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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n.269/2023 ( est.Atanasio) , promossa
DA
( ),rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Reho elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano,
Viale Bianca Maria n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Milano, piazza Missori 8/10 presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante :
1 richiamate tutte le deduzioni, argomentazione e conclusioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso introduttivo e al relativo giudizio di primo grado, con la declaratoria e pronuncia di riforma integrale della sentenza di primo grado: dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o comunque privo di effetti il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
in ogni caso, per le ragioni esposte, annullare e/o revocare il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
e per l'effetto dichiarare infondate le pretese dell' nei confronti del ricorrente come indicate nel verbale e quindi CP_1
respingerle e/o rigettarle anche in relazione, in ogni caso, all'ammontare delle sanzioni applicate anch'esse prive di qualsivoglia motivazione e giustificazione in relazione alla percentuale applicata.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato
Rigettare il ricorso e le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via del tutto gradata, per mero scrupolo difensivo, accertare la sussistenza della minore somma dovuta all'Istituto, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_1
2019008527 del 13.11.2019 dell' di Milano, secondo cui, il Sig. , CP_1 Pt_1 avrebbe operato “nell'ambito della gestione aziendale svolgendo attività di lavoro autonomo sin dalla costituzione della società e che, Organizzazione_1 conseguentemente, il ricorrente sia tenuto alla “iscrizione alla Gestione dei lavoratori autonomi/commercianti, istituita presso l come previsto dalla CP_1 normativa vigente”.
Il verbale di accertamento è stato emesso all'esito dì un accertamento, iniziato dagli ispettori in data 29/05/2019 e conclusosi in data 13/11/2019, avente ad CP_1
oggetto la persona del ricorrente nella sua qualità di socio della società
[...]
[...] la quale esercita attività di distribuzione e diffusione porta a porta di Org_2
quotidiani (Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport), riviste e periodici, giornali, libri e pubblicazioni in genere.
All'esito di quell'accertamento, aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio di CP_1
in qualità di socio lavoratore, con decorrenza dal 1°luglio 2014, alla Parte_1
gestione speciale dei lavoratori autonomi commercianti dell CP_1
Con il verbale, quantifica anche i contributi dovuti dal ricorrente alla gestione CP_1
commercianti, per il periodo 1/7/2014 - 30/06/2019, nella misura di euro
18.280,32 oltre alle somme aggiuntive quantificate in euro 9.596,58.
Il Tribunale a seguito di attività istruttoria ritiene che “dalla situazione fattuale esaminata emerge che il ricorrente esercitasse personalmente un'attività commerciale, gestisse cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari coadiutori. ….. si deve invece ritenere che il , Pt_1
come del resto ha affermato egli stesso agli ispettori, fosse stabilmente presente in ufficio proprio in considerazione delle notevoli attività da svolgere, che sono stati prima meglio descritte. Poi proprio la circostanza che dovesse fare da tutor a due apprendisti è l'evidente conferma della sua presenza costante in ufficio. Allo stesso modo lo stesso ricorrente lo ha ammesso, quando ha fatto applicazione di una percentuale di versamento contributivo in una percentuale inferiore del 14% invece che 24% del compenso, proprio in considerazione della circostanza che egli aveva ben due posizioni contributive diverse, vale a dire quella di iscritto alla gestione separata e di iscritto (o da iscrivere) alla gestione commercianti. Sicchè, non si comprende per quale ragione il ricorrente avesse usufruito di benefici contributivi (con circa 11.000 € di risparmio) per la ragione che fosse da qualificare un lavoratore iscritto (o iscrivibile) alla gestione commercianti per poi respingere l'assunto quando è a contestarlo”. CP_1
Il lamenta preliminarmente difetti procedurali dell'attività ispettiva e la Pt_1
regolarità formale del verbale, ponendo a base delle proprie difese essenzialmente la considerazione che, quando i due soci ( e sono stati sentiti Pt_1 Tes_1
liberamente dagli ispettori, non era stato loro manifestato che oggetto dell'accertamento era la società con la conseguenza che il Org_1
3 ricorrente ,il quale avrebbe dovuto essere ascoltato in qualità di semplice informatore, è invece diventato il soggetto ispezionato.
Da ciò deriverebbe la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'ispettore e la nullità del verbale di accertamento ispettivo.
Il censura inoltre la sentenza per erronea valutazione delle prove assunte nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado .
Secondo parte appellante, confrontando le prove testimoniali con i documenti offerti in giudizio risulta da un lato la conferma di una presenza assolutamente ridotta del sig. in azienda e, dall'altro, valorizzato le prove documentali, Pt_1 risulta chiara quale fosse l'attività svolta dal sig. quale amministratore. Pt_1
Sottolinea inoltre che una dei due apprendisti, è figlia Parte_2 dell'amministratore mentre l'altro apprendista è figlio dell'altro Parte_1
amministratore e che la decisione del di assumere il Controparte_2 Pt_1
ruolo di in favore della figlia e di ha avuto una Org_3 Pt_2 Controparte_3
giustificazione soltanto nel rispetto della propria responsabilità genitoriale.
Quanto al tema del bonus rileva che la sentenza è errata quando afferma che:
“Infine, ha posto in evidenza che dalle schermate del cassetto previdenziale, è emerso che il ha richiesto e ricevuto il “Bonus Covid Commercianti Pt_1
2020”nella misura di € 1.200,00 e che nel 2020 e 2021 per i versamenti alla
Gestione Separata (alla quale il è iscritto in considerazione dei compensi Pt_1
ricevuti in qualità di amministratore di ) ha applicato Organizzazione_1 un'aliquota ridotta (24% anziché 34,23%), in considerazione del beneficio riconosciuto ai soggetti titolari di altra posizione previdenziale, quale appunto quella di iscritto alla gestione commercianti (con un risparmio di circa €
11.000,00).…Allo stesso modo lo stesso ricorrente lo ha ammesso, quando ha fatto applicazione di una percentuale di versamento contributivo in una percentuale inferiore del 14% invece che 24% del compenso, proprio in considerazione della circostanza che egli aveva ben due posizioni contributive diverse, vale a dire quella di iscritto alla gestione separata e di iscritto (o da iscrivere) alla gestione commercianti. … Sicchè non si comprende per quale ragione il ricorrente avesse usufruito di benefici contributivi (con circa 11.000 €
4 di risparmio) per la ragione che fosse da qualificare un lavoratore iscritto (o iscrivibile) alla gestione commercianti per poi respingere l'assunto quando è
a contestarlo”. CP_1
Parte appellante precisa che lo stesso si è affidato ai propri consulenti in un Pt_1 contesto in cui non aveva ancora deciso se procedere all'impugnazione del verbale per cui da tale decisione non si possono trarre elementi da porre a fondamento della decisione;
parimenti anche per i benefici contributivi di cui il ricorrente ha goduto si è trattato di una situazione contingente dovuta, da un lato al fatto che l'Ente avesse già provveduto all'iscrizione d'ufficio del sig. alla diversa Pt_1 gestione e, dall'altro dalla circostanza obiettiva della pendenza dei termini per impugnare il provvedimento ispettivo;
si tratta in ogni caso di una situazione ingiustamente strumentalizzata dall'Ente che non può, nel rispetto dei principi generali di accertamento dei fatti rilevanti sulla qualificazione del rapporto, essere utilizzata come elemento schiacciante di prova contro l'odierno appellante.
Si consideri peraltro che nell'ambito del giudizio di primo grado, il ricorrente ha offerto la restituzione del cd. bonus a riprova della propria posizione di assoluta buona fede e trasparenza.
Resiste chiedendo il rigetto del ricorso , insistendo sull'efficacia probatoria CP_1
dei verbali di accertamento e precisando che le eccezioni preliminari appaiono quindi del tutto inammissibili ed infondate.
All'udienza del 13 maggio 2024, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^^^^^
L'impugnazione proposta è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Il tema dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per coloro che sono soci e amministratori di una società a responsabilità limitata e svolgono all'interno della medesima la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza secondo quanto previsto dall'art.1 comma 203 legge 662/96, pur in presenza dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/95 quali amministratori della medesima, è stato oggetto di un contrasto di giurisprudenza composto dalla
5 sentenza n.3240/2010 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, di un successivo intervento del legislatore con l'art.12, comma 11 del D.L. 31 maggio
2010, n.78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e di un ulteriore pronuncia delle sezioni unite n.17076 dell'8 agosto 2011, sotto il profilo della riconducibilità di tale situazione al disposto dell'art.1 comma 208 legge
662/96 .
La Corte di Cassazione con la citata sentenza 3240/10 aveva affermato il principio di diritto secondo cui la regola dettata dall'art.1 comma 208 legge 662/96, in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente , in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima, e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, dovendosi individuare l'attività prevalente tra i compiti di amministratore della società e il lavoro aziendale, ai fini dell'iscrizione, rispettivamente , nella gestione di cui all'art.2, comma 26, legge 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1 comma 203 della legge 662/1996, solo dopo l'accertamento della partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Peraltro la disposizione di cui all'art.12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, norma dichiaratamente di interpretazione autentica ( cfr. Corte Cost.26 gennaio 2012, n.15), prevede che l'art.1 comma 208, legge 662/1996 si interpreti nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti , dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1 mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art.1, comma 208 , legge n.662/1996
6 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art,2, comma 26 della legge n.335/1995.
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento della attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre secondo giurisprudenza di legittimità, che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite n.3240 del
12.2.2010“il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 (ndr art. 1 legge 662/96) era finalizzata infatti ad eliminare, tra
l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità
7 di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso
8 dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018; nello stesso senso Cass. 8474/2017).
Va evidenziato che l'onere della prova circa i requisiti previsti dall'art. 1 comma
203 della Legge n. 662/69 per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione
Commercianti, in particolare per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, spetta all'Istituto Previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito.
Alla luce dei predetti principi, nel caso in esame il Collegio, ritiene privo di supporto probatorio la sussistenza in capo al del requisito della partecipazione Pt_1
personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, così come previsto per l'iscrizione alla gestione commercianti dall'art.1, comma 203, legge n.
662 del 1996.
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori .
E' infatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo
9 libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente,
l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(sent. n. 17555 del 10/12/2002).
I testi, escussi nel giudizio di primo grado, hanno riferito di attività svolte dal Pt_1
perfettamente compatibili con il suo ruolo di amministratore.
Ed invero, la teste ha dichiarato fra altro:….”Eravamo due/tre Testimone_2
dipendenti a seconda dei periodi. Gli altri colleghi si occupavano sempre dei rapporti con la clientela.
I responsabili della gestione di coloro che consegnavano i quotidiani alla clientela erano e . non veniva quasi mai e Parte_1 Controparte_2 Pt_1
sporadicamente. CP_2
I rapporti con la committenza penso fossero curati da e . Noi non CP_2 Pt_1
ce ne occupavamo. I rapporti con e consistevano nel relazionarmi CP_2 Pt_1
in merito alle esigenze della clientela, quando venivano in azienda o telefonicamente… si tratteneva in ufficio un paio d'ore quando veniva in Pt_1
ufficio.
La teste ha invece riferito:” Ho lavorato per la dal Testimone_3 Org_1
maggio 2020 fino ad agosto 2021, come dipendente. Mi occupavo di gestire i clienti, rispondere al telefono, sistemare le uscite in attesa di darle ai clienti.
Presso gli uffici eravamo due;
io e la mia collega gestione dei Tes_4
distributori se ne occupava mi consegnava la busta Controparte_2 Pt_1
paga e lo vedevo ogni tanto in ufficio.
Che io sappia non si occupava degli addetti alla distribuzione. Sapevo che
si occupava dei distributori. veniva ufficio ogni settimana, a volte CP_2 Pt_1 ogni due o tre settimane……CA era più presente di ..” Pt_3
10 Infine la teste ha affermato:….. e venivano in Testimone_5 CP_2 Pt_1
ufficio; in media una volta a settimana e di preciso non so cosa faccia e Pt_1
veniva 3 /4 volte a settimana in media.” CP_2
Si ribadisce che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto ispettivo. CP_1
L'istituto ha valorizzato in memoria di costituzione la dichiarazione del in Pt_1 sede ispettiva “Sia per me sia per il socio la gestione della Delivery è l'unica attività svolta. Gestiamo personalmente e a tempo pieno l'azienda con competenze diverse.”
Trattasi di dichiarazione non decisiva rispetto alla odierna fattispecie dal momento che l stesso non è stato in grado di dimostrare che le attività CP_1
svolte dall'amministratore non potevano essere riconducibili ad attività di amministrazione dell'impresa, ma ad attività esecutive tipiche della stessa e che avrebbero quindi legittimato l'iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti.
È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore la gestione della società e, dunque, un'attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. civ., Sez. Lavoro, 12.02.2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore
“l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ., Sez
Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759)”.
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n.
24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed
11 esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Inoltre le dichiarazioni del , sebbene non costituiscano confessione Pt_1
stragiudiziale, sono liberamente apprezzabili da giudice, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( Corte di Cassazione n. 6825/2022) la quale ha ribadito che "La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta" (v. Cass. n. 17702 del
2015; in motivazione anche Cass. n. 28468 del 2019)”.
In definitiva, è possibile affermare che non sia stato dimostrato lo svolgimento, da parte del , di attività esulante da quella propria della sua carica di Pt_1
amministratore, nonché dotata dei requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge ai fini per cui è causa.
Il difetto probatorio non può essere sanato neanche dalle ulteriori circostanze poste a fondamento della pretesa contributiva quale l'attività di tutor espletata per pochi mesi e il “Bonus Covid”, circostanze neutre ed ininfluenti e che mantengono immutata e non diversamente qualificabile il ruolo dell'amministratore.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, la sentenza di primo grado va riformata, dichiarando l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti Pt_1
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, in €.3.300,00 per il primo grado ed in
€.3.500,00 per il grado di appello, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
In riforma della sentenza n.269/2023 del Tribunale di Milano, dichiara che nulla è dovuto per i titoli di cui al verbale di accertamento n. 2019008527 dell' di CP_1
Milano.
12 Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in
€.6.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,13.05.2024
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dr.ssa Daniela Macaluso Dr.ssa Benedetta Pattumelli
13
Registro generale Appello Lavoro n. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n.269/2023 ( est.Atanasio) , promossa
DA
( ),rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Reho elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano,
Viale Bianca Maria n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Milano, piazza Missori 8/10 presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante :
1 richiamate tutte le deduzioni, argomentazione e conclusioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso introduttivo e al relativo giudizio di primo grado, con la declaratoria e pronuncia di riforma integrale della sentenza di primo grado: dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o comunque privo di effetti il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
in ogni caso, per le ragioni esposte, annullare e/o revocare il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
e per l'effetto dichiarare infondate le pretese dell' nei confronti del ricorrente come indicate nel verbale e quindi CP_1
respingerle e/o rigettarle anche in relazione, in ogni caso, all'ammontare delle sanzioni applicate anch'esse prive di qualsivoglia motivazione e giustificazione in relazione alla percentuale applicata.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato
Rigettare il ricorso e le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via del tutto gradata, per mero scrupolo difensivo, accertare la sussistenza della minore somma dovuta all'Istituto, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_1
2019008527 del 13.11.2019 dell' di Milano, secondo cui, il Sig. , CP_1 Pt_1 avrebbe operato “nell'ambito della gestione aziendale svolgendo attività di lavoro autonomo sin dalla costituzione della società e che, Organizzazione_1 conseguentemente, il ricorrente sia tenuto alla “iscrizione alla Gestione dei lavoratori autonomi/commercianti, istituita presso l come previsto dalla CP_1 normativa vigente”.
Il verbale di accertamento è stato emesso all'esito dì un accertamento, iniziato dagli ispettori in data 29/05/2019 e conclusosi in data 13/11/2019, avente ad CP_1
oggetto la persona del ricorrente nella sua qualità di socio della società
[...]
[...] la quale esercita attività di distribuzione e diffusione porta a porta di Org_2
quotidiani (Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport), riviste e periodici, giornali, libri e pubblicazioni in genere.
All'esito di quell'accertamento, aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio di CP_1
in qualità di socio lavoratore, con decorrenza dal 1°luglio 2014, alla Parte_1
gestione speciale dei lavoratori autonomi commercianti dell CP_1
Con il verbale, quantifica anche i contributi dovuti dal ricorrente alla gestione CP_1
commercianti, per il periodo 1/7/2014 - 30/06/2019, nella misura di euro
18.280,32 oltre alle somme aggiuntive quantificate in euro 9.596,58.
Il Tribunale a seguito di attività istruttoria ritiene che “dalla situazione fattuale esaminata emerge che il ricorrente esercitasse personalmente un'attività commerciale, gestisse cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari coadiutori. ….. si deve invece ritenere che il , Pt_1
come del resto ha affermato egli stesso agli ispettori, fosse stabilmente presente in ufficio proprio in considerazione delle notevoli attività da svolgere, che sono stati prima meglio descritte. Poi proprio la circostanza che dovesse fare da tutor a due apprendisti è l'evidente conferma della sua presenza costante in ufficio. Allo stesso modo lo stesso ricorrente lo ha ammesso, quando ha fatto applicazione di una percentuale di versamento contributivo in una percentuale inferiore del 14% invece che 24% del compenso, proprio in considerazione della circostanza che egli aveva ben due posizioni contributive diverse, vale a dire quella di iscritto alla gestione separata e di iscritto (o da iscrivere) alla gestione commercianti. Sicchè, non si comprende per quale ragione il ricorrente avesse usufruito di benefici contributivi (con circa 11.000 € di risparmio) per la ragione che fosse da qualificare un lavoratore iscritto (o iscrivibile) alla gestione commercianti per poi respingere l'assunto quando è a contestarlo”. CP_1
Il lamenta preliminarmente difetti procedurali dell'attività ispettiva e la Pt_1
regolarità formale del verbale, ponendo a base delle proprie difese essenzialmente la considerazione che, quando i due soci ( e sono stati sentiti Pt_1 Tes_1
liberamente dagli ispettori, non era stato loro manifestato che oggetto dell'accertamento era la società con la conseguenza che il Org_1
3 ricorrente ,il quale avrebbe dovuto essere ascoltato in qualità di semplice informatore, è invece diventato il soggetto ispezionato.
Da ciò deriverebbe la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'ispettore e la nullità del verbale di accertamento ispettivo.
Il censura inoltre la sentenza per erronea valutazione delle prove assunte nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado .
Secondo parte appellante, confrontando le prove testimoniali con i documenti offerti in giudizio risulta da un lato la conferma di una presenza assolutamente ridotta del sig. in azienda e, dall'altro, valorizzato le prove documentali, Pt_1 risulta chiara quale fosse l'attività svolta dal sig. quale amministratore. Pt_1
Sottolinea inoltre che una dei due apprendisti, è figlia Parte_2 dell'amministratore mentre l'altro apprendista è figlio dell'altro Parte_1
amministratore e che la decisione del di assumere il Controparte_2 Pt_1
ruolo di in favore della figlia e di ha avuto una Org_3 Pt_2 Controparte_3
giustificazione soltanto nel rispetto della propria responsabilità genitoriale.
Quanto al tema del bonus rileva che la sentenza è errata quando afferma che:
“Infine, ha posto in evidenza che dalle schermate del cassetto previdenziale, è emerso che il ha richiesto e ricevuto il “Bonus Covid Commercianti Pt_1
2020”nella misura di € 1.200,00 e che nel 2020 e 2021 per i versamenti alla
Gestione Separata (alla quale il è iscritto in considerazione dei compensi Pt_1
ricevuti in qualità di amministratore di ) ha applicato Organizzazione_1 un'aliquota ridotta (24% anziché 34,23%), in considerazione del beneficio riconosciuto ai soggetti titolari di altra posizione previdenziale, quale appunto quella di iscritto alla gestione commercianti (con un risparmio di circa €
11.000,00).…Allo stesso modo lo stesso ricorrente lo ha ammesso, quando ha fatto applicazione di una percentuale di versamento contributivo in una percentuale inferiore del 14% invece che 24% del compenso, proprio in considerazione della circostanza che egli aveva ben due posizioni contributive diverse, vale a dire quella di iscritto alla gestione separata e di iscritto (o da iscrivere) alla gestione commercianti. … Sicchè non si comprende per quale ragione il ricorrente avesse usufruito di benefici contributivi (con circa 11.000 €
4 di risparmio) per la ragione che fosse da qualificare un lavoratore iscritto (o iscrivibile) alla gestione commercianti per poi respingere l'assunto quando è
a contestarlo”. CP_1
Parte appellante precisa che lo stesso si è affidato ai propri consulenti in un Pt_1 contesto in cui non aveva ancora deciso se procedere all'impugnazione del verbale per cui da tale decisione non si possono trarre elementi da porre a fondamento della decisione;
parimenti anche per i benefici contributivi di cui il ricorrente ha goduto si è trattato di una situazione contingente dovuta, da un lato al fatto che l'Ente avesse già provveduto all'iscrizione d'ufficio del sig. alla diversa Pt_1 gestione e, dall'altro dalla circostanza obiettiva della pendenza dei termini per impugnare il provvedimento ispettivo;
si tratta in ogni caso di una situazione ingiustamente strumentalizzata dall'Ente che non può, nel rispetto dei principi generali di accertamento dei fatti rilevanti sulla qualificazione del rapporto, essere utilizzata come elemento schiacciante di prova contro l'odierno appellante.
Si consideri peraltro che nell'ambito del giudizio di primo grado, il ricorrente ha offerto la restituzione del cd. bonus a riprova della propria posizione di assoluta buona fede e trasparenza.
Resiste chiedendo il rigetto del ricorso , insistendo sull'efficacia probatoria CP_1
dei verbali di accertamento e precisando che le eccezioni preliminari appaiono quindi del tutto inammissibili ed infondate.
All'udienza del 13 maggio 2024, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'impugnazione proposta è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Il tema dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per coloro che sono soci e amministratori di una società a responsabilità limitata e svolgono all'interno della medesima la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza secondo quanto previsto dall'art.1 comma 203 legge 662/96, pur in presenza dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/95 quali amministratori della medesima, è stato oggetto di un contrasto di giurisprudenza composto dalla
5 sentenza n.3240/2010 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, di un successivo intervento del legislatore con l'art.12, comma 11 del D.L. 31 maggio
2010, n.78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e di un ulteriore pronuncia delle sezioni unite n.17076 dell'8 agosto 2011, sotto il profilo della riconducibilità di tale situazione al disposto dell'art.1 comma 208 legge
662/96 .
La Corte di Cassazione con la citata sentenza 3240/10 aveva affermato il principio di diritto secondo cui la regola dettata dall'art.1 comma 208 legge 662/96, in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente , in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima, e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, dovendosi individuare l'attività prevalente tra i compiti di amministratore della società e il lavoro aziendale, ai fini dell'iscrizione, rispettivamente , nella gestione di cui all'art.2, comma 26, legge 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1 comma 203 della legge 662/1996, solo dopo l'accertamento della partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Peraltro la disposizione di cui all'art.12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, norma dichiaratamente di interpretazione autentica ( cfr. Corte Cost.26 gennaio 2012, n.15), prevede che l'art.1 comma 208, legge 662/1996 si interpreti nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti , dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1 mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art.1, comma 208 , legge n.662/1996
6 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art,2, comma 26 della legge n.335/1995.
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento della attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre secondo giurisprudenza di legittimità, che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite n.3240 del
12.2.2010“il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 (ndr art. 1 legge 662/96) era finalizzata infatti ad eliminare, tra
l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità
7 di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso
8 dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018; nello stesso senso Cass. 8474/2017).
Va evidenziato che l'onere della prova circa i requisiti previsti dall'art. 1 comma
203 della Legge n. 662/69 per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione
Commercianti, in particolare per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, spetta all'Istituto Previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito.
Alla luce dei predetti principi, nel caso in esame il Collegio, ritiene privo di supporto probatorio la sussistenza in capo al del requisito della partecipazione Pt_1
personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, così come previsto per l'iscrizione alla gestione commercianti dall'art.1, comma 203, legge n.
662 del 1996.
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori .
E' infatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo
9 libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente,
l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(sent. n. 17555 del 10/12/2002).
I testi, escussi nel giudizio di primo grado, hanno riferito di attività svolte dal Pt_1
perfettamente compatibili con il suo ruolo di amministratore.
Ed invero, la teste ha dichiarato fra altro:….”Eravamo due/tre Testimone_2
dipendenti a seconda dei periodi. Gli altri colleghi si occupavano sempre dei rapporti con la clientela.
I responsabili della gestione di coloro che consegnavano i quotidiani alla clientela erano e . non veniva quasi mai e Parte_1 Controparte_2 Pt_1
sporadicamente. CP_2
I rapporti con la committenza penso fossero curati da e . Noi non CP_2 Pt_1
ce ne occupavamo. I rapporti con e consistevano nel relazionarmi CP_2 Pt_1
in merito alle esigenze della clientela, quando venivano in azienda o telefonicamente… si tratteneva in ufficio un paio d'ore quando veniva in Pt_1
ufficio.
La teste ha invece riferito:” Ho lavorato per la dal Testimone_3 Org_1
maggio 2020 fino ad agosto 2021, come dipendente. Mi occupavo di gestire i clienti, rispondere al telefono, sistemare le uscite in attesa di darle ai clienti.
Presso gli uffici eravamo due;
io e la mia collega gestione dei Tes_4
distributori se ne occupava mi consegnava la busta Controparte_2 Pt_1
paga e lo vedevo ogni tanto in ufficio.
Che io sappia non si occupava degli addetti alla distribuzione. Sapevo che
si occupava dei distributori. veniva ufficio ogni settimana, a volte CP_2 Pt_1 ogni due o tre settimane……CA era più presente di ..” Pt_3
10 Infine la teste ha affermato:….. e venivano in Testimone_5 CP_2 Pt_1
ufficio; in media una volta a settimana e di preciso non so cosa faccia e Pt_1
veniva 3 /4 volte a settimana in media.” CP_2
Si ribadisce che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto ispettivo. CP_1
L'istituto ha valorizzato in memoria di costituzione la dichiarazione del in Pt_1 sede ispettiva “Sia per me sia per il socio la gestione della Delivery è l'unica attività svolta. Gestiamo personalmente e a tempo pieno l'azienda con competenze diverse.”
Trattasi di dichiarazione non decisiva rispetto alla odierna fattispecie dal momento che l stesso non è stato in grado di dimostrare che le attività CP_1
svolte dall'amministratore non potevano essere riconducibili ad attività di amministrazione dell'impresa, ma ad attività esecutive tipiche della stessa e che avrebbero quindi legittimato l'iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti.
È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore la gestione della società e, dunque, un'attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. civ., Sez. Lavoro, 12.02.2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore
“l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ., Sez
Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759)”.
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n.
24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed
11 esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Inoltre le dichiarazioni del , sebbene non costituiscano confessione Pt_1
stragiudiziale, sono liberamente apprezzabili da giudice, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( Corte di Cassazione n. 6825/2022) la quale ha ribadito che "La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta" (v. Cass. n. 17702 del
2015; in motivazione anche Cass. n. 28468 del 2019)”.
In definitiva, è possibile affermare che non sia stato dimostrato lo svolgimento, da parte del , di attività esulante da quella propria della sua carica di Pt_1
amministratore, nonché dotata dei requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge ai fini per cui è causa.
Il difetto probatorio non può essere sanato neanche dalle ulteriori circostanze poste a fondamento della pretesa contributiva quale l'attività di tutor espletata per pochi mesi e il “Bonus Covid”, circostanze neutre ed ininfluenti e che mantengono immutata e non diversamente qualificabile il ruolo dell'amministratore.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, la sentenza di primo grado va riformata, dichiarando l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti Pt_1
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, in €.3.300,00 per il primo grado ed in
€.3.500,00 per il grado di appello, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
In riforma della sentenza n.269/2023 del Tribunale di Milano, dichiara che nulla è dovuto per i titoli di cui al verbale di accertamento n. 2019008527 dell' di CP_1
Milano.
12 Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in
€.6.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,13.05.2024
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dr.ssa Daniela Macaluso Dr.ssa Benedetta Pattumelli
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