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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta - Piazza Deffeies 1 11100 Aosta AO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LA DI PAGAMENTO n. 29520180011049384000 BOLLO 2013
- LA DI PAGAMENTO n. 29520180011049384000 BOLLO 2014
- LA DI PAGAMENTO n. 29520190012417376000 BOLLO 2016
- LA DI PAGAMENTO n. 29520210072910004000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6806/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione Regione Siciliana e Valle D' Aosta per chiedere l'annullamento avviso di intimazione relativo a LA
DI PAGAMENTO 29520180011049384000 bollo auto vari annualità per i seguenti motivi: mancata e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la violazione degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973; la violazione degli artt.
7-bis e 7-sexies della legge n. 212/2000; nonché l'intervenuta prescrizione del credito tributario, con riferimento alla tassa automobilistica, soggetta a termine prescrizionale triennale. Le parti resistenti contestano le motivazioni del ricorrente. La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso trova parziale accoglimento. Preliminarmente si precisa che parte ricorrente evidenziava che le notifiche delle cartelle afferenti alle diverse annualità risultavano eseguite nei confronti di soggetti diversi dal destinatario, ovvero prive delle formalità previste dalla legge (mancata raccomandata informativa, notificazione a soggetto non qualificato, utilizzo di operatore privo di titolo), con conseguente nullità delle notifiche stesse e mancata interruzione dei termini prescrizionali, tale aspetto rappresenta un elemento determinante di causa. Dall'esame degli atti di causa e delle memorie, fino a prova contraria, emerge che le notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione risultano non complete, relative al destinatario. Per le annualità 2013, 2014 e 2016, le notifiche delle cartelle risultano eseguite in modo non conforme alle prescrizioni normative, i senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.L' intimazione illegittima perché fondata su notifiche irregolari non più emendabili. Per il 2018 (Per tale annualità, resistente ha indicato in atti l'esistenza di cartella prodromica e la relativa notificazione - con riferimento alla cartella n. 29520210072910004/000, notificata in data 13/03/2023) la notifica è viziata ma non inesistente e non tale da travolgere la pretesa.Infatti, l'atto impugnato è un'avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
Tale atto, presuppone la pregressa e valida notificazione delle cartelle richiamate, dovendo l'Amministrazione/Agente della riscossione dare prova dell'esistenza e della regolare notifica degli atti prodromici, quando detta notifica venga specificamente contestata dal contribuente.Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520249016522524/000 limitatamente alle annualità 2013, 2014 e 2016; rigetta il ricorso con riferimento all'annualità 2018. Compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n.
29520249016522524/000 limitatamente alle annualità 2013, 2014 e 2016; rigetta il ricorso con riferimento all'annualità 2018;
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta - Piazza Deffeies 1 11100 Aosta AO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016522524000 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LA DI PAGAMENTO n. 29520180011049384000 BOLLO 2013
- LA DI PAGAMENTO n. 29520180011049384000 BOLLO 2014
- LA DI PAGAMENTO n. 29520190012417376000 BOLLO 2016
- LA DI PAGAMENTO n. 29520210072910004000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6806/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione Regione Siciliana e Valle D' Aosta per chiedere l'annullamento avviso di intimazione relativo a LA
DI PAGAMENTO 29520180011049384000 bollo auto vari annualità per i seguenti motivi: mancata e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la violazione degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973; la violazione degli artt.
7-bis e 7-sexies della legge n. 212/2000; nonché l'intervenuta prescrizione del credito tributario, con riferimento alla tassa automobilistica, soggetta a termine prescrizionale triennale. Le parti resistenti contestano le motivazioni del ricorrente. La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso trova parziale accoglimento. Preliminarmente si precisa che parte ricorrente evidenziava che le notifiche delle cartelle afferenti alle diverse annualità risultavano eseguite nei confronti di soggetti diversi dal destinatario, ovvero prive delle formalità previste dalla legge (mancata raccomandata informativa, notificazione a soggetto non qualificato, utilizzo di operatore privo di titolo), con conseguente nullità delle notifiche stesse e mancata interruzione dei termini prescrizionali, tale aspetto rappresenta un elemento determinante di causa. Dall'esame degli atti di causa e delle memorie, fino a prova contraria, emerge che le notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione risultano non complete, relative al destinatario. Per le annualità 2013, 2014 e 2016, le notifiche delle cartelle risultano eseguite in modo non conforme alle prescrizioni normative, i senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.L' intimazione illegittima perché fondata su notifiche irregolari non più emendabili. Per il 2018 (Per tale annualità, resistente ha indicato in atti l'esistenza di cartella prodromica e la relativa notificazione - con riferimento alla cartella n. 29520210072910004/000, notificata in data 13/03/2023) la notifica è viziata ma non inesistente e non tale da travolgere la pretesa.Infatti, l'atto impugnato è un'avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
Tale atto, presuppone la pregressa e valida notificazione delle cartelle richiamate, dovendo l'Amministrazione/Agente della riscossione dare prova dell'esistenza e della regolare notifica degli atti prodromici, quando detta notifica venga specificamente contestata dal contribuente.Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520249016522524/000 limitatamente alle annualità 2013, 2014 e 2016; rigetta il ricorso con riferimento all'annualità 2018. Compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n.
29520249016522524/000 limitatamente alle annualità 2013, 2014 e 2016; rigetta il ricorso con riferimento all'annualità 2018;
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina.