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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11202 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9192/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.9192/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 11.7.2025 TRA
P.IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola (NA), via Circumvallazione n.310, presso lo studio HSL Advisors Legal degli avvocati Erasmo De Risi, c.f. , e Gaetano Perillo, c.f. , C.F._1 C.F._2 che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente E P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via SC Cilea n.281, presso lo studio degli avvocati Alessia Lubrano, c.f.
, e SC ES, c.f. , che la C.F._3 C.F._4 rappresentano congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposta
Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da considerare parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta in conformità degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Con ricorso monitorio, la società operante sul territorio Controparte_1 nazionale nel settore delle telecomunicazioni e del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, in qualità di esercente la vendita di servizi di telefonia, gas ed elettricità destinati a clienti domestici e non, esponeva di essere creditrice nei confronti della per la somma complessiva di €22.687,59. Parte_1 Tale credito traeva origine dal mancato o parziale pagamento di una serie di fatture emesse per la fornitura di servizi di telefonia e di energia elettrica regolarmente somministrati sul POD n.IT001E80005967, nel periodo compreso tra settembre 2019 e aprile 2020, nonché per importi dovuti a titolo di CMOR, in forza del contratto di fornitura stipulato tra le parti. In particolare, la ricorrente indicava le seguenti fatture: n.2315157/I del 13.11.2019 parzialmente saldata, n.2335627/I dell'11.12.2019, n.2031803/I del 20.1.2020, n.2036410/I del 13.2.2020, n.2081621/I del 27.3.2020 e n.2113672/I dell'11 aprile 2020. Sicché, la chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla CP_1 il pagamento della complessiva somma di €22.687,59 oltre Parte_1 interessi legali e moratori a decorrere dalla data di maturazione del credito sino al suo effettivo soddisfo. In data 24.2.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.1464/2021, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, rilevando che, in base alle condizioni generali di contratto, la competenza per ogni controversia doveva radicarsi presso il foro del convenuto, e che la società opponente aveva sede legale in Roma, con sedi secondarie in Milano, San Vitaliano (NA) e Nola (NA). Escludeva, inoltre, che potesse trovare applicazione un foro facoltativo per le obbligazioni pecuniarie, non essendo la somma richiesta fondata su un titolo contrattuale che ne rendesse liquido l'ammontare. Nel merito, l'opponente deduceva, invece, che i contratti di fornitura posti a fondamento del credito azionato da erano nulli, in quanto conclusi a CP_1 seguito di pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive. Tali contratti, infatti, erano riconducibili alle offerte commerciali denominate
“Vitamia” e successivamente “Tutto in uno”, ed erano stati oggetto di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conclusosi con l'adozione del provvedimento n.27599 del 12.3.2019, col quale era stata accertata la natura ingannevole e scorretta delle pratiche commerciali poste in essere da e irrogata una Controparte_1 sanzione amministrativa di €1.000.000,00, unitamente all'obbligo per la società di pubblicare una dichiarazione di rettifica dell'offerta. Altresì, l'opponente affermava che i contratti predisposti da CP_1 contenevano clausole vessatorie e difformi rispetto all'offerta inizialmente proposta, in particolare quanto al canone fisso e al sistema di fatturazione a
- 2 - conguaglio, basato su criteri di calcolo personalizzati e poco trasparenti. Tali clausole, sommate al comportamento commerciale scorretto tenuto nella fase di promozione dell'offerta, avevano determinato un significativo squilibrio contrattuale in danno del cliente, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. In via subordinata, la sosteneva che, anche qualora non si volesse Parte_1 ritenere configurabile una nullità di protezione, i comportamenti accertati dall' integrassero comunque vizi del consenso idonei a determinare CP_2 l'annullabilità del contratto, in quanto l'offerta era stata artatamente rappresentata come più conveniente di quanto non fosse in realtà, occultando i reali criteri di calcolo delle tariffe e gli obblighi economici gravanti sull'utente. Infine, l'opponente chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della mala fede precontrattuale tenuta da che, mediante Controparte_1 pratiche ingannevoli e aggressive, l'aveva indotta a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti concluso. Si costituiva nel giudizio la società contestando Controparte_1 integralmente l'opposizione proposta dalla e chiedendone il Parte_1 rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, deduceva la competenza esclusiva del foro di Napoli, in forza della clausola contrattuale di foro esclusivo contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente, sig. , anche ai sensi CP_3 dell'art. 1341, comma 2, c.c. L'opposta evidenziava come la disciplina di cui al Codice del Consumo non fosse applicabile, trattandosi di contratto stipulato da una società, e non da una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Sotto altro profilo, richiamava l'art. 28 c.p.c., affermando che, per effetto del combinato disposto con la clausola contrattuale di foro, la competenza territoriale doveva ritenersi convenzionalmente stabilita in via esclusiva presso il foro di Napoli, con esclusione di ogni altro foro alternativo. In via subordinata, osservava come, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo di conclusione del contratto dovesse individuarsi in Napoli, sede legale di dove erano state compiute le operazioni informatiche concretanti CP_1 l'accettazione della proposta contrattuale e dove dovevano considerarsi eseguite le obbligazioni dedotte in giudizio. Altresì, nel merito precisava che la aveva regolarmente Parte_1 sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia in data 22.7.2019, mediante firma elettronica avanzata OTP, legalmente equiparata alla firma autografa. La società opponente, inoltre, aveva riconosciuto il proprio debito e chiesto di dilazionare il pagamento, come risultava dalla documentazione prodotta. L'opposta ribadiva la piena validità ed efficacia del contratto, contestando la tesi avversaria circa la nullità o annullabilità dello stesso, rilevando che, a
- 3 - distanza di due anni dall'attivazione della fornitura e dopo aver regolarmente pagato alcune fatture, l'opponente sollevava contestazioni tardive e pretestuose. Sottolineava, inoltre, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano mai state contestate né nell'an né nel quantum, né al momento della stipula del contratto, né successivamente, non essendo mai pervenuti reclami formali. In ordine alla fatturazione dei consumi, richiamava la disciplina CP_1 dell'Autorità di regolazione per energia e reti (delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche), precisando che i dati di consumo provenivano esclusivamente dal Distributore locale, unico soggetto abilitato alla rilevazione delle misure e alla comunicazione delle stesse al venditore. Ne conseguiva che i corrispettivi addebitati erano basati su dati ufficiali e che aveva già provveduto a pagare i fornitori a monte, mentre la cliente CP_1 non aveva onorato le relative fatture. Rilevava, inoltre, che le somme richieste comprendevano anche importi dovuti a titolo di CMOR, corrispondenti agli importi non pagati al precedente fornitore di energia, come previsto dalla normativa di settore. Contestava, infine, la rilevanza del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 12.3.2019, affermando che esso riguardava pratiche promozionali risalenti al periodo 2015-2017, estranee al contratto oggetto di causa. Con le note di trattazione scritta per la prima udienza di comparizione delle parti del 10.2.2022, la parte opponente evidenziava che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, derivante dalla procedura amministrativa nota come CMOR, risultava oggetto di ulteriori richieste di pagamento da parte dei successivi gestori subentrati nel rapporto di fornitura di energia elettrica: in particolare la HeraComm S.p.A. che aveva emesso una fattura comprendente le medesime somme vantate da oggetto di contestazione CP_1 giudiziale;
nonché la con la quale era stata costretta a Controparte_4 sottoscrivere un piano di pagamento rateale, finendo così per corrispondere, almeno in parte, anche le somme già oggetto del credito azionato da CP_1 nel presente giudizio di opposizione.
[...]
L'opposta, con note di trattazione scritta autorizzate, deduceva che a seguito dell'accoglimento della richiesta di indennizzo da parte del Gestore, la incassava nell'ottobre 2021 dalla la CP_1 Controparte_5 somma complessiva pari ad €13.370,93 a titolo di CMOR, con conseguente storno delle seguenti fatture commerciali: n.2136628 del 13.5.2020 pari ad
€11.611,66 e parzialmente la fattura n.2315157 del 13.11.2019 per €1.759,27. Rimanevano, pertanto, inevase fatture per un totale di €19.920,23. Con ordinanza del 7.11.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con riferimento alla documentazione versata in atti dalle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue.
- 4 - In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente. L'art. 13 delle condizioni generali di contratto, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, prevede la competenza esclusiva del foro di Napoli. Si tratta di competenza derogata per accordo delle parti (art.28 c.p.c.) e non di competenza determinata in base ai fori c.d. alternativi, pertanto, la competenza del Tribunale di Napoli è da ritenersi esclusiva. In ogni caso, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; nella fattispecie in esame, l'eccezione non risulta proposta in modo completo in relazione al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c, nonché in relazione al forum destinatae solutionis, in quanto dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli prospettando la competenza del Tribunale di Roma con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, ma nulla viene prospettato circa la esistenza o meno nel circondario di Napoli del foro dello stabilimento con un rappresentate autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, di cui al secondo inciso dell'art. 19, comma 1, c.p.c., nonché nulla viene contestato in ordine al criterio di collegamento territoriale del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio di cui all'art.20 cpc forum destinatae solutionis, che, peraltro, nel caso di specie, appare radicarsi in Napoli, in base al combinato disposto degli artt.20 cpc e 1182 comma 3 cc (parte ricorrente ha sede in Napoli). Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, perché l'eccezione possa ritenersi validamente proposta occorre che la parte che l'ha formulata escluda l'operatività di tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. 17020/2011); tanto più nel caso di specie, in cui appare ipotizzabile la sussistenza del forum destinatae solutionis, la cui operatività non è stata compiutamente oggetto di esame da parte dell'eccipiente. Nel merito, l'opposizione è risultata solo parzialmente fondata nei termini che seguono. Giova premettere, che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i
- 5 - fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da CP_1 risulta che il contratto di fornitura di energia elettrica e telefonia è stato
[...] regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della con Parte_1 firma elettronica avanzata OTP, modalità prevista e riconosciuta dalla normativa vigente, D.lgs. n.82/2005. Tale sottoscrizione ha conferito piena validità giuridica al contratto, equiparabile alla firma autografa e comporta l'integrale accettazione delle condizioni generali, compresa la clausola di foro competente. Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo risultano regolarmente emesse per forniture effettivamente somministrate sul POD indicato nel contratto, e mai formalmente contestate dall'opponente né al momento della ricezione né successivamente ai solleciti inviati da CP_1 Inoltre, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, le fatture commerciali, sebbene non costituiscano di per sé prova piena del credito, assumono valore probatorio se non specificamente contestate nella loro causa giustificativa o nel quantum. Ed infatti, non risultano agli atti contestazioni pervenute in un momento antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
“la parte che deduca l'inadempimento o l'inesatto adempimento è gravato dall'onere dell'allegazione del fatto che costituisce tale inadempimento, non potendosi limitare alla denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533;). Inoltre, benché non equivalga a riconoscimento del debito la missiva di parte opposta nella quale veniva autorizzata la richiesta di dilazione di pagamento
- 6 - sottoforma di rate, non è comunque un documento contestato da parte opponente. Per contro, l'opponente-debitrice non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, né ha dimostrato la sussistenza di eventi idonei a estinguere o ridurre il debito originariamente contratto, se non per la documentazione relativa a successivi addebiti CMOR operati da altri gestori di energia (HeraComm S.p.A. ed , sopravvenuti Controparte_4 all'instaurazione del presente giudizio. Tali duplicazioni, tuttavia, si riferiscono a un meccanismo di natura amministrativa estraneo al titolo monitorio opposto e non incidono sulla sussistenza del credito per la fornitura originaria, già maturato al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo. In ogni caso, la società opposta ha riconosciuto tali circostanze, provvedendo a ridurre sin dall'inizio la propria pretesa alla minor somma di €19.920,23, corrispondente al credito effettivamente residuo, sicché la questione relativa agli addebiti CMOR deve ritenersi neutralizzata nei limiti di tale riduzione. Alla luce di quanto esposto, non avendo la debitrice dimostrato l'estinzione del debito né la sussistenza di vizi genetici o funzionali del rapporto contrattuale, l'opposizione deve, pertanto, essere accolta solo parzialmente, nei limiti della diminuzione del credito suindicata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'opponente va, infatti, condannata al pagamento dell'importo di €19.920,23, oltre interessi come da contratto. Come da consueta giurisprudenza “le censure non tengono conto della struttura peculiare del procedimento d'ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali”, (da ultimo Cass., sez.VI civile, ordinanza 8.6.2021 n.15916). Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.9192/2021 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così Controparte_1 provvede: 1)Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1464/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.2.2021;
- 7 - 2)Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di €19.920,23, oltre interessi come da contratto;
[...] 3)Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo giudizio, che liquida in €2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa e IV se dovuta, da attribuire agli avvocati SC ES e Alessia Lubrano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 01.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.9192/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 11.7.2025 TRA
P.IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola (NA), via Circumvallazione n.310, presso lo studio HSL Advisors Legal degli avvocati Erasmo De Risi, c.f. , e Gaetano Perillo, c.f. , C.F._1 C.F._2 che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente E P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via SC Cilea n.281, presso lo studio degli avvocati Alessia Lubrano, c.f.
, e SC ES, c.f. , che la C.F._3 C.F._4 rappresentano congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposta
Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da considerare parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta in conformità degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Con ricorso monitorio, la società operante sul territorio Controparte_1 nazionale nel settore delle telecomunicazioni e del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, in qualità di esercente la vendita di servizi di telefonia, gas ed elettricità destinati a clienti domestici e non, esponeva di essere creditrice nei confronti della per la somma complessiva di €22.687,59. Parte_1 Tale credito traeva origine dal mancato o parziale pagamento di una serie di fatture emesse per la fornitura di servizi di telefonia e di energia elettrica regolarmente somministrati sul POD n.IT001E80005967, nel periodo compreso tra settembre 2019 e aprile 2020, nonché per importi dovuti a titolo di CMOR, in forza del contratto di fornitura stipulato tra le parti. In particolare, la ricorrente indicava le seguenti fatture: n.2315157/I del 13.11.2019 parzialmente saldata, n.2335627/I dell'11.12.2019, n.2031803/I del 20.1.2020, n.2036410/I del 13.2.2020, n.2081621/I del 27.3.2020 e n.2113672/I dell'11 aprile 2020. Sicché, la chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla CP_1 il pagamento della complessiva somma di €22.687,59 oltre Parte_1 interessi legali e moratori a decorrere dalla data di maturazione del credito sino al suo effettivo soddisfo. In data 24.2.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.1464/2021, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, rilevando che, in base alle condizioni generali di contratto, la competenza per ogni controversia doveva radicarsi presso il foro del convenuto, e che la società opponente aveva sede legale in Roma, con sedi secondarie in Milano, San Vitaliano (NA) e Nola (NA). Escludeva, inoltre, che potesse trovare applicazione un foro facoltativo per le obbligazioni pecuniarie, non essendo la somma richiesta fondata su un titolo contrattuale che ne rendesse liquido l'ammontare. Nel merito, l'opponente deduceva, invece, che i contratti di fornitura posti a fondamento del credito azionato da erano nulli, in quanto conclusi a CP_1 seguito di pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive. Tali contratti, infatti, erano riconducibili alle offerte commerciali denominate
“Vitamia” e successivamente “Tutto in uno”, ed erano stati oggetto di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conclusosi con l'adozione del provvedimento n.27599 del 12.3.2019, col quale era stata accertata la natura ingannevole e scorretta delle pratiche commerciali poste in essere da e irrogata una Controparte_1 sanzione amministrativa di €1.000.000,00, unitamente all'obbligo per la società di pubblicare una dichiarazione di rettifica dell'offerta. Altresì, l'opponente affermava che i contratti predisposti da CP_1 contenevano clausole vessatorie e difformi rispetto all'offerta inizialmente proposta, in particolare quanto al canone fisso e al sistema di fatturazione a
- 2 - conguaglio, basato su criteri di calcolo personalizzati e poco trasparenti. Tali clausole, sommate al comportamento commerciale scorretto tenuto nella fase di promozione dell'offerta, avevano determinato un significativo squilibrio contrattuale in danno del cliente, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. In via subordinata, la sosteneva che, anche qualora non si volesse Parte_1 ritenere configurabile una nullità di protezione, i comportamenti accertati dall' integrassero comunque vizi del consenso idonei a determinare CP_2 l'annullabilità del contratto, in quanto l'offerta era stata artatamente rappresentata come più conveniente di quanto non fosse in realtà, occultando i reali criteri di calcolo delle tariffe e gli obblighi economici gravanti sull'utente. Infine, l'opponente chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della mala fede precontrattuale tenuta da che, mediante Controparte_1 pratiche ingannevoli e aggressive, l'aveva indotta a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti concluso. Si costituiva nel giudizio la società contestando Controparte_1 integralmente l'opposizione proposta dalla e chiedendone il Parte_1 rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, deduceva la competenza esclusiva del foro di Napoli, in forza della clausola contrattuale di foro esclusivo contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente, sig. , anche ai sensi CP_3 dell'art. 1341, comma 2, c.c. L'opposta evidenziava come la disciplina di cui al Codice del Consumo non fosse applicabile, trattandosi di contratto stipulato da una società, e non da una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Sotto altro profilo, richiamava l'art. 28 c.p.c., affermando che, per effetto del combinato disposto con la clausola contrattuale di foro, la competenza territoriale doveva ritenersi convenzionalmente stabilita in via esclusiva presso il foro di Napoli, con esclusione di ogni altro foro alternativo. In via subordinata, osservava come, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo di conclusione del contratto dovesse individuarsi in Napoli, sede legale di dove erano state compiute le operazioni informatiche concretanti CP_1 l'accettazione della proposta contrattuale e dove dovevano considerarsi eseguite le obbligazioni dedotte in giudizio. Altresì, nel merito precisava che la aveva regolarmente Parte_1 sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia in data 22.7.2019, mediante firma elettronica avanzata OTP, legalmente equiparata alla firma autografa. La società opponente, inoltre, aveva riconosciuto il proprio debito e chiesto di dilazionare il pagamento, come risultava dalla documentazione prodotta. L'opposta ribadiva la piena validità ed efficacia del contratto, contestando la tesi avversaria circa la nullità o annullabilità dello stesso, rilevando che, a
- 3 - distanza di due anni dall'attivazione della fornitura e dopo aver regolarmente pagato alcune fatture, l'opponente sollevava contestazioni tardive e pretestuose. Sottolineava, inoltre, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano mai state contestate né nell'an né nel quantum, né al momento della stipula del contratto, né successivamente, non essendo mai pervenuti reclami formali. In ordine alla fatturazione dei consumi, richiamava la disciplina CP_1 dell'Autorità di regolazione per energia e reti (delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche), precisando che i dati di consumo provenivano esclusivamente dal Distributore locale, unico soggetto abilitato alla rilevazione delle misure e alla comunicazione delle stesse al venditore. Ne conseguiva che i corrispettivi addebitati erano basati su dati ufficiali e che aveva già provveduto a pagare i fornitori a monte, mentre la cliente CP_1 non aveva onorato le relative fatture. Rilevava, inoltre, che le somme richieste comprendevano anche importi dovuti a titolo di CMOR, corrispondenti agli importi non pagati al precedente fornitore di energia, come previsto dalla normativa di settore. Contestava, infine, la rilevanza del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 12.3.2019, affermando che esso riguardava pratiche promozionali risalenti al periodo 2015-2017, estranee al contratto oggetto di causa. Con le note di trattazione scritta per la prima udienza di comparizione delle parti del 10.2.2022, la parte opponente evidenziava che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, derivante dalla procedura amministrativa nota come CMOR, risultava oggetto di ulteriori richieste di pagamento da parte dei successivi gestori subentrati nel rapporto di fornitura di energia elettrica: in particolare la HeraComm S.p.A. che aveva emesso una fattura comprendente le medesime somme vantate da oggetto di contestazione CP_1 giudiziale;
nonché la con la quale era stata costretta a Controparte_4 sottoscrivere un piano di pagamento rateale, finendo così per corrispondere, almeno in parte, anche le somme già oggetto del credito azionato da CP_1 nel presente giudizio di opposizione.
[...]
L'opposta, con note di trattazione scritta autorizzate, deduceva che a seguito dell'accoglimento della richiesta di indennizzo da parte del Gestore, la incassava nell'ottobre 2021 dalla la CP_1 Controparte_5 somma complessiva pari ad €13.370,93 a titolo di CMOR, con conseguente storno delle seguenti fatture commerciali: n.2136628 del 13.5.2020 pari ad
€11.611,66 e parzialmente la fattura n.2315157 del 13.11.2019 per €1.759,27. Rimanevano, pertanto, inevase fatture per un totale di €19.920,23. Con ordinanza del 7.11.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con riferimento alla documentazione versata in atti dalle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue.
- 4 - In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente. L'art. 13 delle condizioni generali di contratto, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, prevede la competenza esclusiva del foro di Napoli. Si tratta di competenza derogata per accordo delle parti (art.28 c.p.c.) e non di competenza determinata in base ai fori c.d. alternativi, pertanto, la competenza del Tribunale di Napoli è da ritenersi esclusiva. In ogni caso, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; nella fattispecie in esame, l'eccezione non risulta proposta in modo completo in relazione al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c, nonché in relazione al forum destinatae solutionis, in quanto dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli prospettando la competenza del Tribunale di Roma con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, ma nulla viene prospettato circa la esistenza o meno nel circondario di Napoli del foro dello stabilimento con un rappresentate autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, di cui al secondo inciso dell'art. 19, comma 1, c.p.c., nonché nulla viene contestato in ordine al criterio di collegamento territoriale del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio di cui all'art.20 cpc forum destinatae solutionis, che, peraltro, nel caso di specie, appare radicarsi in Napoli, in base al combinato disposto degli artt.20 cpc e 1182 comma 3 cc (parte ricorrente ha sede in Napoli). Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, perché l'eccezione possa ritenersi validamente proposta occorre che la parte che l'ha formulata escluda l'operatività di tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. 17020/2011); tanto più nel caso di specie, in cui appare ipotizzabile la sussistenza del forum destinatae solutionis, la cui operatività non è stata compiutamente oggetto di esame da parte dell'eccipiente. Nel merito, l'opposizione è risultata solo parzialmente fondata nei termini che seguono. Giova premettere, che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i
- 5 - fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da CP_1 risulta che il contratto di fornitura di energia elettrica e telefonia è stato
[...] regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della con Parte_1 firma elettronica avanzata OTP, modalità prevista e riconosciuta dalla normativa vigente, D.lgs. n.82/2005. Tale sottoscrizione ha conferito piena validità giuridica al contratto, equiparabile alla firma autografa e comporta l'integrale accettazione delle condizioni generali, compresa la clausola di foro competente. Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo risultano regolarmente emesse per forniture effettivamente somministrate sul POD indicato nel contratto, e mai formalmente contestate dall'opponente né al momento della ricezione né successivamente ai solleciti inviati da CP_1 Inoltre, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, le fatture commerciali, sebbene non costituiscano di per sé prova piena del credito, assumono valore probatorio se non specificamente contestate nella loro causa giustificativa o nel quantum. Ed infatti, non risultano agli atti contestazioni pervenute in un momento antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
“la parte che deduca l'inadempimento o l'inesatto adempimento è gravato dall'onere dell'allegazione del fatto che costituisce tale inadempimento, non potendosi limitare alla denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533;). Inoltre, benché non equivalga a riconoscimento del debito la missiva di parte opposta nella quale veniva autorizzata la richiesta di dilazione di pagamento
- 6 - sottoforma di rate, non è comunque un documento contestato da parte opponente. Per contro, l'opponente-debitrice non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, né ha dimostrato la sussistenza di eventi idonei a estinguere o ridurre il debito originariamente contratto, se non per la documentazione relativa a successivi addebiti CMOR operati da altri gestori di energia (HeraComm S.p.A. ed , sopravvenuti Controparte_4 all'instaurazione del presente giudizio. Tali duplicazioni, tuttavia, si riferiscono a un meccanismo di natura amministrativa estraneo al titolo monitorio opposto e non incidono sulla sussistenza del credito per la fornitura originaria, già maturato al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo. In ogni caso, la società opposta ha riconosciuto tali circostanze, provvedendo a ridurre sin dall'inizio la propria pretesa alla minor somma di €19.920,23, corrispondente al credito effettivamente residuo, sicché la questione relativa agli addebiti CMOR deve ritenersi neutralizzata nei limiti di tale riduzione. Alla luce di quanto esposto, non avendo la debitrice dimostrato l'estinzione del debito né la sussistenza di vizi genetici o funzionali del rapporto contrattuale, l'opposizione deve, pertanto, essere accolta solo parzialmente, nei limiti della diminuzione del credito suindicata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'opponente va, infatti, condannata al pagamento dell'importo di €19.920,23, oltre interessi come da contratto. Come da consueta giurisprudenza “le censure non tengono conto della struttura peculiare del procedimento d'ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali”, (da ultimo Cass., sez.VI civile, ordinanza 8.6.2021 n.15916). Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.9192/2021 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così Controparte_1 provvede: 1)Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1464/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.2.2021;
- 7 - 2)Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di €19.920,23, oltre interessi come da contratto;
[...] 3)Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo giudizio, che liquida in €2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa e IV se dovuta, da attribuire agli avvocati SC ES e Alessia Lubrano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 01.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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