Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1962, n. 1468
Versione
8 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico

Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.
L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entrata in vigore il 8 novembre 1962
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