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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5974/2019, pubblicata il 10.06.20219, iscritto al n. 3289/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Armando Felace (C.F. giusta procura a margine C.F._1 dell'atto di appello;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pianese (c.f. ), giusta C.F._3 procura in atti;
Appellante
E
1 nato a nato a [...] [...] (c.f. Controparte_2 Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Lanzaro (C.F. C.F._4
, come da procura in atti;
C.F._5
Appellato
E
Cont
(P.IVA , in persona del suo CP_3 Parte_2 Controparte_5 P.IVA_1
l.r.p.t. , con sede in Aversa (CE), alla via Raffaello n. 12, rappresentata Controparte_6
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Gianluca Petteruti, (C.F.
); C.F._6
Appellata contumace
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45 (p. iva CP_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito (c.f. P.IVA_2
) giusta procura in atti;
C.F._7
Appellata
E
(già ) in persona del l.r.p.t. (P.IVA ) con CP_8 Controparte_9 P.IVA_3 sede in Roma, alla Piazza Poli n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scafati
(c.f. ) giusta procura in atti;
CodiceFiscale_8
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1 [...]
e , innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di Parte_1 Controparte_2 chiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio locale commerciale, sito in Parte_1
alla via Magellano n. 90.
[...]
A tal fine l'attrice premetteva che in data 19/02/2010 si era manifestata sulla via pubblica, in adiacenza all'ingresso del suo immobile, una grossa dispersione d'acqua proveniente dalla rete idrica comunale, cui facevano seguito cedimenti strutturali della sua proprietà; avvisati i vigili urbani, intervenuti i tecnici comunali e la ditta incaricata dalla pubblica amministrazione, la condotta veniva riparata e il manto stradale sistemato alla meglio.
La asseriva di aver subito ingenti danni in quanto la suddetta perdita d'acqua si era CP_1 incuneata sotto il marciapiede e poi nelle fondamenta dell'immobile.
2 In assenza di intervento del l'attrice in data 24/02/2010 procedeva a far puntellare Pt_1 la facciata dell'immobile e, con nota del 20/05/2010, diffidava il a Parte_1 disporre gli interventi immediati in modo da eliminare lo stato di pericolo.
Per tali ragioni la conveniva in giudizio il e il CP_1 Parte_1
(nella sua qualità di comproprietario dell'immobile), chiedendo la condanna CP_2 dell'ente al pagamento in suo favore dei danni subiti alle parti in proprietà esclusiva e, in favore anche del , di quelli relativi alle parti comuni. CP_2
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda e chiamava in causa Pt_1 la quale aggiudicataria del servizio di manutenzione della rete idrica CP_3 CP_10 dell'intero territorio comunale, dalla quale chiedeva di essere garantita in caso di condanna.
Nel costituirsi il aderiva alle difese dell'istante e, in via riconvenzionale, chiedeva CP_2 la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti sia dalle strutture comuni che dalla sua proprietà esclusiva.
Si costituiva la affermando di non avere alcuna responsabilità Controparte_11 nell'evento e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dei propri assicuratori e CP_7 CP_8
Effettuata la chiamata in causa delle due assicurazioni, queste si costituivano eccependo la tardività della stessa, l'inoperatività delle polizze e contestando le domande risarcitorie.
Nominato il CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il giudice così statuiva:
“1) dichiara la responsabilità del danno occorso ex articolo 2051 c.c. nei confronti di attrice ed interventore, condanna il , in persona del Parte_1 sindaco p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 111.661,52 e di CP_1
della somma di euro 45.024,25 come analiticamente determinati in Controparte_2 parte motiva e a titolo di risarcimento danni.
2) Condanna il in persona del sindaco p.t. al pagamento Parte_1 in favore di e della somma di euro 16.034,58 da CP_1 Controparte_2 ripartirsi tra i medesimi in ragioni delle rispettive quote di proprietà.
3) Rigetta la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della Parte_1 chiamata . CP_3 Controparte_12
4) Dichiara non luogo a procedere sulle domande proposte dalla Ter. nei CP_3 confronti dell' e della Controparte_7 CP_8
3 5) Condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese sia dell'ATP che del presente giudizio di CP_1 merito […] oltre spese generali, iva e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Pianese per dichiarata anticipazione.
6) Condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio […] oltre spese Controparte_2 generali, iva e CPA come per legge se dovute con attribuzione in favore agli avvocati
Silvana Mastantuono e Maria Concetta Pignataro per dichiarata anticipazione
7) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
8) Pone definitivamente a carico del quanto liquidato al Parte_1
CTU sia per l'ATP che per la fase di merito”.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, con atto di Parte_1 citazione tempestivamente notificato, deducendo:
- l'errato rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_11
- l'esclusiva responsabilità della società appaltatrice per i danni cagionati agli attori;
- la nullità dell'atto di intervento volontario dell'appellato ; Controparte_2
- la nullità della sentenza perché il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto svolgere con il rito locatizio e non con quello ordinario;
• l'errata quantificazione del danno e delle spese di lite.
Si sono costituiti sia che , con distinti atti, i quali hanno CP_1 Controparte_2 impugnato e contestato l'atto d'appello chiedendone l'integrale rigetto.
Si è costituita anche la eccependo la tardività della chiamata in causa CP_8 effettuata dalla nei suoi confronti, nonché CP_3 CP_4 Parte_2 Controparte_13
l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
L' si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_7
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa depositata il 3.1.2025 si è costituiva la Controparte_11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
4 CP_ Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione della Ter. già CP_3 dichiarata contumace all'udienza del 14.1.2020, essendosi la stessa costituita oltre i termini di cui all'art. 293 del c.p.c.
Ne consegue che le difese proposte dalla nella memoria di costituzione non Controparte_11 possono essere prese in considerazione;
inoltre, è inammissibile anche l'appello incidentale subordinato proposto da tale parte, volto a chiedere, in caso di accoglimento della domanda di manleva proposta dal l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei Pt_1 confronti della e dell' . CP_8 CP_7
L'appello del Pt_1
Primo motivo
Con il primo motivo il ha contestato la parte della sentenza che ha rigettato la Pt_1 domanda di manleva spiegata nei confronti della , ritenuta dall'appellante Controparte_11
l'esclusiva responsabile dei danni cagionati ai proprietari dell'immobile in quanto affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, in virtù del contratto di appalto stipulato il 4.04.2008.
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato, non essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Invero, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale (prodotto dalle parti sia pur soltanto parzialmente), la era incaricata, CP_3 CP_4 oltre che della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, anche di
“un servizio di vigilanza quotidiana e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi;
alla comunicazione di tali casi al settore opere pubbliche- servizio manutenzione-e al comando vigili;
all'azione di tutte le misure ritenute indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto…”.
Dunque, in virtù della clausola in esame la aveva assunto l'obbligo di CP_3 CP_10 svolgere il servizio continuo di vigilanza della rete idrica, proprio allo scopo di evitare dispersione d'acqua e la produzione di danni a terzi. Il chiaro tenore dell'art. 1 del capitolato speciale non può in alcun modo generare dubbi interpretativi riguardo all'intenzione delle parti di affidare all'appaltatore il controllo continuo sul corretto funzionamento della rete idrica comunale.
La domanda di manleva in esame ha natura contrattuale, essendo fondata sull'inadempimento al contratto di appalto.
5 La Corte ritiene che tale domanda sia fondata, in quanto la società appaltatrice non ha dato prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti. La società appellata non ha dimostrato di avere eseguito con la dovuta diligenza l'attività di sorveglianza sul corretto funzionamento della rete idrica comunale. In particolare, non vi è prova che l'appaltatrice abbia provveduto a comunicare periodicamente al gli esiti Pt_1 dell'attività di vigilanza, né che abbia tenuto gli appositi registri di gestione della rete - ove dovevano essere indicati lo stato di conservazione, i parametri funzionali della stessa
(portata, pressione, flussi), la quantificazione delle perdite - come previsto all'art. 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale d'appalto.
Dunque, il non aver rilevato e rimosso tempestivamente la citata perdita giustifica di per sé la responsabilità della la quale, con il suo comportamento Controparte_11 negligentemente omissivo, ha contribuito in maniera determinante alla produzione dei danni al fabbricato.
Il Tribunale ha rigettato della domanda di manleva “non avendo il chiamante nemmeno dedotto o articolato alcunché volto provare, com'era suo onere, che l'evento dannoso derivante dalla cosa oggetto dell'appalto si sia verificato per fatto dell'applicatore coevo e pregresso”. Più nello specifico, il giudice ha basato la sua decisione sull'errata convinzione che l'appaltatrice doveva eseguire gli interventi esclusivamente su richiesta della Direzione
Lavori e, quindi, che essa era priva di potere autonomo decisionale e di azione.
Tale tesi trova ampia smentita alla luce di una lettura attenta e sistematica del capitolato speciale di appalto.
Nel contratto, infatti, dopo l'elencazione a titolo indicativo ma, non esaustivo, dei lavori che la si impegnava a svolgere in autonomia per l'intera durata del contratto, CP_3 CP_10 si precisa che la stessa era tenuta ad intervenire “comunque [...] su richiesta della Direzione
Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità".
Tale ultima precisazione non ha la funzione di limitare gli obblighi di sorveglianza e di intervento a carico dell'appaltatore ai soli casi in cui vi era la richiesta del ma Pt_1 serve a precisare che l'intervento dell'appaltatrice era obbligatorio “anche” tutte le volte in cui la Direzione Lavori lo riteneva necessario. D'altronde, subordinare l'obbligo di sorveglianza ed intervento dell'appaltatrice alla preventiva richiesta del renderebbe Pt_1 del tutto privo di significato l'obbligo assunto dalla di “vigilare CP_3 CP_10 quotidianamente e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi”.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, va accolta la domanda di manleva proposta dal con conseguente Pt_1
6 condanna della ditta appaltatrice a manlevare l'ente di tutto quanto lo stesso sarà tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo motivo
Con il secondo motivo il ha contestato la parte della sentenza che l'ha ritenuto Pt_1 esclusivo responsabile dei danni cagionati ai proprietari dell'immobile. L'appellante sostiene che la condanna avrebbe dovuto riguardare solo la in CP_3 CP_10 quanto affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, in virtù del contratto di appalto stipulato il 4.04.2008.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato.
Ed infatti, il dovere di custodia del proprietario del bene non viene meno in presenza di un contratto che ne affidi a terzi la manutenzione e la vigilanza in quanto ciò non implica di per sé il trasferimento del potere di custodia in capo all'appaltatore. Nel caso in esame tale trasferimento non vi è stato, tenuto conto che (come già detto) nel capitolato di appalto era precisato che il committente conservava i poteri di vigilanza e direttiva dell'appaltatrice, potendone chiedere l'intervento in ogni momento.
Pertanto, non ricorrendo nella fattispecie il totale trasferimento alla Ter. del potere CP_3 esclusivo sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere dei danni cagionati ai terzi nella sua qualità di custode.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che "la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente sicché questi resta responsabile alla stregua dell'articolo 2051 codice civile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito quale limite alla detta responsabilità oggettiva che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante adeguato controllo” (Cass., sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
Pertanto, il avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando che Pt_1
l'attività dell'appaltatore integrava gli estremi del caso fortuito, vale a dire provando che il danno era casualmente riconducibile esclusivamente alla condotta dell'appaltatore non ragionevolmente prevedibile né evitabile nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza poste in essere dal committente.
Ebbene, il non ha offerto la prova suddetta, ossia del fatto che non poteva Pt_1 avvedersi delle conseguenze dell'inadempimento dell'appaltatore.
Per tali ragioni il secondo motivo di gravame va rigettato.
Terzo motivo
7 Con tale motivo il ha sostenuto che l'intervento spiegato dal in primo Pt_1 CP_2 grado sarebbe inammissibile, essendo egli stato convenuto in giudizio dalla con CP_1
l'atto di citazione.
Il motivo è infondato.
È vero che il non poteva intervenire nel processo, in quanto già parte processuale. CP_2
Tuttavia, egli era pienamente legittimato a proporre una domanda riconvenzionale nei confronti delle altre parti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 167 c.p.c.
In tema di domanda riconvenzionale la Corte di Cassazione ha statuito che "deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante
o di altri convenuti, che già siano parti del processo (Cass., ordinanza n. 9441 del 23 marzo
2022).
Ribaltando un pregresso orientamento, la S.C. ha dunque stabilito che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale), non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'allora convenuto (oggi appellato) nei confronti del (altro convenuto) va considerata ammissibile in quanto proposta con la Pt_1 comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, essendo del tutto irrilevante la parte l'abbia erroneamente qualificata come intervento.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Quarto motivo
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che la domanda relativa al rimborso dei canoni di locazione sarebbe inammissibile in quanto doveva essere proposta nelle forme del rito locatizio.
Il motivo è infondato in quanto “l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass., Sent. n. 14374 del 24/05/2023).
Nel caso in esame l'appellante non ha indicato quale pregiudizio processuale avrebbe subito dalla scelta errata del rito, circostanza sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
8 Quinto motivo
Con l'ultimo motivo il ha contestato il capo della sentenza che ha accertato il nesso Pt_1 causale tra le infiltrazioni e i danni e quantificato questi ultimi.
Anche tale motivo è infondato.
In merito all'origine del danno, sebbene il CTU non abbia direttamente effettuato i rilievi sul sottosuolo, lo stesso ha affermato di disporre di elementi sufficienti per poter risalire alla dinamica del sinistro, ritenendo senza alcun dubbio che la fuoriuscita di acqua in superficie non poteva che derivare da perdite delle tubazioni sotterranee che nel tempo avevano raggiunto un'entità e una potenza tale da causare lo sprofondamento del manto stradale.
Inoltre, il nesso causale tra i danni all'immobile e le perdite idriche della condotta comunale era stato riconosciuto sia nella relazione redatta all'epoca dei fatti dai tecnici del Pt_1 che dalla Conferenza dei servizi, motivo per il quale correttamente il CTU aveva ritenuto superfluo compiere ulteriori indagini sul punto.
Sulla quantificazione dei danni il sostiene che gli stessi sarebbero eccessivi, non Pt_1 avendo il Tribunale né il Ctu tenuto conto dello stato dei luoghi antecedentemente al sinistro, stimandoli in misura eccessiva.
In realtà, dalla lettura della relazione del ctu si evince chiaramente che lo stato pregresso degli immobili è stato valutato attentamente in base a tutte le prove in atti, nonché tenendo conto del fatto che gli immobili danneggiati prima dell'allagamento ospitavano attività commerciali regolarmente autorizzate. Il consulente, pertanto, ha quantificato i danni in misura tale da ripristinare gli immobili nello stato preesistente.
Le spese di lite
L'accoglimento della domanda di manleva proposta dal determina la condanna Pt_1 della al pagamento in favore dell'ente delle spese del doppio grado di Controparte_11 giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n.
55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Per il giudizio di primo grado
Fase di studio: € 2.400,00
Fase introduttiva: € 1.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.000,00
Fase decisionale: € 4.000,00
9 Totale, € 12.900,00
Per il giudizio di appello
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Il rigetto dell'appello proposto dal nei confronti dei proprietari dell'immobile Pt_1 determina la condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M.
n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Infine, l' va condannata al pagamento, in favore delle due assicurazioni, Controparte_11 delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice del primo grado, debbono porsi a definitivamente carico della Controparte_11
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a tenere indenne il Controparte_15 [...] delle somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare, in favore di Parte_1
e , a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione CP_1 Controparte_2 della sentenza di primo grado;
condanna la al pagamento, in favore del CP_3 Parte_3
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, Parte_1 che liquida per il giudizio di primo grado in € 12.900,00 per compensi e € 1.935,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e liquida per il giudizio di appello in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. Francesco Pianese per dichiarato anticipo;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.800,00
[...] per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna la al pagamento, in favore della CP_3 Parte_3
e della , delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_7 CP_16 che liquida per ciascuna di esse in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
pone a carico della le spese della ctu come CP_3 Parte_3 liquidate nel procedimento di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. ssa Caterina Molfino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5974/2019, pubblicata il 10.06.20219, iscritto al n. 3289/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Armando Felace (C.F. giusta procura a margine C.F._1 dell'atto di appello;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pianese (c.f. ), giusta C.F._3 procura in atti;
Appellante
E
1 nato a nato a [...] [...] (c.f. Controparte_2 Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Lanzaro (C.F. C.F._4
, come da procura in atti;
C.F._5
Appellato
E
Cont
(P.IVA , in persona del suo CP_3 Parte_2 Controparte_5 P.IVA_1
l.r.p.t. , con sede in Aversa (CE), alla via Raffaello n. 12, rappresentata Controparte_6
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Gianluca Petteruti, (C.F.
); C.F._6
Appellata contumace
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45 (p. iva CP_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito (c.f. P.IVA_2
) giusta procura in atti;
C.F._7
Appellata
E
(già ) in persona del l.r.p.t. (P.IVA ) con CP_8 Controparte_9 P.IVA_3 sede in Roma, alla Piazza Poli n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scafati
(c.f. ) giusta procura in atti;
CodiceFiscale_8
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1 [...]
e , innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di Parte_1 Controparte_2 chiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio locale commerciale, sito in Parte_1
alla via Magellano n. 90.
[...]
A tal fine l'attrice premetteva che in data 19/02/2010 si era manifestata sulla via pubblica, in adiacenza all'ingresso del suo immobile, una grossa dispersione d'acqua proveniente dalla rete idrica comunale, cui facevano seguito cedimenti strutturali della sua proprietà; avvisati i vigili urbani, intervenuti i tecnici comunali e la ditta incaricata dalla pubblica amministrazione, la condotta veniva riparata e il manto stradale sistemato alla meglio.
La asseriva di aver subito ingenti danni in quanto la suddetta perdita d'acqua si era CP_1 incuneata sotto il marciapiede e poi nelle fondamenta dell'immobile.
2 In assenza di intervento del l'attrice in data 24/02/2010 procedeva a far puntellare Pt_1 la facciata dell'immobile e, con nota del 20/05/2010, diffidava il a Parte_1 disporre gli interventi immediati in modo da eliminare lo stato di pericolo.
Per tali ragioni la conveniva in giudizio il e il CP_1 Parte_1
(nella sua qualità di comproprietario dell'immobile), chiedendo la condanna CP_2 dell'ente al pagamento in suo favore dei danni subiti alle parti in proprietà esclusiva e, in favore anche del , di quelli relativi alle parti comuni. CP_2
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda e chiamava in causa Pt_1 la quale aggiudicataria del servizio di manutenzione della rete idrica CP_3 CP_10 dell'intero territorio comunale, dalla quale chiedeva di essere garantita in caso di condanna.
Nel costituirsi il aderiva alle difese dell'istante e, in via riconvenzionale, chiedeva CP_2 la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti sia dalle strutture comuni che dalla sua proprietà esclusiva.
Si costituiva la affermando di non avere alcuna responsabilità Controparte_11 nell'evento e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dei propri assicuratori e CP_7 CP_8
Effettuata la chiamata in causa delle due assicurazioni, queste si costituivano eccependo la tardività della stessa, l'inoperatività delle polizze e contestando le domande risarcitorie.
Nominato il CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il giudice così statuiva:
“1) dichiara la responsabilità del danno occorso ex articolo 2051 c.c. nei confronti di attrice ed interventore, condanna il , in persona del Parte_1 sindaco p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 111.661,52 e di CP_1
della somma di euro 45.024,25 come analiticamente determinati in Controparte_2 parte motiva e a titolo di risarcimento danni.
2) Condanna il in persona del sindaco p.t. al pagamento Parte_1 in favore di e della somma di euro 16.034,58 da CP_1 Controparte_2 ripartirsi tra i medesimi in ragioni delle rispettive quote di proprietà.
3) Rigetta la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della Parte_1 chiamata . CP_3 Controparte_12
4) Dichiara non luogo a procedere sulle domande proposte dalla Ter. nei CP_3 confronti dell' e della Controparte_7 CP_8
3 5) Condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese sia dell'ATP che del presente giudizio di CP_1 merito […] oltre spese generali, iva e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Pianese per dichiarata anticipazione.
6) Condanna il , in persona del sindaco p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio […] oltre spese Controparte_2 generali, iva e CPA come per legge se dovute con attribuzione in favore agli avvocati
Silvana Mastantuono e Maria Concetta Pignataro per dichiarata anticipazione
7) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
8) Pone definitivamente a carico del quanto liquidato al Parte_1
CTU sia per l'ATP che per la fase di merito”.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, con atto di Parte_1 citazione tempestivamente notificato, deducendo:
- l'errato rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_11
- l'esclusiva responsabilità della società appaltatrice per i danni cagionati agli attori;
- la nullità dell'atto di intervento volontario dell'appellato ; Controparte_2
- la nullità della sentenza perché il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto svolgere con il rito locatizio e non con quello ordinario;
• l'errata quantificazione del danno e delle spese di lite.
Si sono costituiti sia che , con distinti atti, i quali hanno CP_1 Controparte_2 impugnato e contestato l'atto d'appello chiedendone l'integrale rigetto.
Si è costituita anche la eccependo la tardività della chiamata in causa CP_8 effettuata dalla nei suoi confronti, nonché CP_3 CP_4 Parte_2 Controparte_13
l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
L' si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_7
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa depositata il 3.1.2025 si è costituiva la Controparte_11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
4 CP_ Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione della Ter. già CP_3 dichiarata contumace all'udienza del 14.1.2020, essendosi la stessa costituita oltre i termini di cui all'art. 293 del c.p.c.
Ne consegue che le difese proposte dalla nella memoria di costituzione non Controparte_11 possono essere prese in considerazione;
inoltre, è inammissibile anche l'appello incidentale subordinato proposto da tale parte, volto a chiedere, in caso di accoglimento della domanda di manleva proposta dal l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei Pt_1 confronti della e dell' . CP_8 CP_7
L'appello del Pt_1
Primo motivo
Con il primo motivo il ha contestato la parte della sentenza che ha rigettato la Pt_1 domanda di manleva spiegata nei confronti della , ritenuta dall'appellante Controparte_11
l'esclusiva responsabile dei danni cagionati ai proprietari dell'immobile in quanto affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, in virtù del contratto di appalto stipulato il 4.04.2008.
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato, non essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Invero, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale (prodotto dalle parti sia pur soltanto parzialmente), la era incaricata, CP_3 CP_4 oltre che della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, anche di
“un servizio di vigilanza quotidiana e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi;
alla comunicazione di tali casi al settore opere pubbliche- servizio manutenzione-e al comando vigili;
all'azione di tutte le misure ritenute indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto…”.
Dunque, in virtù della clausola in esame la aveva assunto l'obbligo di CP_3 CP_10 svolgere il servizio continuo di vigilanza della rete idrica, proprio allo scopo di evitare dispersione d'acqua e la produzione di danni a terzi. Il chiaro tenore dell'art. 1 del capitolato speciale non può in alcun modo generare dubbi interpretativi riguardo all'intenzione delle parti di affidare all'appaltatore il controllo continuo sul corretto funzionamento della rete idrica comunale.
La domanda di manleva in esame ha natura contrattuale, essendo fondata sull'inadempimento al contratto di appalto.
5 La Corte ritiene che tale domanda sia fondata, in quanto la società appaltatrice non ha dato prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti. La società appellata non ha dimostrato di avere eseguito con la dovuta diligenza l'attività di sorveglianza sul corretto funzionamento della rete idrica comunale. In particolare, non vi è prova che l'appaltatrice abbia provveduto a comunicare periodicamente al gli esiti Pt_1 dell'attività di vigilanza, né che abbia tenuto gli appositi registri di gestione della rete - ove dovevano essere indicati lo stato di conservazione, i parametri funzionali della stessa
(portata, pressione, flussi), la quantificazione delle perdite - come previsto all'art. 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale d'appalto.
Dunque, il non aver rilevato e rimosso tempestivamente la citata perdita giustifica di per sé la responsabilità della la quale, con il suo comportamento Controparte_11 negligentemente omissivo, ha contribuito in maniera determinante alla produzione dei danni al fabbricato.
Il Tribunale ha rigettato della domanda di manleva “non avendo il chiamante nemmeno dedotto o articolato alcunché volto provare, com'era suo onere, che l'evento dannoso derivante dalla cosa oggetto dell'appalto si sia verificato per fatto dell'applicatore coevo e pregresso”. Più nello specifico, il giudice ha basato la sua decisione sull'errata convinzione che l'appaltatrice doveva eseguire gli interventi esclusivamente su richiesta della Direzione
Lavori e, quindi, che essa era priva di potere autonomo decisionale e di azione.
Tale tesi trova ampia smentita alla luce di una lettura attenta e sistematica del capitolato speciale di appalto.
Nel contratto, infatti, dopo l'elencazione a titolo indicativo ma, non esaustivo, dei lavori che la si impegnava a svolgere in autonomia per l'intera durata del contratto, CP_3 CP_10 si precisa che la stessa era tenuta ad intervenire “comunque [...] su richiesta della Direzione
Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità".
Tale ultima precisazione non ha la funzione di limitare gli obblighi di sorveglianza e di intervento a carico dell'appaltatore ai soli casi in cui vi era la richiesta del ma Pt_1 serve a precisare che l'intervento dell'appaltatrice era obbligatorio “anche” tutte le volte in cui la Direzione Lavori lo riteneva necessario. D'altronde, subordinare l'obbligo di sorveglianza ed intervento dell'appaltatrice alla preventiva richiesta del renderebbe Pt_1 del tutto privo di significato l'obbligo assunto dalla di “vigilare CP_3 CP_10 quotidianamente e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi”.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, va accolta la domanda di manleva proposta dal con conseguente Pt_1
6 condanna della ditta appaltatrice a manlevare l'ente di tutto quanto lo stesso sarà tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo motivo
Con il secondo motivo il ha contestato la parte della sentenza che l'ha ritenuto Pt_1 esclusivo responsabile dei danni cagionati ai proprietari dell'immobile. L'appellante sostiene che la condanna avrebbe dovuto riguardare solo la in CP_3 CP_10 quanto affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, in virtù del contratto di appalto stipulato il 4.04.2008.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato.
Ed infatti, il dovere di custodia del proprietario del bene non viene meno in presenza di un contratto che ne affidi a terzi la manutenzione e la vigilanza in quanto ciò non implica di per sé il trasferimento del potere di custodia in capo all'appaltatore. Nel caso in esame tale trasferimento non vi è stato, tenuto conto che (come già detto) nel capitolato di appalto era precisato che il committente conservava i poteri di vigilanza e direttiva dell'appaltatrice, potendone chiedere l'intervento in ogni momento.
Pertanto, non ricorrendo nella fattispecie il totale trasferimento alla Ter. del potere CP_3 esclusivo sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere dei danni cagionati ai terzi nella sua qualità di custode.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che "la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente sicché questi resta responsabile alla stregua dell'articolo 2051 codice civile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito quale limite alla detta responsabilità oggettiva che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante adeguato controllo” (Cass., sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
Pertanto, il avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando che Pt_1
l'attività dell'appaltatore integrava gli estremi del caso fortuito, vale a dire provando che il danno era casualmente riconducibile esclusivamente alla condotta dell'appaltatore non ragionevolmente prevedibile né evitabile nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza poste in essere dal committente.
Ebbene, il non ha offerto la prova suddetta, ossia del fatto che non poteva Pt_1 avvedersi delle conseguenze dell'inadempimento dell'appaltatore.
Per tali ragioni il secondo motivo di gravame va rigettato.
Terzo motivo
7 Con tale motivo il ha sostenuto che l'intervento spiegato dal in primo Pt_1 CP_2 grado sarebbe inammissibile, essendo egli stato convenuto in giudizio dalla con CP_1
l'atto di citazione.
Il motivo è infondato.
È vero che il non poteva intervenire nel processo, in quanto già parte processuale. CP_2
Tuttavia, egli era pienamente legittimato a proporre una domanda riconvenzionale nei confronti delle altre parti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 167 c.p.c.
In tema di domanda riconvenzionale la Corte di Cassazione ha statuito che "deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante
o di altri convenuti, che già siano parti del processo (Cass., ordinanza n. 9441 del 23 marzo
2022).
Ribaltando un pregresso orientamento, la S.C. ha dunque stabilito che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale), non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'allora convenuto (oggi appellato) nei confronti del (altro convenuto) va considerata ammissibile in quanto proposta con la Pt_1 comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, essendo del tutto irrilevante la parte l'abbia erroneamente qualificata come intervento.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Quarto motivo
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che la domanda relativa al rimborso dei canoni di locazione sarebbe inammissibile in quanto doveva essere proposta nelle forme del rito locatizio.
Il motivo è infondato in quanto “l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass., Sent. n. 14374 del 24/05/2023).
Nel caso in esame l'appellante non ha indicato quale pregiudizio processuale avrebbe subito dalla scelta errata del rito, circostanza sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
8 Quinto motivo
Con l'ultimo motivo il ha contestato il capo della sentenza che ha accertato il nesso Pt_1 causale tra le infiltrazioni e i danni e quantificato questi ultimi.
Anche tale motivo è infondato.
In merito all'origine del danno, sebbene il CTU non abbia direttamente effettuato i rilievi sul sottosuolo, lo stesso ha affermato di disporre di elementi sufficienti per poter risalire alla dinamica del sinistro, ritenendo senza alcun dubbio che la fuoriuscita di acqua in superficie non poteva che derivare da perdite delle tubazioni sotterranee che nel tempo avevano raggiunto un'entità e una potenza tale da causare lo sprofondamento del manto stradale.
Inoltre, il nesso causale tra i danni all'immobile e le perdite idriche della condotta comunale era stato riconosciuto sia nella relazione redatta all'epoca dei fatti dai tecnici del Pt_1 che dalla Conferenza dei servizi, motivo per il quale correttamente il CTU aveva ritenuto superfluo compiere ulteriori indagini sul punto.
Sulla quantificazione dei danni il sostiene che gli stessi sarebbero eccessivi, non Pt_1 avendo il Tribunale né il Ctu tenuto conto dello stato dei luoghi antecedentemente al sinistro, stimandoli in misura eccessiva.
In realtà, dalla lettura della relazione del ctu si evince chiaramente che lo stato pregresso degli immobili è stato valutato attentamente in base a tutte le prove in atti, nonché tenendo conto del fatto che gli immobili danneggiati prima dell'allagamento ospitavano attività commerciali regolarmente autorizzate. Il consulente, pertanto, ha quantificato i danni in misura tale da ripristinare gli immobili nello stato preesistente.
Le spese di lite
L'accoglimento della domanda di manleva proposta dal determina la condanna Pt_1 della al pagamento in favore dell'ente delle spese del doppio grado di Controparte_11 giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n.
55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Per il giudizio di primo grado
Fase di studio: € 2.400,00
Fase introduttiva: € 1.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.000,00
Fase decisionale: € 4.000,00
9 Totale, € 12.900,00
Per il giudizio di appello
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Il rigetto dell'appello proposto dal nei confronti dei proprietari dell'immobile Pt_1 determina la condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M.
n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Infine, l' va condannata al pagamento, in favore delle due assicurazioni, Controparte_11 delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 2.800,00
Fase introduttiva: € 1.800,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 4.200,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 13.800,00
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice del primo grado, debbono porsi a definitivamente carico della Controparte_11
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a tenere indenne il Controparte_15 [...] delle somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare, in favore di Parte_1
e , a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione CP_1 Controparte_2 della sentenza di primo grado;
condanna la al pagamento, in favore del CP_3 Parte_3
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, Parte_1 che liquida per il giudizio di primo grado in € 12.900,00 per compensi e € 1.935,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e liquida per il giudizio di appello in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. Francesco Pianese per dichiarato anticipo;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.800,00
[...] per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna la al pagamento, in favore della CP_3 Parte_3
e della , delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_7 CP_16 che liquida per ciascuna di esse in € 13.800,00 per compensi e € 2.070,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
pone a carico della le spese della ctu come CP_3 Parte_3 liquidate nel procedimento di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. ssa Caterina Molfino
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