Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/03/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3302/21 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Emma Tortora e Franco Marruso come da procura in atti;
Opponente
e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Duccilli come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbale udienza del 12.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2021 la Controparte_2
chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere all' il pagamento Controparte_1
della somma di € 6.217,62, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze del monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento del pagamento delle differenze sulle somme portate nella fattura n. 1 del 31.1.2013, emessa per le prestazioni di
Specialistica Ambulatoriale, branca di laboratorio analisi, erogate in favore degli assistiti del
Con decreto n. 706 emesso il 23.3.2021 il Tribunale di Salerno ingiungeva all' , il Parte_1
pagamento della somma di € 6.217,62, oltre interessi e spese di monitorio come richiesti in ricorso.
Con atto di citazione regolarmente notificato l , proponeva opposizione avverso Parte_1
detto decreto chiedendone la revoca e/o l'annullamento, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla , in favore della società Controparte_1
opposta, in ragione della fattura azionata;
eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario nonché l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., il difetto di prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata ed il fondamento negoziale dell'applicazione del c.d. sconto;
in ultimo contestava il superamento dei limiti di spesa.
Si costituiva l'opposta contestando la proposta opposizione e chiedendone Controparte_2
il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
In assenza di richieste istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza all'udienza del 12.12.2023.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario sollevata dall'opponente; sul punto la giurisprudenza può considerarsi univoca “Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed in quella del giudice amministrativo quando, viceversa, si faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla pubblica amministrazione;
pertanto sono devolute alla competenza giurisdizionale del Giudice ordinario tutte le controversie che hanno un contenuto patrimoniale derivante da un rapporto instauratosi tra privato e P.A., mentre il giudice amministrativo è competente a conoscere le cause in cui vengono in questione i poteri autoritativi della P.A. “ (Cass. Civ. S.U. 12/10/2020 n°21990 – Trib. Torino 11/09/2020 n°2950
– Cass. Civ. S.U. 30/07/2020 n°16454 – Cass. Civ. S.U. 04/03/2020 n°6075).
Nel caso di specie, nel caso di specie, la domanda proposta in via principale da parte opposta è di adempimento contrattuale, essendo volta alla corresponsione delle ulteriori somme, rispetto Part ai corrispettivi già erogati dall' per il triennio 2010-2012, non versate dall'opponente in applicazione (considerata illegittima dall'opposta) dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. Part 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, l'opposta abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità (rectius: di annullamento) di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione sollevata dalla Part medesima Neppure ha chiesto l'opposta procedersi alla disapplicazione incidentale dei predetti provvedimenti, la quale – sebbene inammissibile davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte la P.A. – avrebbe comunque radicato la giurisdizione del medesimo giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 23536/19).
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, pertanto, deve essere rigettata.
Giova altresì ricordare che, in via generale, nel giudizio di opposizione l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale laddove all'opponente va riconosciuta la qualità di convenuto con la conseguenza che in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. rimane a carico dell'attore/opposto l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche provare il mancato pagamento in quanto quest'ultimo integra fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a diverso credito.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria vantata dall'opposta società ex art. 2948 n. 4 c.c.
Anche tale eccezione non merita accoglimento atteso che la prescrizione eccepita non è applicabile al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17).
La pretesa creditoria di parte opposta è, in particolare, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l' Parte_1 per l'anno 2013, la notula-distinta riepilogativa con relativa fattura, da cui emerge la quantità
e qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del nel periodo di tempo ivi indicato e nella Pt_2
Part branca di appartenenza, nonché i relativi esiti valutativi di riscontro della depositati, peraltro, anche da quest'ultima e dai quali si evince l'esatta corrispondenza dell'importo oggetto della domanda all'importo trattenuto a titolo di sconto.
Entrando nel merito della controversia, la norma oggetto di causa, ossia l'art. 1, co. 796, lett.
o), l. n. 296/2006, dispone che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. Tale disposizione espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass.
n. 297/2021, n. 27366/2020, n. 22317/2020, n. 3676/2020, n. 10582/2018; Cons. Stato n.
439/2017). Tale conclusione è, peraltro, coerente con quanto rilevato da Corte cost. n.
94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Come, pertanto, sostenuto dall'opposta, con riferimento al triennio 2010-2012 non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto “de quo”. La pretesa creditoria di parte opposta è, in particolare, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n.
502/92 stipulati con l' per gli anni 2010, 2011 e 2012, le notule-distinte riepilogative Parte_1 con relative fatture, da cui emergono la quantità e qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del nel periodo di tempo ivi indicato e nella branca di appartenenza, nonché i relativi esiti Pt_2
Part valutativi di riscontro della depositati, peraltro, anche da quest'ultima e dai quali si evince l'esatta corrispondenza dell'importo oggetto della domanda all'importo trattenuto a titolo di sconto.
Deve ritenersi, pertanto, che lo sconto “ex lege 296/06” non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della richiamata normativa – da ritenersi non più in vigore per le annualità successive al 2009 – né in virtù delle previsioni contrattuali (in tal senso, anche
Appello Napoli sentenze n. 272/18, n. 673/18, n. 2862/18, n. 257/19, n. 905/19).
Invero, in ordine all'asserito superamento del tetto di spesa, è opportuno ricordare che i tetti di spesa devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni
(che, unitamente alle sono tenute a contrattare con le strutture un piano annuale CP_3
delle prestazioni). Più specificamente, le Regioni annualmente e preventivamente (ossia all'inizio di ogni anno) devono definire i volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi e i correlativi limiti massimi di spesa per ciascuna struttura.
Le hanno, a loro volta, l'obbligo di attenervisi, comunicandoli (sempre CP_3
preventivamente) alle singole strutture, altrimenti determinandosi una “regressione tariffaria”.
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, esula dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Part Era onere dell provare l'avvenuto superamento del limite massimo da parte della società opposta, atteso che il predetto superamento integra un fatto impeditivo della pretesa azionata, rientrante, quindi, nell'onere probatorio posto a carico della convenuta sostanziale, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c. A tale conclusione è d'obbligo pervenire ove si consideri che il tetto di spesa rappresenta il limite massimo che impedisce il sorgere del diritto del concessionario al pagamento delle prestazioni.
Part Più precisamente l'opponente era onerata della prova, con congrua attestazione documentale, di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposta nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Tuttavia, nel caso di specie, se anche tale superamento fosse effettivamente configurabile, ciò non pregiudicherebbe il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, atteso che tali somme rientrano, fino a prova contraria, nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, le quali risultano viziate nella parte in cui hanno richiamato uno sconto non più applicabile per legge come sopra visto. Non si tratta, cioè, nel caso di specie, di remunerare prestazioni “extra budget” (alle quali si riferisce la giurisprudenza che ritiene invalicabili i tetti di spesa: cfr., ex multis, Cass. n. 27608/19), bensì di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese Part ed accettate dall' opponente, la quale ha indebitamente inserito, negli accordi contrattuali intercorsi con la struttura sanitaria opposta, la previsione di uno sconto tariffario fondato su una norma non più applicabile, che aveva cessato, cioè, di produrre effetti già prima della Part conclusione dei predetti accordi contrattuali. Non può, quindi, l' opponente beneficiare, invocando il tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge ad essa imputabile, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di “budget” un inconveniente di fatto (momentaneo, come si dirà in prosieguo) conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla medesima
Amministrazione, sulla quale soltanto, quindi, grava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea, quindi della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
Part Tale conclusione non esclude, ovviamente, il diritto dell' di ottenere dalla struttura privata la ripetizione delle somme, all'esito della riprogrammazione finanziaria della macroarea in esame, con l'eliminazione dello sconto, indebitamente versatele in ragione dell'eventuale superamento del tetto di spesa che dovesse emergere.
In altri termini, ipotizzando che il “budget” fissato per gli anni di riferimento sia stato esaurito,
e che l'applicazione degli sconti tariffari abbia comunque consentito di ottenere un maggior volume di prestazioni sanitarie da parte delle strutture accreditate (nel senso che l'applicazione dello sconto, a “budget” invariato, consente di spendere interamente quest'ultimo tramite l'erogazione, però, di un numero maggiore di prestazioni da parte delle medesime strutture), lo sforamento del “budget” sarebbe riconducibile alla remunerazione delle ulteriori prestazioni che la struttura privata ha potuto erogare proprio in ragione della maggiore capienza del
“budget” conseguente all'applicazione dello sconto. Se, cioè, lo sconto non fosse stato “ab origine” applicato, la struttura privata, nel rispetto del medesimo tetto di spesa, avrebbe potuto erogare un minor quantitativo di prestazioni remunerate, perché il tetto di spesa si sarebbe esaurito prima rispetto a quanto poi effettivamente avvenuto (secondo la prospettazione Part dell' . È, quindi, verosimile che la struttura privata, in ragione dell'applicazione indebita dello sconto al periodo oggetto di causa, sia stata, da un lato, privata della parte di remunerazione rimasta assorbita nello sconto, ma, dall'altro, abbia potuto erogare ulteriori prestazioni che, se lo sconto non fosse stato applicato, sarebbero risultate “extra budget”. Part Compete, allora, eventualmente all' se ne ricorrono le condizioni, agire per il recupero delle prestazioni che dovessero risultare essere state eseguite “extra budget”, e quindi non meritevoli di remunerazione, all'esito della disapplicazione dello sconto tariffario. Sotto tale profilo, un'eventuale, specifica e documentata, istanza di compensazione non è stata neppure Part avanzata, nel presente giudizio, dall' opponente.
L'eventuale sforamento del tetto di spesa, quindi, non va, per il momento, ad incidere sulla pretesa creditoria della società opposta, perché opera su un piano diverso: una cosa è ripristinare l'integralità della remunerazione delle prestazioni sanitarie illegittimamente decurtate per l'applicazione di una scontistica tariffaria non più operante “ex lege”, altra cosa
è accertare, una volta eliminata la predetta scontistica, la sussistenza di prestazioni “extra Part budget” altrettanto indebitamente (già) remunerate dall' Non si pone, quindi, un problema di superamento del tetto di spesa, che resta di per sé inalterato: si tratta solo, dapprima, di ricalcolare la giusta remunerazione per ciascuna prestazione sanitaria resa dall'opposta, eliminando la decurtazione dello sconto, e, quindi, accertare in quale data è eventualmente avvenuto lo sforamento del “budget”, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni Part rese successivamente a tale data e possibilità di recupero per l' delle somme da questa indebitamente versate (cfr. Trib. Salerno sent. 778/21).
Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., viene dichiarato esecutivo.
In ragione della peculiarità, unitamente alla novità di alcune delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono liquidate in misura già dimidiata come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunziando sulla controversia recante n. R.G. 3302/21 così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 706 emesso il 23.3.2021 dal Tribunale di Salerno;
1) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 706/21;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della
[...]
residua metà che si liquidano in misura già dimidiata in € 1.200,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e nella misura di legge e con attribuzione al Difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 21.3.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi