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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice IV Lo LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 24/10/2025 nel procedimento portante il n.
134 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rinaldi Giovanni, Ganci Fabio, Miceli Walter e
PI OL parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_2
) e, premesso di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica in CP_1 attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato, lamentava di non aver percepito negli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2020/2021 alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.
A sostegno della domanda assumeva di aver titolo a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione equivalente ai giorni di ferie non fruiti in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 conv. in L n. 135/2012, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio CP_1 benché regolarmente vocato in ius.
1 Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente rassegnava le conclusioni, richiamando quelle dedotte in atti.
* * * * *
1. La domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre rammentare la disciplina normativa che regola la materia a partire dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha quindi introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
(comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” (comma 56).
2 2. Tanto premesso in termini generali, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11968/2025; Cass. civ. n. 28587/2024; Cass. civ. n.
16715/2024, Cass. civ. n. 15415/2024, Cass. civ. n. 13440/2024), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte, dopo aver proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012 e dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
Merita di essere precisato che tale assunto non trova applicazione al solo periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, come propugnato dalla difesa dell'Amministrazione, quanto piuttosto a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, come evincibile dai principi di diritto espressi in via generale dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass. civ. n. 13440/2024 e
11968/2025).
2.1. In definitiva alla luce dei principi sopra enunciati deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di
3 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
3. Venendo al caso di specie, premesso che emerge dalla documentazione in atti lo svolgimento dell'attività di docenza negli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e
2020/2021 in forza di contratti a tempo determinato rispettivamente dal 22/10/2014 al
30/06/2015, dal 26/10/2015 al 30/06/2016, dal 03/10/2016 al 30/06/2017 e dal
25/09/2020 al 30/06/2021 (cfr. fascicolo parte istante), parte ricorrente ha quantificato i giorni di ferie spettanti in complessivi giorni 97,58 comprensivi delle festività soppresse (23 per l'a.s. 2014/2015, 22,75 per l'a.s. 2015/2016, 25,58 per l'a.s.
2016/2017 e 26,25 per l'a.s. 2020/2021), alla luce della normativa vigente e del CCNL
2007 il cui art. 19 al comma 2 prevede “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 16715 cit.), e ha quindi calcolato l'indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti in complessivi € 5.582.
3.1. Di contro, il convenuto, scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sullo stesso gravante, ovvero non ha provato di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto si possono reputare automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, va riconosciuto il diritto di parte istante al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto nella misura complessiva lorda determinata nel conteggio allegato dall'istante, contabilmente corretti in quanto redatti tendendo conto della paga giornaliera, parametrata alla prestazione oraria prevista dai contratti, e dei giorni di ferie maturati, con conseguente condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
4 3.2. Sul punto deve ancora osservarsi come nei giorni di ferie vadano ricomprese festività soppresse, in ordine alle quali merita d'essere condiviso il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. civ. n.
8926/2024).
4. Alla somma riconosciuta dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che
“L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (arg. ex Cass. civ. n. 13624/2020).
5. In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. n. 55/2014 alla stregua dei valori minimi, in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
5.1. Non si riconosce al contrario l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM
55/2014 in considerazione della scarsa utilità dei collegamenti ipertestuali, circoscritti ai meri riferimenti giurisprudenziali e normativi, piuttosto che allo stato matricolare fondante la pretesa benché versato in atti.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, condanna il a Controparte_2 corrispondere, per le causali di cui in motivazione, a la somma lorda di Parte_1
5 € 5.582, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite complessivamente liquidate in € 2.106, oltre € 118,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 24/10/2025
Il Giudice
IV Lo LL
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