Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 20/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. VA CHIAZZESE Presidente dott. Francesco Antonino CANCILLA Giudice dott. VA GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità in riassunzione ex art. 199, comma 3, c.g.c. iscritto al n. 69384 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
DI FA nato a [...], il [...], c.f.
[...], residente in [...] - p.
Tr., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. prof. Alessandro Dagnino (c.f. [...], fax 091/325428, p.e.c. alessandro.dagnino@pec.dagnino.it) e dall’avv.
GI LA (C.F. [...], fax 091/7372876, p.e.c. ambrogio.panzarella@pec.it), entrambi del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso i domicili digitali dei predetti difensori, nonché presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Quintino Sella 77, giusta procura già in atti.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
N. 10/2026 Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
VA NC e l’avv. LA per il sig. DI, come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione depositato il 14 novembre 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il Sig. DI FA per ivi sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 60.665,98 in favore dell’I.N.P.S. oltre rivalutazione e interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, per il danno conseguente allo svolgimento di incarichi in assenza della relativa autorizzazione in violazione dell’art.53 commi 7 e 7 bis, del D.lgs. 165/2001.
In particolare, con detto atto introduttivo, veniva contestata l’indebita percezione di compensi riguardanti i seguenti incarichi:
i. incarico di collaborazione presso l’ente NA (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nel settore terziario), sulla scorta del contratto stipulato il 27.11.2008, con durata dal 28.11.2008 al 31.10.2009, per il quale aveva percepito compensi complessivamente pari ad euro 39.546,88;
ii. incarico di collaborazione presso l’IRCAC avente ad oggetto la
“valutazione attività direttore generale anno 2012”, per il quale aveva ricevuto l’importo RD di € 1.500,00, pagato con mandato del 12.9.2013, comprensivo della ritenuta di acconto del 20%;
iii. incarico presso l’ente EA DA, rispetto al quale veniva contestato l’importo residuo - rispetto ad un primo tentativo di recupero - di € 19.619,10.
I.1. Questa Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 221/2024 del 15 maggio 2024, depositata in data 11 giugno 2024, dopo aver dichiarato inammissibile l’azione di responsabilità per il danno afferente all’incarico presso l’ente EA DA - stante il divieto di bis in idem rispetto al giudizio civile definito con sentenza n. 214/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo - e dichiarato prescritta l’azione inerente all’incarico presso l’IRCAC, ha condannato il Sig.
FA DI al pagamento della somma di € 39.546.88, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore dell’INPS in relazione all’incarico presso l’ente NA.
I.2. Avverso tale sentenza la Procura Regionale ha proposto appello, depositato in data 14/10/2024, rispetto al capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione per danno erariale in relazione all’incarico presso EA DA.
I.3. La locale Sezione giurisdizionale d’Appello, con sentenza non definitiva n.44/A/2025 del 3 aprile e del 22 maggio 2025, depositata in data 3 giugno 2025, ha accolto l’appello principale della Procura regionale, previo rigetto delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal Sig. FA DI con l’appello incidentale, annullando parzialmente la sentenza impugnata e rimettendo, ai sensi dell’art. 199, comma 2, del codice della giustizia contabile, gli atti a questa Sezione per la prosecuzione del giudizio, con sospensione per il resto della decisione in attesa della conclusione del giudizio di primo grado. Con atto in riassunzione depositato il 6 giugno 2025 la Procura ha, pertanto, citato in giudizio il sig. DI.
II. Per quanto qui di interesse, con segnato riguardo all’incarico presso l’ente EA DA, la Procura regionale ha evidenziato che, con provvedimento n. 132 del 10/01/2014, l’odierno convenuto era stato autorizzato a svolgere un incarico di Progettazione e Coordinamento Piani Formativi, precisamente nella qualità di Direttore del progetto, della durata di tre anni, presso il predetto Ente.
Nel ricostruire i fatti, l’Ufficio requirente ha, altresì, evidenziato che, successivamente, con determina del Commissario Straordinario dell’INPS n. 19 del 6 marzo 2014 venivano approvate le modifiche al regolamento recante “Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all’ufficio per i dipendenti dell’Istituto nazionale previdenza sociale” ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
165/2001” e veniva fissata in 12 mesi la durata massima delle autorizzazioni con esclusione di rinnovi automatici (art. 10, comma 1 lett. c) del Regolamento). La Direzione Centrale Risorse Umane dell’INPS, con circolare n. 37 del 24/03/2014, poi, dettava ulteriori norme di dettaglio sulle incompatibilità e autorizzazioni e, in particolare, stabiliva che le autorizzazioni potessero essere rilasciate per un periodo massimo di 12 mesi. Con il predetto provvedimento, nonché con il corrispondente ordine di servizio n. 14 del 3/3/2015 del direttore provinciale dell’INPS di Palermo, peraltro, veniva specificato che le autorizzazioni di durata superiore ai 12 mesi concesse sulla base delle disposizioni previgenti cessavano di avere efficacia.
Secondo la prospettazione attorea, il sig. DI avrebbe, pertanto, dovuto inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione ma tanto non avvenne sebbene allo stesso fossero stati comunicati sia la circolare che l’ordine di servizio. Per lo stesso incarico, inoltre, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’INPS, con determinazione n. 54/16 del 19/05/2016, irrogava al sig. DI FA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni relativa a due addebiti per violazione dell’art. 53, comma 7, del Dlgs. 165/2001.
A tanto seguiva, altresì, la sentenza n. 214 del 27 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dopo avere riunito i ricorsi proposti dal Sig. DI FA e dall’INPS, in relazione alla sanzione disciplinare per violazione dell’art. 53 del dlgs. 165/2001 e alle suddette sanzioni disciplinari, ha stabilito che il sig. DI avrebbe corrisposto all’INPS le somme pari al netto dell’importo RD di €
20.239,62 con interessi a decorrere dalla messa in mora del 5/3/2018 sino al saldo.
Sul punto, la Procura contabile ha reso noto che la Direzione Regionale Sicilia dell’INPS con pec del 20/09/2022, ha comunicato che l’importo netto è pari a € 14.265,69 oltre interessi per € 216,62. Inoltre, dal cedolino dello stipendio di maggio 2022 sono state trattenute € 1.232,00 e con diffida di pagamento del 31/05/2022 prot. 0019389 è stata chiesta la restituzione di € 13.250,31. Successivamente è stata fatta un’altra ritenuta per € 1.148,90 sulle competenze arretrate con conseguente riduzione dell’indebito pari a € 12.101,41. Data tale prima quantificazione, l’Ufficio requirente ha evidenziato che per l’incarico in argomento il sig. DI è tenuto a versare all’INPS anche gli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale e, pertanto, l’importo complessivo da contestare al sig. DI è pari ad € 22.000,00 ai quali vanno detratti i recuperi effettuati dall’INPS nei cedolini di maggio e luglio 2022, pari rispettivamente a € 1.232,00 e € 1.148,90, così residuando l’importo di € 19.619,10.
Tanto precisato sulle contestazioni inerenti all’incarico presso l’EA DA, la Procura regionale ha rilevato che il modus operandi del sig. DI in relazione a tali incarichi è in pieno contrasto con quanto previsto dall’art.53 del d.lgs n. 165/2001. In particolare, è stato osservato che il comma 1 del citato art.53 conferma la disciplina dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico n.3 del 1957.
Deduce in sostanza che il dipendente non ha chiesto l’autorizzazione e non ha provveduto a riversare all’Amministrazione di appartenenza i compensi ricevuti, così risultando una condotta connotata da dolo, in ragione dell’evidente cosciente volontà omissiva (ex multis, Corte dei conti Sez. Puglia n. 437/2022).
La Procura regionale, pertanto, con atto di riassunzione ha citato in giudizio il sig. DI per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 59.165,98 (di cui euro 39.546,88 NA, già oggetto di condanna nella sentenza di prime cure, ed euro 19.619,10 EA DA, oggetto dell’appello principale), oltre rivalutazione e interessi legali e spese di giustizia.
III. Con atto di costituzione del 30 ottobre 2025, si è costituito il sig.
DI che, anzitutto, dopo aver ripercorso le diverse fasi del presente giudizio, ha opposto la sopravvenuta inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione di danno erariale e/o, comunque, cessata materia del contendere per effetto dell’integrale recupero da parte dell’I.N.P.S. dei compensi percepiti dal DI per lo svolgimento dell’incarico presso l’ente EA DA.
In particolare, la difesa del sig. DI, nel richiamare l’esito del giudizio civile e le interlocuzioni con l’INPS che ne sono scaturite, ha evidenziato che:
a. con nota prot. n. INPS.5580.24/07/2024.0013544U del 24.7.2024, l’Amministrazione ha intimato il pagamento delle somme per l’espletamento degli incarichi extra-istituzionali presso gli enti NA ed EA DA, oggetto di condanna, rispettivamente, di questa Sezione giurisdizionale e del Giudice ordinario (di I e II grado), nel termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, con espresso avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si sarebbe proceduto con l’avvio dell’azione esecutiva.
b. Ricevuta la predetta nota, l’odierno comparente ha comunicato all’I.N.P.S. la propria volontà di saldare, ratealmente, quanto dovuto in virtù delle decisioni rese in sede civile (Tribunale e Corte d’Appello di Palermo), nell’ammontare pari a € 22.161,85
(di cui € 11.614,45 per sorte capitale, al netto di € 2.651,24 già trattenuti dall’I.N.P.S., € 1.074,40 a titolo di interessi legali ed €
9.473,00 a titolo di spese di lite per i giudizi di I e II grado),
mentre per gli importi oggetto di condanna in sede contabile
(incarico espletato presso l’ente NA) ha preannunciato la volontà di proporre appello con conseguente sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 190, comma 4, c.g.c. (come poi è in effetti avvenuto con la proposizione dell’appello incidentale).
c. A seguito della successiva corrispondenza mail intercorsa tra il difensore del DI e l’I.N.P.S., quest’ultima ha accettato la predetta proposta di dilazione alle seguenti condizioni: i)
rinuncia da parte dell’odierno comparente al gravame innanzi alla Corte di Cassazione della sentenza n. 591/2024 della Corte d’appello di Palermo; ii) pagamento immediato della somma di
€ 1.000,00; iii) pagamento dell’importo di € 588,00 per n. 36
(trentasei) rate mensili. Avverso la suddetta sentenza d’appello non è stato proposto ricorso per Cassazione e la medesima è passata in giudicato.
d. Il dott. DI ha eseguito i pagamenti concordati sino alla data del 30.4.2025 per un totale complessivo di € 2.764,00. Il DI non ha più effettuato pagamenti a decorrere da aprile 2025, dopo essersi avveduto che, mentre erano in corso le interlocuzioni per la definizione transattiva della controversia, la Direzione Centrale dell’I.N.P.S. si era già attivata per il recupero in autotutela delle somme oggetto di condanna da parte del Giudice del lavoro attraverso ritenute effettuate sull'indennità di anzianità e sulle competenze di fine lavoro. In particolare, la Direzione Centrale Risorse Umane dell’I.N.P.S.,
con nota del 22.10.2024, avente a oggetto
«liquidazione/riliquidazione indennità di anzianità», ha comunicato al sig. DI che l’importo a credito in essa risultante, pari ad euro 4.833,61, è stato «totalmente trattenuto in esecuzione della sentenza n. 591/2024 della Corte di appello di Palermo».
e. Alla citata nota ha fatto seguito, in data 27.1.2025, una ulteriore missiva, di analogo oggetto e contenuto, con cui l’I.N.P.S. ha comunicato al DI che l’importo a credito in essa risultante, pari a € 14.566,40, è stato ancora una volta «totalmente trattenuto in esecuzione della sentenza n. 591/2024 della Corte di appello di Palermo».
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo la prospettazione difensiva, ad oggi l’I.N.P.S. avrebbe già incassato un totale complessivo di euro 22.164,01, (€ 19.400,01 + € 2.764,00) superiore rispetto all'importo di €
22.161,85 dovuto in virtù delle decisioni rese in sede civile per l’incarico svolto presso l’ente EA DA e, pertanto, dovrebbe allora pervenirsi ad una declaratoria di sopravvenuta inammissibilità e/o improcedibilità della relativa domanda di condanna formulata dalla Procura e/o comunque ad una declaratoria di cessata materia del contendere.
III.1. Tanto premesso in ordine alla quantificazione del danno, nel merito, la difesa ha ribadito il decorso del termine di prescrizione quinquennale dal fatto dannoso individuato nell’indebita percezione da parte dell’odierno convenuto di compensi per lo svolgimento di attività extra-istituzionale in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Più in dettaglio, considerato che l’invito a dedurre è stato notificato al dott. DI in data 8.5.2023 e che i compensi relativi all’incarico svolto presso l’EA DA, come si evince dal prospetto contenuto nella segnalazione d’iniziativa di danno erariale della Gdf, sono stati percepiti nell’anno 2015; il termine quinquennale di prescrizione sarebbe quindi spirato nell’anno 2020 e l’invito a dedurre sarebbe intempestivo.
Nega poi che possa condividersi la contestazione relativa all’occultamento doloso del danno, anzitutto perché l’accusa non ha provato alcunché in riferimento alla condotta integrativa di simile occultamento. Per la difesa, poi, tenuto conto della giurisprudenza in tema di doloso occultamento, la Procura avrebbe omesso di allegare e dimostrare la sussistenza di condotte attive o di ipotetici impedimenti giuridici all’esercizio dell’azione erariale tale da spostare in avanti l’esordio.
La difesa ha comunque dedotto che la scoperta dell’asserito danno erariale era avvenuta in data antecedente all’8.5.2017, ossia in un periodo antecedente ai cinque anni prima della notifica dell’invito a dedurre. In particolare, per l’incarico presso l’ente EA DA, richiama la nota I.N.P.S. prot. 1498 del 9.10.2017, in cui si fa riferimento
«alla determinazione n. 54/16 del 19/05/2016, trasmessa per conoscenza a codesta Direzione Regionale con nota n. 776 del 19/05/2016, con la quale è stata irrogata al dipendente in oggetto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quindici giorni, per avere, tra l’altro, continuato a svolgere nell'anno 2015 l’incarico di progettazione e coordinamento di piani formativi presso l’Ente di addestramento professionale "EA-DA", senza rinnovare la richiesta di autorizzazione alla scadenza, avvenuta in data 16/01/2015... Al riguardo con l’allegata nota del 22/04/2016, il suddetto Ente ha comunicato alla Direzione Provinciale di Palermo l’entità dei compensi corrisposti al dott.
FA DI per lo svolgimento della predetta attività nell’anno 2015, pari ad
€ 20.239,62 lordi». Ritiene pertanto che la data della «scoperta»
dell’asserito danno non possa mai essere postergata, al più tardi, oltre la data del 19.5.2016, data in cui sia la sede centrale dell’I.N.P.S. sia la Direzione Regionale erano pienamente a conoscenza degli elementi costitutivi dell’ipotetico illecito erariale.
III.2. Il convenuto, nel merito, ha eccepito ancora nell’ordine:
l’insussistenza dell’antigiuridicità della condotta, il difetto di prova in ordine al danno, l’insussistenza dell’elemento psicologico.
In ordine all’insussistenza dell’antigiuridicità della condotta viene dedotto, in particolare, che le contestazioni mosse dalla Procura poggiano sull’erroneo presupposto che il convenuto, pur essendo a conoscenza della circolare n. 37 del 24.3.2014 con cui era stato apposto il limite temporale massimo di 12 mesi alle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, abbia comunque continuato a operare per tutto l’anno 2015. D’altra parte, la difesa ha rilevato che tale circolare non venne mai notificata al sig. DI nonostante il punto 2 della stessa ne prescrivesse la comunicazione agli assenti dal servizio per periodi di lunga durata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cura delle strutture competenti, e che egli, come dimostra il sistema di rilevazione delle presenze, era stato assente dal 24.3.2014, data di pubblicazione della circolare, sino al 25.5.2014 a causa di infortunio occorso sul luogo di lavoro. A tal proposito, è stato osservato che la presenza in servizio di soli 5 giorni nel periodo di due mesi (25.3.2014 - 25.5.2013) non sia affatto idonea ad escludere l’assenza «dal servizio per periodi di lunga durata» e, al contempo, che la variazione della durata della già concessa autorizzazione non era stata comunicata neanche all’ente che aveva conferito l’incarico (EA DA), diversamente rispetto a quanto sempre fatto in precedenza con riferimento ad altre comunicazioni.
III.2.1. La difesa, in secondo luogo, ha eccepito che neppure l’ordine di servizio del 3.3.2015 gli sarebbe stato recapitato atteso che il D.G. della Direzione Regionale aveva assegnato in via provvisoria, con decorrenza dall’1.10.2013 e per un periodo di sei mesi (e quindi sino al mese di aprile 2014), poi prorogato per due volte sino al 1.4.2015, l’odierno convenuto presso la sede provinciale di Palermo. Al riguardo, è stato rilevato che il predetto o.d.s. è stato notificato dall’I.N.P.S. Direzione Provinciale di Palermo (codice 5500) e tra i destinatari non sono stati inclusi esplicitamente i “sussidiari” (ossia il personale dipendente di altre sedi con assegnazioni temporanee sul codice 5500), come il convenuto e ciò avrebbe determinato l’impossibilità per il convenuto di venirne a conoscenza. Sul punto, peraltro, viene contestata l’efficacia probatoria del documento prodotto dalla Procura regionale, in quanto l’elenco contenuto nella seconda pagina, recante il nome del sig. DI riporterebbe dalla dicitura pagina 10 di 10 e non vi sarebbe alcuna prova che attesti, da un lato, che l’o.d.s (indicato nella prima pagina) sia stato inviato a soggetti (indicati nella seconda pagina) e, dall’altro, che i soggetti indicati nella suddetta seconda pagina abbiano effettivamente ricevuto l’o.d.s. indicato nella prima pagina.
III.2.2. In terzo luogo, la difesa ha osservato che a fronte di un’autorizzazione individuale con efficacia triennale rilasciata personalmente all’odierno convenuto, dovrebbe ritenersi insufficiente una mera circolare indirizzata indistintamente a tutti i dipendenti, essendo invece necessaria una comunicazione altrettanto individuale volta a ridurre l’efficacia temporale della precedente autorizzazione rilasciata.
III.2.3. La difesa del sig. DI ha eccepito, altresì, che l’attività svolta presso EA DA dovrebbe ritenersi riconducibile alla previsione indicata nella lettera “f-bis” dell’art. 53, comma 6, d.lgs.
165/2001, che esclude “i compensi derivanti: f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.
III.2.4. Poi, richiamata la decisione delle Sezioni Riunite n.
26/2019/QM, è stato precisato che non vi è stata la violazione dell’obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione, in quanto il sig.
DI l'aveva richiesta ed ottenuta.
In definitiva, richiamati i riversamenti già effettuati a seguito dell’accertamento giudiziale viene sostenuto, pertanto, che non sussista una condotta ascrivibile all’odierno convenuto asseritamente violativa dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001.
III.2.5. La difesa ha, altresì, eccepito il difetto di prova in ordine all’asserito danno. A tal proposito, è stato affermato che il danno erariale è sempre un danno-conseguenza e mai un danno-evento, coincidente con la mera violazione degli obblighi di servizio (c.d.
danno in re ipsa), pertanto, atteso che nel caso di specie, tali profili ulteriori di ipotetico danno (danno da disservizio, danno all’immagine, danno da sottrazione di energie lavorative etc.) non sono stati allegati dalla Procura, né tantomeno provati, non potrebbe ravvisarsi alcun nocumento occorso alle finanze dell’INPS ed alcun danno risarcibile.
III.2.6. La difesa, al contempo, nel richiamare quanto argomentato in ordine alla mancata comunicazione delle citate circolari ed ordini di servizio e quanto emerso in sede disciplinare, ha rilevato l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
III.3. Infine, in subordine, richiamando alcune decisioni della Sezione giurisdizionale della Lombardia, è stata eccepita l’erronea quantificazione dell’asserito danno in quanto effettuata al RD e non al netto delle ritenute fiscali.
La difesa, in via di estremo subordine, ha richiesto l’esercizio del potere riduttivo ed ha quindi concluso chiedendo: “- in via pregiudiziale:
- ritenere e dichiarare la sopravvenuta inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione di danno erariale e/o, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto dell’integrale recupero da parte dell’I.N.P.S.
dei compensi percepiti dal DI per lo svolgimento dell’incarico presso l’ente EA DA;
nel merito:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare prescritta l’azione di responsabilità amministrativo-contabile esercitata dal P.M. nei confronti dell’odierno convenuto;
- in via principale, con qualsiasi statuizione, rigettare nella forma e nella sostanza le domande formulate dal P.M. nei confronti dell’odierno convenuto, in quanto inammissibili, improcedibili e/o, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l’obbligazione risarcitoria nella misura che parrà di Giustizia, anche nell’esercizio del potere riduttivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge”.
IV. Nel corso dell’udienza del 19 novembre 2025, il rappresentante dell’Ufficio di Procura il quale in ordine alla eccezione di inammissibilità ed alla richiesta di cessazione della materia del contendere ha preliminarmente precisato che l’azione della Procura è stata incardinata per il RD e non per il netto delle prestazioni percepite dal sig. DI e, pertanto, l’azione comprende anche gli oneri accessori, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione. In ordine all’eccezione di prescrizione la Procura ha richiamato l’interruzione del termine prescrizionale conseguente alle iniziative assunte dall’amministrazione nei confronti del sig. DI e, in particolare, il provvedimento disciplinare e l’atto di citazione innanzi al Giudice ordinario.
Nel merito, ha sostanzialmente insistito come in atti.
L’avv. LA, per la parte convenuta, preliminarmente, ha espresso il proprio dissenso rispetto alla sent. 13/2021 delle SS.RR.
evidenziando come la restituzione va effettuata al netto e non al RD.
In ordine, poi, alla prescrizione ha richiamato il provvedimento con cui ha irrogato la sanzione disciplinare.
Nel merito, la parte convenuta ha ribadito di aver chiesto ed ottenuto una autorizzazione con validità triennale, successivamente ridotta ad un anno, con una circolare mai trasmessa all’interessato. Non vi sarebbe, quindi, alcun occultamento doloso del danno e, pertanto, ha insistito come in atti.
Sentite le parti presenti il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Il presente giudizio, per come devoluto dalla sentenza non definitiva n.44/A/2025 del 3 aprile e del 22 maggio 2025 della locale Sezione giurisdizionale d’Appello ed oggetto di riassunzione innanzi a questo Collegio, verte sull’accertamento della responsabilità del sig.
DI per il danno conseguente allo svolgimento dell’incarico presso l’Ente EA DA, rispetto al quale è stato contestato l’importo residuo di € 19.619,10, in quanto asseritamente svolto in assenza della relativa autorizzazione in violazione dell’art.53 commi 7 e 7 bis, del D.lgs. 165/2001.
Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che detta voce di danno, per come quantificata dalla Procura regionale ed oggetto di contestazione, si compone sostanzialmente:
a. della somma percepita dal sig. DI per detto incarico al netto dei recuperi effettuati dall’INPS con i cedolini di maggio e luglio 2022, pari rispettivamente a € 1.232,00 e € 1.148,90;
b. degli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale.
2. Tanto premesso, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dall’art. 101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass.
S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242/2014; Corte dei conti, Sez. 2^ App.,
nn. 138 e 139 del 2016), il che non esclude, comunque, che sia rimesso al prudente apprezzamento del Giudice l’ordine di trattazione delle singole questioni, anche secondo il principio, ormai consolidato, della c.d. “ragione più liquida” (Cass. SS.UU. n.9936/2014; n.26242/2014;
n.23542/2015; Corte dei conti Sez. 2^ App. n.255/2020; Corte Cost.
sent. n. 272/2007; Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 727/1991).
Ebbene, preliminarmente, osserva il Collegio che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con specifico riferimento alla sorte capitale della somma percepita dal sig. DI per l’incarico presso l’Ente EA DA al netto dei recuperi già effettuati dall’INPS con i cedolini di maggio e luglio.
Dagli atti emerge, infatti, il recupero in autotutela delle somme oggetto di condanna da parte del Giudice del lavoro attraverso ritenute effettuate sull'indennità di anzianità e sulle competenze di fine lavoro.
Tanto risulta, in particolare, dalle note INPS del 22.10.2024 e del 27.1.2025 nelle quali si riporta in nota l’attestazione della trattenuta in esecuzione della Sentenza n. 591/2024 della Corte di Appello di Palermo della somma complessiva di euro 19.400,01.
Sul punto, peraltro, il Pubblico Ministero nulla ha osservato nel corso della pubblica udienza del 19 novembre 2025 se non che l’azione esperita si riferisce al RD dei compensi percepiti e non per il netto, comprendendo, infatti, anche gli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale.
Al riguardo, deve rammentarsi che il ristoro del danno in corso di causa rileva quale condizione sopravvenuta per la declaratoria della cessata materia del contendere. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale che conduce alla pronuncia in rito di estinzione del processo in ipotesi “di avvenuta soddisfazione «in modo pieno ed irreversibile» del «diritto esercitato»,
di cui si diano atto le parti mediante la «formulazione di conclusioni conformi»” (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 14 del 13 gennaio 2020). Infatti, la cessazione della materia del contendere
“presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo stato conseguito dall’attore, ed in modo satisfattorio, sia il petitum c.d. immediato, consistente nel caso in esame nell’accertamento (implicito) di responsabilità amministrativa, sia quello mediato rappresentato dall’utilità della vita (nella specie, l’avvenuto risarcimento delle somme pretese), cosicché un’eventuale pronunzia di merito non rivestirebbe più alcuna utilità per le parti” (Corte dei conti, Sez. giur.
Veneto, sent. n. 139 del 17/11/2017, che richiama la giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione in materia).
Per quanto attiene alla parte della domanda attorea afferente alla sorte capitale della somma percepita dal sig. DI per l’incarico presso l’Ente EA DA, al netto dei recuperi effettuati dall’INPS con i cedolini di maggio e luglio 2022, pari rispettivamente a € 1.232,00 e €
1.148,90, deve, pertanto, dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
2.1. La restante parte della domanda attorea, relativa agli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale deve, invece, dichiararsi prescritta.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice anche nel corso della pubblica udienza, il provvedimento disciplinare e l’atto di citazione innanzi al Giudice ordinario non si riferivano, infatti, anche agli oneri accessori richiesti in questa sede ma soltanto alla somma netta percepita dal sig. DI per detto incarico ed ai conseguenti interessi legali.
Al riguardo, per l’incarico presso l’ente EA DA, il Collegio ritiene che la nota I.N.P.S. prot. 1498 del 9.10.2017, in cui si fa riferimento <<alla determinazione n. 54/16 del 19/05/2016, trasmessa per conoscenza a codesta Direzione Regionale con nota n. 776 del 19/05/2016, con la quale è stata irrogata al dipendente in oggetto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quindici giorni, per avere, tra l’altro, continuato a svolgere nell'anno 2015 l’incarico di progettazione e coordinamento di piani formativi presso l’Ente di addestramento professionale "EA-DA", senza rinnovare la richiesta di autorizzazione alla scadenza, avvenuta in data 16/01/2015>>
possa certamente costituire il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione erariale.
Da detta data, tuttavia, non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione che si riferissero anche agli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale connessi alle somme percepite, sino alla notifica dell’invito a dedurre al sig. DI intervenuta in data 8 maggio 2023, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Da tanto consegue che la residua pretesa attorea - non coperta dalla precedente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed inerente agli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale - deve, pertanto, dichiararsi prescritta.
3. Ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.g.c. si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle somme percepite dal sig. DI per l’espletamento degli incarichi extra-istituzionali presso l’Ente EA DA;
b. dichiara l’intervenuta prescrizione della restante pretesa attorea;
c. compensa le spese tra le parti per la presente fase del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
L'estensore Il Presidente
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(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria nei modi di legge Palermo, 20 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)