Art. 1. Articolo unico
Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.
L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.
Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.
L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.