Art. 6.
Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l' articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 .
Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 . Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.
Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."
Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l' articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 .
Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 . Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.
Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."