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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4181/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARIANI Parte_1 C.F._1
MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROSOLI CP_1 C.F._2
MA e dell'avv. ROBERTA DALLARI, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 12/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 194/2025, pubblicata in data 19/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il figlio minor (nel frattempo divenuto maggiorenne) rimarrà collocato Persona_1
stabilmente presso la madr nella casa ubicata in Comune di San Cesario sul Parte_1
Panaro – Via Mavora n. 102, fermo restando il diritto del padre di vederlo ogni qual volta possibile e comunque in qualunque momento in cui lo desideri e Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici;
pagina 2 di 4 2) il sig verserà alla sig.r tramite accredito in conto corrente CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di €. 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento del figlio , assegno che sarà aggiornato secondo gli Per_1
indici ISTAT al consumo a far tempo dal settembre 2025 e ciò fino a quando Per_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del suo
30° anno di età.
3) Le spese straordinarie nell'interesse del figli saranno poste a carico di ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
3a. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
3b. Le spese per l'iscrizione a scuola e/o Università e/o altri corsi di formazione nonché
quelle per il conseguimento della patente di guida, per visite specialistiche non coperte dal
SSN, quelle per attività ludiche, ricreative e per le vacanze, richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore.
4) Nessun assegno di mantenimento e/o divorzile verrà posto a carico dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Con compensazione integrale delle spese legali di procedura.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 21/08/2007; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 3 di 4 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 21/04/2007 fra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a MODENA (MO) il 24/09/1963 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 62 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4181/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARIANI Parte_1 C.F._1
MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROSOLI CP_1 C.F._2
MA e dell'avv. ROBERTA DALLARI, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 12/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 194/2025, pubblicata in data 19/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il figlio minor (nel frattempo divenuto maggiorenne) rimarrà collocato Persona_1
stabilmente presso la madr nella casa ubicata in Comune di San Cesario sul Parte_1
Panaro – Via Mavora n. 102, fermo restando il diritto del padre di vederlo ogni qual volta possibile e comunque in qualunque momento in cui lo desideri e Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici;
pagina 2 di 4 2) il sig verserà alla sig.r tramite accredito in conto corrente CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di €. 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento del figlio , assegno che sarà aggiornato secondo gli Per_1
indici ISTAT al consumo a far tempo dal settembre 2025 e ciò fino a quando Per_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del suo
30° anno di età.
3) Le spese straordinarie nell'interesse del figli saranno poste a carico di ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
3a. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
3b. Le spese per l'iscrizione a scuola e/o Università e/o altri corsi di formazione nonché
quelle per il conseguimento della patente di guida, per visite specialistiche non coperte dal
SSN, quelle per attività ludiche, ricreative e per le vacanze, richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore.
4) Nessun assegno di mantenimento e/o divorzile verrà posto a carico dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Con compensazione integrale delle spese legali di procedura.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 21/08/2007; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 3 di 4 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 21/04/2007 fra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a MODENA (MO) il 24/09/1963 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 62 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4