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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, il giorno 8 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2666/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla Parte_1 (Sa) n. 103, C.F.: , rappresentata e difesa, come CodiceFiscale_1 da procura in calce al presente ricorso, da C.F.: ) e C.F._2 Ciro Santonicola (C.F.: , elettivamente domiciliata p ito C.F._3 in Castellammare di St ato n.
7. Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 nchè Controparte_3
– i
[...] [...]
– in persona del Dirigente pro Controparte_4
20089 ZA MI – in persona dei Controparte_5 80123 – in Controparte_6 CP_4 persona del Dirigente vocatu uale dello Stato di (pec: – telefax 081/4979313 - CF CP_4 Email_2
– polis iliataria alla Via Diaz n. 11 ope P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2966/2023, pubblicata il 5.05.2023
FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale Giudice del Lavoro, respinse il ricorso proposto dall'insegnante la quale – contestata la legittimità del Parte_1 provvedimento dirigenziale di depennamento della stessa istante dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso infanzia e primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale lombardo n. 14520 del giorno 1.10.2021 (emesso a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio Roma -Sezione Terza
Stralcio, 30 giugno 2021, n. 7770, con la quale era stato respinto il ricorso introduttivo dal quale scaturiva il riconoscimento del diritto all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia/primaria (posto comune), del decreto n.
20 del 4.10.2021 dell'Istituto Comprensivo di ZA “Viale Liguria” con cui era stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e del decreto n. 610 del
4.10.2021 dell'Istituto Comprensivo “G.Nevio” di di commutazione in contratto a tempo CP_4 determinato- adì l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti ministeriali ut supra che hanno determinata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, comminata alla docente Parte_1
C.F.: ; - Conseguentemente ordinando la reintegra della
[...] CodiceFiscale_1 dipendente C.F.: , nel posto che occupava a Parte_1 CodiceFiscale_1 tempo indeterminato, con conseguente ricollocazione nell'originaria funzione del docente
“confermato in ruolo”.
Il giudice di prime cure rilevò che dall'esame della documentazione in atti, la stipulazione tra l'Amministrazione e la ricorrente del contratto a tempo indeterminato era stata resa possibile solo dall'inserimento di quest'ultima nelle GAE, avvenuto, con riserva, in forza dell'ordinanza del
Consiglio di Stato. A seguito della caducazione dell'ordinanza cautelare, l'assunzione della ricorrente era divenuta priva di un presupposto legale necessario, considerato che, nell'ambito del pubblico impiego, l'assunzione può avvenire solo a seguito di concorso pubblico o di procedure equiparate per legge, come, appunto, avviene in ambito scolastico per le quote di assunzione riservate agli iscritti nelle GAE. Il primo giudice, quindi, ritenne che il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del contratto si fosse legittimamente conformato alla pronuncia giudiziale che, sia pure con statuizione priva di efficacia di giudicato tra le parti, aveva rigettato nel merito il ricorso della ricorrente facendo venire meno il provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio. A ciò aggiunse che non poteva ravvisarsi un legittimo affidamento tutelabile atteso che, pur in caso di eventuale assenza di riserve o clausole risolutive nel contratto, la risoluzione negoziale non potrebbe essere ostacolata da una diversa volontà negoziale essendo conseguenza diretta dell'applicazione, da un lato, dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro, dell'art. 25, comma 5, del CCNL 2007 Comparto Scuola, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto. Tali disposizioni, rispettivamente di rango normativo e contrattuale, integrano con la loro forza cogente il regolamento contrattuale, con la conseguenza che, pur non essendovi alcun espresso riferimento ad esse all'interno del contratto, esso soggiace anche a quanto in esse stabilito.
Avverso tale pronuncia è insorta che ha censurato la decisione affidando il Parte_2 gravame a più motivi con i quali ha lamentato l'errata interpretazione dei fatti dedotti in giudizio: in primo luogo ha lamentato la violazione dei principi generali in materia di licenziamento;
secondariamente si è doluta della violazione del legittimo affidamento;
infine ha lamentato l'illegittimità della pronuncia laddove non aveva disapplicato il provvedimento di risoluzione del contratto emesso da un'Autorità Scolastica incompetente.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il in CP_1 epigrafe che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 8 maggio 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e svolta la camera di consiglio, a scioglimento della riserva la Corte ha deciso di rigettare l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno ripercorrere l'evoluzione della vicenda attraverso il richiamo agli atti che hanno costituito oggetto dell'esame del giudice di prima istanza.
La docente veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_1 per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, posto comune a seguito di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento della Regione e prima assegnazione da parte dell CP_3 [...]
presso l'Istituto Comprensivo VIALE LIGURIA –ROZZANO - Controparte_3
MIIC8FM00A(DDG AOODRLO 18691 del 22/08/2018 -Ufficio ). A Controparte_3 seguito di proposta di assunzione Prot. n. 5346 del 29/08/2028 dell Controparte_3
, l'Istituto Comprensivo VIALE LIGURIA – ROZZANO -con atto Prot. n. 5007 del
[...]
04/09/2018 provvedeva alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2018.
In data 24/06/2019 con provvedimento n. 4069, il Dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto
Comprensivo VIALE LIGURIA –ROZZANO decretava “La Sig.ra nata a [...]
Vallo della Lucania (SA) il 23/03/1976 in assegnazione per incarico triennale id questa Istituzione scolastica dall'anno scolastico 2018/2019 quale insegnante su posto comune nella scuola dell'infanzia, è confermata in ruolo dal 1° settembre 2019 con riserva di revoca all'esito del giudizio definitivo di merito” (cfr. documento n. 4 allegato al fascicolo di parte della Parte_1 nel primo grado di giudizio). Con Decreto dell Prot. 21895 del 04/10/2021, all'art. Controparte_3
2 veniva disposto “Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo–Viale Liguria –ZA (MIAA8FM006), sede originaria di assegnazione della docente provvederà, con atto di propria firma, alla Parte_1 risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto a tempo indeterminato stipulato con la docente”.
Con Decreto dell Prot. 21895 del 04/10/2021, all'art. Controparte_3
3 veniva disposto “Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Nevio –Napoli (NAA820002), provvederà a trasformare il suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato in contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022.”
In data 04/10/2021, il Dirigente scolastico pro tempore dell CP_5 Controparte_7 con decreto n.20 disponeva “la risoluzione con decorrenza immediata del contratto a
[...] tempo indeterminato”. In data 04/10/2021 con Decreto n. 610, il Dirigente scolastico pro tempore dell' provvedeva alla trasformazione del contratto di Controparte_6 lavoro a tempo indeterminato in contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022.
La ricostruzione dei fatti, che è stata considerata giustamente pacifica del primo giudice (oltre che comprovata dalla documentazione allegata), ha indotto il Tribunale di Napoli a ravvisare una ipotesi di nullità del contratto per difetto del presupposto essenziale costituito dalla utile collocazione nella graduatoria (venuta meno per effetto della statuizione del TAR richiamata in sentenza).
Tale inquadramento giuridico è del tutto corretto. L'Amministrazione, infatti, si è determinata alla revoca del contratto a tempo indeterminato stipulato da parte ricorrente a seguito della sentenza n.
7770/2021 con cui il Tar Lazio, ha negato il diritto all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia/primaria (posto comune). Il venir meno del presupposto (utile collocamento in graduatoria) sulla cui base l'Amm.ne si era determinata alla stipula del contratto, ha necessariamente prodotto l'annullamento del contratto.
Occorre rammentare che -come ottimamente evidenziato dalla parte appellata- l'art. 4 del D.L.
12/07/2018, n. 87 precisa che “ comma 1- Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al
[...]
, ai sensi del comma 1-bis. Comma 1bis al fine di Controparte_8 salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il
[...]
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare Controparte_8 esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico…”.
Il dato normativo sopra richiamato, che va ad inserirsi nel contesto delle disposizioni applicate dal primo giudice (art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro; art. 25, comma 5, del CCNL 2007
Comparto Scuola, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto), comprova la legittimità dei provvedimenti della pubblica amministrazione. La pronuncia del TAR ha infatti determinato il venir meno del presupposto (inserimento in graduatoria) in base al quale si era potuto procedere nelle more del giudizio alla stipula del contratto. L'Amministrazione, a fronte dell'originario provvedimento cautelare di inserimento della graduatoria, aveva individuato il ricorrente come destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato ma con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza (cfr. all.to 1 alla memoria Cont di costituzione ex art. 417 bis dell della Lombardia), nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, come nel caso di specie: viene in particolare espressamente indicato che “la presente individuazione ed il successivo contratto di lavoro saranno revocati in caso di esito negativo del giudizio di merito”.
Pertanto, la cancellazione dalle GAE conseguente al provvedimento giudiziale, causando la nullità del contratto di assunzione, ha causato la necessaria revoca del contratto a tempo indeterminato nelle more stipulato dall'odierna appellante “con riserva”. Peraltro, il contratto è stato convertito in contratto a tempo determinato in applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1 bis, del DL n.
87/2018, cui è stata data applicazione: sicchè non si è verificato alcun licenziamento, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante.
Occorre ricordare che la risoluzione contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiva, come ben sottolineato dal primo giudice, un atto dovuto a fronte del venir meno del requisito dell'utile collocamento in graduatoria che rappresentava il presupposto necessario ed indispensabile per la stipula del contratto. La successiva fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, ha subito inevitabilmente la ripercussione delle vicende presupposte il cui venir meno costituisce, da un punto di vista civilistico una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è diretta espressione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.
Sul punto la giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo cui l'adozione di una misura cautelare non determina il consolidamento della posizione del partecipante al pubblico concorso qualora il dictum cautelare venga poi travolto in sede di decisione nel merito, dovendosi tale conclusione mantenere ferma, nonostante il superamento delle prove concorsuali abbia nelle more determinato la stipula del contratto di lavoro. Pertanto, l'intervenuta decisone di rigetto del ricorso proposto innanzi all'A.G.A. competente, ha ineluttabilmente determinato senz'altro legittimamente la risoluzione del contratto, essendo venuta meno la condizione propedeutica alla sua stipula.
A fronte del compendio normativo sopra richiamato -di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione- alcun legittimo affidamento si è determinato in capo all'odierna appellante.
L'interesse alla continuità scolastica -con conseguente diritto degli studenti di procedere nel proprio percorso formativo- è stato tutelato con la conversione del contratto a tempo indeterminato nullo (adottata in virtù della norma eccezionale sopra richiamata) nel contratto a tempo determinato da parte dell'Istituto presso il quale l'insegnante svolgeva la propria attività al momento della pronuncia dell'AGA.
Per quanto riguarda il motivo di gravame con il quale si censura la sentenza per aver omesso di considerare l'illegittimità del “licenziamento” promanato dall , Controparte_10 incompetente in ragione del fatto che al momento dell'adozione del provvedimento l'appellante era assegnata ad altro Istituto, deve osservarsi che il decreto ministeriale n.50 del 03 marzo 2021 che istituiva la graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio relativo agli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, all'art. 6 comma 11 statuisce: …“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.”… al comma 13 prevede invece: …“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”. In ragione di tale disposizione, correttamente richiamata dalla parte appellata, si deve concludere che i controlli sono stati correttamente svolti dall'Istituto scolastico di prima assunzione.
***
Sulla scorta di tali considerazioni, che assorbono ogni ulteriore questione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità del quadro normativo e della peculiarità del caso-
L'esito del giudizio induce la Corte a dare atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito della camera di consiglio, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228..
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 8.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, il giorno 8 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2666/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla Parte_1 (Sa) n. 103, C.F.: , rappresentata e difesa, come CodiceFiscale_1 da procura in calce al presente ricorso, da C.F.: ) e C.F._2 Ciro Santonicola (C.F.: , elettivamente domiciliata p ito C.F._3 in Castellammare di St ato n.
7. Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 nchè Controparte_3
– i
[...] [...]
– in persona del Dirigente pro Controparte_4
20089 ZA MI – in persona dei Controparte_5 80123 – in Controparte_6 CP_4 persona del Dirigente vocatu uale dello Stato di (pec: – telefax 081/4979313 - CF CP_4 Email_2
– polis iliataria alla Via Diaz n. 11 ope P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2966/2023, pubblicata il 5.05.2023
FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale Giudice del Lavoro, respinse il ricorso proposto dall'insegnante la quale – contestata la legittimità del Parte_1 provvedimento dirigenziale di depennamento della stessa istante dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso infanzia e primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale lombardo n. 14520 del giorno 1.10.2021 (emesso a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio Roma -Sezione Terza
Stralcio, 30 giugno 2021, n. 7770, con la quale era stato respinto il ricorso introduttivo dal quale scaturiva il riconoscimento del diritto all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia/primaria (posto comune), del decreto n.
20 del 4.10.2021 dell'Istituto Comprensivo di ZA “Viale Liguria” con cui era stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e del decreto n. 610 del
4.10.2021 dell'Istituto Comprensivo “G.Nevio” di di commutazione in contratto a tempo CP_4 determinato- adì l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti ministeriali ut supra che hanno determinata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, comminata alla docente Parte_1
C.F.: ; - Conseguentemente ordinando la reintegra della
[...] CodiceFiscale_1 dipendente C.F.: , nel posto che occupava a Parte_1 CodiceFiscale_1 tempo indeterminato, con conseguente ricollocazione nell'originaria funzione del docente
“confermato in ruolo”.
Il giudice di prime cure rilevò che dall'esame della documentazione in atti, la stipulazione tra l'Amministrazione e la ricorrente del contratto a tempo indeterminato era stata resa possibile solo dall'inserimento di quest'ultima nelle GAE, avvenuto, con riserva, in forza dell'ordinanza del
Consiglio di Stato. A seguito della caducazione dell'ordinanza cautelare, l'assunzione della ricorrente era divenuta priva di un presupposto legale necessario, considerato che, nell'ambito del pubblico impiego, l'assunzione può avvenire solo a seguito di concorso pubblico o di procedure equiparate per legge, come, appunto, avviene in ambito scolastico per le quote di assunzione riservate agli iscritti nelle GAE. Il primo giudice, quindi, ritenne che il comportamento dell'Amministrazione nel senso della caducazione del contratto si fosse legittimamente conformato alla pronuncia giudiziale che, sia pure con statuizione priva di efficacia di giudicato tra le parti, aveva rigettato nel merito il ricorso della ricorrente facendo venire meno il provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio. A ciò aggiunse che non poteva ravvisarsi un legittimo affidamento tutelabile atteso che, pur in caso di eventuale assenza di riserve o clausole risolutive nel contratto, la risoluzione negoziale non potrebbe essere ostacolata da una diversa volontà negoziale essendo conseguenza diretta dell'applicazione, da un lato, dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro, dell'art. 25, comma 5, del CCNL 2007 Comparto Scuola, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto. Tali disposizioni, rispettivamente di rango normativo e contrattuale, integrano con la loro forza cogente il regolamento contrattuale, con la conseguenza che, pur non essendovi alcun espresso riferimento ad esse all'interno del contratto, esso soggiace anche a quanto in esse stabilito.
Avverso tale pronuncia è insorta che ha censurato la decisione affidando il Parte_2 gravame a più motivi con i quali ha lamentato l'errata interpretazione dei fatti dedotti in giudizio: in primo luogo ha lamentato la violazione dei principi generali in materia di licenziamento;
secondariamente si è doluta della violazione del legittimo affidamento;
infine ha lamentato l'illegittimità della pronuncia laddove non aveva disapplicato il provvedimento di risoluzione del contratto emesso da un'Autorità Scolastica incompetente.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il in CP_1 epigrafe che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 8 maggio 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e svolta la camera di consiglio, a scioglimento della riserva la Corte ha deciso di rigettare l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno ripercorrere l'evoluzione della vicenda attraverso il richiamo agli atti che hanno costituito oggetto dell'esame del giudice di prima istanza.
La docente veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_1 per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, posto comune a seguito di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento della Regione e prima assegnazione da parte dell CP_3 [...]
presso l'Istituto Comprensivo VIALE LIGURIA –ROZZANO - Controparte_3
MIIC8FM00A(DDG AOODRLO 18691 del 22/08/2018 -Ufficio ). A Controparte_3 seguito di proposta di assunzione Prot. n. 5346 del 29/08/2028 dell Controparte_3
, l'Istituto Comprensivo VIALE LIGURIA – ROZZANO -con atto Prot. n. 5007 del
[...]
04/09/2018 provvedeva alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2018.
In data 24/06/2019 con provvedimento n. 4069, il Dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto
Comprensivo VIALE LIGURIA –ROZZANO decretava “La Sig.ra nata a [...]
Vallo della Lucania (SA) il 23/03/1976 in assegnazione per incarico triennale id questa Istituzione scolastica dall'anno scolastico 2018/2019 quale insegnante su posto comune nella scuola dell'infanzia, è confermata in ruolo dal 1° settembre 2019 con riserva di revoca all'esito del giudizio definitivo di merito” (cfr. documento n. 4 allegato al fascicolo di parte della Parte_1 nel primo grado di giudizio). Con Decreto dell Prot. 21895 del 04/10/2021, all'art. Controparte_3
2 veniva disposto “Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo–Viale Liguria –ZA (MIAA8FM006), sede originaria di assegnazione della docente provvederà, con atto di propria firma, alla Parte_1 risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto a tempo indeterminato stipulato con la docente”.
Con Decreto dell Prot. 21895 del 04/10/2021, all'art. Controparte_3
3 veniva disposto “Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Nevio –Napoli (NAA820002), provvederà a trasformare il suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato in contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022.”
In data 04/10/2021, il Dirigente scolastico pro tempore dell CP_5 Controparte_7 con decreto n.20 disponeva “la risoluzione con decorrenza immediata del contratto a
[...] tempo indeterminato”. In data 04/10/2021 con Decreto n. 610, il Dirigente scolastico pro tempore dell' provvedeva alla trasformazione del contratto di Controparte_6 lavoro a tempo indeterminato in contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022.
La ricostruzione dei fatti, che è stata considerata giustamente pacifica del primo giudice (oltre che comprovata dalla documentazione allegata), ha indotto il Tribunale di Napoli a ravvisare una ipotesi di nullità del contratto per difetto del presupposto essenziale costituito dalla utile collocazione nella graduatoria (venuta meno per effetto della statuizione del TAR richiamata in sentenza).
Tale inquadramento giuridico è del tutto corretto. L'Amministrazione, infatti, si è determinata alla revoca del contratto a tempo indeterminato stipulato da parte ricorrente a seguito della sentenza n.
7770/2021 con cui il Tar Lazio, ha negato il diritto all'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia/primaria (posto comune). Il venir meno del presupposto (utile collocamento in graduatoria) sulla cui base l'Amm.ne si era determinata alla stipula del contratto, ha necessariamente prodotto l'annullamento del contratto.
Occorre rammentare che -come ottimamente evidenziato dalla parte appellata- l'art. 4 del D.L.
12/07/2018, n. 87 precisa che “ comma 1- Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al
[...]
, ai sensi del comma 1-bis. Comma 1bis al fine di Controparte_8 salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il
[...]
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare Controparte_8 esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico…”.
Il dato normativo sopra richiamato, che va ad inserirsi nel contesto delle disposizioni applicate dal primo giudice (art. 63, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le sentenze che accertino che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto estintivo del rapporto di lavoro e dall'altro; art. 25, comma 5, del CCNL 2007
Comparto Scuola, che prevede la risoluzione dei contratti di lavoro a seguito dell'annullamento delle procedure di selezione che ne costituiscono il presupposto), comprova la legittimità dei provvedimenti della pubblica amministrazione. La pronuncia del TAR ha infatti determinato il venir meno del presupposto (inserimento in graduatoria) in base al quale si era potuto procedere nelle more del giudizio alla stipula del contratto. L'Amministrazione, a fronte dell'originario provvedimento cautelare di inserimento della graduatoria, aveva individuato il ricorrente come destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato ma con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza (cfr. all.to 1 alla memoria Cont di costituzione ex art. 417 bis dell della Lombardia), nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, come nel caso di specie: viene in particolare espressamente indicato che “la presente individuazione ed il successivo contratto di lavoro saranno revocati in caso di esito negativo del giudizio di merito”.
Pertanto, la cancellazione dalle GAE conseguente al provvedimento giudiziale, causando la nullità del contratto di assunzione, ha causato la necessaria revoca del contratto a tempo indeterminato nelle more stipulato dall'odierna appellante “con riserva”. Peraltro, il contratto è stato convertito in contratto a tempo determinato in applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1 bis, del DL n.
87/2018, cui è stata data applicazione: sicchè non si è verificato alcun licenziamento, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante.
Occorre ricordare che la risoluzione contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiva, come ben sottolineato dal primo giudice, un atto dovuto a fronte del venir meno del requisito dell'utile collocamento in graduatoria che rappresentava il presupposto necessario ed indispensabile per la stipula del contratto. La successiva fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, ha subito inevitabilmente la ripercussione delle vicende presupposte il cui venir meno costituisce, da un punto di vista civilistico una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è diretta espressione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.
Sul punto la giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo cui l'adozione di una misura cautelare non determina il consolidamento della posizione del partecipante al pubblico concorso qualora il dictum cautelare venga poi travolto in sede di decisione nel merito, dovendosi tale conclusione mantenere ferma, nonostante il superamento delle prove concorsuali abbia nelle more determinato la stipula del contratto di lavoro. Pertanto, l'intervenuta decisone di rigetto del ricorso proposto innanzi all'A.G.A. competente, ha ineluttabilmente determinato senz'altro legittimamente la risoluzione del contratto, essendo venuta meno la condizione propedeutica alla sua stipula.
A fronte del compendio normativo sopra richiamato -di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione- alcun legittimo affidamento si è determinato in capo all'odierna appellante.
L'interesse alla continuità scolastica -con conseguente diritto degli studenti di procedere nel proprio percorso formativo- è stato tutelato con la conversione del contratto a tempo indeterminato nullo (adottata in virtù della norma eccezionale sopra richiamata) nel contratto a tempo determinato da parte dell'Istituto presso il quale l'insegnante svolgeva la propria attività al momento della pronuncia dell'AGA.
Per quanto riguarda il motivo di gravame con il quale si censura la sentenza per aver omesso di considerare l'illegittimità del “licenziamento” promanato dall , Controparte_10 incompetente in ragione del fatto che al momento dell'adozione del provvedimento l'appellante era assegnata ad altro Istituto, deve osservarsi che il decreto ministeriale n.50 del 03 marzo 2021 che istituiva la graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio relativo agli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, all'art. 6 comma 11 statuisce: …“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.”… al comma 13 prevede invece: …“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”. In ragione di tale disposizione, correttamente richiamata dalla parte appellata, si deve concludere che i controlli sono stati correttamente svolti dall'Istituto scolastico di prima assunzione.
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Sulla scorta di tali considerazioni, che assorbono ogni ulteriore questione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità del quadro normativo e della peculiarità del caso-
L'esito del giudizio induce la Corte a dare atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito della camera di consiglio, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228..
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 8.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano