Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Daniela Fedele ConIGliere
Dott. Lucia Cannella ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 657/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7.5.2025 e promossa d a
(già ), nata in [...] il [...] e PA Parte_2
res.te a 61047 - San Lorenzo in Campo (PU), Via Regina Margherita n. 57, rappresentata e difesa, giusta nomina e procura speciale allegata all'atto di appello e qui riprodotta
(all. 1), dall'Avv. Donnino Donnini (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_1
Ancona, elettivamente domiciliata nello studio del predetto in 60013 -Corinaldo (AN),
Viale degli Eroi n. 12/b, tel. 071.67301 – fax. 071.7976306, e-mail:
indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata: Email_2
contro
, e assistiti, rappresentati P_ CP_2 P_
e difesi dall'Avv. Francesco Virgilio Ghisleni (C.F. ) del Foro di C.F._2
Bergamo, con domicilio eletto presso il suo Studio in Carvico (BG), Via G. Verdi, n.
27, giuste procure alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (doc. 1) da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, V co., D.M. 44/2011 e ss. mm.,il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, III
co., 134, III co. e 176, II co. c.p.c. al n. di fax 1782 213 790 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_3
APPELLATI
In punto: appello ai fini civili ex art. 573 comma 1 bis c.p.p. avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo Sezione Penale pubblicata in data 17.4.2024 con il n.° 1210/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale n. 47/2022
R.G. Tribunale di Bergamo in Composizione Monocratica e/o sulla base di quelle eventualmente acquisite nel presente giudizio civile, che la SI.ra è stata PA
vittima, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2018 ed il giorno 26/02/2019, di maltrattamenti ripetuti da parte dei SI.ri , nato ad [...] il P_
26/12/1998, , nato in [...] il [...] e nata in [...] P_
Macedonia il 01/01/1974, tutti residenti in [...], come specificati nella narrativa degli scritti dell'appellante, come emersi nel procedimento penale ed eventualmente come emergeranno ulteriormente nel presente procedimento civile;
- accertare e dichiarare, sempre sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale n.47/2022 R.G. Tribunale di Bergamo in Composizione Monocratica e/o sulla base di quelle eventualmente acquisite nel presente giudizio civile, che nella condotta di maltrattamento in famiglia rientra anche il furto con destrezza della catenina e dell'anello e l'appropriazione di tutti gli effetti personali, vestiti, gioielli, oggetti d'oro ed amuleti vari, abito da sposa, regali di matrimonio e quant'altro come meglio specificato nell'allegato n. 2 alle note del 05/11/2024, non contestato per quanto concerne il quantum, beni di cui si sono appropriati i SI.ri , P_ CP_2
e senza mai più restituirli seppur più volte richiesti;
[...] P_
- per l'effetto, condannare i SI.ri , e P_ CP_2 P_
all'integrale risarcimento (in via solidale o secondo le rispettive accertande responsabilità) di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali, subiti e subendi dalla SI.ra , in conseguenza dei fatti sopra indicati e/o che PA
saranno ulteriormente accertati nel presente giudizio civile, danni da liquidarsi in €
100.000,00 (euro centomila/00) complessivi, di cui € 35.000,00 ciascuno a carico dei
SI.ri e ed € 30.000,0 a carico del SI. , CP_2 P_ P_
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o di equità;
oltre alle restituzioni di tutti gli oggetti di cui si sono appropriati illegittimamente come sopra meglio descritti, quantificandone l'importo in € 31.460,00 (vd. all. 2 citato) e condannando gli appellati, sempre in solido tra di loro o secondo le accertande responsabilità, al pagamento in favore della SI.ra del detto quantificato PA
importo, o di quello minore o maggiore che sarà accertato nel corso del giudizio, o di giustizia o equità, nel caso in cui questi ultimi non restituiscano gli oggetti entro giorni
60 dalla pubblicazione dell'emananda sentenza.
In ogni caso, condannare gli appellati SI.ri , e P_ CP_2
alla rifusione delle spese, compensi professionali, 15% rimborso CP_4
forfetario, CPA 4% ed IVA 22% come per legge, di tutte le fasi del presente giudizio.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze e conclusioni formulate dalle controparti appellate,
anche in via istruttoria, in quanto infondate e, segnatamente quanto alle richieste di prova, generiche ed irrilevanti.
In via istruttoria.
Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei SI.ri , e P_ CP_2
nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli: P_
1. “Vero che alla fine del mese di ottobre 2018, mentre i SI.ri e PA
stavano raggiungendo in automobile il vicino centro commerciale, P_
subito dopo che la SI.ra si era lamentata con il SI. del PA P_
fatto che la di lui madre, le aveva rovinato i vestiti a causa di un P_
lavaggio mal riuscito, il SI. colpì la SI.ra con schiaffi e P_ PA
pugni, tirandole i capelli e strappandole la maglietta che indossava”;
2. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo del capitolo precedente, vicino alla auto in sosta ove si trovavano i SI.ri e , si fermò una IGnora P_ PA
alla guida di una auto bianca, che chiese alla SI.ra se avesse avuto PA
bisogno di aiuto, ma la SI.ra rispose di no per paura della reazione del PA marito”;
3. “Vero che, successivamente ai fatti di cui sopra, dopo aver raggiunto l'abitazione coniugale, il SI. continuava a percuotere la SI.ra , P_ PA
colpendola con un pugno sull'orecchio sinistro e con degli schiaffi e calci, dicendole che non si doveva più permettere di parlare male della madre;
P_
4. “Vero che i SI.ri , e a partire dal P_ CP_2 P_
mese di novembre 2018, cominciarono ad impedire alla SI.ra di uscire PA
di casa da sola, di uscire con delle amiche, di andare dal medico da sola, obbligandola ad uscire sempre accompagnata dal SI. o da un componente della di P_
lui famiglia”;
5. “Vero che alla SI.ra , durante la convivenza con il marito PA P_
, fu proibito dai suoceri e dal marito di cercarsi un lavoro e di avere un reddito
[...]
proprio”;
6. “Vero che, durante la convivenza con il marito , alla SI.ra fu P_ T_
imposto dal marito e dai suoceri di svegliarsi tutte le mattine, sabato e domenica compresi, alle ore sei, e di preparare la colazione al SI. , di pulire la P_
casa e di far trovare pronto il caffè, alle ore 10,30, alla suocera la quale, di ritorno dal suo lavoro, controllava tutti i giorni che la SI.ra avesse svolto PA
correttamente le pulizie”;
7. “Vero che la SI.ra , durante la convivenza con il marito PA P_
, non veniva mai lasciata da sola in casa e che i suoceri, il marito e le cognate
[...]
facevano in modo di essere presenti a turno con lei”;
8. “Vero che nel mese di dicembre 2018, in Macedonia, la SI.ra si PA rivolse, insieme alla sorella, ad un sacerdote musulmano, cd. Imam, per conoscere il suo futuro, ed in quella occasione chiese alla sorella di riprenderla con il telefonino durante l'incontro”;
9. “Vero che la sera, ritornata a casa con il marito, quest'ultimo, mentre la SI.ra si trovava in bagno, le prese senza informarla il telefonino e, dopo avere visto il T_
video che riprendeva la moglie con l'Imam, si infuriò e si rivolse ai propri genitori riferendo loro che la SI.ra era stata coinvolta in una pratica di PA
malocchio nei confronti della sua famiglia”;
10. “Vero che la SI.ra negò l'accusa rivoltale dai suoceri e dal marito, PA
spiegando loro che si trattava di una normale pratica religiosa, garantita dalla religione musulmana, ma i suoceri ed il marito la maltrattarono con brutte parole del tipo pazza, strega, scema ecc., pronunciate sia in lingua italiana che in lingua di origine,
e la privarono da quel momento del cellulare, togliendoglielo dalle sue mani”;
11. “Vero che il SI. , successivamente ai fatti di cui ai capitoli precedenti, CP_2
disse alla SI.ra : “Sei una bambina senza cervello per cui da oggi in poi Parte_3
potrai usare solo questo” e, nel mese di dicembre 2018, le consegnò un telefono di vecchia generazione con utenza a sé intestata, senza internet, registrandovi solo il suo numero e quello del SI. mentre la madre era presente P_ P_
ed annuiva, come pure il marito”;
12. “Vero che la SI.ra , durante il periodo di convivenza con il marito e PA
i suoceri, chiedeva più volte a questi di poter chiamare i suoi parenti ma le veniva vietato e veniva quotidianamente minacciata con frasi del tipo: “Se veniamo a sapere che hai dei contatti con i Tuoi senza la nostra presenza e senza la nostra autorizzazione ti meniamo”;
13. “Vero che la SI.ra , ormai esasperata e disperata, nella situazione PA
descritta nei capitoli precedenti, ricordandosi a memoria i numeri della madre e della sorella, in quelle poche occasioni in cui si trovava sola in casa le chiamava di nascosto con il telefono consegnatole dal SI. e subito dopo era costretta a CP_2
cancellare la cronologia sul telefono per non farsi scoprire dai suoceri e dal marito”;
14. “Vero che in quelle poche occasioni in cui si trovava sola in casa e telefonava alla sorella e alla madre di nascosto, rischiando di prendere le botte oltre che le male parole, la SI.ra piangeva, lamentandosi del comportamento aggressivo PA
e violento del marito e dei suoceri”;
15. “Vero che la SI.ra non poteva chiamare il padre ed il fratello PA
perché i predetti si trovavano all'estero e la ricarica che le veniva data dal marito si esauriva in una sola telefonata stanti i ben noti costi delle telefonate estere ed inoltre il telefono consegnatole dal suocero era stato privato dell'accesso ad internet,
dell'accesso a whatsapp e dell'accesso a qualsiasi applicazione”;
16. “Vero che nel mese di febbraio 2019 il SI. impedì ancora una P_
volta alla SI.ra di recarsi dai suoi genitori residenti in [...]di PA
Suasa (AN), dicendole che glielo avrebbe concesso soltanto nel mese di agosto”;
17. “Vero che in data 26/02/2019 la SI.ra chiese al marito PA P_
di poter ricevere in casa la madre ed il fratello cui è legata da
[...] Pt_4 Per_1
profondo affetto, che si trovavano a Parma per accompagnare la cognata dai suoi genitori, ma i SI.ri , e si rifiutarono e ordinarono alla P_ P_ CP_2
SI.ra di dire ai suoi cari che lei non aveva piacere di riceverli in casa”; PA 18. “Vero che la SI.ra si rifiutò di scrivere un messaggio di tale PA
tenore al fratello, che invitò a raggiungerla con la madre”;
19. “Vero che, giunti la madre ed il fratello davanti all'abitazione della SI.ra T_
, il SI. si rifiutò di farli entrare in casa e tentò di impedire ad
[...] CP_2
di uscire, minaccinadola che se avesse messo piede fuori di casa non sarebbe T_
più rientrata”;
20. “Vero che la SI.ra si diresse verso l'uscita di casa per andare dai PA
suoi parenti, quando all'improvviso sentì arrivare, da dietro, sulla sua testa un pesante corpo contundente, che la colpì alla testa e che le procurò dolore per oltre una settimana”;
21. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli precedenti i
SI.ri e strapparono di dosso alla SI.ra , CP_2 P_ PA
mentre questa scendeva le scale di casa per raggiungere l'uscita, una collana d'oro a maglie intrecciate munita di un ciondolo a forma di occhio con dei brillantini e un anello di fidanzamento in oro giallo, preziosi che non furono mai restituiti alla SI.ra T_
”;
[...]
22. “Vero che quando la SI.ra riuscì a raggiungere i suoi parenti che PA
l'aspettavano davanti all'abitazione, al di fuori del cancello, presentava sul collo delle macchie rosse e lamentava dolore al collo ed alla testa”;
23. “Vero che i SI.ri , e quando il P_ CP_2 P_
Luogotenente della locale Stazione dei Carabinieri, il giorno Testimone_1
26/02/2024, si recò presso la loro abitazione per svolgere una perquisizione domiciliare, furono costretti ad esibire agli agenti, quale corpo di reato, gli oggetti che la SI.ra aveva indicato durante la querela quali quelli strappatile di PA
dosso con violenza”;
24. “Vero che durante la convivenza con il marito , quest'ultimo più volte P_
ha proferito quotidianamente alla SI.ra parole ingiuriose come PA
“Puttana, come lo è tua madre”, “Strega”, “Troia”, “Deficiente”;
25. “Vero che, seppur ripetutamente richiesti, i SI.ri , P_ CP_2
e hanno omesso la restituzione dei beni personali della SI.ra
[...] P_
, non solo di quelli strappatile di dosso in data 26/02/2019, ma anche, PA
nello specifico, i beni elencati nel rammostrando doc. 2 allegato alle note scritte dell'appellante del 05/11/2024, tra cui vestiti, compreso quello da sposa, cappotti,
borse, scarpe, oro e gioielli, n. 2 camere da letto, il cellulare iPhone 7, ecc.”;
26. “Vero che gli oggetti d'oro ed il vestito da sposa di cui al capitolo precedente sono quelli ritratti nelle foto che mi si mostrano, all. 3 alle presenti note”;
27. “Vero che la SI.ra ha scoperto che il SI. , senza PA P_
contattarla, senza consenso e senza la sua presenza, ha fatto annullare in Questura le pratiche relative al suo permesso di soggiorno in Italia ed ha ottenuto in Macedonia il divorzio, di cui la SI.ra è venuta a conoscenza solo a seguito del processo PA
penale da cui trae origine questo procedimento”.
Si indicano a testi i SI.ri , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e , res.ti in Castelleone di Suasa (AN). Testimone_6
La prova per testi richiesta è ancor più necessaria laddove si consideri la diversa valenza probatoria delle dichiarazioni della parte offesa nel processo penale ed in quello civile. Il passaggio dal processo penale al processo civile non può comportare pregiudizio a livello probatorio e quindi il rigetto delle domande di restituzione e di danno qui avanzate per il solo fatto che essendo il giudizio transitato da quello penale a quello civile le dichiarazioni della parte non sono più apprezzabili da parte del Giudice come erano invece apprezzabili fintanto che il processo si trovava dinnanzi al Giudice Penale
ove la parte offesa, notoriamente, è anche teste e notoriamente una sentenza di condanna in sede penale, con tutti i riflessi anche risarcitori e restitutori civili, può
reggersi e fondarsi correttamente anche solo sulle dichiarazioni della sola parte offesa che ovviamente reggano al vaglio di attendibilità.
Nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle istanze di prova orale di controparte, si chiede di essere ammessi a riprova sulle medesime con i testi sopra indicati.
Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio estimativa volta ad accertare il valore dei beni di proprietà della SI.ra che non sono stati alla stessa PA
restituiti dai SI.ri , e come elencati nel P_ CP_2 P_
documento 2 allegato alle note scritte dell'appellante del 05/11/2024 e come ulteriormente confermate dai testi che saranno indotti. D'altra parte per il cd. Principio
della cd. “vicinanza della prova” essendo gli oggetti nella disponibilità del convenuto debitore sei i beni non verranno restituiti o quantomeno esibiti sarà necessaria una loro quantificazione, pur forfetaria che sia, non essendo accettabile che il debitore tragga un vantaggio dal suo comportamento omissivo e non collaborativo”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare, per l'effetto la sentenza di primo grado;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nell'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenga di dover approfondire l'istruttoria ai sensi dell'art. 573, co 1 bis c.p. si insiste nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova,
con i testi indicati in calce.
1) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre 2018 ed il mese difebbraio
2019 la IG.ra , usciva saltuariamente ed autonomamente PA
dall'abitazione in cui abitava a Villa di Serio, via Gobetti, n. 24;
2) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre 2018 ed il mese di febbraio
2019 la IG.ra si recava saltuariamente ed autonomamente PA
presso i negozi del paese;
3) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre 2018 ed il mese di febbraio
2019 la IG.ra si era recata dai suoi genitori in Macedonia per trascorrere Parte_5
una settimana insieme ai suoi famigliari;
4) Vero che nel mese di novembre 2018 la IG.ra si era recata dai suoi Parte_5
genitori a Castellone di Suasa, con il IG.ra e aveva trascorso la giornata P_
insieme a loro;
5) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, la IG.ra si era Parte_5
trattenuta con i suoi famigliari e pernottato presso la loro abitazione per una settimana”
6) Vero che l'utenza telefonica n. 3493444938 intestata al SI. era in uso CP_2 e nella disponibilità della IG.ra ; PA
7) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre 2018 ed il mese di febbraio
2019, la IG.ra si recava in più occasione presso il suo salone di Parte_5
parrucchiera;
8) Vero che in una delle occasioni di cui al punto precedente la SI.ra Le Parte_5
chiedeva di tingere i capelli di colore biondo”;
Si indicano a testimoni:
- La IG.ra , residente in [...]di Serio, al fine di rispondere sulle Testimone_7
circostanze di cui ai capitoli da 1 a 6;
- La IG.ra resindente in Villa di Serio, al fine di rispondere sulle CP_5
circostanze di cui ai capitoli da 1 a 6;
- La SI.ra , residente in [...]di Serio al fine di rispondere sulle Testimone_8
circostanze di cui ai capitoli da 1 a 8;
Si insiste inoltre per l'interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti Parte_5
capitoli di prova.
9) Vero che Lei nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre 2018 ed il mese di febbraio 2019 aveva la disponibilità e gestione delle chiavi di accesso all'abitazione in cui viveva a Villa di Serio, Via Gobetti, n. 24”;
10) Vero che Lei nel mese di novembre 2018 si era recata dai suoi genitori a Castellone
di Suasa, con il IG.ra , e aveva trascorso la giornata insieme a loro;
P_
11) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, Lei si era trattenuta con i suoi famigliari e pernottato presso la loro abitazione per una settimana”
12) Vero che Lei aveva in uso e la disponibilità dell'utenza telefonica n. 3493444938 intestata al SI. ; CP_2
Si insiste, inoltre, per l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., qualora ritenuto di giustizia, dell'intestazione delle utenze maggiormente contattate dal n.
3493444938 (in uso alla IG.ra ed in particolare dell'intestazione del n. T_
3200963469, al fine di comprovare, qualora gli elementi sino ad ora emersi non siano ritenuti sufficienti, il continuo contatto della IG.ra con la propria famiglia di T_
provenienza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7.5.2021 si teneva l'udienza preliminare innanzi al G.U.P. all'esito della quale veniva disposto il rinvio a giudizio di , e P_ CP_2 P_
per i seguenti reati commessi in danno di già . T_ Parte_2
In particolare, , e P_ CP_2 P_
“a) per il delitto di cui agli artt. 110, 572, c.p. perché in concorso tra di loro e segnatamente in qualità di coniuge, e P_ CP_2 P_
in qualità di suoceri della querelante maltrattavano
[...] Parte_2
quest'ultima mediante reiterati atti di percosse e di vessazione psicologica, così
sottoponendola ad un regime di vita doloroso, ed in particolare a decorrere dal mese di ottobre 2018, ovvero dopo che la donna si trasferiva presso la residenza dei genitori del coniuge;
Mentre stavano raggiungendo in automobile l'abitazione familiare, la donna, dopo essersi lamentata con il marito del fatto che la di lui madre le aveva rovinato i vestiti a causa di un lavaggio mal riuscito, reagiva con violenza colpendola con schiaffi e prese per i capelli, oltre che a strapparle la maglietta che indossava, e in seguito dopo aver raggiunto l'abitazione, la percuoteva colpendola con un pugno sull'orecchio sinistro e con degli schiaffi e calci;
Nel gennaio 2019 il coniuge e i genitori di quest'ultimo proibivano alla donna di mantenere i contattai con i suoi cari;
Nel mese di febbraio 2019 il coniuge impediva alla a recarsi dai suoi Parte_2
genitori residenti in [...]di Suasa (AN), dicendole che glielo avrebbe concesso soltanto nel mese di agosto in Macedonia;
In data 25.2.2019 e P_
impedivano alla donna di vedere il fratello che voleva CP_2 Persona_2
passare dalla sua abitazione per farle una visita;
In data 26.2.2019 e impedivano alla donna di CP_2 P_
incontrare i suoi genitori che volevano recarsi presso la sua abitazione per salutarla;
cosi determinando in , con tutte queste condotte un profondo stato di Parte_2
sofferenza psico-fisica oltre che di paura per le vessazioni subite, che la inducevano a lasciare la casa familiare e recarsi alle Forze dell'Ordine per denunciare i fatti accadutile, In Villa di Serio dal mese di ottobre 2018 al 26.2.2019.”
HA Tafik - HA Fatime:
“b) per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis comma 2, perché in concorso tra loro e al fine di trarne un profitto, si impossessavano strappando dal collo dalla nuora Pt_2
, una collana d'oro a maglie intrecciate munita di un ciondolo a forma di occhio
[...]
con dei brillantini, oltre che un anello di fidanzamento in oro giallo. In Villa di Serio il
26.2.2019”.
All'udienza del 31.1.2024 veniva stralciato il capo b) dell'imputazione con discussione e pronuncia della sentenza n. ° 295/24 R.G. Sent. d'improcedibilità ai sensi dell'art.649 c.p. che passava in giudicato, mentre si procedeva con la produzione documentale e l'esame dei testi del Pubblico Ministero, Luogotenente C.C. , Testimone_1 T_
e , nonché, all'esame dell'imputato e del teste della
[...] Testimone_6 P_
difesa degli imputati . CP_5
Successivamente, si teneva l'esame dell'imputato e veniva disposta la P_
revoca dell'esame dell'imputato e del teste della difesa, CP_2 Testimone_8
All'esito della discussione del 14.4.2024 il Tribunale monocratico di Bergamo
pronunciava la sentenza contestuale n.° 1210/24 R.G. Sent. di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste ex art. 530 secondo comma c.p.p. precisando con ordinanza del 28.5.2024, l'espunzione dall'intestazione del capo b).
Con atto di appello penale depositato in data 2.5.2024 impugnava la PA
sentenza eccependo la valutazione errata, ingiusta, contraddittoria e illogica delle
“emergenze processuali” da parte del giudice di prime cure;
l'assenza di motivazione circa l'esclusione tacita di alcune delle prove raccolte, nonché, l'errata applicazione dell'art. 572 c.p. e della giurisprudenza formatasi in merito agli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di maltrattamenti.
A sostegno del gravame, parte appellante sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in questa aveva escluso la responsabilità di , P_ CP_2
e in relazione ai capi di imputazione contestati e, per l'effetto,
[...] P_
l'esclusione della condanna delle parti appellate, al risarcimento dei danni patrimoniali,
non patrimoniali, fisici e morali subiti e subendi da in conseguenza dei Parte_6
fatti.
Con la proposizione del gravame, insisteva per riforma della sentenza in Parte_6 questione al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura di € 100.000,00 omnicomprensivi a carico delle parti appellate, di cui € 35.000,00,
ciascuno, a carico di e e di cui € 30.000,00, a carico di CP_2 P_
. P_
L'appello della parte civile era stato considerato dalla Corte di Appello Penale non inammissibile ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 573 comma 1- bis c.p.p., era stato rinviato in questa sede per lo svolgimento del giudizio civile.
Con provvedimento del 9 luglio 2024 la Corte d'Appello Civile di Brescia, a seguito della trasmissione ex art. 573 co.
1-bis c.p.c., fissava la prima udienza di comparizione delle parti per la decisione delle sole questioni civili a seguito dell'impugnazione promossa da . PA
Successivamente le parti si costituivano, formalmente, nel presente giudizio e la causa che all'udienza del 7.5.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata, ingiusta contraddittoria valutazione delle emergenze processuali;
per assenza di motivazione circa l'esclusione tacita operata dal Tribunale con riferimento ad alcune delle prove raccolte nel dibattimento;
per errata applicazione dell'art. 572 c.p. e della giurisprudenza formatasi al riguardo.
lamenta che la pronuncia impugnata non avrebbe valutato attentamente gli atti e T_
soprattutto, la sua deposizione come confermata dalle affermazioni dei testi e Tes_1
dalla madre e tenuto conto che la migliore giurisprudenza di legittimità, Parte_7
ritiene che non vi sia necessità di un comportamento vessatorio sistematico e protrattosi nel tempo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per mancata derubricazione del reato di maltrattamenti nel reato di percosse e/o minaccia o di quello ravvisabile,
comunque, nelle condotte dei prevenuti, alla luce delle prove dibattimentali.
Con il terzo motivo lamenta l'errata esclusione della punibilità relativamente al reato di cui al capo b) (cfr.: art. 624 bis c.p.) perché essendo stato commesso con violenza,
non è operante la speciale causa di non punibilità dell'art. 649 c.p..
….
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.
Per effetto dell'impugnazione della parte civile, nel giudizio odierno, è ben vero che si può innovare l'accertamento dei fatti posti a base della decisione assolutoria, al fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e così giungere ad una diversa pronunzia tuttavia, com'è noto, il giudice competente ai sensi del nuovo art. 573, comma
1-bis, c.p.p., decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Tale precisazione è rilevante in quanto non va dimenticato che la legittimazione all'azione civile nel processo penale concerne le "restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale” in forza del quale "il giudice dell'impugnazione è
chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, se la condotta dedotta in primo grado sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c. e, cioè,
se nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si traduca in una lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile e tale valutazione va effettuata riguardo al "fatto" come storicamente considerato nell'imputazione penale, ma avendo riguardo del regime probatorio tipico dell'illecito civile.
Ad avviso del Collegio ed avendo cura di applicare correttamente la ratio della norma di cui all'art. 573 co.
1-bis c.p.p. alla base della trasmissione del giudizio alla Corte
d'Appello Civile, ciò che occorre verificare nel presente grado di giudizio è se il giudice di primo grado abbia errato nel: a) non ritenere sufficientemente comprovata la presunta serie di reiterati atti di percosse, vessazioni psicologiche allegate dall'appellante; b)
ritenere privo di alcun sostegno probatorio il presunto danno patito da . PA
In buona sostanza, per giungere ad una riforma della sentenza, in punto condanna al risarcimento del danno la cui domanda, in primo grado, non essendo stata integrata la condotta attribuita a parte appellata, non è stata accolta è necessario che questa Corte:
a) ravvisi, la prova della condotta così come allegata nell'atto di costituzione di parte civile;
b) ravvisi l'effettiva prova del danno lamentato dall'appellante e la prova della sua corretta quantificazione;
c) ravvisi e ritenga, adeguatamente, dimostrato dagli elementi dedotti in giudizio, il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Ciò posto, ad avviso del Collegio si ritiene che nessuno dei sopra individuati elementi possa essere, adeguatamente, rinvenuto nel giudizio in argomento, tanto che la domanda di risarcimento deve essere rigettata con piena conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure, sia in punto di individuazione dell'insussistenza della condotta, sia in punto di conseguente mancato riconoscimento di qualsivoglia condanna di risarcimento del danno.
Invero, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. al pari del presente processo, si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda per cui la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile;
ne consegue che non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza,
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246
c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.(Cass. n.° 16916/2019)
In buona sostanza, si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile,
sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non"
e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. (Cass. n.°
15859/2019)
Ciò premesso, è evidente che il primo motivo è infondato perché l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, è condivisibile e fondata su una corretta analisi delle allegazioni e della documentazione prodotta nel giudizio dibattimentale tenutosi, avanti il Tribunale penale di Bergamo.
Ed, infatti alla luce dell'espletata istruttoria il primo giudice, correttamente, ha reputato che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto in concorso nel capo di imputazione, dal momento la testimonianza della parte civile resa in dibattimento è insuscettibile di fornire adeguata base probatoria alla contestazione, in difetto di riscontro sanitario.
Come esattamente ritenuto dal Tribunale dall'istruttoria dibattimentale, nonché, dalle produzioni documentali da cui emerge che la donna aveva visto almeno in un'occasione, prima del matrimonio, i suoi genitori (attestazioni telepass del 30.11.2018)
e che ella era sempre sorridente (vedi fotografie prodotte dalla difesa) quando era ritratta con gli imputati nel periodo di cui al capo d'accusa), risulta provato che, soltanto, in poche occasioni e nel limitato lasso di tempo indicato nell'imputazione, la vittima era stata insultata e percossa dagli imputati.
Invero, sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa non vi è prova, quindi,
del carattere di sistematicità delle condotte contestate nel capo di imputazione: non vi è
dubbio che, almeno a tratti, il rapporto fra la e il marito e i suoceri conviventi era T_
stato probabilmente teso, ma non sono emersi sufficienti elementi probatori in ordine alla ricorrenza di atti di disprezzo, di umiliazione, di vilipendio o di asservimento in danno della che abbiano cagionato alla stessa durevole sofferenza morale. T_
Ad avviso della Corte, non sussiste il delitto di maltrattamenti mancando la prova di una condotta abituale di sopraffazione da parte degli imputati estrinsecantesi in più atti collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima.
Nel caso di specie con riferimento al secondo motivo la Corte osserva come difetti del tutto anche la dimostrazione dei casi di asserite percosse, in difetto di qualsivoglia referto sanitario per le quali manca, comunque, qualsiasi dimostrazione di danno biologico, né tanto meno di danno morale da sofferenza, essendo entrambi non apprezzabili per intensità.
Ed, infatti pure in ordine a tali comportamenti illeciti, le sole affermazioni di T_
, non hanno ricevuto un valido ed efficace riscontro dalle dichiarazioni rese dalla
[...]
madre , mentre sono state smentite dall'unico teste indifferente, cioè, la Testimone_6
vicina di casa . CP_5
Infine, di nessuno pregio è il terzo motivo perché sulla questione relativa al furto della collana d'oro, si era formato il giudicato non avendo impugnato la PA
sentenza di improcedibilità per il capo b) pronunciata ai sensi dell'art. 649 c.p. in data
31.1.2024 e sopra richiamata.
In conclusione, l'appello di è respinto. PA
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante interamente soccombente . va PA
condannata a rifondere in favore di , e P_ CP_2 P_
solidalmente, le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € per a fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge (valore indeterminabile a complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale penale di PA
Bergamo in data 17.4.2024 con il n.°1210/2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna, la parte soccombente a rifondere in favore di , PA P_
e , solidalmente, le spese di giudizio di liquidate, come in CP_2 P_
parte motiva;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello PA
dovuto a titolo di contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di conIGlio del giorno 17 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao