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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1278/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Feltre 13 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata C.F._1 al ricorso, dall'Avv. Laura Casari, presso il cui studio, sito in Trento in Viale San Francesco
d'Assisi 10, è elettivamente domiciliata;
E
nato a [...] il [...], residente nell'Altopiano della Vigolana in via CP_1
Venezia 7 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._2 allegata al ricorso, dall'Avv. Laura Casari, presso il cui studio, sito in Trento in Viale San
Francesco d'Assisi 10, è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 28 maggio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter,
c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19-03-2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Pieve Tesino il 13-10-2007 (siccome registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pieve Tesino al N°2, Parte 2, Serie A, Anno 2007), e che dalla loro unione erano nati tre figli a IP ( il 09-09-2008, l 05-11-2010 ed il 17-07-2013), Per_1 Per_2 Per_3
hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51, c.p.c. per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 2363/2017, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pieve Tesino il 13/10/2007 tra la GNa ed il GN , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile di annotare l'emananda sentenza. 2) I figli , ed vengono affidati Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la residenza della madre. 3) Il padre vedrà i suoi figli i fine settimana alternati con la madre ove possibile. In ogni caso un fine settimana al mese il GN starà con i propri figli e si organizzerà per tenerli con CP_1 sé, per prenderli e riportarli nell'abitazione della madre. Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà i minori sette giorni consecutivi e durante le vacanze scolastiche pasquali li terrà 4 -5 giorni consecutivi. Stabilire che ciascun genitore possa trascorre 1 settimana durante l'estate con i propri figli, che andrà concordata entro il 30/4 di ogni anno.
I coniugi potranno anche stabilire ulteriori visite del padre con i propri figli in base alle disponibilità lavorative del GN ed agli impegni dei figli stessi. 4) Le decisioni di CP_1
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. 5) Il GN erserà alla madre CP_1 un assegno di mantenimento in favore dei figli nella somma di Euro 150,00 a figlio al mese
(in totale Euro 450,00 al mese) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della GNa , somma rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli aggiornamenti Istat. Tale assegno decorrerà da ottobre 2025 e la prima rivalutazione Istat verrà fatta ad ottobre 2026. 6) Fino a settembre 2025 compreso il GN verserà al mese Euro 5 50,00 all'Istituto Bancario per il mutuo contratto e la GNa CP_1
Euro 50,00 al mese. Con ottobre 2025 entrambi i coniugi sosterranno la rata del Parte_1
mutuo al 50%. 7) Le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Per l'indicazione delle spese straordinarie, per la modalità di richiesta e per il relativo pagamento le parti faranno riferimento al protocollo redatto dal Tribunale di
Milano che viene ivi allegato e che vengono di seguito indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo -scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi o vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di richiesta a mezzo mail avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 15 giorni (salvo un tempo inferiore dettato dall'urgenza e non prevedibilità della spesa) dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, con scontrino o fattura, da parte del genitore che ne ha sostenuto il costo. La richiesta di rimborso verrà effettuata mensilmente, previa predisposizione di un rendiconto corredato dalla documentazione a sostegno, ed il relativo pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro 8 giorni dalla richiesta. Ogni mese di dicembre i genitori si scambieranno un resoconto delle spese straordinarie sostenute, di quelle versate e di quelle ancora da saldare, ed il GN se in arretrato con tali CP_1
pagamenti, con la tredicesima salderà eventuali spese non pagate. 8) I rimborsi relativamente a spese sanitarie, comprese quelle dentistiche, e scolastiche sostenute per i figli, a titolo di borse studio od assicurazione sanitaria, rientranti tra le spese straordinarie sopra indicate, che la GNa dovesse percepire per le sue condizioni reddituali od altro saranno Parte_1
girati per la metà al GN nel caso in cui lo stesso vi abbia concorso con il pagamento CP_1
del 50%; in difetto rimarranno in favore della madre. 9) Le parti concordano e danno il consenso già con il presente atto a che tutti i figli facciano uno sport e che venga Per_2
collocata durante la settimana presso un convitto a Trento per i prossimi anni scolastici: le relative spese vengono già concordate tra gli stessi ed autorizzate ed entrambi i genitori si assumeranno al 50% i relativi costi. 10) Il GN dichiara ed è obbligato a versare una CP_1
somma calcolata in maniera forfettaria alla GNa per le spese straordinarie dei Parte_1
figli arretrate non pagate che viene quantificata in Euro 3.850,00. Il GN con marzo CP_1 straordinarie dei figli arretrate. 11) L'assegno nazionale universale unico, l'assegno provinciale e regionale e qualsiasi emolumento sociale per i minori verranno percepiti interamente dalla GNa ed il GN nulla potrà richiedere su tali Parte_1 CP_1
erogazioni, così come per ogni altro eventuale ammortizzatore sociale. 12)I coniugi salvo quanto stabilito con la condizione di cui al punto 6) sosteranno la rata del mutuo residuo contratto per l'acquisto dell'ex casa familiare versando direttamente all'Istituto Bancario
Cassa Rurale di Trento la quota di una metà della rata mensile, e questo da ottobre 2025, e si impegnano a versarla ogni mese fino all'estinzione di detto debito. 13)Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio del proprio passaporto e per il rilascio della carta d'identità e/o del passaporto dei minori. 14)Le spese legali sono divise alla metà tra le parti.”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 2363/2007, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter, c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 19-03-2025 così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pieve Tesino il 13-10-
2007, registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve Tesino al N°2,
Parte 2, Serie A, Anno 2007, da , nato a [...] il [...], e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in
[...]
parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 verserà Euro 100,00 al mese sino al saldo per pagare questo debito relativo alle spese