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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3186 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
San Marco 136, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia De Fiore C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]– Wola Palsza 20 – 37100 Lancut C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Torano Castello – Parte_1
Delegazione Sartano -(CS) il 13.05.2010, deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 31.03.2011, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2011 nel giudizio n. 617/2011 R.G.A.C., e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori statuizioni, attesa l'autosufficienza economica delle parti.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio la resistente.
All'udienza del 7 luglio 2025, il procuratore del ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, senza ulteriori statuizioni.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla sulle spese, in considerazione del limitato perimetro del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Torano Castello –
Delegazione Sartano - (CS), il 13.05.2010 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di
Torano Castello;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torano Castello (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3186 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
San Marco 136, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia De Fiore C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]– Wola Palsza 20 – 37100 Lancut C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Torano Castello – Parte_1
Delegazione Sartano -(CS) il 13.05.2010, deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 31.03.2011, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2011 nel giudizio n. 617/2011 R.G.A.C., e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori statuizioni, attesa l'autosufficienza economica delle parti.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio la resistente.
All'udienza del 7 luglio 2025, il procuratore del ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, senza ulteriori statuizioni.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla sulle spese, in considerazione del limitato perimetro del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Torano Castello –
Delegazione Sartano - (CS), il 13.05.2010 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di
Torano Castello;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torano Castello (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma