Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura nei procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui la motivazione non sia stata redatta contestualmente, ma depositata nel termine ordinario stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente alla lettura del dispositivo, ma i cui motivi siano stati depositati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585, primo comma, lettera b), cod. proc. pen., senza che assuma alcun rilievo la mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore dell'incolpato, notifica dovutagli solo nel caso di deposito della sentenza oltre i trenta giorni ovvero nel caso di deposito oltre il diverso e più lungo termine indicato dal giudice quando la motivazione risulti complessa (artt. 544, primo e secondo comma, e 548, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2009, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21885/2008 proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME3, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 40/2008 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA di ROMA, depositata il 15/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA MAURA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità in via preliminare, in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008, nei procedimenti riuniti n. 3 - 39 - 55/2007, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il dottor NOME1 responsabile delle incolpazioni allo stesso contestate ed ha inflitto al medesimo la sanzione disciplinare della rimozione.
Le incolpazioni R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, ex art. 18, attenevano, anzitutto, a due autonomi procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Generale della S.C. di Cassazione in fase antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa disciplinare (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) e, in particolare:
1) procedimento disciplinare sub n. 3/2007 ("aver gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato si da compromettere il prestigio e la credibilità dell'Ordine giudiziario" con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione, con i quali "manifestava sistematica negligenza e scarsa operosità e laboriosità e violava i doveri di correttezza ed equilibrio nell'adempimento dei doveri professionali" del D.Lgs. n.109 del 2006, ex artt. 1 e 3, art. 2, lett. d), i), q), r), art. 4;
2) procedimento disciplinare n. 39/2007 ("quale giudice del Tribunale di LOCALITA2, ha violato i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione che "evidenziano da parte del dottor NOME1 scarsa laboriosità, negligenza, disattenzione e mancanza di correttezza e di trasparenza, tali da assumere rilevanza disciplinare ai sensi anche del medesimo D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. m), q), ff)"); 3) L'ulteriore incolpazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. e) ed n), atteneva ad un autonomo procedimento disciplinare avviato dalla Procura Generale della S.c. di Cassazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova normativa disciplinare (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) e, in particolare al procedimento disciplinare n. 55/2007 r.g. (violazione del generale dovere di correttezza e diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione).
1. I fatti ascritti erano i seguenti: pur essendo già stato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti analoghi a seguito di ispezione ordinaria svolta presso il Tribunale di appartenenza (LOCALITA2) nel novembre 2003 e pur essendo stato reiteratamente richiamato al rispetto dei termini di deposito delle sentenze: a) persisteva nel comportamento di scarsa operosità e tempestività, omettendo di depositare 139 sentenze civili monocratiche con ritardi massimi di circa due anni alla data del 31 marzo 2005, avendo depositato di 57 minute di sentenze nell'anno 2004; b) ritardava l'inizio delle udienze, fissava ruoli di udienze sovraccarichi (NOME6 a 200 cause) trasformando le udienze di trattazione in udienze di smistamento e rendendo ingovernabili gli adempimenti di cancelleria;
ometteva di svolgere le udienze già fissate senza provvedere all'adozione di provvedimenti di rinvio d'ufficio, violava i principi di equa ripartizione degli incarichi peritali ex art. 23 disp. att. c.p.c., (concentrazione nel biennio 2002/ 2004 di incarichi peritali a favore di una cerchia ristretta di professionisti, nominativamente indicati con la specificazione dei relativi compensi liquidati), cui conseguivano critiche di favoritismo e parzialità; c) aveva emesso un'ordinanza per la discussione orale della causa civile "NOME4", già trattenuta due volte in decisione, senza emettere sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c., dopo il deposito delle memorie difensive, ed aveva rinviato la predetta causa per nove volte prima di trattenerla in decisione, contrariamente a quanto richiesto dalle parti, durata peraltro risultante non giustificata dalla complessità della sentenza, ne' da quanto falsamente attestato dall'incolpato (ovvero di non aver reperito il fascicolo in cancelleria perché fuori posto, circostanza smentita dalla dirigente della cancelleria);
d) l'aver liquidato nell'ambito della causa civile "NOME5" al C.T.U. dott. NOME6, un onorario di Euro 5.400,00,
eccedente l'importo massimo liquidabile in base alla tariffa all'epoca vigente;
e) l'aver immotivatamente sostituito nella causa civile "NOME7" il C.T.U. nominato dott. NOME8 con altro C.T.U., nonostante il primo avesse già svolto l'incarico conferitogli e depositato la consulenza, in particolare provvedendo ad anticipare l'udienza, rifiutandosi di revocare o di fornire motivazione al provvedimento di sostituzione, così rinnovando la consulenza con aggravio di spese a carico dell'Erario; f) l'aver posto in essere una ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato con grave inosservanza di specifica disposizione di servizio adottata dal Capo dell'ufficio (in particolare consistita nell'essersi arbitrariamente sostituito ad altro magistrato del medesimo ufficio temporaneamente assente, adottando il 18 agosto 2006, in una causa civile, un provvedimento di liquidazione di compensi a favore di un C.T.U. (geom. NOME9) per una relazione, depositata in pari data, con contestuale richiesta di liquidazione, contrariamente al provvedimento del Presidente del Tribunale, che aveva disposto la sostituzione nel periodo feriale del giudice assente per la trattazione di sole due udienze specificamente indicate); la gravità della violazione, come si legge nel capo di incolpazione, discendeva dall'essere stato in precedenza già sottoposto l'incolpato a procedimento disciplinare per numerosi affidamenti di incarichi e relative liquidazioni, che avevano determinato critiche di parzialità e favoritismo, tra cui circa Euro 90.000,00, liquidati al predetto geom. NOME9 nel triennio 2001/2004.
2. La sentenza del giudice disciplinare, dopo un'ampia e dettagliata ricostruzione in fatto e operata una ricognizione degli elementi probatori assunti nel corso del giudizio, nel risolvere le questioni in rito, ha fondato il giudizio di responsabilità disciplinare sui seguenti punti:
a) questioni in rito:
a) 1. L' insussistenza del legittimo impedimento (il 21 aprile 2008, data fissata per l'udienza disciplinare, era pervenuta dal Policlinico di LOCALITA2 presso la segreteria della sezione disciplinare del Csm una certificazione, parzialmente illeggibile, attestante il ricovero in regime di urgenza dell'incolpato presso un non meglio precisato reparto, e la necessità di ulteriori accertamenti "stante la gravità della diagnosi di ingresso"; disposti opportuni accertamenti presso il G.i.p. del Tribunale di LOCALITA3 - firmatario di un provvedimento cautelare che aveva coinvolto l'incolpato per tentata concussione continuata, per il quale quest'ultimo si trovava alla data dell'udienza in regime di arresti domiciliari con autorizzazione a presentarsi - la richiesta di rinvio era stata motivatamente rigettata, a) 2. Veniva affermato che la integrazione del capo di incolpazione relativo al proc. 3/2007 da parte del P.G. in sede di udienza disciplinare non determinava alcuna violazione del "principio di correlazione tra imputazione (o incolpazione); a) 3. Venivano ravvisate ragioni di connessione in relazione alla riunione dei procedimenti disciplinari, trattandosi di autonome violazioni riconducibili tutte ai generali doveri di diligenza, laboriosità, correttezza ed equilibrio nell'adempimento dei doveri professionali;
b) Questioni di merito:
La Sezione disciplinare, dopo avere motivato ex art. 495 c.p.p., sulla ammissione dei testi a carico e sulla mancata ammissione delle testimonianze a discarico "in quanto ritenute generiche e irrilevanti, affermava che risultavano provati tutti i comportamenti addebitati e concludeva che l'esame complessivo delle condotte consentiva, applicando il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 5, comma 2, la irrogazione di un'unica sanzione corrispondente alle violazioni più grave, e cioè la rimozione, perché ogni diversa sanzione risulterebbe insufficiente rispetto alla tutela dei valori perseguiti dalla legge, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'ordine giudiziario.
Avverso detta sentenza il Dr. NOME1 propone ricorso affidato a sei motivi.
Le controparti sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si censura la sentenza per: a) violazione di legge;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per quanto concerne i motivi afferenti a violazione di legge, le doglianze concernono:
1. la sentenza è stata deliberata nonostante un legittimo ed assoluto impedimento a comparire dell'incolpato, il quale non aveva rinunciato a presenziare;
2. la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 521 c.p.p., non essendovi correlazione tra contestazione e decisione;
3. la sentenza ha tenuto conto di atti relativi a procedimenti disciplinari con rilievo penale, i quali non avrebbero dovuto essere posti a fondamento del giudizio di responsabilità in quanto ancora sub iudice;
4. la sentenza non è stata notificata al difensore costituito;
5. violazione del principio del "tempus regit actum, in quanto tutti gli addebiti - salvo quello sub proc. n. 55/2007 - ricadrebbero sotto la disciplina del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, con conseguente perenzione dell'azione disciplinare "procedimento per procedimento". Per quanto concerne i motivi afferenti al denunciato vizio di motivazione, le doglianze concernono:
6. la omessa motivazione in relazione alle articolate prove a discarico non ammesse;
7. la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sulla sanzione applicata, in quanto non proporzionata ai capi di incolpazione.
Infine, un'ultima censura investe il punto 12 della sentenza (considerazioni conclusive), per le espressioni impiegate dalla lezione disciplinare nel giudizio di valutazione complessiva del comportamento del magistrato incolpato.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Per accertare la tempestività del ricorso, vanno applicati i principi più volte affermati, (da ultimo Cass. Sez. un. n. 19279 dell'11 luglio 2008 e n. 20601 del 30 luglio 2008), per cui "Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, come modificato dalla L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 3, va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", deve essere presentato o fatto pervenire presso la cancelleria della Sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., nel termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dal cit. D.Lgs., art. 19, comma 2, o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero ancora, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), qualora la Sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle imputazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 544 c.p.p., comma 3, di indicare nel dispositivo un termine più lungo per il deposito, non eccedente comunque il novantesimo giorno. " Nella specie, l'atto di impugnazione - come attestato dalla Sezione disciplinare del Csm - risulta depositato in data 21 aprile 2008 (stesso giorno della pronunzia della sentenza disciplinare), mentre la motivazione della sentenza medesima fu depositata il 15 maggio 2008. L'atto contenente i motivi di motivi di ricorso, datato 19 agosto 2008, risulta depositato presso la segreteria della sezione disciplinare del Csm in data 21 agosto 2008. La sentenza disciplinare, in particolare, come annotato nella copertina del fascicolo d'ufficio, risulta notificata in data 23 maggio 2008 all'incolpato, mentre non fu mai notificata al difensore. Poiché la motivazione della sentenza impugnata fu depositata nel termine ordinario di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 19, comma 2, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato,
ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), nei trenta giorni successivi, e cioè il 20 giugno 2008.
Nè rileva che avverso la sentenza sia stato proposto ricorso immediato, giacché nell'atto non erano indicati i motivi, per cui questi avrebbero dovuto essere comunque depositati nel termine per impugnare e cioè entro i trenta giorni dal deposito della sentenza, giacché l'art. 581 c.p.p., prescrive che l'impugnazione debba contenere "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", ed in mancanza il ricorso è inammissibile ex art. 591 c.p.p.. Nè ancora rileva che l'avviso di deposito non sia stato notificato al procuratore dell'incolpato, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2, giacché detta disposizione lo prescrive solo nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i trenta giorni e neppure entro il diverso e più lungo termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 c.p.p., nei casi in cui la motivazione risulti complessa. Non vi è invece necessità di nessun avviso al difensore nel caso, come quello di specie, in cui la sentenza venga regolarmente depositata nel termine prescritto di trenta giorni ed il difensore sia quindi in grado di determinare la data di decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione (dal 21 maggio 2008, trentesimo giorno dalla pronunzia del dispositivo, iniziavano a decorrere i trenta giorni per l'impugnazione). Nello stesso si sono pronunciate le sezioni penali di questa Corte con le sentenze n. 42573 del 2002 e n. 21858 del 2007. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo le controparti spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009