Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2009, n. 6588
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Sentenza 18 marzo 2009

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In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura nei procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui la motivazione non sia stata redatta contestualmente, ma depositata nel termine ordinario stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente alla lettura del dispositivo, ma i cui motivi siano stati depositati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585, primo comma, lettera b), cod. proc. pen., senza che assuma alcun rilievo la mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore dell'incolpato, notifica dovutagli solo nel caso di deposito della sentenza oltre i trenta giorni ovvero nel caso di deposito oltre il diverso e più lungo termine indicato dal giudice quando la motivazione risulti complessa (artt. 544, primo e secondo comma, e 548, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2009, n. 6588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6588
    Data del deposito : 18 marzo 2009

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