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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice
- dott. Luca Buccheri Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 14.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 1.12.2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3728/2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda, da lui proposta in sede di prime cure, tesa ad ottenere, durante il godimento delle ferie annuali, l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, dell'indennità di turno e di quella domenicale, con condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle conseguenziali Controparte_1 differenze retributive.
In particolare, il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore a percepire, per detto periodo, una retribuzione comprensiva delle specificate voci di retribuzione variabile.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza per contrasto Parte_1 con la nozione di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali di cui all'art. 7
della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla giurisprudenza della C.G.U.E. (cfr. sent del 15/09/2011 C-155/10WILLIAMS e sent. del 22/05/ 2014 –
CAUSA C-539/12 ), alla quale si è uniformata la Suprema Corte di Cassazione. C.F._1
L' cui il ricorso è stato notificato in via telematica presso il procuratore costituito nel giudizio CP_2 di primo grado, non si è costituita in giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo con contestuale motivazione.
*****
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Osserva il Collegio che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10,
e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a Per_1 dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie - che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito comunitario, va esaminato quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione
è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione
(diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte significativa della retribuzione percepita dal lavoratore.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, a prescindere dalla genesi delle singole indennità in esse confluite, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità
perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellata, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo della retribuzione goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
4. Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno e per quella domenicale, ordinariamente connesse all'espletamento dell'attività lavorativa.
Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito l'indennità di turno , prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità
delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Quanto all'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, anche questa è stata istituita, al pari dell'indennità di turno, in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati. Va osservato che la prestazione del servizio nelle giornate di domenica risponde ad un preciso obbligo gravante sul personale viaggiante di macchina e di guida e sul personale che presta servizio in turni avvicendati;
tale indennità è volta a compensare l'ulteriore gravosità della prestazione resa di domenica, giornata che, ordinariamente, più di ogni altra della settimana, è destinata dai lavoratori a soddisfare le esigenze della propria vita familiare e di relazione;
ne consegue che anche detta indennità, ove corrisposta con carattere fisso e continuativo per ogni effettiva giornata di servizio prestata di domenica, essendo intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro deve essere presa in considerazione ai fini della retribuzione spettante durante le sue ferie annuali
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24) e ciò nonostante l 'Accordo istitutivo abbia escluso espressamente che la stessa rientri nel concetto di “retribuzione normale”.
In conclusione, sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, debbano essere ricomprese nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica di talune indennità, reputa la Corte, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, nonostante il lieve importo economico di alcune indennità, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
5. Venendo alla quantificazione del dovuto, è da far riferimento ai conteggi di parte appellante, sicché la complessiva somma dovuta è pari ad € 154,91, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 cpc dalla maturazione dei crediti (annualmente maturati) al saldo.
I conteggi elaborati fanno riferimento ai soli giorni di ferie fruite e la società appellata neppure ha specificamente contestato che il numero di giorni di ferie godute sia quello ivi indicato.
Gli importi risultano correttamente calcolati sui giorni di ferie fruiti nel periodo di cui è causa – essendo così irrilevante il rilievo della società sul numero di giorni di ferie previsti contrattualmente (25 o 26 a seconda dell'anzianità) - ed indicando partitamente il quantum annualmente dovuto per ciascuna indennità.
Considerate la assoluta novità della questione giuridica trattata e i contrasti giurisprudenziali in materia,
stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado.
La parte residua, liquidata in dispositivo nella misura minima tabellare per la serialità della controversia
(oggetto di plurimi ricorsi patrocinati dallo stesso difensore), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_2
della somma di € 154,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Parte_1
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento della parte CP_2
residua che liquida in euro 130,00 per il primo grado ed euro 125,00 per il grado di appello, oltre IVA e
C.P.A. con attribuzione al procuratore avv. Biondi per dichiarato anticipo.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice
- dott. Luca Buccheri Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 14.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 1.12.2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3728/2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda, da lui proposta in sede di prime cure, tesa ad ottenere, durante il godimento delle ferie annuali, l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, dell'indennità di turno e di quella domenicale, con condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle conseguenziali Controparte_1 differenze retributive.
In particolare, il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore a percepire, per detto periodo, una retribuzione comprensiva delle specificate voci di retribuzione variabile.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza per contrasto Parte_1 con la nozione di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali di cui all'art. 7
della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla giurisprudenza della C.G.U.E. (cfr. sent del 15/09/2011 C-155/10WILLIAMS e sent. del 22/05/ 2014 –
CAUSA C-539/12 ), alla quale si è uniformata la Suprema Corte di Cassazione. C.F._1
L' cui il ricorso è stato notificato in via telematica presso il procuratore costituito nel giudizio CP_2 di primo grado, non si è costituita in giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo con contestuale motivazione.
*****
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Osserva il Collegio che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10,
e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a Per_1 dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie - che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito comunitario, va esaminato quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione
è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione
(diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte significativa della retribuzione percepita dal lavoratore.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, a prescindere dalla genesi delle singole indennità in esse confluite, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità
perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellata, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo della retribuzione goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
4. Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno e per quella domenicale, ordinariamente connesse all'espletamento dell'attività lavorativa.
Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito l'indennità di turno , prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità
delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Quanto all'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, anche questa è stata istituita, al pari dell'indennità di turno, in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati. Va osservato che la prestazione del servizio nelle giornate di domenica risponde ad un preciso obbligo gravante sul personale viaggiante di macchina e di guida e sul personale che presta servizio in turni avvicendati;
tale indennità è volta a compensare l'ulteriore gravosità della prestazione resa di domenica, giornata che, ordinariamente, più di ogni altra della settimana, è destinata dai lavoratori a soddisfare le esigenze della propria vita familiare e di relazione;
ne consegue che anche detta indennità, ove corrisposta con carattere fisso e continuativo per ogni effettiva giornata di servizio prestata di domenica, essendo intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro deve essere presa in considerazione ai fini della retribuzione spettante durante le sue ferie annuali
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24) e ciò nonostante l 'Accordo istitutivo abbia escluso espressamente che la stessa rientri nel concetto di “retribuzione normale”.
In conclusione, sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, debbano essere ricomprese nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica di talune indennità, reputa la Corte, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, nonostante il lieve importo economico di alcune indennità, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
5. Venendo alla quantificazione del dovuto, è da far riferimento ai conteggi di parte appellante, sicché la complessiva somma dovuta è pari ad € 154,91, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 cpc dalla maturazione dei crediti (annualmente maturati) al saldo.
I conteggi elaborati fanno riferimento ai soli giorni di ferie fruite e la società appellata neppure ha specificamente contestato che il numero di giorni di ferie godute sia quello ivi indicato.
Gli importi risultano correttamente calcolati sui giorni di ferie fruiti nel periodo di cui è causa – essendo così irrilevante il rilievo della società sul numero di giorni di ferie previsti contrattualmente (25 o 26 a seconda dell'anzianità) - ed indicando partitamente il quantum annualmente dovuto per ciascuna indennità.
Considerate la assoluta novità della questione giuridica trattata e i contrasti giurisprudenziali in materia,
stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado.
La parte residua, liquidata in dispositivo nella misura minima tabellare per la serialità della controversia
(oggetto di plurimi ricorsi patrocinati dallo stesso difensore), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_2
della somma di € 154,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Parte_1
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento della parte CP_2
residua che liquida in euro 130,00 per il primo grado ed euro 125,00 per il grado di appello, oltre IVA e
C.P.A. con attribuzione al procuratore avv. Biondi per dichiarato anticipo.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone