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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 849/2024 RGA avverso la sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 944/2022, pubblicata in data 22.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Claudia Candeloro, presso il cui studio, sito in Via Indipendenza n. 30-
Bologna, risulta elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Appellante; contro
- di seguito denominata solo Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale, dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Violi e Sabrina Frignani del Foro di
[...]
ed elettivamente domiciliata presso la sede legale di in via San Giovanni CP_1 CP_1 del Cantone n. 23, in virtù di delega rilasciata su foglio congiunto al presente atto Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
“Con ricorso depositato in data 27.10.2022, e contestuale istanza ex art. 700 c.c.,
[...]
ha convenuto in giudizio di per sentire accogliere la Parte_1 CP_2 CP_1
seguenti conclusioni: «A) IN VIA CAUTELARE Previo accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora, così come descritti nel presente ricorso, emettere un provvedimento anticipatorio della condanna dell' di in persona del Direttore Generale pro CP_2 CP_1
tempore, alla collocazione della ricorrente SI.ra presso la sede Parte_1 di del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sita in Via San Giovanni del Cantone n. CP_1
23, e alla sua immediata reintegrazione nella propria attività lavorativa, si opus anche mediante provvedimento reso inaudita altera parte. B) NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di lavoro perpetrato dall'Ausl di ai danni CP_1 della SI.ra , con particolare riferimento alla mancata Parte_1 collocazione della lavoratrice nella sede di lavoro concordata.
2. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente , in persona del Direttore Generale pro CP_4 tempore, ad adempiere l'art. 4 (Sede di lavoro) di cui al contratto di lavoro concluso con la
SI.ra , ovvero alla collocazione della lavoratrice presso la sede Parte_1 del Servizio Unico Acquisti e Logistica sita in Via San Giovanni del Cantone n. 23. CP_1
3. Per effetto del primo accertamento, dichiarare tenuta e condannare la resistente CP_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire il danno conseguente
[...] all'illegittima sospensione non retribuita subita dalla SI.ra , in Parte_1
quanto dipeso dall'errata collocazione della sede di lavoro di quest'ultima presso una struttura sanitaria, da quantificarsi nelle retribuzioni così perdute, pari a 1.916,94 euro lordi per ogni mese di illegittima sospensione, da agosto 2022 sino al momento di effettiva reintegra in servizio»”.
Il Tribunale di Modena, dato atto della rituale costituzione della – che contestava CP_2 puntualmente le richieste di parte ricorrente – decideva dichiarando cessata la materia del contendere quanto alla domanda di adempimento contrattuale alla luce dell'avvenuto
2 trasferimento della ricorrente presso la sede richiesta, dalla data di aprile 2024 (poco prima dell'adozione della sentenza).
Delimitata, quindi, la materia del contendere alla sola domanda risarcitoria, il Giudice ne disponeva il rigetto sull'assunto che la clausola contrattuale - la cui interpretazione è controversa in tale sede1 - laddove fa riferimento alla Provincia di intenda anche CP_1
l'ospedale di Baggiovaro, allocato nel Comune di ponendo in evidenza che la CP_1
ivi aveva lavorato da lungo tempo allo svolgimento delle mansioni previste Pt_1 Pt_2 contrattualmente.
Al rigetto della domanda risarcitoria ed in ragione della soccombenza virtuale quanto alla richiesta di trasferimento in ragione della interpretazione avallata, seguiva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La parte soccombente in I grado proponeva appello formulando, quale motivo principale, l'errata valutazione dei fatti “con conseguente mancato accertamento dell'inadempimento posto in essere dall' di con riferimento alla collocazione CP_2 CP_1
… nel luogo di lavoro concordato e della conseguente illegittimità della sospensione non retribuita cui la lavoratrice è stata sottoposta ai sensi dell'art. 4ter d.l. 44/2021”.
L'appellante, veicolando quanto già sostenuto in I grado, deduce in sintesi che:
o l non è di afferenza ma dell Controparte_5 CP_2 [...]
, che è diverso soggetto giuridico;
Controparte_6
o l'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di prime cure è errata perché
l'unica sede del SUAL è identificabile in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – come rilevabile dal sito web della il giudice avrebbe, quindi, adottato un ragionamento del CP_2
tutto tautologico laddove assumeva l'esistenza di una sede SUAL a dal solo CP_5 fatto che vi lavorasse la svolgendo le attività rientranti nel detto servizio;
Pt_1
o sussiste l'inadempimento contrattuale da parte della datrice di lavoro, con richiamo all'art. 2103 c.c., il quale prevede che il trasferimento della sede di lavoro avvenga solo per ragioni tecniche, produttive o organizzative. 1 Clausola contrattuale la cui interpretazione è controversa in tale sede: “La sede di lavoro è individuata presso il Staff Direzione – Area Centro con assegnazione iniziale presso Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di Tale CP_1 sede di prima assegnazione potrebbe variare, in ambito aziendale o di Area, in ordine alle esigenze organizzative dell'Azienda, sulla base del modello organizzativo aziendale a rete, a salvaguardia della expertise professionale e delle competenze di tutti i nodi della rete. La modifica della sede di lavoro non comporta riconoscimento orario o altro indennizzo”. 3 Alla luce di tali argomentazioni, la parte appellante ribadisce che, se fosse stata collocata correttamente presso gli uffici amministrativi di Via San Giovanni del Cantone, non sarebbe incorsa nella sospensione per mancato soddisfacimento dell'obbligo vaccinale ex cfr. art. 4 ter D.L. 44/2021, da ritenersi limitato al solo personale di strutture sanitarie (con esclusione delle strutture meramente amministrative quale quella di via del Cantone).
Reiterate le istanze istruttorie già svolte in I grado, l'appellante chiedeva – nel merito - la riforma della sentenza per il riconoscimento della somma di € 5.750,82 a titolo di danno patrimoniale, integrato dall'illegittima perdita delle retribuzioni per il periodo agosto- ottobre 2022; in via subordinata, formulava motivo con riguardo alle spese processuali di primo grado chiedendo la compensazione almeno parziale, considerato che la domanda principale – di trasferimento - era cessata per adempimento spontaneo dell' la quale CP_2 per fatti concludenti avrebbe riconosciuto la fondatezza delle doglianze della lavoratrice.
Si costituiva ritualmente l'appellata eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza, stante la riproposizione di identiche argomentazioni del primo grado;
nel merito, riproposte le proprie tesi quanto al concetto di
"luogo di lavoro" (quale elemento non caratterizzante del rapporto ma afferente alla modalità di esecuzione della prestazione) e quanto all'interpretazione contrattuale da adottare in avallo alle valutazioni già assunte dal giudice di prime cure (secondo cui la clausola "SUAL - sede di ricomprenderebbe anche l'Unità di assegnazione presso CP_1
l'Ospedale di sito in , chiedeva il rigetto dell'appello; peraltro, poneva CP_5 CP_1 in rilievo che, quandanche la lavoratrice fosse stata trasferita presso la sede di San Giovanni del Cantone, sarebbe comunque stata sottoposta a sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 44/2021, ritenendo ricompreso nel concetto di “strutture” ex art. 8ter D.Lgs. 502/1992 (richiamato alla normativa emergenziale), anche le unità meramente amministrative, in quanto comunque afferenti al concetto di struttura sanitaria, non residuando alcun margine per ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Orbene, tanto premesso, la Corte – rigettata la questione circa l'inammissibilità dell'appello dedotta da parte appellata giacché il gravame risulta articolato in modo adeguatamente specifico – ritiene, cionondimeno, che lo stesso sia infondato, giungendosi a tale decisione senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in quanto ultronei.
4 Occorre principiare dai dati incontroversi della vicenda risultano, enucleabili dalle allegazioni, anche documentali, delle parti:
- dal 1992 al 2020 l'appellante è stata dipendente inizialmente CP_4 inquadrata in categoria B come operatore tecnico-centro elettronico presso l'Ospedale di
AG – Modena - con mansioni di controllo contabile e liquidazione fatture trasporti sanitari;
- la lavoratrice aveva di svolto, quantomeno dal 2002, compiti di controllo contabile, messa in liquidazione delle fatture relative ai trasporti sanitari, interospedialieri e non, effettuati dalle Associazioni di Volontariato, attività rientranti tra quelle gestite dal Servizio
Unico Acquisti e Logistica dell di – SUAL attività lavorativa svolta presso CP_2 CP_1
l di AG (Modena); CP_5
- nel maggio 2020 veniva stipulato, a seguito di concorso, nuovo contratto di lavoro con inquadramento in categoria C - assistente amministrativo – della il Pt_1 nuovo contratto prevedeva espressamente la collocazione presso il Servizio Unico Acquisti
e Logistica - SUAL - sede di l'appellante continuava a svolgere le stesse CP_1 mansioni– già svolte in precedenza (sin dal 2027 come meglio chiarito nel prosieguo) e rientranti nel SUAL - presso l' di AG (Modena), senza nulla eccepire;
CP_5
- in data 28.7.2022, la lavoratrice veniva attinta da provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal luglio 2022, per inadempimento all'obbligo vaccinale imposto per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 ai sensi dell'art. 4ter D.L. 44/2021;
- il 2.11.2022, a seguito di cessazione obbligo vaccinale (giusto D.L. 162/2022), la lavoratrice veniva reintegrata sempre presso l'Ospedale di ove rimaneva CP_5
allocata nonostante le reiterate richieste di spostamento presso la sede di Via San Pt_2
Giovanni del Cantone, ragione per cui proponeva ricorso formulando le domande, CP_1
anche in via cautelare, come sopra riportate;
- nell'Aprile 2024, poco prima dell'adozione della sentenza definitoria di I grado,
l procedeva al trasferimento della lavoratrice presso la sede sito in Via San CP_2 Pt_2
Giovanni (Modena) in ragione della attuata riorganizzazione aziendale dei percorsi di
5 emissione degli ordinativi, controllo, liquidazione e pagamento di debito relative alle prestazioni di Trasporti sanitari.
Tanto premesso, si rileva che la questione centrale su cui controvertono le parti - posta a fondamento della domanda risarcitoria rigettata in I grado - è l'interpretazione da attribuire alla clausola contenuta nel contratto di assunzione del maggio 2020 con riguardo alla sede di lavoro della laddove si legge: “La sede di lavoro è individuata presso il Staff Pt_1
Direzione – Area Centro con assegnazione iniziale presso Servizio Unico Acquisti e
Logistica – sede di Tale sede di prima assegnazione potrebbe variare, in ambito CP_1
aziendale o di Area, in ordine alle esigenze organizzative dell'Azienda, sulla base del modello organizzativo aziendale a rete, a salvaguardia della expertise professionale e delle competenze di tutti i nodi della rete. La modifica della sede di lavoro non comporta riconoscimento orario o altro indennizzo”.
Ebbene, la valutazione delle allegazioni e della documentazione in atti, consente di avallare l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure che è giunto ad interpretare la clausola contrattuale, laddove si legge - sede di , come comprensiva di tutte le Pt_2 CP_1
articolazioni territoriali del servizio nel Comune di ivi incluso l'Ospedale di CP_1
– ricompreso nel Comune di - non potendosi quindi ravvisare alcun CP_5 CP_1
inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro.
A fondamento di tale conclusione si valorizzano
- sia egli elementi documentali;
- sia il contegno tenuto dalla lavoratrice per lungo tempo dopo la sua assunzione, giacché ella – già assegnata al SUAL dell' di dal 2017 – CP_5 CP_5
continuava a svolgervi le mansioni rientranti nel detto servizio, oggetto anche del contratto 2020, senza alcuna contestazione, quantomeno sino al momento di sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale (luglio 2022).
In altri termini, si perviene all'interpretazione sostenuta dal Giudice di prime cure ed ivi avallata - secondo cui la clausola "SUAL - sede di ricomprenderebbe anche CP_1
l'Unità di assegnazione presso l'Ospedale di – attraverso la valorizzando sia CP_5 delle mansioni svolte dalla lavoratrice, senza alcuna tema di smentita rientranti nel SUAL e dalla stessa svolte con continuità sino alla sospensione (luglio 2022), sia valorizzando il contesto territoriale, posto che si trova pacificamente nel comune di CP_5 CP_1
6 Vi è peraltro da porre in rilievo, a confutazione della tesi sostenuta sul punto da parte appellante, che la difesa dell' ha altresì chiarito – senza che sul punto CP_4 possano rinvenirsi concreti elementi di confutazione - che il presso l'Ospedale di Pt_2
era servizio svolto congiuntamente da , così da ricomprendere CP_5 Pt_3 personale di entrambe le aziende, con conseguente condivisione degli spazi fisici ed un unico direttore, senza che ciò incida sulla riferibilità soggettiva del alla Pt_2 CP_2
Inoltre, che si debba escludere, in termini interpretativi, che la locuzione contrattuale
“sede di possa essere “univocamente” interpretata nel senso di “sede di CP_1 CP_1
via San Giovanni del Cantone, n. 23” come sostenuto dalla lavoratrice, si trae dalla documentazione versata in atti da cui emergono diverse sedi, dovendosi segnatamente far riferimento:
- al doc. 13 allegato al ricorso di I grado, da cui emerge un'altra articolazione – Pt_2
anche se deputata a magazzino - sita a in via Grecia, n. 4; CP_1
- al doc. 5 allegato dalla stessa ricorrente in I grado, avente il seguente tenore
“OGGETTO: Assegnazione di personale” (comunicazione diretta alla lavoratrice e, p.c., al
Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica e Al Direttore Amm.vo del Presidio Parte Ospedaliero Az. , in cui si legge: “Ferme restando le sue competenze in materia di gestione amministrativa e controllo delle fatture sul servizio trasporti e ferma restando la
Sua collocazione fisica presso il Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense di
. CP_5
Tenuto conto che tale attività amministrativa in merito al NOCSAE è posta in capo al
Servizio Unico Acquisti e Logistica, si comunica che dal 1 gennaio 2017 Lei è assegnata al
Servizio Unico Acquisti e Logistica”.
Già dalla piana lettura di tale documento si trae plasticamente che una delle sedi era Pt_2
proprio allocata presso il Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense di sito CP_5 all'interno del Comune di presso il quale la aveva svolto in modo CP_1 Pt_1
continuativo le mansioni rientranti del detto servizio - e rimaste incontestabilmente sempre le stesse anche in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo del 2020 - quantomeno dal
2017.
Ebbene, il giudice di prime cure, attraverso una attenta e prudente valorizzazione delle allegazioni e della documentazione in atti sopra richiamate, facendo buon governo dei
7 criteri interpretativi in materia contrattuale, è giunto – coerentemente ed in modo inappuntabile – alle seguenti considerazioni, da avallarsi pienamente (sono riportate le parti di motivazioni di maggiore rilevanza della sentenza gravata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) : “A dispetto di quanto prospettato in ricorso, tali plurimi e convergenti riscontri escludono quindi che la locuzione contrattuale “sede di possa essere CP_1
univocamente e senza dubbio interpretata nel senso di “sede di via San Giovanni CP_1 del Cantone, n. 23”.
Al contrario, per quanto evidenziato circa l'esistenza di plurime articolazioni territoriali aziendali dello all'interno del tale clausola contrattuale può Pt_2 Controparte_7 avere una pluralità di possibili e parimenti legittime interpretazioni, la cui più pertinente al caso oggi in discussione deve essere individuata in ragione dell'intero contenuto del testo contrattuale e, in particolare, dell'oggetto del contratto stesso (v. anche artt. 1363 e 1369
c.c.).
A tale ultimo riguardo, non è contestato come a parte ricorrente siano state affidate mansioni di assistente amministrativo, categoria C (v. doc. 8 ricorso).
Ambedue le parti contendenti riferiscono come, in concreto, la ricorrente si sia occupata in virtù di tale contratto del controllo e della messa in liquidazione delle fatture di addebito dei servizi interospedalieri (v. pag. 6 memoria difensiva e punto 2 ricorso).
Anzi, le parti riferiscono come la ricorrente abbia svolto tali identiche mansioni anche in data antecedente alla sottoscrizione di tale accordo, sempre a favore dell' seppur con CP_2 contratto di lavoro con inquadramento in categoria B (tanto è vero che parte ricorrente prospetta al punto 3 della narrativa del ricorso, di essere stata sotto-inquadrata in data anteriore alla stipula del nuovo contratto del giugno 2020).
Vi è riscontro in atti come tali mansioni siano state svolte, quantomeno a decorrere dal
13.1.2017, presso l'Unità SUAL, articolazione territoriale NOCSAE sita presso il Comune di di (v. doc. 5 ricorso). CP_1 CP_5 CP_5
Il tutto per un più che apprezzabile lasso di tempo (triennio), senza contestazioni di sorta da parte della ricorrente.
Ed allora: l) il costante svolgimento delle medesime mansioni, da parte della ricorrente, sia prima che dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro del giugno 2020 (a prescindere da ogni questione – irrilevante nel caso di specie – circa il corretto inquadramento della
8 ricorrente in data anteriore al giugno 2020); 2) l'adibizione della ricorrente, quantomeno dal 2017, presso il NOCSAE per lo svolgimento di tali compiti;
3) la riscontrata sussumibilità del NOCSAE all'interno dello 4) la collocazione del NOCSAE presso Pt_2
l'Ospedale di;
5) la sicura riferibilità all dell CP_5 CP_4 CP_5
: nosocomio con sede all'interno del Comune di costituiscono
[...] CP_1
circostanze tutte che – in base al contenuto del contratto e al suo oggetto – consentono di interpretare la clausola “Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di nel senso CP_1 di “Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di Ospedale di , CP_1 CP_5
NOCSAE”.
Contrariamente a quanto indicato in ricorso, ne consegue quindi la legittima adibizione della ricorrente, anche nell'efficacia del contratto di lavoro del giugno 2020, presso la sede di ”. CP_5
Alla luce di quanto accertato, si ritiene pertanto di confermare, altresì, la conclusione cui è giunto il giudice di prime circa l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla lavoratrice e veicolata in tale sede in guisa di motivo di gravame, giacché è risultato acclarato come l' di abbia adempiuto al contratto di lavoro concluso nel 2020, CP_2 CP_1 anche in ragione dell'organizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica.
Per completezza si ritiene, comunque, di dover porre in rilievo che, se anche si fosse avallata la tesi interpretativa sostenuta dalla parte appellante circa l'inadempimento della datrice di lavoro con riguardo alla sede di lavoro, da intendersi esclusivamente riferita al
SUAL di via San Giovanni del Cantone, n. 23, si sarebbe comunque pervenuti al rigetto della domanda risarcitoria.
Per comprendere tale conclusione occorre avere riguardo all'art. 4-ter, comma 1, lett. c) del d.l. n. 44/2021, il quale aveva imposto l'obbligo vaccinale al personale che svolgeva a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, autorizzate all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie;
in altri termini, dal combinato disposto dell'art. 4-ter D.L. 44/2021, lettera c)
e dell'art. 8- ter D.Lgs. 502/1992, si trae che l'obbligo vaccinale doveva intendersi riferito anche al personale amministrativo, tecnico e professionale dipendente delle indicate strutture, dandosi così accesso alla lettura del concetto di “struttura” non tanto come luogo fisico bensì come soggetto giuridico, inteso quale complesso organizzato per erogare il
9 servizio sanitario, ove ogni ufficio contribuisce alla prestazione finale, ivi intesi anche gli uffici amministrativi di supporto.
Ecco, quindi, che in tale contesto – anche di massima cautela dovuta al contenimento della diffusione pandemica nell'ottica costituzionale di bilanciamento di interessi - la norma predetta è stata estesa a tutto il personale, anche a quello non prettamente sanitario;
tant'è che – come allegato dalla già in I grado e non contestato da parte ricorrente - ciò CP_2 aveva determinato la sospensione di tutto il personale (anche) amministrativo inadempiente all'obbligo vaccinale operante, altresì, presso l'edificio di San Giovanni del Cantone, seppur non deputato all'erogazione di cure dirette ma sede amministrativa, comunque da intendersi
– alla luce dei chiarimenti sopra offerti – come luogo in cui, attraverso l'organizzazione delle strategie assistenziali, si concorre in modo fattivo e decisivo al funzionamento delle strutture prettamente sanitarie.
Tirando le fila di quanto appena esposto, si perviene pertanto a ritenere – ad integrazione della motivazione della sentenza gravata – che, anche laddove la lavoratrice fosse stata adibita al SUAL di via San Giovanni del Cantone n.23, sarebbe stata comunque sospesa dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, dovendosi quindi concludere per la carenza di qualsivoglia fatto costitutivo della domanda risarcitoria avanzata dalla lavoratrice.
Ebbene, a quanto sopra esposto segue il rigetto dell'appello nel merito, anche con riguardo al capo delle spese di I grado, che rimangono a carico della parte ricorrente in quanto (anche virtualmente) soccombente, così come disposto dal giudice di prime cure.
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio - tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, della controvertibilità delle questioni interpretative esaminate
(comunque suscettibili di divergenti valutazioni) e dell'inserimento della vicenda fattuale nel difficile periodo dell'emergenza pandemica - ritiene la Corte che possano ritenersi sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la compensazione integrale fra le parti.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione del novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di
10 contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
22/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 849/2024 RGA avverso la sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 944/2022, pubblicata in data 22.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Claudia Candeloro, presso il cui studio, sito in Via Indipendenza n. 30-
Bologna, risulta elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Appellante; contro
- di seguito denominata solo Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale, dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Violi e Sabrina Frignani del Foro di
[...]
ed elettivamente domiciliata presso la sede legale di in via San Giovanni CP_1 CP_1 del Cantone n. 23, in virtù di delega rilasciata su foglio congiunto al presente atto Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
“Con ricorso depositato in data 27.10.2022, e contestuale istanza ex art. 700 c.c.,
[...]
ha convenuto in giudizio di per sentire accogliere la Parte_1 CP_2 CP_1
seguenti conclusioni: «A) IN VIA CAUTELARE Previo accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora, così come descritti nel presente ricorso, emettere un provvedimento anticipatorio della condanna dell' di in persona del Direttore Generale pro CP_2 CP_1
tempore, alla collocazione della ricorrente SI.ra presso la sede Parte_1 di del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sita in Via San Giovanni del Cantone n. CP_1
23, e alla sua immediata reintegrazione nella propria attività lavorativa, si opus anche mediante provvedimento reso inaudita altera parte. B) NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di lavoro perpetrato dall'Ausl di ai danni CP_1 della SI.ra , con particolare riferimento alla mancata Parte_1 collocazione della lavoratrice nella sede di lavoro concordata.
2. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente , in persona del Direttore Generale pro CP_4 tempore, ad adempiere l'art. 4 (Sede di lavoro) di cui al contratto di lavoro concluso con la
SI.ra , ovvero alla collocazione della lavoratrice presso la sede Parte_1 del Servizio Unico Acquisti e Logistica sita in Via San Giovanni del Cantone n. 23. CP_1
3. Per effetto del primo accertamento, dichiarare tenuta e condannare la resistente CP_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire il danno conseguente
[...] all'illegittima sospensione non retribuita subita dalla SI.ra , in Parte_1
quanto dipeso dall'errata collocazione della sede di lavoro di quest'ultima presso una struttura sanitaria, da quantificarsi nelle retribuzioni così perdute, pari a 1.916,94 euro lordi per ogni mese di illegittima sospensione, da agosto 2022 sino al momento di effettiva reintegra in servizio»”.
Il Tribunale di Modena, dato atto della rituale costituzione della – che contestava CP_2 puntualmente le richieste di parte ricorrente – decideva dichiarando cessata la materia del contendere quanto alla domanda di adempimento contrattuale alla luce dell'avvenuto
2 trasferimento della ricorrente presso la sede richiesta, dalla data di aprile 2024 (poco prima dell'adozione della sentenza).
Delimitata, quindi, la materia del contendere alla sola domanda risarcitoria, il Giudice ne disponeva il rigetto sull'assunto che la clausola contrattuale - la cui interpretazione è controversa in tale sede1 - laddove fa riferimento alla Provincia di intenda anche CP_1
l'ospedale di Baggiovaro, allocato nel Comune di ponendo in evidenza che la CP_1
ivi aveva lavorato da lungo tempo allo svolgimento delle mansioni previste Pt_1 Pt_2 contrattualmente.
Al rigetto della domanda risarcitoria ed in ragione della soccombenza virtuale quanto alla richiesta di trasferimento in ragione della interpretazione avallata, seguiva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La parte soccombente in I grado proponeva appello formulando, quale motivo principale, l'errata valutazione dei fatti “con conseguente mancato accertamento dell'inadempimento posto in essere dall' di con riferimento alla collocazione CP_2 CP_1
… nel luogo di lavoro concordato e della conseguente illegittimità della sospensione non retribuita cui la lavoratrice è stata sottoposta ai sensi dell'art. 4ter d.l. 44/2021”.
L'appellante, veicolando quanto già sostenuto in I grado, deduce in sintesi che:
o l non è di afferenza ma dell Controparte_5 CP_2 [...]
, che è diverso soggetto giuridico;
Controparte_6
o l'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di prime cure è errata perché
l'unica sede del SUAL è identificabile in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – come rilevabile dal sito web della il giudice avrebbe, quindi, adottato un ragionamento del CP_2
tutto tautologico laddove assumeva l'esistenza di una sede SUAL a dal solo CP_5 fatto che vi lavorasse la svolgendo le attività rientranti nel detto servizio;
Pt_1
o sussiste l'inadempimento contrattuale da parte della datrice di lavoro, con richiamo all'art. 2103 c.c., il quale prevede che il trasferimento della sede di lavoro avvenga solo per ragioni tecniche, produttive o organizzative. 1 Clausola contrattuale la cui interpretazione è controversa in tale sede: “La sede di lavoro è individuata presso il Staff Direzione – Area Centro con assegnazione iniziale presso Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di Tale CP_1 sede di prima assegnazione potrebbe variare, in ambito aziendale o di Area, in ordine alle esigenze organizzative dell'Azienda, sulla base del modello organizzativo aziendale a rete, a salvaguardia della expertise professionale e delle competenze di tutti i nodi della rete. La modifica della sede di lavoro non comporta riconoscimento orario o altro indennizzo”. 3 Alla luce di tali argomentazioni, la parte appellante ribadisce che, se fosse stata collocata correttamente presso gli uffici amministrativi di Via San Giovanni del Cantone, non sarebbe incorsa nella sospensione per mancato soddisfacimento dell'obbligo vaccinale ex cfr. art. 4 ter D.L. 44/2021, da ritenersi limitato al solo personale di strutture sanitarie (con esclusione delle strutture meramente amministrative quale quella di via del Cantone).
Reiterate le istanze istruttorie già svolte in I grado, l'appellante chiedeva – nel merito - la riforma della sentenza per il riconoscimento della somma di € 5.750,82 a titolo di danno patrimoniale, integrato dall'illegittima perdita delle retribuzioni per il periodo agosto- ottobre 2022; in via subordinata, formulava motivo con riguardo alle spese processuali di primo grado chiedendo la compensazione almeno parziale, considerato che la domanda principale – di trasferimento - era cessata per adempimento spontaneo dell' la quale CP_2 per fatti concludenti avrebbe riconosciuto la fondatezza delle doglianze della lavoratrice.
Si costituiva ritualmente l'appellata eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza, stante la riproposizione di identiche argomentazioni del primo grado;
nel merito, riproposte le proprie tesi quanto al concetto di
"luogo di lavoro" (quale elemento non caratterizzante del rapporto ma afferente alla modalità di esecuzione della prestazione) e quanto all'interpretazione contrattuale da adottare in avallo alle valutazioni già assunte dal giudice di prime cure (secondo cui la clausola "SUAL - sede di ricomprenderebbe anche l'Unità di assegnazione presso CP_1
l'Ospedale di sito in , chiedeva il rigetto dell'appello; peraltro, poneva CP_5 CP_1 in rilievo che, quandanche la lavoratrice fosse stata trasferita presso la sede di San Giovanni del Cantone, sarebbe comunque stata sottoposta a sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 44/2021, ritenendo ricompreso nel concetto di “strutture” ex art. 8ter D.Lgs. 502/1992 (richiamato alla normativa emergenziale), anche le unità meramente amministrative, in quanto comunque afferenti al concetto di struttura sanitaria, non residuando alcun margine per ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Orbene, tanto premesso, la Corte – rigettata la questione circa l'inammissibilità dell'appello dedotta da parte appellata giacché il gravame risulta articolato in modo adeguatamente specifico – ritiene, cionondimeno, che lo stesso sia infondato, giungendosi a tale decisione senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in quanto ultronei.
4 Occorre principiare dai dati incontroversi della vicenda risultano, enucleabili dalle allegazioni, anche documentali, delle parti:
- dal 1992 al 2020 l'appellante è stata dipendente inizialmente CP_4 inquadrata in categoria B come operatore tecnico-centro elettronico presso l'Ospedale di
AG – Modena - con mansioni di controllo contabile e liquidazione fatture trasporti sanitari;
- la lavoratrice aveva di svolto, quantomeno dal 2002, compiti di controllo contabile, messa in liquidazione delle fatture relative ai trasporti sanitari, interospedialieri e non, effettuati dalle Associazioni di Volontariato, attività rientranti tra quelle gestite dal Servizio
Unico Acquisti e Logistica dell di – SUAL attività lavorativa svolta presso CP_2 CP_1
l di AG (Modena); CP_5
- nel maggio 2020 veniva stipulato, a seguito di concorso, nuovo contratto di lavoro con inquadramento in categoria C - assistente amministrativo – della il Pt_1 nuovo contratto prevedeva espressamente la collocazione presso il Servizio Unico Acquisti
e Logistica - SUAL - sede di l'appellante continuava a svolgere le stesse CP_1 mansioni– già svolte in precedenza (sin dal 2027 come meglio chiarito nel prosieguo) e rientranti nel SUAL - presso l' di AG (Modena), senza nulla eccepire;
CP_5
- in data 28.7.2022, la lavoratrice veniva attinta da provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal luglio 2022, per inadempimento all'obbligo vaccinale imposto per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 ai sensi dell'art. 4ter D.L. 44/2021;
- il 2.11.2022, a seguito di cessazione obbligo vaccinale (giusto D.L. 162/2022), la lavoratrice veniva reintegrata sempre presso l'Ospedale di ove rimaneva CP_5
allocata nonostante le reiterate richieste di spostamento presso la sede di Via San Pt_2
Giovanni del Cantone, ragione per cui proponeva ricorso formulando le domande, CP_1
anche in via cautelare, come sopra riportate;
- nell'Aprile 2024, poco prima dell'adozione della sentenza definitoria di I grado,
l procedeva al trasferimento della lavoratrice presso la sede sito in Via San CP_2 Pt_2
Giovanni (Modena) in ragione della attuata riorganizzazione aziendale dei percorsi di
5 emissione degli ordinativi, controllo, liquidazione e pagamento di debito relative alle prestazioni di Trasporti sanitari.
Tanto premesso, si rileva che la questione centrale su cui controvertono le parti - posta a fondamento della domanda risarcitoria rigettata in I grado - è l'interpretazione da attribuire alla clausola contenuta nel contratto di assunzione del maggio 2020 con riguardo alla sede di lavoro della laddove si legge: “La sede di lavoro è individuata presso il Staff Pt_1
Direzione – Area Centro con assegnazione iniziale presso Servizio Unico Acquisti e
Logistica – sede di Tale sede di prima assegnazione potrebbe variare, in ambito CP_1
aziendale o di Area, in ordine alle esigenze organizzative dell'Azienda, sulla base del modello organizzativo aziendale a rete, a salvaguardia della expertise professionale e delle competenze di tutti i nodi della rete. La modifica della sede di lavoro non comporta riconoscimento orario o altro indennizzo”.
Ebbene, la valutazione delle allegazioni e della documentazione in atti, consente di avallare l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure che è giunto ad interpretare la clausola contrattuale, laddove si legge - sede di , come comprensiva di tutte le Pt_2 CP_1
articolazioni territoriali del servizio nel Comune di ivi incluso l'Ospedale di CP_1
– ricompreso nel Comune di - non potendosi quindi ravvisare alcun CP_5 CP_1
inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro.
A fondamento di tale conclusione si valorizzano
- sia egli elementi documentali;
- sia il contegno tenuto dalla lavoratrice per lungo tempo dopo la sua assunzione, giacché ella – già assegnata al SUAL dell' di dal 2017 – CP_5 CP_5
continuava a svolgervi le mansioni rientranti nel detto servizio, oggetto anche del contratto 2020, senza alcuna contestazione, quantomeno sino al momento di sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale (luglio 2022).
In altri termini, si perviene all'interpretazione sostenuta dal Giudice di prime cure ed ivi avallata - secondo cui la clausola "SUAL - sede di ricomprenderebbe anche CP_1
l'Unità di assegnazione presso l'Ospedale di – attraverso la valorizzando sia CP_5 delle mansioni svolte dalla lavoratrice, senza alcuna tema di smentita rientranti nel SUAL e dalla stessa svolte con continuità sino alla sospensione (luglio 2022), sia valorizzando il contesto territoriale, posto che si trova pacificamente nel comune di CP_5 CP_1
6 Vi è peraltro da porre in rilievo, a confutazione della tesi sostenuta sul punto da parte appellante, che la difesa dell' ha altresì chiarito – senza che sul punto CP_4 possano rinvenirsi concreti elementi di confutazione - che il presso l'Ospedale di Pt_2
era servizio svolto congiuntamente da , così da ricomprendere CP_5 Pt_3 personale di entrambe le aziende, con conseguente condivisione degli spazi fisici ed un unico direttore, senza che ciò incida sulla riferibilità soggettiva del alla Pt_2 CP_2
Inoltre, che si debba escludere, in termini interpretativi, che la locuzione contrattuale
“sede di possa essere “univocamente” interpretata nel senso di “sede di CP_1 CP_1
via San Giovanni del Cantone, n. 23” come sostenuto dalla lavoratrice, si trae dalla documentazione versata in atti da cui emergono diverse sedi, dovendosi segnatamente far riferimento:
- al doc. 13 allegato al ricorso di I grado, da cui emerge un'altra articolazione – Pt_2
anche se deputata a magazzino - sita a in via Grecia, n. 4; CP_1
- al doc. 5 allegato dalla stessa ricorrente in I grado, avente il seguente tenore
“OGGETTO: Assegnazione di personale” (comunicazione diretta alla lavoratrice e, p.c., al
Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica e Al Direttore Amm.vo del Presidio Parte Ospedaliero Az. , in cui si legge: “Ferme restando le sue competenze in materia di gestione amministrativa e controllo delle fatture sul servizio trasporti e ferma restando la
Sua collocazione fisica presso il Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense di
. CP_5
Tenuto conto che tale attività amministrativa in merito al NOCSAE è posta in capo al
Servizio Unico Acquisti e Logistica, si comunica che dal 1 gennaio 2017 Lei è assegnata al
Servizio Unico Acquisti e Logistica”.
Già dalla piana lettura di tale documento si trae plasticamente che una delle sedi era Pt_2
proprio allocata presso il Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense di sito CP_5 all'interno del Comune di presso il quale la aveva svolto in modo CP_1 Pt_1
continuativo le mansioni rientranti del detto servizio - e rimaste incontestabilmente sempre le stesse anche in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo del 2020 - quantomeno dal
2017.
Ebbene, il giudice di prime cure, attraverso una attenta e prudente valorizzazione delle allegazioni e della documentazione in atti sopra richiamate, facendo buon governo dei
7 criteri interpretativi in materia contrattuale, è giunto – coerentemente ed in modo inappuntabile – alle seguenti considerazioni, da avallarsi pienamente (sono riportate le parti di motivazioni di maggiore rilevanza della sentenza gravata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) : “A dispetto di quanto prospettato in ricorso, tali plurimi e convergenti riscontri escludono quindi che la locuzione contrattuale “sede di possa essere CP_1
univocamente e senza dubbio interpretata nel senso di “sede di via San Giovanni CP_1 del Cantone, n. 23”.
Al contrario, per quanto evidenziato circa l'esistenza di plurime articolazioni territoriali aziendali dello all'interno del tale clausola contrattuale può Pt_2 Controparte_7 avere una pluralità di possibili e parimenti legittime interpretazioni, la cui più pertinente al caso oggi in discussione deve essere individuata in ragione dell'intero contenuto del testo contrattuale e, in particolare, dell'oggetto del contratto stesso (v. anche artt. 1363 e 1369
c.c.).
A tale ultimo riguardo, non è contestato come a parte ricorrente siano state affidate mansioni di assistente amministrativo, categoria C (v. doc. 8 ricorso).
Ambedue le parti contendenti riferiscono come, in concreto, la ricorrente si sia occupata in virtù di tale contratto del controllo e della messa in liquidazione delle fatture di addebito dei servizi interospedalieri (v. pag. 6 memoria difensiva e punto 2 ricorso).
Anzi, le parti riferiscono come la ricorrente abbia svolto tali identiche mansioni anche in data antecedente alla sottoscrizione di tale accordo, sempre a favore dell' seppur con CP_2 contratto di lavoro con inquadramento in categoria B (tanto è vero che parte ricorrente prospetta al punto 3 della narrativa del ricorso, di essere stata sotto-inquadrata in data anteriore alla stipula del nuovo contratto del giugno 2020).
Vi è riscontro in atti come tali mansioni siano state svolte, quantomeno a decorrere dal
13.1.2017, presso l'Unità SUAL, articolazione territoriale NOCSAE sita presso il Comune di di (v. doc. 5 ricorso). CP_1 CP_5 CP_5
Il tutto per un più che apprezzabile lasso di tempo (triennio), senza contestazioni di sorta da parte della ricorrente.
Ed allora: l) il costante svolgimento delle medesime mansioni, da parte della ricorrente, sia prima che dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro del giugno 2020 (a prescindere da ogni questione – irrilevante nel caso di specie – circa il corretto inquadramento della
8 ricorrente in data anteriore al giugno 2020); 2) l'adibizione della ricorrente, quantomeno dal 2017, presso il NOCSAE per lo svolgimento di tali compiti;
3) la riscontrata sussumibilità del NOCSAE all'interno dello 4) la collocazione del NOCSAE presso Pt_2
l'Ospedale di;
5) la sicura riferibilità all dell CP_5 CP_4 CP_5
: nosocomio con sede all'interno del Comune di costituiscono
[...] CP_1
circostanze tutte che – in base al contenuto del contratto e al suo oggetto – consentono di interpretare la clausola “Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di nel senso CP_1 di “Servizio Unico Acquisti e Logistica – sede di Ospedale di , CP_1 CP_5
NOCSAE”.
Contrariamente a quanto indicato in ricorso, ne consegue quindi la legittima adibizione della ricorrente, anche nell'efficacia del contratto di lavoro del giugno 2020, presso la sede di ”. CP_5
Alla luce di quanto accertato, si ritiene pertanto di confermare, altresì, la conclusione cui è giunto il giudice di prime circa l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla lavoratrice e veicolata in tale sede in guisa di motivo di gravame, giacché è risultato acclarato come l' di abbia adempiuto al contratto di lavoro concluso nel 2020, CP_2 CP_1 anche in ragione dell'organizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica.
Per completezza si ritiene, comunque, di dover porre in rilievo che, se anche si fosse avallata la tesi interpretativa sostenuta dalla parte appellante circa l'inadempimento della datrice di lavoro con riguardo alla sede di lavoro, da intendersi esclusivamente riferita al
SUAL di via San Giovanni del Cantone, n. 23, si sarebbe comunque pervenuti al rigetto della domanda risarcitoria.
Per comprendere tale conclusione occorre avere riguardo all'art. 4-ter, comma 1, lett. c) del d.l. n. 44/2021, il quale aveva imposto l'obbligo vaccinale al personale che svolgeva a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, autorizzate all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie;
in altri termini, dal combinato disposto dell'art. 4-ter D.L. 44/2021, lettera c)
e dell'art. 8- ter D.Lgs. 502/1992, si trae che l'obbligo vaccinale doveva intendersi riferito anche al personale amministrativo, tecnico e professionale dipendente delle indicate strutture, dandosi così accesso alla lettura del concetto di “struttura” non tanto come luogo fisico bensì come soggetto giuridico, inteso quale complesso organizzato per erogare il
9 servizio sanitario, ove ogni ufficio contribuisce alla prestazione finale, ivi intesi anche gli uffici amministrativi di supporto.
Ecco, quindi, che in tale contesto – anche di massima cautela dovuta al contenimento della diffusione pandemica nell'ottica costituzionale di bilanciamento di interessi - la norma predetta è stata estesa a tutto il personale, anche a quello non prettamente sanitario;
tant'è che – come allegato dalla già in I grado e non contestato da parte ricorrente - ciò CP_2 aveva determinato la sospensione di tutto il personale (anche) amministrativo inadempiente all'obbligo vaccinale operante, altresì, presso l'edificio di San Giovanni del Cantone, seppur non deputato all'erogazione di cure dirette ma sede amministrativa, comunque da intendersi
– alla luce dei chiarimenti sopra offerti – come luogo in cui, attraverso l'organizzazione delle strategie assistenziali, si concorre in modo fattivo e decisivo al funzionamento delle strutture prettamente sanitarie.
Tirando le fila di quanto appena esposto, si perviene pertanto a ritenere – ad integrazione della motivazione della sentenza gravata – che, anche laddove la lavoratrice fosse stata adibita al SUAL di via San Giovanni del Cantone n.23, sarebbe stata comunque sospesa dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, dovendosi quindi concludere per la carenza di qualsivoglia fatto costitutivo della domanda risarcitoria avanzata dalla lavoratrice.
Ebbene, a quanto sopra esposto segue il rigetto dell'appello nel merito, anche con riguardo al capo delle spese di I grado, che rimangono a carico della parte ricorrente in quanto (anche virtualmente) soccombente, così come disposto dal giudice di prime cure.
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio - tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, della controvertibilità delle questioni interpretative esaminate
(comunque suscettibili di divergenti valutazioni) e dell'inserimento della vicenda fattuale nel difficile periodo dell'emergenza pandemica - ritiene la Corte che possano ritenersi sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la compensazione integrale fra le parti.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione del novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di
10 contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
22/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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