Articolo 7 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Articolo 6Articolo 8
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28 febbraio 1990
Art. 7. 1. L'ultimo comma dell' articolo 175 del codice penale e' abrogato. Nota all'art. 7:
L'ultimo comma dell' art. 175 del codice penale , concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, stabilita che le disposizioni del medesimo articolo non fossero applicabili quando alla condanna conseguissero pene accessorie.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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