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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.745/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del …, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.24763/2018
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dagli avv.ti. Fabrizio Berliri e Costanza Nucci
- appellante –
E
CP_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marini
-appellante incidentale nei confronti di
BE IA 5 7 11 Controparte_2 CP_3 Rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Liccardi
E
CP_4 Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Porru
E
Controparte_5 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Bonacina e Marco Leoni
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.24763/2018, condannò in solido Parte_1 CP_1 a pagare a favore del
[...] Controparte_6 in Fiumicino (RM) la somma di euro 123.000,00, oltre interessi e spese legali.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: Il di in Fiumicino (RM) Controparte_2 Controparte_6 convenne in giudizio e in quanto rispettivamente Parte_1 CP_1 committente/venditrice e appaltatrice al fine di ottenere il risarcimento del danno mediante azione di cui all'art. 1669 c.c., ovvero, in subordine, mediante azione di cui all'art. 2043 c.c.; ulteriormente in subordine, chiese la rimozione dei vizi dedotti a carico delle convenute. Le società convenute, costituitesi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attorea in quanto infondata nel merito e chiamarono in giudizio rispettivamente Controparte_7 (n quanto subappaltatrice) mediante chiamata in garanzia ai sensi dell'art.
[...] CP_4 106 c.p.c. Il contraddittorio venne esteso anche a rimaste Controparte_8 Controparte_9 contumaci. Il giudice di prime cure, a seguito dell'esperimento di CTU, condannò le convenute in solido sulla base delle argomentazioni per cui, stante la tempestività dell'azione proposta, i vizi allegati e comprovati furono “gravi” secondo quanto richiesto dall'art. 1669 c.c. Inoltre, accolse la domanda di manleva di nei confronti di sulla Parte_1 CP_1 base di quanto disposto dall'art. 11 del contratto d'appalto tra queste stipulato;
dichiarò improponibile la domanda di garanzia nei confronti di per omesso Controparte_7 preventivo esperimento della procedura di perizia contrattuale prevista dal contratto di assicurazione;
dichiarò decaduta dall'azione di regresso verso non CP_1 CP_4 essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 1670 c.c. Da qui l'appello di la quale richiese la riforma della sentenza di primo grado in Parte_1 base ai seguenti motivi: erroneo riconoscimento della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.; erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di cui all'art. 1669 c.c. anche in riferimento all'onere della prova;
erronea dichiarazione di improponibilità della domanda di chiamata in garanzia nei confronti della . Controparte_5 Con appello incidentale, dedusse, al pari di l'erroneo rigetto delle CP_1 Parte_1 eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e l'erronea interpretazione circa l'atto di transizione avvenuto tra la stessa e CP_4 Si costituì in giudizio in Controparte_6 Fiumicino (RM), deducendo l'infondatezza dell'appello proposto e, in subordine, l'accertamento dei presupposti di una condanna ex art. 2043 a carico degli appellanti. Si costituì in giudizio al solo fine di “integrare il contraddittorio” e richiedere la conferma CP_4 della sentenza appellata;
la stessa richiese il rigetto dell'appello incidentale in quanto infondato Si costituì in giudizio , deducendo l'inammissibilità dell'appello Controparte_5 promosso da per carenza di interesse e comunque l'inammissibilità dell' Parte_1 impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in virtù delle eccezioni già sollevata in primo grado e riproposte in sede d'appello. In subordine, chiese di essere ritenuta debitrice del solo importo eccedente l'ammontare coperto da altre polizze assicurative.
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del … di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies. In diritto:
- Ritenuto che:
-Pregiudizialmente, si rileva come la sentenza di primo grado abbia esplicato efficacia anche nei confronti di Fallimento di Cined Srl, chiamati in garanzia ex art. 106 c.p.c. da parte di CP_8 e rimasti contumaci in primo grado. L'appello di cui trattasi non è stato esteso a suddette CP_4 parti, né in tal senso è stato proposto specifico motivo di impugnazione. Sul punto, è costante l'insegnamento della giurisprudenza per cui nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato (rimasto contumace) non ha contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non ha proposto domande nei confronti del chiamato ( Cass. n. 24132/2013; Cass. n. 11060/1997 ). Nel caso di specie, riscontrandosi una situazione analoga a quella descritta dal menzionato principio di diritto, non è data alcuna violazione degli articoli 331 c.p.c.; l'appello può essere quindi valutato nel merito
-In via preliminare, giova scrutinare il motivo proposto tanto dall'appellante ( Parte_1 quanto dall'appellante incidentale ( circa l'avvenuta (e non riscontrata in primo CP_1 grado) decadenza/prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. Le medesime deducono, da un lato, che l'appellata abbia fornito la prova della scoperta dei vizi dell'opera solo a seguito dell'accertamento tecnico preventivo;
dall'altro, che i vizi fossero riscontrabili ben prima della richiesta di accertamento tecnico preventivo, avendo peraltro l'appellata richiesto e ottenuto una perizia stragiudiziale che attestava che i vizi dell'immobile provenissero da difetti di costruzione. Alla stregua di ciò, secondo la ricostruzione degli appellanti, l'azione di rovina di edifici sarebbe inesperibile per violazione dei termini di cui all'art. 1669 c.c. Il motivo è infondato.
-In diritto, giova ricordare come l'art. 1669 c.c. sancisca che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata(1), se, nel corso di dieci anni dal compimento(2), l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione(3), rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina(4) o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa(5), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta(6). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Pertanto, in applicazione dei principi generali in materia, la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce una condizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore (e/o del costruttore venditore), ed è onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta se il convenuto eccepisce la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito cheè acquisito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1669 cod. civ. decorre solo dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito e va effettuato in base al caso concreto (Cass. n. 1909/2025, Cass. n. 777/2020, Cass. n. 4622/2002). Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. n. 7444/2024; Cass. Ord. n. 19343/2022; Cass. n. 9966/2014). Di regola, per il decorso del termine di decadenza, non è sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie, come cadute o rovine estese (Cass.n. 567/2005); ove siano state disposte delle indagini tecniche, il termine decorre, in assenza di anteriori esaustivi elementi, dall'acquisizione della relazione peritali (Cass. n. 11740/2003).
-Nel caso di specie, rileva come in data 17/03/2010 l'appellata abbia dato mandato all' Ing. Per_1 e all'architetto di redigere una “perizia tecnica stragiudiziale”, la quale ha
[...] Persona_2 stabilito, in modo alquanto generico, che le alterazioni riscontrate sull'immobile fossero da attribuire a difetti di costruzioni comportanti infiltrazioni di acqua attraverso porzioni murarie. A seguito di ciò, al fine di ottenere una conoscenza più approfondita dei vizi e della loro gravità, venne richiesto l'esperimento di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Civitavecchia in data 24/03/2010. Ne deriva, pertanto, che l'idonea conoscenza dei vizi e della loro eziologia sia pervenuta in capo all'appellata solo a seguito dell'ottenimento delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
-Non fu quindi violato il termine di decadenza annuale di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente maturazione della decadenza dell'azione, in quanto: a) il ricorso per ATP venne notificato all'appellante in data 03/05/2010; b) l'esito di tale accertamento venne fornito in data 17/06/2011; c) l'atto di citazione venne notificato in data 28/05/2012.
-Con specifico motivo d'appello, parte appellante lamenta la propria estraneità alla responsabilità ex art. 1669 c.c. sull'assunto per cui, in quanto parte esclusivamente venditrice, non abbia avuto alcun rapporto di committenza o controllo circa l'operato dell'impresa appaltatrice (presupposto necessario ai fini dell'estensione di suddetta responsabilità). Il motivo è infondato e va rigettato. È necessario ribadire, secondo un insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità per rovina di edifici di cui all'art. 1669 c.c., pur inserita nell'ambito di una normativa inerente un rapporto contrattuale quale l'appalto privato, è diretta alla tutela della esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata;
cosicché le disposizioni in esso contenute configurano un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e di ordine pubblico. Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza per cui, in mancanza dei presupposti stringenti previsti dall'art. 1669 c.c., il danneggiato ben potrebbe agire con ordinaria azione di responsabilità aquiliana. Alla stessa, dunque, certamente può applicarsi l'art. 2055 c.c., il quale prevede la responsabilità solidale dei danneggianti in base alla compartecipazione al danno. In tema di responsabilità solidale del venditore, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass n. 17955/2024; Cass. n. 29870/2019; Cass.n. 5935/2018; Cass. n. 25541/2015). In particolar modo, la Suprema Corte ha ritenuto di individuare una responsabilità solidale del venditore ex art. 1669 c.c. nel caso di un contratto in cui si faceva riferimento ad un potere di nomina del direttore dei lavori, a cura del venditore, non escludendo dunque che il venditore, quale proprietario dei terreni e titolare dei permessi di costruire, avesse mantenuto la competenza tecnica idonea a permettergli di impartire direttive sull'attuazione dell'opera, ingerendosi nella fase esecutiva (arg. ex Cass. n. 17955/2024). Risulta pertanto cruciale la verifica, da parte del giudice di merito, della ricorrenza di un potere di impartire direttive e di sorveglianza nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione dell'opera, eventualmente anche all'esito di una serie di contratti di subappalto.
-Sono dirimenti, nel caso di specie, tanto la circostanza per cui il direttore dei lavori nominato nel contratto d'appalto stipulato in data 04/06/2023 tra MIK. e (poi divenuti Pt_1 CP_10
e (art.13) sia il medesimo anche nel contratto di subappalto Parte_1 CP_11 stipulato in data 06/02/2004(art. 13) stipulato tra e (passato a CP_11 CP_12 CP_4 in forza di cessione del ramo d'azienda), ossia l' Ing. il quale, nell'ambito del
[...] Controparte_13 subappalto, ricopre altresì il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, quanto la circostanza per cui, ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto, in qualunque momento ed a semplice richiesta della Committente ( . l'MP ( è tenuta ad Parte_1 CP_1 effettuare immediatamente tutti i necessari interventi di riparazione manutenzione e ripristino delle opere oggetto del presente contratto. Peraltro, non assume minor rilevanza la circostanza per cui l'esecuzione dell'opera è stata affidata ad impresa dello stesso gruppo, e che gli elaborati tecnici relativi alla progettazione e all'esecuzione sono stati forniti dall'appellante, nonché recepiti anche nel subappalto Si aggiunga in oltre che, in base al contratto, in caso di rilascio di nuove concessioni, l'MP e la Committente concorderanno i nuovi sviluppi progettuali (art. 3 contratto d'appalto); le opere devono essere iniziate e ultimate secondo il programma dei lavori allegato e accettato dall'MP (art. 4 contratto d'appalto); la Committente può decidere di modificare l'oggetto dell'appalto e ogni variante dello stesso deve essere richiesto per iscritto alla committente (art.7 contratto d'appalto); la Committente può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dei lavori e in nessun caso l'impresa potrà fare altrettanto, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla committente (art. 8 contratto d'appalto). Dal quadro così delineato si deduce che abbia in effetti mantenuto quantomeno Parte_1 un potere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera, incorrendo dunque in una responsabilità di tipo omissivo. Inoltre, e in ogni caso, non può essere considerato assolto l'onere della prova contraria imposta dalla peculiare natura della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. al danneggiante in solido, onerato di provare l'assenza di un rapporto di controllo oppure il caso fortuito o la forza maggiore Le circostanze, allegate dall'appellante, per cui accetta di assumere a proprio rischio CP_11 e con propria organizzazione l'appalto (vera e propria clausola di stile) o che la Corte d'Appello di Roma abbia deciso in modo difforme un caso simile tra le medesime parti (App. Roma n.6445/18) sono del tutto secondarie o comunque insufficienti a fornire tale prova.
-Ciò preliminarmente valutato, è possibile scrutinare il motivo d'appello proposto dall'appellante principale nei confronti di . Controparte_5 -L'appellante lamenta una erronea valutazione circa il contratto di assicurazione;
in particolar modo, a detta della medesima, il contratto in questione non presenterebbe una procedura stragiudiziale preventiva da attivare prima di adire l'A.G.O, ma solo una procedura volta a quantificare il quantum del danno, e non l'an, che ben potrebbe essere richiesto in giudizio.
-In primo luogo, eccepisce tanto il difetto di interesse ad Controparte_5 impugnare da parte dell'appellante quanto l'inammissibilità del motivo d'appello in quanto costituente domanda nuova vietata. La prima eccezione si fonda sul presupposto per cui l'appellante già avrebbe ottenuto in primo grado il riconoscimento della manleva stipulata nel contratto d'appalto ed effettuata da CP_1 sicchè nessuna utilità pratica avrebbe la riforma della sentenza nei confronti di Controparte_5
[...] L'eccezione è infondata e va respinta. In diritto, sussiste la legittimazione ad impugnare in ogni caso di soccombenza rispetto alle domande proposte in primo grado;
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse potrebbe in astratto essere determinato solo da una impugnazione esclusivamente basata su motivi processuali nonostante una soccombenza nel merito, nonché da una impugnazione priva di concreta utilità per l'appellante. Risulta ininfluente il dato per cui l'appellante abbia già escusso la garanzia nei confronti di CP_1
essendo dure rapporti distinti e non sussistendo alcun vincolo di solidarietà tra i due obbligati.
[...] Anche la seconda eccezione deve essere ritenuta infondata. Quanto richiesto dall'appellante non configura domanda nuova, in quanto trattasi di domanda proposta già in primo grado mediante chiamata in garanzia della compagnia assicurativa e di cui si richiede la riforma in appello. Il motivo è però infondato nel merito. In diritto, la giurisprudenza di legittimità afferma che qualora il contratto preveda che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti a tal fine nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile fino a quando il perito od i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, e ciò anche se il contratto nulla disponga in proposito (cfr. Cass. 1754/2005; Cass. n. 14909/2002) E infatti, dall'interpretazione complessiva degli artt. 6, 7, 8, 9 del contratto di assicurazione (denominato “Polizza di assicurazione decennale postuma- danni diretti all'opera”) risulta una vera e propria procedura stragiudiziale, la quale ha inizio con la denuncia del sinistro entro tre giorni alla compagnia assicurativa e il successivo accertamento e qualificazione del danno da parte di periti esperti (o, alternativamente, da parte degli stessi contraenti). L'art. 8, soprattutto, specifica che i risultati (peritali) sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa […]. Tale procedura non è mai stata attivata dall'assicurato, con la conseguenza che alcuna pretesa può essere avanzata in sede giudiziaria.
-Va in ultimo scrutinato l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_11 CP_4 vertente su un'erronea interpretazione del “Contratto di Transazione” stipulato in data 27/02/2009, in forza del quale si impegna a rispondere per gli eventuali danni subiti per l'eventuale CP_4 cattiva realizzazione dell'opera denunciati successivamente a tale accordo. L'appellante incidentale, in particolar modo, si duole del fatto che il giudice di primo grado, nonostante suddetta transazione, avrebbe negato il regresso nei confronti di sulla base della tardività della CP_4 denuncia dei vizi ex art. 1670 c.c. Dal canto suo, eccepisce la sussistenza di un giudicato esterno in virtù di una precedente CP_4 sentenza depositata dalla Corte d'Appello di Roma, (App. Roma, n. 7494/2019) la quale, in una controversia tra le medesime parti del presente giudizio, ha rilevato l'irrilevanza di un diverso accordo transattivo ai fini dell'applicabilità dell'art. 1670 c.c. È pregiudiziale, sul piano logico, la disamina di tale eccezione. La stessa non può essere accolta, posto che l'efficacia preclusiva del giudicato operante ai sensi dell'art. 2909 c.c. necessita l'identità dei soggetti e dell'oggetto delle controversie. Nel caso di specie, trattasi di controversia diversa, seppur peculiarmente similare, in quanto effettivamente intercorsa tra le stesse parti, ma vertente su un contratto d'appalto relativo ad un immobile del tutto diverso da quello oggetto del presente appello, difettando dunque del requisito oggettivo. (Cass.,n. 8647/2024, pronunciata in altra causa vertente tra e . CP_11 CP_4 Deve essere ad ogni modo premesso che in qualità di subappaltatore, pur avendo CP_4 costruito materialmente gli immobili e cagionato i vizi dedotti, non sia stata condannata in primo grado. Ciò in quanto, correttamente, alla stregua di consolidata giurisprudenza, essendo stata chiamata in garanzia "impropria" e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'ultima, che consente l'estensione automatica della domanda dell'attore verso il terzo, presupponendo l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare direttamente il subappaltatore in favore del Condominio agente, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo, in assenza di specifica domanda (ex multis, Cass. n. 30952/2023; Cass n. 516/2020; Cass. n. 23213/2015; Cass. n. 5400/2013).
-Ciò premesso, va scrutinato il motivo d'appello incidentale nel merito. L'art. 1670 c.c. stabilisce che l'azione di regresso nei confronti del subappaltatore debba essere preceduta, a pena di decadenza, dalla denuncia dei vizi, da farsi entro 60 giorni;
tale termine, essendo posto nell'interesse delle parti e non nell'interesse generale dei consociati, può essere derogato mediante accordo transattivo. Ad ogni modo, una eventuale deroga deve risultare espressamente, posto che l'onere di denuncia ha la funzione di circoscrivere i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto o di rovina o difetti di immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo ad eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l'appaltatore dall'onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell' art. 1670 c.c. , perché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. (Cass. n. 8647/2024). Nessuna deroga venne prevista nell'accordo transattivo stipulato tra e CP_11 CP_4 comportando la decadenza dall'azione di regresso.
-le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, vanno compensate;
; sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale e quelli incidentali;
compensa le spese tra tutte le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.745/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del …, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.24763/2018
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dagli avv.ti. Fabrizio Berliri e Costanza Nucci
- appellante –
E
CP_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marini
-appellante incidentale nei confronti di
BE IA 5 7 11 Controparte_2 CP_3 Rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Liccardi
E
CP_4 Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Porru
E
Controparte_5 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Bonacina e Marco Leoni
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.24763/2018, condannò in solido Parte_1 CP_1 a pagare a favore del
[...] Controparte_6 in Fiumicino (RM) la somma di euro 123.000,00, oltre interessi e spese legali.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: Il di in Fiumicino (RM) Controparte_2 Controparte_6 convenne in giudizio e in quanto rispettivamente Parte_1 CP_1 committente/venditrice e appaltatrice al fine di ottenere il risarcimento del danno mediante azione di cui all'art. 1669 c.c., ovvero, in subordine, mediante azione di cui all'art. 2043 c.c.; ulteriormente in subordine, chiese la rimozione dei vizi dedotti a carico delle convenute. Le società convenute, costituitesi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attorea in quanto infondata nel merito e chiamarono in giudizio rispettivamente Controparte_7 (n quanto subappaltatrice) mediante chiamata in garanzia ai sensi dell'art.
[...] CP_4 106 c.p.c. Il contraddittorio venne esteso anche a rimaste Controparte_8 Controparte_9 contumaci. Il giudice di prime cure, a seguito dell'esperimento di CTU, condannò le convenute in solido sulla base delle argomentazioni per cui, stante la tempestività dell'azione proposta, i vizi allegati e comprovati furono “gravi” secondo quanto richiesto dall'art. 1669 c.c. Inoltre, accolse la domanda di manleva di nei confronti di sulla Parte_1 CP_1 base di quanto disposto dall'art. 11 del contratto d'appalto tra queste stipulato;
dichiarò improponibile la domanda di garanzia nei confronti di per omesso Controparte_7 preventivo esperimento della procedura di perizia contrattuale prevista dal contratto di assicurazione;
dichiarò decaduta dall'azione di regresso verso non CP_1 CP_4 essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 1670 c.c. Da qui l'appello di la quale richiese la riforma della sentenza di primo grado in Parte_1 base ai seguenti motivi: erroneo riconoscimento della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.; erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di cui all'art. 1669 c.c. anche in riferimento all'onere della prova;
erronea dichiarazione di improponibilità della domanda di chiamata in garanzia nei confronti della . Controparte_5 Con appello incidentale, dedusse, al pari di l'erroneo rigetto delle CP_1 Parte_1 eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e l'erronea interpretazione circa l'atto di transizione avvenuto tra la stessa e CP_4 Si costituì in giudizio in Controparte_6 Fiumicino (RM), deducendo l'infondatezza dell'appello proposto e, in subordine, l'accertamento dei presupposti di una condanna ex art. 2043 a carico degli appellanti. Si costituì in giudizio al solo fine di “integrare il contraddittorio” e richiedere la conferma CP_4 della sentenza appellata;
la stessa richiese il rigetto dell'appello incidentale in quanto infondato Si costituì in giudizio , deducendo l'inammissibilità dell'appello Controparte_5 promosso da per carenza di interesse e comunque l'inammissibilità dell' Parte_1 impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in virtù delle eccezioni già sollevata in primo grado e riproposte in sede d'appello. In subordine, chiese di essere ritenuta debitrice del solo importo eccedente l'ammontare coperto da altre polizze assicurative.
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del … di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies. In diritto:
- Ritenuto che:
-Pregiudizialmente, si rileva come la sentenza di primo grado abbia esplicato efficacia anche nei confronti di Fallimento di Cined Srl, chiamati in garanzia ex art. 106 c.p.c. da parte di CP_8 e rimasti contumaci in primo grado. L'appello di cui trattasi non è stato esteso a suddette CP_4 parti, né in tal senso è stato proposto specifico motivo di impugnazione. Sul punto, è costante l'insegnamento della giurisprudenza per cui nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato (rimasto contumace) non ha contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non ha proposto domande nei confronti del chiamato ( Cass. n. 24132/2013; Cass. n. 11060/1997 ). Nel caso di specie, riscontrandosi una situazione analoga a quella descritta dal menzionato principio di diritto, non è data alcuna violazione degli articoli 331 c.p.c.; l'appello può essere quindi valutato nel merito
-In via preliminare, giova scrutinare il motivo proposto tanto dall'appellante ( Parte_1 quanto dall'appellante incidentale ( circa l'avvenuta (e non riscontrata in primo CP_1 grado) decadenza/prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. Le medesime deducono, da un lato, che l'appellata abbia fornito la prova della scoperta dei vizi dell'opera solo a seguito dell'accertamento tecnico preventivo;
dall'altro, che i vizi fossero riscontrabili ben prima della richiesta di accertamento tecnico preventivo, avendo peraltro l'appellata richiesto e ottenuto una perizia stragiudiziale che attestava che i vizi dell'immobile provenissero da difetti di costruzione. Alla stregua di ciò, secondo la ricostruzione degli appellanti, l'azione di rovina di edifici sarebbe inesperibile per violazione dei termini di cui all'art. 1669 c.c. Il motivo è infondato.
-In diritto, giova ricordare come l'art. 1669 c.c. sancisca che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata(1), se, nel corso di dieci anni dal compimento(2), l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione(3), rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina(4) o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa(5), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta(6). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Pertanto, in applicazione dei principi generali in materia, la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce una condizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore (e/o del costruttore venditore), ed è onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta se il convenuto eccepisce la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito cheè acquisito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1669 cod. civ. decorre solo dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito e va effettuato in base al caso concreto (Cass. n. 1909/2025, Cass. n. 777/2020, Cass. n. 4622/2002). Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. n. 7444/2024; Cass. Ord. n. 19343/2022; Cass. n. 9966/2014). Di regola, per il decorso del termine di decadenza, non è sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie, come cadute o rovine estese (Cass.n. 567/2005); ove siano state disposte delle indagini tecniche, il termine decorre, in assenza di anteriori esaustivi elementi, dall'acquisizione della relazione peritali (Cass. n. 11740/2003).
-Nel caso di specie, rileva come in data 17/03/2010 l'appellata abbia dato mandato all' Ing. Per_1 e all'architetto di redigere una “perizia tecnica stragiudiziale”, la quale ha
[...] Persona_2 stabilito, in modo alquanto generico, che le alterazioni riscontrate sull'immobile fossero da attribuire a difetti di costruzioni comportanti infiltrazioni di acqua attraverso porzioni murarie. A seguito di ciò, al fine di ottenere una conoscenza più approfondita dei vizi e della loro gravità, venne richiesto l'esperimento di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Civitavecchia in data 24/03/2010. Ne deriva, pertanto, che l'idonea conoscenza dei vizi e della loro eziologia sia pervenuta in capo all'appellata solo a seguito dell'ottenimento delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
-Non fu quindi violato il termine di decadenza annuale di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente maturazione della decadenza dell'azione, in quanto: a) il ricorso per ATP venne notificato all'appellante in data 03/05/2010; b) l'esito di tale accertamento venne fornito in data 17/06/2011; c) l'atto di citazione venne notificato in data 28/05/2012.
-Con specifico motivo d'appello, parte appellante lamenta la propria estraneità alla responsabilità ex art. 1669 c.c. sull'assunto per cui, in quanto parte esclusivamente venditrice, non abbia avuto alcun rapporto di committenza o controllo circa l'operato dell'impresa appaltatrice (presupposto necessario ai fini dell'estensione di suddetta responsabilità). Il motivo è infondato e va rigettato. È necessario ribadire, secondo un insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità per rovina di edifici di cui all'art. 1669 c.c., pur inserita nell'ambito di una normativa inerente un rapporto contrattuale quale l'appalto privato, è diretta alla tutela della esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata;
cosicché le disposizioni in esso contenute configurano un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e di ordine pubblico. Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza per cui, in mancanza dei presupposti stringenti previsti dall'art. 1669 c.c., il danneggiato ben potrebbe agire con ordinaria azione di responsabilità aquiliana. Alla stessa, dunque, certamente può applicarsi l'art. 2055 c.c., il quale prevede la responsabilità solidale dei danneggianti in base alla compartecipazione al danno. In tema di responsabilità solidale del venditore, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass n. 17955/2024; Cass. n. 29870/2019; Cass.n. 5935/2018; Cass. n. 25541/2015). In particolar modo, la Suprema Corte ha ritenuto di individuare una responsabilità solidale del venditore ex art. 1669 c.c. nel caso di un contratto in cui si faceva riferimento ad un potere di nomina del direttore dei lavori, a cura del venditore, non escludendo dunque che il venditore, quale proprietario dei terreni e titolare dei permessi di costruire, avesse mantenuto la competenza tecnica idonea a permettergli di impartire direttive sull'attuazione dell'opera, ingerendosi nella fase esecutiva (arg. ex Cass. n. 17955/2024). Risulta pertanto cruciale la verifica, da parte del giudice di merito, della ricorrenza di un potere di impartire direttive e di sorveglianza nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione dell'opera, eventualmente anche all'esito di una serie di contratti di subappalto.
-Sono dirimenti, nel caso di specie, tanto la circostanza per cui il direttore dei lavori nominato nel contratto d'appalto stipulato in data 04/06/2023 tra MIK. e (poi divenuti Pt_1 CP_10
e (art.13) sia il medesimo anche nel contratto di subappalto Parte_1 CP_11 stipulato in data 06/02/2004(art. 13) stipulato tra e (passato a CP_11 CP_12 CP_4 in forza di cessione del ramo d'azienda), ossia l' Ing. il quale, nell'ambito del
[...] Controparte_13 subappalto, ricopre altresì il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, quanto la circostanza per cui, ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto, in qualunque momento ed a semplice richiesta della Committente ( . l'MP ( è tenuta ad Parte_1 CP_1 effettuare immediatamente tutti i necessari interventi di riparazione manutenzione e ripristino delle opere oggetto del presente contratto. Peraltro, non assume minor rilevanza la circostanza per cui l'esecuzione dell'opera è stata affidata ad impresa dello stesso gruppo, e che gli elaborati tecnici relativi alla progettazione e all'esecuzione sono stati forniti dall'appellante, nonché recepiti anche nel subappalto Si aggiunga in oltre che, in base al contratto, in caso di rilascio di nuove concessioni, l'MP e la Committente concorderanno i nuovi sviluppi progettuali (art. 3 contratto d'appalto); le opere devono essere iniziate e ultimate secondo il programma dei lavori allegato e accettato dall'MP (art. 4 contratto d'appalto); la Committente può decidere di modificare l'oggetto dell'appalto e ogni variante dello stesso deve essere richiesto per iscritto alla committente (art.7 contratto d'appalto); la Committente può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dei lavori e in nessun caso l'impresa potrà fare altrettanto, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla committente (art. 8 contratto d'appalto). Dal quadro così delineato si deduce che abbia in effetti mantenuto quantomeno Parte_1 un potere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera, incorrendo dunque in una responsabilità di tipo omissivo. Inoltre, e in ogni caso, non può essere considerato assolto l'onere della prova contraria imposta dalla peculiare natura della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. al danneggiante in solido, onerato di provare l'assenza di un rapporto di controllo oppure il caso fortuito o la forza maggiore Le circostanze, allegate dall'appellante, per cui accetta di assumere a proprio rischio CP_11 e con propria organizzazione l'appalto (vera e propria clausola di stile) o che la Corte d'Appello di Roma abbia deciso in modo difforme un caso simile tra le medesime parti (App. Roma n.6445/18) sono del tutto secondarie o comunque insufficienti a fornire tale prova.
-Ciò preliminarmente valutato, è possibile scrutinare il motivo d'appello proposto dall'appellante principale nei confronti di . Controparte_5 -L'appellante lamenta una erronea valutazione circa il contratto di assicurazione;
in particolar modo, a detta della medesima, il contratto in questione non presenterebbe una procedura stragiudiziale preventiva da attivare prima di adire l'A.G.O, ma solo una procedura volta a quantificare il quantum del danno, e non l'an, che ben potrebbe essere richiesto in giudizio.
-In primo luogo, eccepisce tanto il difetto di interesse ad Controparte_5 impugnare da parte dell'appellante quanto l'inammissibilità del motivo d'appello in quanto costituente domanda nuova vietata. La prima eccezione si fonda sul presupposto per cui l'appellante già avrebbe ottenuto in primo grado il riconoscimento della manleva stipulata nel contratto d'appalto ed effettuata da CP_1 sicchè nessuna utilità pratica avrebbe la riforma della sentenza nei confronti di Controparte_5
[...] L'eccezione è infondata e va respinta. In diritto, sussiste la legittimazione ad impugnare in ogni caso di soccombenza rispetto alle domande proposte in primo grado;
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse potrebbe in astratto essere determinato solo da una impugnazione esclusivamente basata su motivi processuali nonostante una soccombenza nel merito, nonché da una impugnazione priva di concreta utilità per l'appellante. Risulta ininfluente il dato per cui l'appellante abbia già escusso la garanzia nei confronti di CP_1
essendo dure rapporti distinti e non sussistendo alcun vincolo di solidarietà tra i due obbligati.
[...] Anche la seconda eccezione deve essere ritenuta infondata. Quanto richiesto dall'appellante non configura domanda nuova, in quanto trattasi di domanda proposta già in primo grado mediante chiamata in garanzia della compagnia assicurativa e di cui si richiede la riforma in appello. Il motivo è però infondato nel merito. In diritto, la giurisprudenza di legittimità afferma che qualora il contratto preveda che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti a tal fine nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile fino a quando il perito od i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, e ciò anche se il contratto nulla disponga in proposito (cfr. Cass. 1754/2005; Cass. n. 14909/2002) E infatti, dall'interpretazione complessiva degli artt. 6, 7, 8, 9 del contratto di assicurazione (denominato “Polizza di assicurazione decennale postuma- danni diretti all'opera”) risulta una vera e propria procedura stragiudiziale, la quale ha inizio con la denuncia del sinistro entro tre giorni alla compagnia assicurativa e il successivo accertamento e qualificazione del danno da parte di periti esperti (o, alternativamente, da parte degli stessi contraenti). L'art. 8, soprattutto, specifica che i risultati (peritali) sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa […]. Tale procedura non è mai stata attivata dall'assicurato, con la conseguenza che alcuna pretesa può essere avanzata in sede giudiziaria.
-Va in ultimo scrutinato l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_11 CP_4 vertente su un'erronea interpretazione del “Contratto di Transazione” stipulato in data 27/02/2009, in forza del quale si impegna a rispondere per gli eventuali danni subiti per l'eventuale CP_4 cattiva realizzazione dell'opera denunciati successivamente a tale accordo. L'appellante incidentale, in particolar modo, si duole del fatto che il giudice di primo grado, nonostante suddetta transazione, avrebbe negato il regresso nei confronti di sulla base della tardività della CP_4 denuncia dei vizi ex art. 1670 c.c. Dal canto suo, eccepisce la sussistenza di un giudicato esterno in virtù di una precedente CP_4 sentenza depositata dalla Corte d'Appello di Roma, (App. Roma, n. 7494/2019) la quale, in una controversia tra le medesime parti del presente giudizio, ha rilevato l'irrilevanza di un diverso accordo transattivo ai fini dell'applicabilità dell'art. 1670 c.c. È pregiudiziale, sul piano logico, la disamina di tale eccezione. La stessa non può essere accolta, posto che l'efficacia preclusiva del giudicato operante ai sensi dell'art. 2909 c.c. necessita l'identità dei soggetti e dell'oggetto delle controversie. Nel caso di specie, trattasi di controversia diversa, seppur peculiarmente similare, in quanto effettivamente intercorsa tra le stesse parti, ma vertente su un contratto d'appalto relativo ad un immobile del tutto diverso da quello oggetto del presente appello, difettando dunque del requisito oggettivo. (Cass.,n. 8647/2024, pronunciata in altra causa vertente tra e . CP_11 CP_4 Deve essere ad ogni modo premesso che in qualità di subappaltatore, pur avendo CP_4 costruito materialmente gli immobili e cagionato i vizi dedotti, non sia stata condannata in primo grado. Ciò in quanto, correttamente, alla stregua di consolidata giurisprudenza, essendo stata chiamata in garanzia "impropria" e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'ultima, che consente l'estensione automatica della domanda dell'attore verso il terzo, presupponendo l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di prime cure non avrebbe potuto condannare direttamente il subappaltatore in favore del Condominio agente, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo, in assenza di specifica domanda (ex multis, Cass. n. 30952/2023; Cass n. 516/2020; Cass. n. 23213/2015; Cass. n. 5400/2013).
-Ciò premesso, va scrutinato il motivo d'appello incidentale nel merito. L'art. 1670 c.c. stabilisce che l'azione di regresso nei confronti del subappaltatore debba essere preceduta, a pena di decadenza, dalla denuncia dei vizi, da farsi entro 60 giorni;
tale termine, essendo posto nell'interesse delle parti e non nell'interesse generale dei consociati, può essere derogato mediante accordo transattivo. Ad ogni modo, una eventuale deroga deve risultare espressamente, posto che l'onere di denuncia ha la funzione di circoscrivere i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto o di rovina o difetti di immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo ad eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l'appaltatore dall'onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell' art. 1670 c.c. , perché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. (Cass. n. 8647/2024). Nessuna deroga venne prevista nell'accordo transattivo stipulato tra e CP_11 CP_4 comportando la decadenza dall'azione di regresso.
-le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, vanno compensate;
; sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale e quelli incidentali;
compensa le spese tra tutte le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)