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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. RI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1432/ 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv FLORE LUISA, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Pavia, Viale della Libertà n.
24;
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall' avv Controparte_1 P.IVA_1
OTTOBRINI LUIGI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in , Via dei CP_1
Mulini n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 ha adito l'autorità giudiziaria al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro parasubordinato nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze di Controparte_1
a far tempo dal 1 settembre 2015 sino al 1 giugno 2023, con diritto alla corresponsione del
[...] trattamento economico corrispondente al rapporto di lavoro dedotto, e conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 29.656,00 a titolo di differenze retributive maturate, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Esponeva: che l' odierna resistente, è una associazione sportiva dilettantistica Controparte_1 iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal
Consiglio Nazionale del già affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); CP_2 che il ricorrente, appassionato di basket e impegnato nel ruolo di allenatore nel circuito dilettanti nella città di e zone limitrofe, era stato incaricato con decorrenza dall'anno 2015/2016 dall' CP_1 [...] di assumere il ruolo di capo allenatore e ciò sino all'interruzione dei Controparte_1 rapporti avvenuta nel mese di maggio 2023; che nel corso del biennio 2022/2023 la decideva di affiancare, in via Controparte_1 transeunte, al sig. con il ruolo di vice allenatore;
Parte_2 che il ricorrente, tuttavia, avrebbe appreso attraverso la pagina Facebook della Controparte_1 con un post pubblicato il 30 maggio 2023, di essere stato escluso dal proprio ruolo di Capo allenatore e sostituito dal sig. Parte_2
Così riassunto il rapporto intercorso con le parti, il sig. – ritenuta illegittima la condotta Parte_1 dell'associazione resistente- ha radicato il presente giudizio allo scopo di ottenere – in esito a declaratoria giudiziale- un compenso per l'attività prestata con continuità nel periodo compreso tra il
2015 ed il 2023, assumendo – al contempo- di non aver concordato con la presidenza dell'Associazione sportiva il carattere gratuito della prestazione erogata ed anzi, censurando il comportamento di parte convenuta, che aveva postergato nel tempo la formalizzazione di un impegno economico, pur beneficiando del ruolo di allenatore svolto dal ricorrente medesimo.
Con memoria difensiva depositata in data 24.04.2024 si è costituita Controparte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto ed insistendo, dunque, per la reiezione dello stesso.
Orbene, richiamate le contrapposte prospettazioni delle parti, la vertenza è proseguita con la fissazione dell'udienza di discussione del 7.05.2024, durante la quale il Giudice ha esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, proponendo la somma lorda di € 3.000,00 in favore del ricorrente medesimo, oltre ad un concorso nelle spese di lite;
parte ricorrente, tuttavia, ha ritenuto di non aderire a detta proposta transattiva. Il giudizio, istruito quindi mediante vaglio della produzione documentale in atti, interrogatorio libero ed esame testimoniale, limitatamente ai capitoli di prova ammessi, è stato definito con sentenza, pronunciata in esito alla camera di consiglio, in data 07.10.2025.
Non è pleonastico precisare – per ciò che qui è d'interesse- come nel mondo dello sport convivano rapporti svolti a titolo gratuito da associati, dirigenti, atleti o semplici simpatizzanti e prestazioni di lavoro (autonomo o subordinato) retribuite, ed è soltanto alla stregua di una reale verificazione del caso concreto che potrà stabilirsi l'effettiva natura del rapporto di lavoro sportivo instaurato dall'atleta nell'ambito delle associazioni sportive.
Ciò premesso, per la soluzione della controversia occorre partire dal fatto, in sé pacifico, che l'attività di allenatore tesserato è stato reso dal ricorrente in favore di associazione sportiva dilettantistica, ossia in ambito amatoriale e non già nell'ambito di un rapporto sportivo professionistico.
Tale dato fattuale esclude, innanzi tutto, che al rapporto per cui è causa possa essere applicata la speciale disciplina legislativa di cui alla l. 91/1981 (vigente all'epoca dei fatti), espressamente riservata agli sportivi professionisti (vd Cass 1713/2010), definiti dall'art. 2 della predetta legge come gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal e che CP_2 conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal per la distinzione dell'attività CP_2 dilettantistica da quella professionista.
L'ordinamento statale, nel delineare l'ambito di operatività della disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi professionisti, per i quali è stabilita quale regola la subordinazione e quale deroga, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, L. 91/'81, la collaborazione autonoma, recepisce, mediante la tecnica del rinvio, la distinzione operata dall'ordinamento sportivo tra attività sportiva dilettantistica e attività professionistica, valorizzando con ciò le peculiarità della prima rispetto alla seconda.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie per cui è causa è necessario, pertanto, far riferimento, innanzi tutto, alle disposizioni regolamentari, vigenti all'epoca dei fatti, dell'ordinamento sportivo e, in particolare all'art. 42, comma 2, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
Tale disposizione, dettata con riferimento al calcio dilettantistico, ma riferibile, in via analogica, anche alle altre discipline sportive praticate in via amatoriale, prevede che agli allenatori tesserati possano essere corrisposti solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché voci premiali inerenti direttamente o indirettamente all'impegno agonistico.
Tale articolo espressamente stabilisce che l'attività dell'allenatore dilettante è a titolo gratuito, prevedendo per essi diritto a premi di tesseramento annuali e rimborso spese, purché formalizzati correttamente, con l'obiettivo di mantenere l'attività nell'ambito dilettantistico e non configurare un rapporto di lavoro subordinato, con possibili implicazioni fiscali e contributive.
Ne segue che, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti, il rapporto di collaborazione tra l'allenatore e l'associazione sportiva dilettantistica era essenzialmente di tipo gratuito, salva la previsione di rimborsi spese o di analoghe dazioni e non era, pertanto, assimilabile alla figura del lavoro autonomo né a quella del lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di fattispecie atipica, volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., in quanto diretta alla promozione, mediante l'insegnamento e l'addestramento, delle discipline sportive, veicoli di estrinsecazione e di salutare sviluppo della personalità umana, oltre che di aggregazione sociale (si veda in tal senso Corte d'Appello Venezia, sez. lav. n. 173/2006).
L'atipicità della fattispecie trovava un importante elemento di riscontro nella disciplina legislativa in materia fiscale – vigente all'epoca dei fatti - e, in particolare, nell'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86), secondo cui le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CP_2 dalle Federazioni Sportive, dall' e dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, CP_3 comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, purché affiliati o riconosciuti dagli enti citati, costituivano redditi diversi e, sino alla soglia annua di euro 7.500,00, erano esonerati da imposizione, mentre, per la parte eccedente tale soglia, l'Ente era tenuto alla ritenuta a titolo di imposta, con diritto di rivalsa, nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini IRPEF
(attualmente del 23%), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sino alla soglia di euro 20.658,28 (al netto di euro 7.500,00) e, per compensi superiori, alla ritenuta a titolo di acconto (vd. art. 69 TUIR).
I predetti redditi diversi, come precisato nelle circolari n. 32/2001, 42/2003 e 9/2004 e n. CP_4 CP_5
22/2004, erano inoltre, esenti da obblighi previdenziali ed assicurativi.
La Risoluzione Ministeriale n. 34 del 26 marzo 2001 aveva chiarito che per 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche s'intende la partecipazione diretta alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, da parte di coloro le cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche, come gli atleti dilettanti, gli allenatori, i giudici di gara, i commissari speciali e i dirigenti dell'associazione.
L'art. 35, comma 5, del d.l. 207/2008 conv. in l. 27 febbraio 2009 n. 14 aveva, quindi, precisato che
"l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", assoggettato al regime di favore sopra descritto, comprende la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, eliminando con ciò il requisito del necessario collegamento tra l'attività svolta dallo sportivo (atleta - allenatore) e l'effettuazione della singola manifestazione sportiva.
Il decreto legislativo n. 36/2021 menzionato dal ricorrente nelle note finali è entrato in vigore il
1.7.2023 e dunque successivamente alla cessazione del rapporto tra le parti e dunque non è applicabile alla fattispecie..
In ogni caso si osserva che dal vaglio complessivo delle circostanze dedotte dalle parti nei rispetti atti ed ulteriormente precisate in corso di vertenza, sono emersi diversi indici sintomatici della gratuità del rapporto intercorso tra e l' e ciò difformemente dalle Parte_1 Controparte_1 prospettazioni attoree che non hanno, invece, trovato conforto probatorio.
Giova innanzitutto precisare che il ricorrente – socio amministratore della società RT DE &
C snc –(cfr. doc. 7 allegato al ricorso) - prestando l'attività di allenatore amatoriale nei confronti dell'associazione resistente ha beneficiato della possibilità di continuare ad allenare i suoi due figli, determinandosi vieppiù a divenire, con la sua società, sponsor della squadra allenata (doc. 2, 12 e 13 allegati alla memoria difensiva) (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Del resto - come precisato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. sent. n. 16966/2005 e n. 28003/2016) - la declinazione gratuita dell'attività può trovare giustificazione per i motivi più vari, quali la affectio, la benevolentia o un personale ed indiretto vantaggio, ricorrente nel caso di specie nella possibilità di di allenare i propri figli. Parte_1
Peraltro, dall'indagine istruttoria non è emerso che il medesimo abbia avanzato, nel corso del rapporto, istanze dirette a chiedere il compenso per l'attività di allenatore, mentre quale socio amministratore della società di cui sopra ha sempre pagato le fatture a favore della Associazione (doc 8 all ricorso) per la sponsorizzazione del negozio di pasta fresca “il Pastaio” e della attività di vendita di prodotti alimentari e non a mezzo di distributori automatici “Free Shop” attività gestite dalla società.
Non può inoltre essere trascurato che il ricorrente, dopo aver interrotto unilateralmente il rapporto con la società sportiva in data 25.03.2023, mediante comunicazione indirizzata alla dirigenza (cfr. doc. 5 di parte convenuta) – non ha formulato alcuna contestazione in ordine a presunti crediti retributivi o mancati pagamenti: circostanza, quest'ultima, che depone a suffragio della spontaneità del rapporto oggetto in disamina, vieppiù laddove si consideri che, anche in occasione della successiva richiesta del ricorrente volta a ottenere delucidazioni circa la propria posizione di allenatore (doc. 11 di parte resistente), non risulta articolata – da parte de medesimo- alcuna doglianza di natura economica, né alcun riferimento a prestazioni asseritamente non remunerate.
Il teste , escusso all'udienza del 21.11.2024, ha dichiarato: “Nel 2015 ero presidente Testimone_1
Cont della . Avevamo la necessità di trovare un nuovo allenatore. Avevo raccontato a che già Parte_1 conoscevo e che si era proposto come allenatore con la possibilità di portare i figli nella squadra e di diventare sponsor della società. Io dissi che non eravamo in condizioni di pagare e lui disse che lo avrebbe fatto lo stesso a titolo gratuito perché voleva allenare…”; “Io sono stato presidente sino al
30.6.2022. Mai il ricorrente ha chiesto un compenso in tutti questi anni”.
In senso conforme alla deposizione che precede si è espresso il teste (socio Testimone_2 fondatore- v. doc. 4, 4-1 allegati alla memoria difensiva e atto costitutivo): “ si era proposto Parte_1 di allenare gratuitamente la squadra per passione. Non aveva interesse a un rimborso. Disse ciò sia a me che al presidente all'inizio del rapporto con la associazione. Mi disse così quando venne a fare un allenamento di prova…”.
Significative risultano altresì le dichiarazioni del teste (membro del Consiglio Testimone_3
Direttivo dal 2017) (cfr. docc. 4 e 4-1 di parte resistente) che, sebbene de relato, debbono considerarsi attendibili, se interpretate alla luce di un'indagine esegetica che involge l'insieme delle risultanze dell'istruttoria orale: “Quando entrai come socio chiesi come mai fosse l'allenatore. Il Parte_1 presidente mi riferì che si era proposto come tale a titolo gratuito […] faceva parte dell'accordo anche il fatto che i figli giocassero nella squadra e di essere lo sponsor principale della squadra” (Cfr. verbale d'udienza del 21.11.2024).
Parte ricorrente ha sollevato un'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi di parte convenuta ed in particolare di (presidente dell'associazione resistente dal 2009 al 2011 e attualmente Testimone_1 consigliere nonché socio della medesima), in quanto membro del consiglio direttivo della e, CP_1 dunque, - stante la prospettazione attorea- presuntivamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'associazione (cfr. verbale d'udienza del 21.11.2024). Analoghe considerazioni sono state avanzate con riguardo ai testi e Testimone_2 Testimone_3
Sul punto si impongono alcune considerazioni di natura sistematica, tutte di evidente rilievo decisivo.
L'art. 246 c.p.c. dispone che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio”. Tale previsione processuale, tuttavia, non può che essere interpretata alla luce della disciplina sostanziale dettata dall'art. 38 c.c., a mente del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Una lettura coordinata e coerente di tali norme conduce necessariamente ad escludere qualsivoglia incapacità a testimoniare nel caso di specie, per le ragioni di cui infra si dirà. Ne discende, pertanto, la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi, le quali concorrono – insieme agli ulteriori e convergenti elementi istruttori – a comprovare l'assoluta gratuità del rapporto intercorso tra l' resistente (ente privo di scopo di lucro ai sensi dell'art. 3 dello Statuto) e il ricorrente. CP_6
È principio risalente ed incontestato quello secondo cui le associazioni non riconosciute sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta: i terzi devono anzitutto rivolgersi al fondo comune, ma risponde anche chi abbia concretamente agito in nome dell'ente.
Tale principio deve essere puntualmente contestualizzato alla vicenda in esame.
Lo Statuto dell'ASD (art. 25), ritualmente prodotto in atti su ordine del Giudice, recepisce la regola del fondo comune quale unico centro d'imputazione delle obbligazioni dell'associazione e non prevede né obblighi personali né responsabilità patrimoniali che discendano in via automatica in capo ai componenti del Consiglio Direttivo. Ne deriva che tali soggetti non vantano alcun interesse giuridicamente qualificato all'esito della lite e, conseguentemente, non avrebbero potuto essere legittimati a partecipare al giudizio.
Giova rammentare, in conformità all'indirizzo della Suprema Corte, che “l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza...” (Cass. civ., 26/6/23, n. 18225).
Parimenti consolidato è il principio secondo cui la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta di cui all'art. 38, comma 2, c.c, “non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” [Cass., n. 26290/2007].
Ne deriva che il presupposto per considerare il teste responsabile del debito dell'associazione non è la sua mera qualità di Presidente del Consiglio direttivo, bensì la circostanza che egli abbia agito concretamente per conto dell'ente, ponendo in essere atti espressivi delle prerogative e dei poteri di gestione.
Questo presupposto, nella specie, non ricorre: il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravato, mancando di provare con quali modalità e in relazione a quale specifico rapporto obbligatorio i testi di cui ha eccepito l'incapacità avrebbero agito in nome e per conto dell'associazione convenuta.
Di particolare pregnanza è, altresì, la pronuncia della Suprema Corte n. 23896/2023, che testualmente, afferma: “La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ha seguenti caratteristiche:
i) non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed
i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (ex plurimis, Cass. 1657/1985, 5089/1998,
8919/2004, 718/2006, 26290/2007, 25748/2008, 11207/2009, 12187/2014, 18188/2014, 8752/2017,
25650/2018); ii) non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, sicché l'obbligazione di colui che ha agito per l'ente, avente natura solidale, è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune ma fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (ex plurimis, Cass. 1655/1985, 13946/1991, 2471/2000, 11759/2002, 22982/2004, 25748/2008,
29733/2011, 12473/15, 12508/2015);
iii) non consente al creditore di azionare direttamente contro i soggetti ritenuti solidalmente obbligati con l'associazione il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima (qualora al relativo giudizio di cognizione essi non abbiano partecipato), occorrendo la formazione di un apposito titolo esecutivo, previo accertamento che gli stessi hanno concretamente agito in nome e per conto dell'ente nell'ambito dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.”
Da tale pronuncia discende, tra l'altro, l'assoluta impossibilità per il creditore di avvalersi del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione per procedere contro i soggetti ritenuti solidalmente obbligati, in mancanza di un autonomo titolo formatosi in un giudizio che li abbia visti partecipi
(Analoga impostazione è rinvenibile in Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12714, che ricostruisce la responsabilità ex art. 38 c.c. come garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, esigente prova rigorosa dell'attività negoziale posta in essere in nome dell'ente).
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale rende evidente come i testi escussi siano privi di qualsiasi “interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio”, escludendo in radice l'incapacità di cui all'art. 246 c.p.c.
È d'uopo richiamare, in ultimo, la pronuncia Cass. 12508/2015, secondo cui “in tema di associazioni non riconosciute, la personalità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicchè trova applicazione l'art. 1957 C.C. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero – attesa la durata semestrale (e dunque non meramente apparente) del termine decadenziale – non lede il diritto di azione del creditore”.
Tale disposizione assume rilievo dirimente nel contesto della presente controversia, atteso che la cessazione di ogni stagione sportiva determina, anche secondo le norme federali, l'estinzione del rapporto in essere e la necessità di un nuovo tesseramento nella stagione successiva. Da ciò deriva che il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. decorre dalla fine di ciascuna stagione. Ebbene, con riferimento all'ultima stagione (2022/23), il rapporto tra le parti deve ritenersi concluso, per ammissione dello stesso ricorrente, il 25.3.2023 (cfr. doc. 5 allegato alla memoria difensiva), ovvero – a voler seguire la tesi più favorevole – il 26.3.2023 (data di presa d'atto, e di formale accettazione, da parte del CD della già menzionata comunicazione - sub. doc. 9 di parte resistente). Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è dunque spirato il 25/26.9.2023, mentre il ricorso è stato introdotto soltanto il 15.11.2023.
Orbene, alla luce della normativa e degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, l'eccezione sollevata da parte ricorrente deve ritenersi priva di pregio;
consegue la piena utilizzabilità – ai fini di lite- delle dichiarazioni testimoniali assunte, che- in esito al vaglio complessivo dell'istruttoria - depongono concordemente a sostegno della gratuità della prestazione erogata da Parte_1
In definitiva, gli elementi conoscitivi, acquisiti in corso di giudizio, sono del tutto compatibili con la prestazione di una attività di tipo spontaneo e a titolo gratuito, in ausilio all' resistente, CP_6 con ciò rendendo del tutto credibile la tesi, sostenuta dalla convenuta, per cui tale prestazione sia stata resa dall'attore spontaneamente nel comprensibile personale interesse di allenare i propri figli e di sponsorizzare al contempo le attività della propria società.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda formulata dall'attore va, quindi, rigettata.
Spese di lite
In ossequio al criterio di soccombenza e tenendo conto del fatto che la definizione della vertenza ha necessitato di un'istruttoria documentale ed orale, è corretto condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La giudice del lavoro visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte convenuta che liquida in euro 4000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 7.10.2025
La giudice del lavoro
RI RA