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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Acireale, v. Veneto n. 68, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Francesco Franchina (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello depositato telematicamente
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], in CP_1 C.F._3
qualità di ex socio unico della società , a sua volta Controparte_2
socio unico della società , elettivamente domiciliato in Controparte_3
Catania, v.le XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cirvilleri, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellato
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 2960 del 14/9/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da , con la quale Parte_1
lo stesso aveva chiesto: di accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società dall'1/11/2015 al 31/8/2016 con mansioni di responsabile CP_3
amministrativo, organizzativo e della logistica;
di dichiarare che aveva svolto la propria prestazione lavorativa dalle ore 09,00 alle ore 18,00, con interruzione di un'ora per il pranzo, dalle ore 13,00 alle 14,00, e con riposo di un giorno ogni quindici di lavoro;
di dichiarare che aveva svolto attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato e previsto dal CCNL di categoria, dalle ore 18,00 alle 23,00, per almeno tre giorni alla settimana e per tutti i sabati e le domeniche per l'intera giornata sino alle
18,30, con pausa di un'ora dalle 13,00 alle 14,00; di dichiarare che nulla aveva percepito per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, permessi non goduti, TFR, e che non aveva goduto di ferie;
di dichiarare infine il suo diritto a vedersi riconoscere la somma di € 35.888,89, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva Parte_1
appello articolando un unico motivo di gravame, con il quale si doleva della
“erroneità della sentenza di primo grado relativamente al mancato accertamento della natura subordinata del rapporto” e della “erroneità in ordine alla valutazione della documentazione in atti e delle risultanze della espletata istruttoria”, nonché della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Con comparsa depositata telematicamente in data 2/2/2023 si costituiva in giudizio in qualità di ex socio della . socio unico della CP_1 CP_2 CP_4
società che contestava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_3
La causa, rinviata per la decisione con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione all'esito del deposito di note scritte delle parti nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Preliminarmente si osserva che, a seguito della notifica dell'atto di appello al procuratore costituito per la società nel giudizio di primo Controparte_3
grado, in data 2/2/2023 si è costituito in grado di appello in qualità di CP_1
ex socio unico della società già socio unico della società Controparte_5
resistente . Controparte_3
Al riguardo si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario introdotta con D.L.vo 6/2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese opera come evento estintivo, le cui conseguenze vengono inquadrate nell'ambito di un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, e questi ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (v. Cass. Sez.
III ord. n. 11411 del 29/04/2024).
Sotto il profilo processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese integra un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nondimeno, la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 300 c.p.c. fa sì che, in base alla regola dell'ultrattività del mandato, il difensore già costituito per la società continua a rappresentarla come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, sia rispetto alla controparte che al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza del processo e di riattivazione del rapporto con la proposizione della impugnazione (così Cass. S.U. sent. n. 15295 del 4/7/2014; conf. Cass. Sez. II sent. n. 20964 del 22/8/2018; Cass.
Sez. V ord. n. 11072 del 9/5/2018; da ultimo v. Cass. Sez. II sent. n. 13777 del
17/5/2024, che pure afferma che tale posizione “è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano, per il caso che qui interessa, i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già pag. 3/12 munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ.”).
Alla stregua degli esposti principi di diritto, l'appello risulta ritualmente notificato al procuratore costituito per la società resistente ai sensi dell'art. 330 co. 1 c.p.c.. La costituzione in giudizio del socio unico della società Controparte_6
, a sua volta socio unico della società , a
[...] Controparte_3
seguito della cancellazione dal registro delle imprese di entrambe le società, integra un intervento del successore della società estinta nel processo, che validamente ne determina la prosecuzione nei suoi confronti.
2. Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la propria domanda, volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società per il periodo da novembre 2015 a agosto CP_3
2016, sia stata rigettata sull'erroneo rilievo che le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ritenute generiche sia con riferimento alla presunta eterodirezione che in relazione agli ulteriori indici sintomatici della subordinazione, non consentano di ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico l'appellante si duole che il primo giudice abbia ravvisato la mancanza di prova di concreti episodi di direzione del lavoro o di esercizio del potere gerarchico e disciplinare, ritenendo le dichiarazioni rese dai testi “frutto di mere supposizioni o di notizie ricevute”, e che non sia stata riconosciuta alla mancata comparizione del legale rappresentante della società per rendere interrogatorio formale il valore di una ficta confessio.
Ritiene dunque l'appellante che l'esame delle risultanze istruttorie debba condurre alla conclusione opposta, valorizzando gli elementi, ancorché sussidiari, emergenti in concreto (possesso sim aziendale, continuità della prestazione, orario di lavoro, inserimento nell'ambito della struttura aziendale), dando prevalenza ai dati fattuali desumibili dall'effettivo svolgimento del rapporto. A tal fine in particolare afferma pag. 4/12 che dalle email versate in atti si evincerebbero le direttive impartitegli e l'inserimento dello stesso all'interno dell'organizzazione della società rileva quindi, sotto CP_3
tale profilo, che disponeva di sim aziendale pagata dalla che operava nei CP_3
locali della società e che riceveva direttive da individuato come Parte_2
colui che dirigeva e controllava l'attività aziendale, e richiama anche il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dai testi e ON
. In merito alla mancata comparizione, per ben tre volte, del legale Testimone_2
rappresentante della società per rendere interrogatorio, egli afferma che, CP_3
pur non potendosi ritenere che tale condotta implichi automaticamente ammissione dei fatti, tale circostanza, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti, e considerata l'inattendibilità del teste di parte resistente (per la posizione assunta Parte_2
nell'ambito della società) e della teste (che iniziò a lavorare per la società Tes_3
solo nel mese di luglio 2016), corrobori le ragioni poste a fondamento della domanda proposta in giudizio.
Alla luce di tali argomenti, l'appellante sostiene dunque che il primo giudice abbia fatto malgoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. Tanto premesso, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è costituito dalla subordinazione, “intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante” (così Cass. Sez. L, sent. n.
2622 dell'11/02/2004). La Corte di legittimità ha altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata in rapporto alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, occorre dunque avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale
- si è anche osservato - “affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, pag. 5/12 non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. Sez.
L. sent. n. 29646 del 16/11/2018).
3.1 Alla stregua dei principi enunciati, l'accertamento in concreto della sussistenza di un rapporto di lavoro improntato a subordinazione non può prescindere, già in punto di allegazione, dalla esatta individuazione delle mansioni svolte, potendosi apprezzare solo in rapporto alla tipologia di prestazione svolta in concreto e alle mansioni affidate l'elemento dell'inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito dell'organizzazione aziendale e l'effettiva eterodirezione del lavoratore nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Orbene, ritiene la Corte che nel presente giudizio non sia stata raggiunta prova della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare proprio della parte datoriale.
In primo luogo, osta all'accertamento della dedotta subordinazione la genericità delle allegazioni rese dall'appellante in merito alle mansioni svolte nell'ambito del presunto rapporto di lavoro con la società essendosi lo stesso limitato ad allegare che, CP_3
“in virtù della propria formazione professionale”, pure imprecisata, era stato coinvolto nel “progetto di costituzione di una società di noleggio di mezzi di trasporto marittimo
e fluviale” facente capo alla famiglia per la quale in passato aveva Persona_1
svolto “prestazioni lavorative”, e che nel rapporto con la società, a partire dall'1/11/2025, ha svolto “mansioni di responsabile amministrativo, organizzativo e della logistica provvedendo a far fronte a tutte le esigenze della costituita società e ciò non solo nei rapporti interni (amministratore ed altri dipendenti ...) ma anche nei rapporti con i terzi ed i clienti”.
L'appellante omette persino di allegare la contrattazione collettiva di riferimento e, rispetto ad essa, un possibile inquadramento contrattuale che ricomprenda le mansioni asseritamente svolte in concreto. pag. 6/12 Né, sotto tale profilo, è sufficiente che il ricorrente abbia dedotto di essersi adoperato, con esito positivo, per il reperimento di uno spazio presso il porto di Riposto dove allocare la sede della società, o di essere stato autorizzato alla consegna del locale adibito a negozio presso il Porto dell'Etna Marina di Riposto, sede della società, non essendo possibile da tali scarne indicazioni risalire al contenuto della prestazione lavorativa che egli assume di avere svolto con carattere di continuità, nel rispetto delle direttive e prescrizioni datoriali e con stabile inserimento nella organizzazione aziendale.
3.2 Passando all'esame delle prove assunte nel giudizio di primo grado, gli elementi in atti non offrono prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un'attività di lavoro subordinato avente carattere di continuità e soggetta all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e gerarchico del titolare dell'impresa.
In proposito si osserva che entrambi i testi di parte ricorrente, e ON
hanno affermato che il ha stabilmente lavorato alle Testimone_2 Pt_1
dipendenze della società svolgendo attività prevalentemente organizzative e CP_3
dando esecuzione alle istruzioni che gli impartiva il direttore (così Parte_2
la teste , o seguendone le direttive (così il teste . In particolare, la Tes_1 Tes_2
teste ha riferito che il svolgeva prevalentemente “attività Tes_1 Pt_1
organizzative”, che “lavorava a diretto contatto con l'amministratore e faceva tutto ciò che il gli diceva di fare”, che “lavorava anche sulla barca;
lui è un Parte_2
capitano di barca e veniva in barca durante i charter”, ed ancora che “svolgeva
l'attività di “procacciatore di clienti” per la società. Il teste ha dichiarato che Tes_2
il ricorrente “lavorava prevalentemente in un ufficio che si trovava al porto di
Riposto”, di fronte all'azienda dove lavorava lui, che “era il responsabile di flotta per la società di cui era dipendente al porto di Riposto”, che “faceva anche lo skipper sulle barche” e che “se occorreva andava a bordo delle barche che gestiva l'azienda per cui lavorava”.
Tuttavia, non essendo specificato dai testi il concreto esplicarsi del potere direttivo cui il sarebbe stato sottoposto, risulta di per sé insufficiente ai fini della prova Pt_1 pag. 7/12 della subordinazione che l'appellante ricevesse dal mere istruzioni. La Parte_2
generica descrizione delle mansioni che il svolgeva per la società - peraltro Pt_1
almeno in parte del tutto compatibili con l'esercizio di attività prettamente gestorie
(organizzazione della società, ricerca della sede aziendale) - non consente di presumere lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, né di individuare, attraverso la descrizione delle modalità di svolgimento del rapporto e del concreto atteggiarsi della presunta subordinazione, l'assoggettamento al potere datoriale di organizzazione dell'impresa, di direzione del lavoro dei dipendenti e di esercizio di attività espressione del potere gerarchico e disciplinare.
Dalle prove testimoniali assunte non emerge dunque prova del requisito della eterodirezione, che non può essere affidata alla sola prerogativa del titolare dell'impresa di impartire direttive, in sé compatibili anche con il mero coordinamento di collaboratori dei quali l'impresa anche occasionalmente si avvalga. È, inoltre, tratto distintivo della subordinazione l'esercizio del potere gerarchico datoriale, del quale non vi è in atti alcun riscontro.
3.3 Anche con riferimento all'orario di lavoro al quale l'appellante sarebbe stato tenuto, secondo la teste - che peraltro dichiara di avere lavorato per la società, Tes_1
in nero, come hostess di bordo occupandosi della pulizia della barca, del cibo e delle bevande per i clienti - il osservava un orario di lavoro “prestabilito”, “tutti i Pt_1
giorni dalle ore 9.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo”, definito come “l'orario usuale di lavoro che il doveva Pt_1
osservare”, “la cui osservanza veniva controllata dal ; tuttavia, in Parte_2
rapporto alle necessità dell'attività propria della società – svolgendosi l'attività anche sulle imbarcazioni da diporto – “la durata della giornata lavorativa si protraeva ben oltre le ore 18,30; e ciò anche il sabato e la domenica”. Invece, il teste Tes_2
all'epoca dei fatti di causa dipendente di altra azienda nautica pure presente presso il porto di Riposto, premettendo di non essere a conoscenza degli accordi interni all'azienda nella quale lavorava il , ha riferito che lo vedeva “lavorare lì tutti Pt_1
i giorni”, senza un orario fisso di lavoro (“il si fermava a lavorare anche Pt_1 pag. 8/12 oltre le 18,00 fino a quando rientravano le barche ... Non ci sono orari fissi per le attività di lavoro nautiche;
tutto dipende dalle condizioni del clima, dalle esigenze dei clienti e dalla durata dei charter”); ha anche dichiarato che il lavorava Pt_1
stabilmente per la società e che lo vedeva lavorare fino a tarda sera, poiché “la tipologia di lavoro svolto implica l'impossibilità di stabilire un orario di fine giornata prestabilito”.
3.4 Non appare altresì raggiunta prova univoca di uno stabile inserimento dell'appellante nell'ambito dell'organizzazione aziendale, che il teste fa Tes_2
dipendere dall'assiduità con cui lo vedeva in ufficio o al pontile del porto di Riposto, oltre che dal fatto che a lui si rivolgeva per “sapere le quotazioni delle loro imbarcazioni”. Gli ulteriori elementi emersi e la varietà di mansioni attribuite al dai testi - secondo i quali “era il responsabile di flotta per la società di cui Pt_1
era dipendente al porto di Riposto e faceva anche lo skipper sulle barche e se occorreva andava a bordo delle barche che gestiva l'azienda per cui lavorava”, ma lavorava anche in ufficio pur senza avere una propria postazione di lavoro (poiché con la dipendente si scambiavano le postazioni ivi presenti), ed ancora Controparte_7
svolgeva per la società l'attività di procacciatore d'affari e, più in generale, “lavorava
a diretto contatto con l'amministratore” e faceva “tutto ciò che il gli Parte_2
diceva di fare” - non consente di ricavare in via presuntiva prova di un ruolo specifico nell'ambito dell'organizzazione aziendale e, tramite la prova di uno stabile inserimento nell'organizzazione datoriale, della dedotta subordinazione.
3.5 Non inducono a diversa conclusione le comunicazioni intercorse via e-mail tra il gestore e l'odierno appellante, pure evidenziate nell'atto di appello, Parte_2
poiché nessuna di queste esprime i tratti propri di un rapporto direttivo o gerarchico tra il e l'amministrazione della società. Tale non può reputarsi, ad esempio, il Pt_1
messaggio con il quale il gli chiede di stampare e consegnare un Parte_2
documento (26/4/2016 h. 14,43) o quello (del 13/1/2016 h. 20,34) con cui si invita altro soggetto a “sentirsi con ” per attivare una determinata promozione, o Parte_1
ancora la e-mail inoltrata dal avente ad oggetto proposta, rivolta a terzo Parte_2 pag. 9/12 soggetto, di gestione di una imbarcazione (Antago 64) a seguito delle telefonate succedutesi con . Parte_1
Né appare sintomatica di una subordinazione la circostanza che l'appellante disponesse di una sim aziendale o che operasse nei locali aziendali, trattandosi di circostanze del tutto compatibili con una mera collaborazione.
3.6 Infine, non incide sulla prova della subordinazione la mancata comparizione del legale rappresentante della società resistente all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale, alla stregua del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (così, ex plurimis, Cass.. Sez. 1, sent. n. 17719 del 06/08/2014; conf. Cass. Sez.
6-2 ord. n. 9436 del 18/04/2018).
3.7 Non essendo emersi dalle prove offerte dalla parte ricorrente elementi che univocamente depongano per la natura subordinata del rapporto tra il e la Pt_1
società è irrilevante la circostanza che le testimonianze rese dai testi di parte CP_3
resistente, e non consentano di ritenere, Controparte_7 Parte_2
all'opposto, positivamente accertato lo svolgimento da parte del di Pt_1
autonoma attività di procacciatore d'affari (ciò perché la , assunta dalla Tes_3
società nel mese di luglio 2016, riporta una conoscenza dei fatti temporalmente circoscritta ai mesi di luglio e agosto 2016, e perché il avendo svolto per Parte_2
sua stessa ammissione le mansioni di amministratore della società in CP_3
sostituzione della madre, amministratore unico, non esprime una posizione neutrale rispetto ai fatti di causa). Si è in proposito osservato che, nell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché ai fini della distinzione dal lavoro autonomo assume rilievo la prova positiva di specifici elementi da cui possa desumersi l'esistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di pag. 10/12 “ordini specifici”, oltre che dall'esercizio di una “assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, rileva unicamente che la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, non occorrendo anche, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (Cass. Sez. L, sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
4. Per i motivi esposti, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato costituito delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 26000,01 a €
52000,00), in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Salvatore Cirvilleri.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
922/2022 R.G., così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore di nella spiegata qualità, liquidate in complessivi € 5.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del pag. 11/12 compenso liquidato, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Salvatore Cirvilleri.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott. Maria Rosaria Carlà dott. Elvira Maltese
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Acireale, v. Veneto n. 68, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Francesco Franchina (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello depositato telematicamente
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], in CP_1 C.F._3
qualità di ex socio unico della società , a sua volta Controparte_2
socio unico della società , elettivamente domiciliato in Controparte_3
Catania, v.le XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cirvilleri, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellato
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 2960 del 14/9/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da , con la quale Parte_1
lo stesso aveva chiesto: di accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società dall'1/11/2015 al 31/8/2016 con mansioni di responsabile CP_3
amministrativo, organizzativo e della logistica;
di dichiarare che aveva svolto la propria prestazione lavorativa dalle ore 09,00 alle ore 18,00, con interruzione di un'ora per il pranzo, dalle ore 13,00 alle 14,00, e con riposo di un giorno ogni quindici di lavoro;
di dichiarare che aveva svolto attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato e previsto dal CCNL di categoria, dalle ore 18,00 alle 23,00, per almeno tre giorni alla settimana e per tutti i sabati e le domeniche per l'intera giornata sino alle
18,30, con pausa di un'ora dalle 13,00 alle 14,00; di dichiarare che nulla aveva percepito per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, permessi non goduti, TFR, e che non aveva goduto di ferie;
di dichiarare infine il suo diritto a vedersi riconoscere la somma di € 35.888,89, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva Parte_1
appello articolando un unico motivo di gravame, con il quale si doleva della
“erroneità della sentenza di primo grado relativamente al mancato accertamento della natura subordinata del rapporto” e della “erroneità in ordine alla valutazione della documentazione in atti e delle risultanze della espletata istruttoria”, nonché della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Con comparsa depositata telematicamente in data 2/2/2023 si costituiva in giudizio in qualità di ex socio della . socio unico della CP_1 CP_2 CP_4
società che contestava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_3
La causa, rinviata per la decisione con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione all'esito del deposito di note scritte delle parti nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Preliminarmente si osserva che, a seguito della notifica dell'atto di appello al procuratore costituito per la società nel giudizio di primo Controparte_3
grado, in data 2/2/2023 si è costituito in grado di appello in qualità di CP_1
ex socio unico della società già socio unico della società Controparte_5
resistente . Controparte_3
Al riguardo si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario introdotta con D.L.vo 6/2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese opera come evento estintivo, le cui conseguenze vengono inquadrate nell'ambito di un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, e questi ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (v. Cass. Sez.
III ord. n. 11411 del 29/04/2024).
Sotto il profilo processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese integra un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nondimeno, la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 300 c.p.c. fa sì che, in base alla regola dell'ultrattività del mandato, il difensore già costituito per la società continua a rappresentarla come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, sia rispetto alla controparte che al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza del processo e di riattivazione del rapporto con la proposizione della impugnazione (così Cass. S.U. sent. n. 15295 del 4/7/2014; conf. Cass. Sez. II sent. n. 20964 del 22/8/2018; Cass.
Sez. V ord. n. 11072 del 9/5/2018; da ultimo v. Cass. Sez. II sent. n. 13777 del
17/5/2024, che pure afferma che tale posizione “è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano, per il caso che qui interessa, i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già pag. 3/12 munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ.”).
Alla stregua degli esposti principi di diritto, l'appello risulta ritualmente notificato al procuratore costituito per la società resistente ai sensi dell'art. 330 co. 1 c.p.c.. La costituzione in giudizio del socio unico della società Controparte_6
, a sua volta socio unico della società , a
[...] Controparte_3
seguito della cancellazione dal registro delle imprese di entrambe le società, integra un intervento del successore della società estinta nel processo, che validamente ne determina la prosecuzione nei suoi confronti.
2. Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che la propria domanda, volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società per il periodo da novembre 2015 a agosto CP_3
2016, sia stata rigettata sull'erroneo rilievo che le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ritenute generiche sia con riferimento alla presunta eterodirezione che in relazione agli ulteriori indici sintomatici della subordinazione, non consentano di ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico l'appellante si duole che il primo giudice abbia ravvisato la mancanza di prova di concreti episodi di direzione del lavoro o di esercizio del potere gerarchico e disciplinare, ritenendo le dichiarazioni rese dai testi “frutto di mere supposizioni o di notizie ricevute”, e che non sia stata riconosciuta alla mancata comparizione del legale rappresentante della società per rendere interrogatorio formale il valore di una ficta confessio.
Ritiene dunque l'appellante che l'esame delle risultanze istruttorie debba condurre alla conclusione opposta, valorizzando gli elementi, ancorché sussidiari, emergenti in concreto (possesso sim aziendale, continuità della prestazione, orario di lavoro, inserimento nell'ambito della struttura aziendale), dando prevalenza ai dati fattuali desumibili dall'effettivo svolgimento del rapporto. A tal fine in particolare afferma pag. 4/12 che dalle email versate in atti si evincerebbero le direttive impartitegli e l'inserimento dello stesso all'interno dell'organizzazione della società rileva quindi, sotto CP_3
tale profilo, che disponeva di sim aziendale pagata dalla che operava nei CP_3
locali della società e che riceveva direttive da individuato come Parte_2
colui che dirigeva e controllava l'attività aziendale, e richiama anche il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dai testi e ON
. In merito alla mancata comparizione, per ben tre volte, del legale Testimone_2
rappresentante della società per rendere interrogatorio, egli afferma che, CP_3
pur non potendosi ritenere che tale condotta implichi automaticamente ammissione dei fatti, tale circostanza, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti, e considerata l'inattendibilità del teste di parte resistente (per la posizione assunta Parte_2
nell'ambito della società) e della teste (che iniziò a lavorare per la società Tes_3
solo nel mese di luglio 2016), corrobori le ragioni poste a fondamento della domanda proposta in giudizio.
Alla luce di tali argomenti, l'appellante sostiene dunque che il primo giudice abbia fatto malgoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. Tanto premesso, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è costituito dalla subordinazione, “intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante” (così Cass. Sez. L, sent. n.
2622 dell'11/02/2004). La Corte di legittimità ha altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata in rapporto alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, occorre dunque avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale
- si è anche osservato - “affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, pag. 5/12 non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. Sez.
L. sent. n. 29646 del 16/11/2018).
3.1 Alla stregua dei principi enunciati, l'accertamento in concreto della sussistenza di un rapporto di lavoro improntato a subordinazione non può prescindere, già in punto di allegazione, dalla esatta individuazione delle mansioni svolte, potendosi apprezzare solo in rapporto alla tipologia di prestazione svolta in concreto e alle mansioni affidate l'elemento dell'inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito dell'organizzazione aziendale e l'effettiva eterodirezione del lavoratore nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Orbene, ritiene la Corte che nel presente giudizio non sia stata raggiunta prova della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare proprio della parte datoriale.
In primo luogo, osta all'accertamento della dedotta subordinazione la genericità delle allegazioni rese dall'appellante in merito alle mansioni svolte nell'ambito del presunto rapporto di lavoro con la società essendosi lo stesso limitato ad allegare che, CP_3
“in virtù della propria formazione professionale”, pure imprecisata, era stato coinvolto nel “progetto di costituzione di una società di noleggio di mezzi di trasporto marittimo
e fluviale” facente capo alla famiglia per la quale in passato aveva Persona_1
svolto “prestazioni lavorative”, e che nel rapporto con la società, a partire dall'1/11/2025, ha svolto “mansioni di responsabile amministrativo, organizzativo e della logistica provvedendo a far fronte a tutte le esigenze della costituita società e ciò non solo nei rapporti interni (amministratore ed altri dipendenti ...) ma anche nei rapporti con i terzi ed i clienti”.
L'appellante omette persino di allegare la contrattazione collettiva di riferimento e, rispetto ad essa, un possibile inquadramento contrattuale che ricomprenda le mansioni asseritamente svolte in concreto. pag. 6/12 Né, sotto tale profilo, è sufficiente che il ricorrente abbia dedotto di essersi adoperato, con esito positivo, per il reperimento di uno spazio presso il porto di Riposto dove allocare la sede della società, o di essere stato autorizzato alla consegna del locale adibito a negozio presso il Porto dell'Etna Marina di Riposto, sede della società, non essendo possibile da tali scarne indicazioni risalire al contenuto della prestazione lavorativa che egli assume di avere svolto con carattere di continuità, nel rispetto delle direttive e prescrizioni datoriali e con stabile inserimento nella organizzazione aziendale.
3.2 Passando all'esame delle prove assunte nel giudizio di primo grado, gli elementi in atti non offrono prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un'attività di lavoro subordinato avente carattere di continuità e soggetta all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e gerarchico del titolare dell'impresa.
In proposito si osserva che entrambi i testi di parte ricorrente, e ON
hanno affermato che il ha stabilmente lavorato alle Testimone_2 Pt_1
dipendenze della società svolgendo attività prevalentemente organizzative e CP_3
dando esecuzione alle istruzioni che gli impartiva il direttore (così Parte_2
la teste , o seguendone le direttive (così il teste . In particolare, la Tes_1 Tes_2
teste ha riferito che il svolgeva prevalentemente “attività Tes_1 Pt_1
organizzative”, che “lavorava a diretto contatto con l'amministratore e faceva tutto ciò che il gli diceva di fare”, che “lavorava anche sulla barca;
lui è un Parte_2
capitano di barca e veniva in barca durante i charter”, ed ancora che “svolgeva
l'attività di “procacciatore di clienti” per la società. Il teste ha dichiarato che Tes_2
il ricorrente “lavorava prevalentemente in un ufficio che si trovava al porto di
Riposto”, di fronte all'azienda dove lavorava lui, che “era il responsabile di flotta per la società di cui era dipendente al porto di Riposto”, che “faceva anche lo skipper sulle barche” e che “se occorreva andava a bordo delle barche che gestiva l'azienda per cui lavorava”.
Tuttavia, non essendo specificato dai testi il concreto esplicarsi del potere direttivo cui il sarebbe stato sottoposto, risulta di per sé insufficiente ai fini della prova Pt_1 pag. 7/12 della subordinazione che l'appellante ricevesse dal mere istruzioni. La Parte_2
generica descrizione delle mansioni che il svolgeva per la società - peraltro Pt_1
almeno in parte del tutto compatibili con l'esercizio di attività prettamente gestorie
(organizzazione della società, ricerca della sede aziendale) - non consente di presumere lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, né di individuare, attraverso la descrizione delle modalità di svolgimento del rapporto e del concreto atteggiarsi della presunta subordinazione, l'assoggettamento al potere datoriale di organizzazione dell'impresa, di direzione del lavoro dei dipendenti e di esercizio di attività espressione del potere gerarchico e disciplinare.
Dalle prove testimoniali assunte non emerge dunque prova del requisito della eterodirezione, che non può essere affidata alla sola prerogativa del titolare dell'impresa di impartire direttive, in sé compatibili anche con il mero coordinamento di collaboratori dei quali l'impresa anche occasionalmente si avvalga. È, inoltre, tratto distintivo della subordinazione l'esercizio del potere gerarchico datoriale, del quale non vi è in atti alcun riscontro.
3.3 Anche con riferimento all'orario di lavoro al quale l'appellante sarebbe stato tenuto, secondo la teste - che peraltro dichiara di avere lavorato per la società, Tes_1
in nero, come hostess di bordo occupandosi della pulizia della barca, del cibo e delle bevande per i clienti - il osservava un orario di lavoro “prestabilito”, “tutti i Pt_1
giorni dalle ore 9.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo”, definito come “l'orario usuale di lavoro che il doveva Pt_1
osservare”, “la cui osservanza veniva controllata dal ; tuttavia, in Parte_2
rapporto alle necessità dell'attività propria della società – svolgendosi l'attività anche sulle imbarcazioni da diporto – “la durata della giornata lavorativa si protraeva ben oltre le ore 18,30; e ciò anche il sabato e la domenica”. Invece, il teste Tes_2
all'epoca dei fatti di causa dipendente di altra azienda nautica pure presente presso il porto di Riposto, premettendo di non essere a conoscenza degli accordi interni all'azienda nella quale lavorava il , ha riferito che lo vedeva “lavorare lì tutti Pt_1
i giorni”, senza un orario fisso di lavoro (“il si fermava a lavorare anche Pt_1 pag. 8/12 oltre le 18,00 fino a quando rientravano le barche ... Non ci sono orari fissi per le attività di lavoro nautiche;
tutto dipende dalle condizioni del clima, dalle esigenze dei clienti e dalla durata dei charter”); ha anche dichiarato che il lavorava Pt_1
stabilmente per la società e che lo vedeva lavorare fino a tarda sera, poiché “la tipologia di lavoro svolto implica l'impossibilità di stabilire un orario di fine giornata prestabilito”.
3.4 Non appare altresì raggiunta prova univoca di uno stabile inserimento dell'appellante nell'ambito dell'organizzazione aziendale, che il teste fa Tes_2
dipendere dall'assiduità con cui lo vedeva in ufficio o al pontile del porto di Riposto, oltre che dal fatto che a lui si rivolgeva per “sapere le quotazioni delle loro imbarcazioni”. Gli ulteriori elementi emersi e la varietà di mansioni attribuite al dai testi - secondo i quali “era il responsabile di flotta per la società di cui Pt_1
era dipendente al porto di Riposto e faceva anche lo skipper sulle barche e se occorreva andava a bordo delle barche che gestiva l'azienda per cui lavorava”, ma lavorava anche in ufficio pur senza avere una propria postazione di lavoro (poiché con la dipendente si scambiavano le postazioni ivi presenti), ed ancora Controparte_7
svolgeva per la società l'attività di procacciatore d'affari e, più in generale, “lavorava
a diretto contatto con l'amministratore” e faceva “tutto ciò che il gli Parte_2
diceva di fare” - non consente di ricavare in via presuntiva prova di un ruolo specifico nell'ambito dell'organizzazione aziendale e, tramite la prova di uno stabile inserimento nell'organizzazione datoriale, della dedotta subordinazione.
3.5 Non inducono a diversa conclusione le comunicazioni intercorse via e-mail tra il gestore e l'odierno appellante, pure evidenziate nell'atto di appello, Parte_2
poiché nessuna di queste esprime i tratti propri di un rapporto direttivo o gerarchico tra il e l'amministrazione della società. Tale non può reputarsi, ad esempio, il Pt_1
messaggio con il quale il gli chiede di stampare e consegnare un Parte_2
documento (26/4/2016 h. 14,43) o quello (del 13/1/2016 h. 20,34) con cui si invita altro soggetto a “sentirsi con ” per attivare una determinata promozione, o Parte_1
ancora la e-mail inoltrata dal avente ad oggetto proposta, rivolta a terzo Parte_2 pag. 9/12 soggetto, di gestione di una imbarcazione (Antago 64) a seguito delle telefonate succedutesi con . Parte_1
Né appare sintomatica di una subordinazione la circostanza che l'appellante disponesse di una sim aziendale o che operasse nei locali aziendali, trattandosi di circostanze del tutto compatibili con una mera collaborazione.
3.6 Infine, non incide sulla prova della subordinazione la mancata comparizione del legale rappresentante della società resistente all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale, alla stregua del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (così, ex plurimis, Cass.. Sez. 1, sent. n. 17719 del 06/08/2014; conf. Cass. Sez.
6-2 ord. n. 9436 del 18/04/2018).
3.7 Non essendo emersi dalle prove offerte dalla parte ricorrente elementi che univocamente depongano per la natura subordinata del rapporto tra il e la Pt_1
società è irrilevante la circostanza che le testimonianze rese dai testi di parte CP_3
resistente, e non consentano di ritenere, Controparte_7 Parte_2
all'opposto, positivamente accertato lo svolgimento da parte del di Pt_1
autonoma attività di procacciatore d'affari (ciò perché la , assunta dalla Tes_3
società nel mese di luglio 2016, riporta una conoscenza dei fatti temporalmente circoscritta ai mesi di luglio e agosto 2016, e perché il avendo svolto per Parte_2
sua stessa ammissione le mansioni di amministratore della società in CP_3
sostituzione della madre, amministratore unico, non esprime una posizione neutrale rispetto ai fatti di causa). Si è in proposito osservato che, nell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché ai fini della distinzione dal lavoro autonomo assume rilievo la prova positiva di specifici elementi da cui possa desumersi l'esistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di pag. 10/12 “ordini specifici”, oltre che dall'esercizio di una “assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, rileva unicamente che la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, non occorrendo anche, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (Cass. Sez. L, sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
4. Per i motivi esposti, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato costituito delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 26000,01 a €
52000,00), in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Salvatore Cirvilleri.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
922/2022 R.G., così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore di nella spiegata qualità, liquidate in complessivi € 5.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del pag. 11/12 compenso liquidato, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Salvatore Cirvilleri.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott. Maria Rosaria Carlà dott. Elvira Maltese
pag. 12/12