclusivo al padre, onerando la madre di contribuire al mantenimento del figlio minore in ragione di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì disposto che, laddove richiesto dalla madre, il diritto di visita sia regolamentato attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti, al fine di reintrodurre gradualmente il rapporto madre-figlio. A questo punto, il procuratore attoreo, previa rinuncia alle istanze istruttorie dedotte, ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Affidamento super-esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo al padre del figlio , ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione al sig. ella Persona_1 Parte_1 facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dello stesso, ivi comprese quelle di maggiore importanza per la vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo, compreso il cambio di residenza.
Tale decisione si rende necessaria a fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di rapporti tra la sig.ra e il figlio e il suo disinteresse rispetto a tutte le sue esigenze CP_1 di vita.
Tali circostanze trovano conferma nel disinteresse mostrato dalla resistente nei confronti del figlio che, pur avendo mantenuto dei rapporti con la nonna e la zia materna, non ha invece potuto coltivare quello con la madre, la quale non solo ha limitato gli incontri con a pochissime Persona_1 occasioni, ma ha anche di fatto ostacolato le comunicazioni con il ricorrente, rendendosi irreperibile telefonicamente per alcuni periodi.
Tale comportamento denota quindi il totale disinteresse di rispetto Controparte_1 alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive del minore, che ha comportato un'oggettiva difficoltà del genitore collocatario ad ottenere una qualsiasi forma di collaborazione nell'assunzione delle decisioni attinenti allo stesso.
3. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita materno. In ordine al contributo economico in favore del figlio, si ritiene che debba essere confermato l'importo previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale della sig.ra , il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del CP_1 minore, nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale.
Deve, pertanto, disporsi a carico della resistente l'obbligo di versare mensilmente al sig. Parte_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte del figlio, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerata l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse della sig.ra , il diritto CP_1 di visita materno, laddove richiesto, dovrà essere regolamentato attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti, al fine di reintrodurre gradualmente il rapporto madre-figlio.
4. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento super- esclusivo del figlio in favore del sig. cosicché le spese di lite, quantificate in euro Parte_1
2.0906,00 per onorari, oltre spese ed accessori, tenendo conto della relativa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore (nato il [...]), al padre, ai sensi Persona_1 dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione al sig. ella facoltà di assumere Parte_1 tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle di maggiore importanza per la vita del figlio, relative alla salute e all'istruzione del medesimo, compreso il cambio di residenza;
che, il diritto di visita della madre, se dalla stessa richiesto, potrà essere ripristinato previo intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di garantire un adeguato e graduale recupero del rapporto madre-figlio;
DISPONE che versi a entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
NA
a corrispondere a e spese di lite che liquida Parte_2 Parte_1 in € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada