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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale in grado di appello iscritta nel R.G.412 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di indebito
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Martino Antonio Parte_1
Lovecchio
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/11/2021, , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1225 del 13.05.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dalla medesima parte proposta al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito comunicato dall' in data 7.10.2019 relativo alla somma di € 10.523,91 per CP_1 corresponsione della NASPI – ritenuta non spettante – per il periodo dal 20.6.2017 al 30.09.2019.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata stante l'esistenza del rapporto di lavoro dall'01.06.2017 al 09.07.2017 con il medesimo datore di lavoro da quest'ultimo denunciato tardivamente e non comunicato dalla ricorrente, oltre alla presenza di proroghe intervenute con il medesimo datore di lavoro sino al 04 novembre 2018. 1.1.Parte appellante ha dedotto che il Tribunale non ha correttamente valutato la documentazione prodotta e le difese svolte con particolare riguardo alla comunicazione dalla medesima effettuata
CP_ all' in data 18.07.2017 circa la riassunzione che spostava il periodo di inoccupazione di una
CP_ settimana (dal 19 giugno 2017 al 25 giugno 2017); detta comunicazione è stata considerata dall' solo in sede di riliquidazione della prestazione ovvero in data 07.10.2019 ovvero dopo due anni dal riconoscimento della prestazione.
CP_ Ha rimarcato di avere ignorato la proroga del contratto dal 19.6.2017 al 25.6.2017 e che se l' avesse preso in considerazione la sua comunicazione del rinnovo del contratto sino al 25.6.2017, avrebbe potuto ripresentare la domanda rispetto alla decadenza dalla prima domanda di Naspi.
CP_ Inoltre, le comunicazioni UNISOMM sono pervenute all' in data 18.7.2017 e 14.8.2017 e la
CP_ stessa istante ha ulteriormente comunicato all' in data 23.11.2018 ulteriori aggiornamenti, rispetto ai quali l'istituto ha risposto in data 8.1.2019 la spettanza di 378 gg di Naspi con intervenuto pagamento di n 110 giorni.
Mancando un suo comportamento doloso e/o errato, ha concluso insistendo per l'annullamento dell'indebito con restituzione delle somme eventualmente recuperate ovvero, in subordine, la riduzione della richiesta. Con vittoria delle spese di lite.
1.2. Parte appellata si costituita i giudizio contestando i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente evidenziarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la natura previdenziale e non pensionistica della Naspi (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024,
n.11659).
Introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, la NASpI è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n.
24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).
Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità.
La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., tenuto conto, peraltro, dei principi enunciati dal giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) nel sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 11659/2024).
2.2. La pronuncia della Corte costituzionale è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga
"di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto).
La Suprema Corte, pertanto, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, ha affermato che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto, richiamata dalla Cass. 11659/2024).
Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato.
In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti.
Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto
"lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita" dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.; Cass. 11659/2024), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura.
Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale.
Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024, n.11659)
2.3. Alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali occorre necessario attuare un bilanciamento dei contrapposti interessi: quello generale sotteso all'esigenza di recuperare le prestazioni indebitamente erogate dai soggetti pubblici e quello sotteso all'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del beneficiario dell'indebito; verificare “interferenze sproporzionate” rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale o retributiva.
In tale contesto, rileva il fatto che chi eroga la prestazione economica indebita sia un soggetto pubblico in grado di ingenerare nel beneficiario la fiducia circa la spettanza di quanto ricevuto, non solo in ragione della competenza professionale del soggetto erogatore, bensì anche per il suo perseguire interessi generali. Allo stesso modo, in entrambi i livelli, rilevano elementi quali il tipo della prestazione erogata, il carattere ordinario e non straordinario della stessa, il perdurare nel tempo dell'erogazione, l'apparenza di un titolo fondato su una disposizione di legge, regolamentare o una clausola contrattuale, perché anche nella cornice giuridica della buona fede l'affidamento legittimo si evince sulla base di circostanze concrete e indici oggettivi ed è per questo che all'interno di tale cornice generale trova riconoscimento nel nostro ordinamento l'interesse protetto dalla CEDU nell'art. 1 del Protocollo addizionale., come interpretato dalla Corte EDU.
3. Orbene, applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi la mancanza di concreti elementi da cui evincersi la sussistenza in capo alla appellante – accipiens della prestazione previdenziale – di un legittimo affidamento tale da rendere tout court la prestazione Naspi indebitamente erogata irripetibile.
3.1. La prestazione, invero, è indebita avendo la , al momento della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa del 19.6.2017, ancora in corso il rapporto di lavoro ed essendone, la parte, di tanto consapevole avendo sottoscritto le lettere del datore di lavoro Jobitalia spa relative alle proroghe del contratto iniziato in data 01.06.2017 sino alla data del 25.6.2017 (v. contratti della
Jobitalia spa prodotti nel fascicolo di parte appellante portanti le date del 29.5.2017, 01.06.2017,
05.06.2017, 09.06.2017), cui si aggiunge la mail ricevuta dalla in data 19.6.2017 di Parte_1 proroga del contratto sino al 25.06.2017 (v. mail Jobitalia del 19.7.2017), oltre ad essere, dette circostanze essere state pacificamente ammesse in giudizio alla luce della produzione dei contratti intervenuti (tra cui, nella specie, dall'01.06.2017 al 09.07.2017).
Sicchè, mancavano, ab origine, i presupposti per ottenere la prestazione alla data della domanda amministrativa del 19.06.2017, come, peraltro, correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
3.2. Risulta, altresì, mancante il requisito – come ricostruito nei tratti essenziali dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale e dal giudice delle leggi – del legittimo affidamento tale da ritenere irripetibili le somme ovvero sproporzionata la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate. CP_ Invero, la stessa appellante nel comunicare, in data 18.07.2017, all' gli eventi che hanno effetto sul pagamento della indennità di disoccupazione ha, per un verso, barrato la casella dell'inizio del rapporto di lavoro indicato nella data del 19.06.2017 sino al 26.06.2017 (e non anche dall'01.062017), per altro verso, ha dichiarato l'inizio del contratto in data 01.06.2017, successivamente prorogato.
Tale dichiarazione implica la consapevolezza o, quanto meno, la conoscibilità da parte dell'appellante che l'originaria data di inizio del rapporto alla data dell'01.06.2017 non consentisse l'erogazione della prestazione da parte dell'istituto, il quale, di contro, non ha avuto fin dall'origine i corretti e completi elementi per svolgere la corretta istruttoria stante, altresì, il ritardo da parte dell'agenzia di somministrazione del lavoro nella compilazione delle comunicazioni di assunzione
(comunicazione Unisomm, effettuata addirittura in data 14.08.2017).
Mancano, altresì, ulteriori pregnanti allegazioni e prova – il cui onere incombeva alla parte istante stante il principio in forza del quale “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”1 – in ordine alle concrete condizioni personali, economiche e patrimoniali dell'appellante eventualmente incidenti sulla valutazione dell'incidenza della pretesa restitutoria in termini di proporzionalità della stessa.
In definitiva, il prolungato pagamento della prestazione da parte dell'istituto, in tale sede ed in relazione alla valutazione complessiva, delle risultanze processuali, non consente di per sé di ritenere sussistente l'irripetibilità delle somme.
3.3. L'appello deve essere pertanto rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite sono irripetibili, con sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, spettando peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: -rigetta l'appello; - spese di lite irripetibili;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato, nei termini di cui in motivazione.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, n.26231
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale in grado di appello iscritta nel R.G.412 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di indebito
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Martino Antonio Parte_1
Lovecchio
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/11/2021, , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1225 del 13.05.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dalla medesima parte proposta al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito comunicato dall' in data 7.10.2019 relativo alla somma di € 10.523,91 per CP_1 corresponsione della NASPI – ritenuta non spettante – per il periodo dal 20.6.2017 al 30.09.2019.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata stante l'esistenza del rapporto di lavoro dall'01.06.2017 al 09.07.2017 con il medesimo datore di lavoro da quest'ultimo denunciato tardivamente e non comunicato dalla ricorrente, oltre alla presenza di proroghe intervenute con il medesimo datore di lavoro sino al 04 novembre 2018. 1.1.Parte appellante ha dedotto che il Tribunale non ha correttamente valutato la documentazione prodotta e le difese svolte con particolare riguardo alla comunicazione dalla medesima effettuata
CP_ all' in data 18.07.2017 circa la riassunzione che spostava il periodo di inoccupazione di una
CP_ settimana (dal 19 giugno 2017 al 25 giugno 2017); detta comunicazione è stata considerata dall' solo in sede di riliquidazione della prestazione ovvero in data 07.10.2019 ovvero dopo due anni dal riconoscimento della prestazione.
CP_ Ha rimarcato di avere ignorato la proroga del contratto dal 19.6.2017 al 25.6.2017 e che se l' avesse preso in considerazione la sua comunicazione del rinnovo del contratto sino al 25.6.2017, avrebbe potuto ripresentare la domanda rispetto alla decadenza dalla prima domanda di Naspi.
CP_ Inoltre, le comunicazioni UNISOMM sono pervenute all' in data 18.7.2017 e 14.8.2017 e la
CP_ stessa istante ha ulteriormente comunicato all' in data 23.11.2018 ulteriori aggiornamenti, rispetto ai quali l'istituto ha risposto in data 8.1.2019 la spettanza di 378 gg di Naspi con intervenuto pagamento di n 110 giorni.
Mancando un suo comportamento doloso e/o errato, ha concluso insistendo per l'annullamento dell'indebito con restituzione delle somme eventualmente recuperate ovvero, in subordine, la riduzione della richiesta. Con vittoria delle spese di lite.
1.2. Parte appellata si costituita i giudizio contestando i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente evidenziarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la natura previdenziale e non pensionistica della Naspi (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024,
n.11659).
Introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, la NASpI è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n.
24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).
Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità.
La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., tenuto conto, peraltro, dei principi enunciati dal giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) nel sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 11659/2024).
2.2. La pronuncia della Corte costituzionale è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga
"di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto).
La Suprema Corte, pertanto, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, ha affermato che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto, richiamata dalla Cass. 11659/2024).
Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato.
In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti.
Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto
"lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita" dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.; Cass. 11659/2024), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura.
Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale.
Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione (Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024, n.11659)
2.3. Alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali occorre necessario attuare un bilanciamento dei contrapposti interessi: quello generale sotteso all'esigenza di recuperare le prestazioni indebitamente erogate dai soggetti pubblici e quello sotteso all'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del beneficiario dell'indebito; verificare “interferenze sproporzionate” rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale o retributiva.
In tale contesto, rileva il fatto che chi eroga la prestazione economica indebita sia un soggetto pubblico in grado di ingenerare nel beneficiario la fiducia circa la spettanza di quanto ricevuto, non solo in ragione della competenza professionale del soggetto erogatore, bensì anche per il suo perseguire interessi generali. Allo stesso modo, in entrambi i livelli, rilevano elementi quali il tipo della prestazione erogata, il carattere ordinario e non straordinario della stessa, il perdurare nel tempo dell'erogazione, l'apparenza di un titolo fondato su una disposizione di legge, regolamentare o una clausola contrattuale, perché anche nella cornice giuridica della buona fede l'affidamento legittimo si evince sulla base di circostanze concrete e indici oggettivi ed è per questo che all'interno di tale cornice generale trova riconoscimento nel nostro ordinamento l'interesse protetto dalla CEDU nell'art. 1 del Protocollo addizionale., come interpretato dalla Corte EDU.
3. Orbene, applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi la mancanza di concreti elementi da cui evincersi la sussistenza in capo alla appellante – accipiens della prestazione previdenziale – di un legittimo affidamento tale da rendere tout court la prestazione Naspi indebitamente erogata irripetibile.
3.1. La prestazione, invero, è indebita avendo la , al momento della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa del 19.6.2017, ancora in corso il rapporto di lavoro ed essendone, la parte, di tanto consapevole avendo sottoscritto le lettere del datore di lavoro Jobitalia spa relative alle proroghe del contratto iniziato in data 01.06.2017 sino alla data del 25.6.2017 (v. contratti della
Jobitalia spa prodotti nel fascicolo di parte appellante portanti le date del 29.5.2017, 01.06.2017,
05.06.2017, 09.06.2017), cui si aggiunge la mail ricevuta dalla in data 19.6.2017 di Parte_1 proroga del contratto sino al 25.06.2017 (v. mail Jobitalia del 19.7.2017), oltre ad essere, dette circostanze essere state pacificamente ammesse in giudizio alla luce della produzione dei contratti intervenuti (tra cui, nella specie, dall'01.06.2017 al 09.07.2017).
Sicchè, mancavano, ab origine, i presupposti per ottenere la prestazione alla data della domanda amministrativa del 19.06.2017, come, peraltro, correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
3.2. Risulta, altresì, mancante il requisito – come ricostruito nei tratti essenziali dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale e dal giudice delle leggi – del legittimo affidamento tale da ritenere irripetibili le somme ovvero sproporzionata la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate. CP_ Invero, la stessa appellante nel comunicare, in data 18.07.2017, all' gli eventi che hanno effetto sul pagamento della indennità di disoccupazione ha, per un verso, barrato la casella dell'inizio del rapporto di lavoro indicato nella data del 19.06.2017 sino al 26.06.2017 (e non anche dall'01.062017), per altro verso, ha dichiarato l'inizio del contratto in data 01.06.2017, successivamente prorogato.
Tale dichiarazione implica la consapevolezza o, quanto meno, la conoscibilità da parte dell'appellante che l'originaria data di inizio del rapporto alla data dell'01.06.2017 non consentisse l'erogazione della prestazione da parte dell'istituto, il quale, di contro, non ha avuto fin dall'origine i corretti e completi elementi per svolgere la corretta istruttoria stante, altresì, il ritardo da parte dell'agenzia di somministrazione del lavoro nella compilazione delle comunicazioni di assunzione
(comunicazione Unisomm, effettuata addirittura in data 14.08.2017).
Mancano, altresì, ulteriori pregnanti allegazioni e prova – il cui onere incombeva alla parte istante stante il principio in forza del quale “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”1 – in ordine alle concrete condizioni personali, economiche e patrimoniali dell'appellante eventualmente incidenti sulla valutazione dell'incidenza della pretesa restitutoria in termini di proporzionalità della stessa.
In definitiva, il prolungato pagamento della prestazione da parte dell'istituto, in tale sede ed in relazione alla valutazione complessiva, delle risultanze processuali, non consente di per sé di ritenere sussistente l'irripetibilità delle somme.
3.3. L'appello deve essere pertanto rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite sono irripetibili, con sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, spettando peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: -rigetta l'appello; - spese di lite irripetibili;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato, nei termini di cui in motivazione.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, n.26231