Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ranieri Fiastra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di AR, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 0010603 della Prefettura – U.T.G. di AR – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica, Prot. Uscita del 19.02.2021, trasmesso con raccomandata a/r di Poste Italiane n. 15224243081-7 in data 22.02.2021 e ricevuto in data 25.02.2021;
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa, la nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di AR e tutti gli atti allo stato ignoti ma richiamati per relationem dal predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. 0010603 in data 19.02.2021 con cui la Prefettura – U.T.G. di AR, sulla base della nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di AR, ha confermato il provvedimento prefettizio n. 5795 dell’11.02.2015 di divieto di detenzione armi.
2.- In punto di fatto espone il ricorrente:
- di essere stato titolare del porto d’armi per difesa personale dal 1992 sino al provvedimento di divieto di detenzione armi dell’11.02.2015;
- che il predetto provvedimento di divieto di detenzione armi veniva adottato a seguito dell’apertura del procedimento penale n. 1001/2015 RGNR presso il Tribunale di AR, nel quale lo stesso, sulla base della denuncia sporta dalla sig.ra -OMISSIS-, veniva indagato per i reati di lesioni personali, violenza sessuale, sequestro di persona, violenza privata e maltrattamenti in famiglia;
- che con sentenza n. 3499/2018 del 15.11.2018, pubblicata il 27.12.2018, il Tribunale Penale Collegiale di AR assolveva lo stesso, perché il fatto non sussiste, dai reati di violenza sessuale, sequestro di persona, violenza privata e maltrattamenti in famiglia, mentre dichiarava il non luogo a procedere per il reato di lesioni personali perché estinto per intervenuta remissione di querela;
- che in seguito all’assoluzione in sede penale, il ricorrente in data 22.12.2020 inoltrava alla Prefettura di AR istanza di revoca del provvedimento del divieto di detenzione armi dell’11.02.2015, evidenziando come fossero mutate le circostanze che avevano dato luogo all’adozione dello stesso;
- che con il gravato provvedimento, la Prefettura disponeva la “ conferma del provvedimento prefettizio n. 5795 dell’11.02.2015 ” sulla base della nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di AR nella quale si sosteneva che permanessero le condizioni che avevano portato all’adozione del divieto in parola.
3.- Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze con cui si deduce:
“ 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 11 E 43 TULPS — ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER NON AVERE L’AMMINISTRAZIONE CONGRUAMENTE MOTIVATO LA VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITÀ NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE, TENUTO CONTO CHE I RILIEVI OSTATIVI SU CUI SI BASAVA IL PROVVEDIMENTO DEL DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, RICHIAMATI SIA NELLA NOTA N. 045798/5-60 “P” DEL 13.01.2021 DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PESCARA E SIA NEL GRAVATO PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL DIVIETO IN PAROLA SAREBBERO IN OGNI CASO SUPERATI DALLA SOPRAVVENUTA SENTENZA ASSOLUTARIA N. 3499/2018 REG. SENT. DEL TRIBUNALE PENALE COLLEGIALE DI PESCARA.
2) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 10-BIS L. 241/90 — ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE PERPLESSA ED APPARENTE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, INCOMPLETEZZA E INESATTEZZA DEGLI ELEMENTI FATTUALI INSERITI NEL “PERCORSO VALUTATIVO” - CARENZA DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA E SPROPORZIONALITÀ MANIFESTA, PER AVERE L’AUTORITÀ PROVVEDUTO ALLA ADOZIONE DEL GRAVATO PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL DIVIETO DI DETENZIONE ARMI SENZA TENERE CONTO DEI CIRCOSTANZIATI RILIEVI SVOLTI DAL RICORRENTE NELL’ISTANZA DI REVOCA DEL 22.12.2020, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISULTANZE PROCESSUALI SFOCIATE NELLA SENTENZA ASSOLUTORIA N. 3499/2018 REG. SENT. DEL TRIBUNALE PENALE COLLEGIALE DI PESCARA, E NEGLI ULTERIORI RILIEVI PRESENTATI DAL RICORRENTE NELLA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA DEL 18.03.2021, IN TAL GUISA DISVELANDOSI ALTRESÌ UN DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Il ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge, eccesso di potere, inadeguatezza dell’istruttoria e carenza di motivazione, atteso che il decorso di un tempo ragionevole dal momento dell’adozione del provvedimento inibitorio (oltre 6 anni), la presenza di positive sopravvenienze che hanno modificato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, la sopravvenuta sentenza di assoluzione con formula piena del ricorrente (passata in giudicato) e l’incolpazione della denunciante per calunnia, costituirebbero elementi che, unitamente considerati, depongono per la carenza di “attualità e concretezza” del giudizio prognostico di inaffidabilità su cui fonda il provvedimento gravato. La Prefettura avrebbe pertanto omesso di compiere un’autonoma e adeguata valutazione della personalità complessiva del ricorrente rapportata all’attualità.
4.- Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di AR instando per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.
5.- In prossimità dell’udienza di trattazione parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha replicato alle controdeduzioni articolate dalle Amministrazioni intimate e si è riportata alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento.
6.- All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l’Amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die , ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un "riesame" della propria posizione dopo il decorso di un "termine ragionevole" e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità (e dunque anche di assenza di comportamenti negativamente valutabili), e così ottenere la revoca dell'atto inibitorio (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20/11/2023, n. 6367; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27/02/2024, n. 717; TAR Sicilia-Palermo, sez. II° 20.2.2019 n. 508; T.A.R. Sardegna, Sez. I: sentenze, 30.1.2025 n. 63 e 4.5.2023 n. 324).
In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020 (T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 30 agosto 2024, n. 4765).
L'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di riesame di un provvedimento inibitorio in tema di armi comporta pertanto l'obbligo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di rinnovare l'istruttoria, esaminando tutte le circostanze e gli elementi sussistenti al momento della presentazione dell'istanza e formulando dunque una nuova prognosi di pericolo di abuso delle armi.
In altri termini, il riesame del provvedimento inibitorio in materia di armi deve essere condotto attraverso un'istruttoria puntuale e aggiornata che giunga ad una prognosi attuale e concreta circa la sussistenza del pericolo di abuso delle armi, non potendosi l'Amministrazione limitare ad un apodittico rinvio alle precedenti determinazioni assunte con l'originario provvedimento limitativo della sfera giuridica dell'interessato (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 03/10/2025, n. 17040).
Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie rileva il Collegio che l’Amministrazione non ha tenuto conto, nella valutazione del giudizio di affidabilità, delle sopravvenienze positive evocate dal ricorrente e, segnatamente, dell’assoluzione con formula piena dai reati allo stesso a suo tempo ascritti che avevano condotto nel lontano 2015 all’adozione del divieto di detenzione armi.
Il provvedimento gravato si basa sostanzialmente su circostanze oramai superate non proponendo alcuna altra valutazione circa il comportamento del ricorrente da allora ad oggi che potesse in qualche misura avvalorare la inaffidabilità del medesimo.
Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza con principi che il Collegio condivide “ da tale unica condotta, risalente al 2015, non può discendere sic et simpliciter il giudizio di "non affidabilità" senza specificare ulteriori elementi indicativi dell'attualità del rischio di abuso o di utilizzo improprio delle armi da parte del ricorrente. Detto diniego, infatti, può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto, che tenga conto di una serie di circostanze, quali l'epoca a cui risale la condotta contestata, la condotta tenuta successivamente al fatto e altri elementi sintomatici onde valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso delle armi” . (T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 10/11/2025, n. 3629).
Invero, il ricorrente è stato sottoposto al divieto di detenzioni armi nel 2015 e nel 2018 si è concluso, con sentenza di assoluzione, l’unico procedimento penale a suo carico che aveva determinato il precedente giudizio di inaffidabilità.
In definitiva il provvedimento gravato è frutto di formule stereotipate, che non apportano alcun elemento valutativo, difettando nella motivazione circa il comportamento del ricorrente tenuto negli anni e delle positive circostanze sopravvenute.
8.- Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento n. 0010603 della Prefettura – U.T.G. di AR in data 19.02.2021 e della nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di AR.
9.- La particolarità della materia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 0010603 della Prefettura – U.T.G. di AR in data 19.02.2021 e la nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di AR.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina LU, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | AR AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.