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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza BA Presidente
ER TI GI
Claudia Ummarino GI est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1436/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] - ER (NA) il 15/06/1957, Parte_1
e da
, nata a [...] - ER (NA) il Parte_2
21/07/1956, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORRIELLO
GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 28/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data
22/03/1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
IC (al N.33, Parte I, anno 1980).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti (a Torre del Greco il 12/05/1981), (a Persona_1 Persona_2
Cercola il 08/05/1988) e (a Massa di Somma il 07/05/1990), le parti Persona_3
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/09/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ Art. 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente: il sig. continuerà ad Parte_1
abitare nell'unità immobiliare, già adibita a residenza familiare, sita in Cercola (NA) al Viale delle
Magnolie n. 11, in uno al nucleo familiare della figlia della coppia , mentre la sig.ra Persona_2
abiterà presso l'immobile dell'altra figlia della coppia , Parte_2 Persona_3 sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 39, unitamente al nucleo familiare di quest'ultima costituito dal marito e da due figli.
Entro trenta giorni dalla omologazione della separazione personale dei coniugi, la sig.ra
[...] trasferirà la residenza anagrafica presso il suddetto immobile sito in San Giorgio a Parte_2
Cremano (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 39.
Ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare immediatamente all'altro ogni eventuale, ulteriore, cambiamento di residenza a mezzo di lettera raccomandata A/R.
Art. 2) Tenuto conto dei redditi del sig. e delle spese che ciascun coniuge sarà Parte_1
chiamato ad affrontare dopo la separazione, il medesimo sig. pensionato, si impegna a Per_2 corrispondere alla sig.ra , priva di reddito, l'importo mensile di € 300,00 Parte_2
(trecento/00) a titolo di mantenimento, che sarà versato, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo di bonifico bancario.
Art. 3) I coniugi si danno reciprocamente atto che nulla deve essere previsto per il mantenimento dei figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Art. 4) Reciprocamente e senza riserva alcuna, i coniugi si concedono l'autorizzazione al rilascio dei passaporti per viaggi di lavoro e/o turistici all'estero, nonché al rinnovo degli stessi, restando, comunque, liberi in futuro di scegliere la propria residenza, ognuno dove meglio creda, in Italia o anche all'estero.
Art. 5) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
IN - ER (NA) il 15/06/1957, e Parte_2
, nata a [...]- ER (NA) il 21/07/1956, che hanno
[...]
contratto matrimonio a IC (NA) il 22/03/1980 (atto n. 33, Parte I, anno
1980);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il GI estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
BA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza BA Presidente
ER TI GI
Claudia Ummarino GI est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1436/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] - ER (NA) il 15/06/1957, Parte_1
e da
, nata a [...] - ER (NA) il Parte_2
21/07/1956, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORRIELLO
GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 28/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data
22/03/1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
IC (al N.33, Parte I, anno 1980).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti (a Torre del Greco il 12/05/1981), (a Persona_1 Persona_2
Cercola il 08/05/1988) e (a Massa di Somma il 07/05/1990), le parti Persona_3
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/09/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ Art. 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente: il sig. continuerà ad Parte_1
abitare nell'unità immobiliare, già adibita a residenza familiare, sita in Cercola (NA) al Viale delle
Magnolie n. 11, in uno al nucleo familiare della figlia della coppia , mentre la sig.ra Persona_2
abiterà presso l'immobile dell'altra figlia della coppia , Parte_2 Persona_3 sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 39, unitamente al nucleo familiare di quest'ultima costituito dal marito e da due figli.
Entro trenta giorni dalla omologazione della separazione personale dei coniugi, la sig.ra
[...] trasferirà la residenza anagrafica presso il suddetto immobile sito in San Giorgio a Parte_2
Cremano (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 39.
Ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare immediatamente all'altro ogni eventuale, ulteriore, cambiamento di residenza a mezzo di lettera raccomandata A/R.
Art. 2) Tenuto conto dei redditi del sig. e delle spese che ciascun coniuge sarà Parte_1
chiamato ad affrontare dopo la separazione, il medesimo sig. pensionato, si impegna a Per_2 corrispondere alla sig.ra , priva di reddito, l'importo mensile di € 300,00 Parte_2
(trecento/00) a titolo di mantenimento, che sarà versato, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo di bonifico bancario.
Art. 3) I coniugi si danno reciprocamente atto che nulla deve essere previsto per il mantenimento dei figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Art. 4) Reciprocamente e senza riserva alcuna, i coniugi si concedono l'autorizzazione al rilascio dei passaporti per viaggi di lavoro e/o turistici all'estero, nonché al rinnovo degli stessi, restando, comunque, liberi in futuro di scegliere la propria residenza, ognuno dove meglio creda, in Italia o anche all'estero.
Art. 5) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
IN - ER (NA) il 15/06/1957, e Parte_2
, nata a [...]- ER (NA) il 21/07/1956, che hanno
[...]
contratto matrimonio a IC (NA) il 22/03/1980 (atto n. 33, Parte I, anno
1980);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il GI estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
BA
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