TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 367/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 367/21 Reg. Gen. e vertente,
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante ing. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Reggio Calabria alla via Cimino, 62, elettivamente domiciliata in Reggio
[...]
Calabria, Via Aspromonte n.31, presso lo studio dall'avv. Francesco Sorbara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
con sede a Campo Calabro (RC) in Via Patera n. 3, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Campo Calabro (RC) in Via Nuova Scadà, n.1, presso lo studio dell'Avv.
CA TI, giusta procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 929/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
1 16.12.2020, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore della
, della somma di € 53.803,75 per mancato pagamento delle Controparte_3 fatture n. 381 del 30.11.2017 dell'importo di € 7.388.77; n. 453 del 30.12.2017 dell'importo
€ 4.904,30; n. 33 del 31.01.2018 di € 7.775.32; n. 76 del 28.02.2018 di € 7.073,01; n. 99 del
31.03.2018 di € 4.845.78; n. 132 del 30.04.2018 di € 7.199.85; n. 185 del 31.05.2018 di €
6.010,12; n. 222 del 30.06.2018 di € 4.844.24; n. 279 del 31.07.2018 € 3.498.84; n. 289 del
28.08.2018 di € 263.52, emesse in forza di forniture per materiale edile da parte dell'opposta.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria rappresentando:
-che il credito asseritamente vantato in sede monitoria non è certo nella sua quantificazione, in quanto risulta essere stato parzialmente saldato dalla società ingiunta;
-che, difatti, la a fronte dalla somma ingiunta di € 53.803,75, ha già Parte_1 corrisposto alla la somma di € 35.342,00 avendo, nello specifico, provveduto al CP_1
pagamento di € 5.000,00, per le fatture richiamate nel d.i. opposto per l'anno 2017, ed €
30.342,00 per quelle dell'anno 2018, come risulta dagli estratti contabili;
-che, più precisamente, relativamente alla fattura n. 381 del 30.11.2017 dell'importo di € 7.388.77, è stata corrisposta la somma di € 5.000,00 con assegno bancario n. finale 6824; mentre nell'anno 2018 dagli estratti conti bancari risultano essere stati effettuati a favore della creditrice opposta i pagamenti a mezzo assegno bancario tratti sul c/c 923233 Banca BPER e precisamente: in data 30.3.2018 assegno bancario n. finale 4653 di € 3.500,00; in data
30.3.2018 assegno bancario n. finale 4659 di € 3.500,00; in data 18.5.2018 assegno bancario n. finale 4654 di € 3.500,00; in data 30.5.2018 assegno bancario n. finale 4655 di € 3.500,00; in data 29.6.2018 assegno bancario n. finale 4656 di € 3.500,00; in data 1.8.2018 assegno bancario n. finale 4657 di €. 3.500,00; in data 2.10.2018 assegno bancario n. finale 4658 di €
3.500,00; sul c/c 1824.88 Banca Monte Paschi in data 6.6.2018 assegno bancario n. finale
6152 di € 5.842,00;
-che, dunque, la somma asseritamente vantata dalla appare di gran lunga CP_1
inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni: “Piaccia al On.le
Tribunale di Reggio Calabria, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per i motivi di cui alla narrativa: In via principale, nel
2 merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo n.929/2020, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16.12.2020, nel procedimento recante R.G.
n.3199/2020, notificato in data 18.12.2020 e conseguentemente revocare e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme pretese ed infondate le avversarie domande. Con conseguente condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito. Con ogni riserva di legge, di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, indicare testi e formulare istanze, sin d'ora si chiede l'esibizione ex art.210 c.p.c. dei documenti di trasporto relative alle singole fatture portate nel decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa del 6.9.2021, si costituiva la contestando, in fatto e diritto, il CP_1
dedotto avversario e rappresentando che i pagamenti opposti dalla si Parte_1 riferiscono, in realtà, a precedenti forniture di materiali edili da parte della società opposta relative agli anni 2016 e 2017 e non oggetto del ricorso monitorio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare che
On. Le Tribunale di Reggio Calabria Voglia, previa ogni declaratoria del caso e di legge, atteso, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento, dovuto all'entità della somma da corrispondere concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. 2° comma. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
[...] in persona del l.r.p.t , in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1 Parte_2
Condanna alle spese e contestuale distrazione ex art 93 cpc”.
Concessa la parziale esecutività del decreto ingiuntivo opposto (limitatamente alla somma di € 9.961,75), espletata la prova orale ammessa e richiesti chiarimenti alle parti, il
G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU contabile richiesta dalla CP_1
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
2. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. civ. n. 40110 del 2021 e Cass. civ.
3 n. 32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente,
“prosegue” (Cass. civ. n. 1552 del 1995; Cass. civ. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. civ.
n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. civ. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass. civ., SS.UU., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. civ. n. 14486 del 2019; Cass. civ. n. 22281 del 2013; Cass. civ. n. 20613 del 2011; Cass. civ. n. 9021 del
2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 24815 del 2005; Cass. civ. n. 6421 del 2003).
2.1. Tanto premesso, la chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
di importo pari a € 53.803.75, asserendo di essere debitrice della della minore CP_1 somma di € 1.167,90 avendo saldato quasi interamente le fatture portate dal d.i.
A sostegno del proprio assunto deduce:
- che nel procedimento monitorio sono state azionate le seguenti fatture:
n. 381 del 30.11.2017 di € 7.388.77;
n. 453 del 30.12.2017 di € 4.904,30;
n. 33 del 31.01.2018 di € 7.775.32;
4 n. 76 del 28.02.2018 di € 7.073,01;
n. 99 del 31.03.2018 di € 4.845.78;
n. 132 del 30.04.2018 di € 7.199.85;
n. 185 del 31.05.2018 di € 6.010,12;
n. 222 del 30.06.2018 di € 4.844.24;
n. 279 del 31.07.2018 € 3.498.84;
n. 289 del 28.08.2018 di € 263.52;
- che le fatture del 2017 sono state parzialmente pagate, giusti assegni bancari versati in atti, per un importo complessivo di € 8.000,00;
- che le fatture relative all'anno 2018 sono parzialmente saldate mediante assegni bancari emessi nel corso del 2018, anch'essi versati in atti, per un importo complessivo di €
41.510,68;
- che nel corso del presente giudizio, e precisamente, negli anni 2021 e 2022, la società ingiunta ha versato ulteriori € 16.500 mediante: i) assegno bancario del 12.11.2021 di €
6.500.00; ii) assegno bancario n. 0948938280-04 di €. 2.000,00; iii) n. 4 bonifici da €
2.000,00;
- che prendendo, come base di calcolo, il saldo (dare/avere) alla data del 31.12.2018, pari ad € 17.667,90 (per come riportato nel partitario relativo all'anno 2018 allegato alla prima memoria istruttoria), il credito residuo ammonta a € 1.167,90 tenuto conto degli ulteriori versamenti eseguiti dalla nel corso del presente giudizio per complessivi € Parte_1
16.500,00;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato/annullato per avvenuto pagamento residuando la minore somma di € 1.167,90;
La società opposta, di contro, ribadisce la bontà dell'ammontare del credito monitorio rilevando che i pagamenti eccepiti da controparte esulano dalla materia del contendere in quanto relativi a pregressi rapporti per precedenti forniture di materiale eseguite dalla
CP_1
In particolare, deduce che gli assegni del 2018 - che secondo la prospettazione dell'opponente sono stati emessi a saldo delle fatture del 2018 - risultano, in realtà, collegati ad altre fatture del 2017, diverse da quelle azionate in sede monitoria, mentre l'assegno bancario di € 5.000 del 2017 - che la sostiene di aver versato a parziale Parte_1
5 pagamento della fattura n. 381 del 30.11.2017 - è stato emesso in conto fattura 2016, il tutto per come risultante dalla scheda contabile prodotta in atti.
Rappresenta, pertanto, che il credito monitorio, ad oggi ammonta ad € 36.405,86, in ragione dei pagamenti eseguiti dalla in corso di causa. Parte_1
2.1.1. Le doglianze sollevate dalla società opponente sono fondate. Part Dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che la
[...] ha eseguito i seguenti pagamenti: Pt_1 anno 2017:
1) assegno bancario n. 0218426824-05 del 30.11.2017 dell'importo di € 5.000,00;
2) dell'assegno bancario n. 0218426826-07 del 30.12.2017 dell'importo di € 3.000,00; anno 2018:
1) assegno bancario n. 0218434653-08 di € 3.500,00 emesso in data 30.3.2018;
2) assegno bancario n. 0218434659-01 di € 3.500,00 emesso in data 30.3.2018;
3) assegno bancario n. 0218434654-09 di € 3.500,00 emesso in data 30.4.2018;
4) assegno bancario n. 0218434655-10 di € 3.500,00 emesso in data 30.5.2018;
5) assegno bancario n. 0218434656-11 di € 3.500,00 emesso in data 30.6.2018;
6) assegno bancario n. 0218434657-12 di € 3.500,00 emesso in data 30.07.18;
7) assegno bancario n. 0218434658-00 di € 3.500,00 emesso in data 30.09.18; anni 2021 e 2022:
1) assegno bancario del 12.11.2021 di € 6.500.00
2) assegno bancario n. 0948938280-04 di €. 2.000,00
3) n. 4 bonifici da € 2.000,00, ciascuno effettuati in data 24.1.2022, 22.2.2022,
24.03.22 e 2.5.2022;
Tali pagamenti non vengono contestati dalla società opposta, la quale, tuttavia, controdeduce che trattatasi, ad eccezione dei versamenti eseguiti in corso di causa, di somme versate relativamente a pregressi rapporti e, in particolare, a fatture degli anni 2016 e 2017 emesse per la fornitura di materiale edile da parte della CP_1
La materia del contendere riguarda, quindi, l'imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice e, più precisamente, se essi sono imputabili alle fatture riportate nel d.i. opposto (secondo sostenuto dalla o ad altre fatture e rapporti pregressi non Parte_1
6 oggetto del provvedimento monitorio (per come, viceversa, controdedotto dalla società opposta).
L'orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“[…] soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare un fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente del fatto estintivo” (Cass. civ., 11 marzo 1994, n.
2369; Cass civ., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass. civ.., 4 ottobre 2011, n. 20288 Cfr. Cass. civ. sez. III, 9.3.2018, n.5648, in senso conforme, ex multis, Cfr. Cass. civ. 18200/2020.
Tale regola di ripartizione dell'onere probatorio si ritiene tuttavia non applicabile nei casi in cui il fatto estintivo del pagamento si sia verificato mediante l'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine ovvero mediante la produzione di assegni, poiché in tali casi, tenuto conto che tali titoli presuppongono l'esistenza di una obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Si v. Cass. civ. sez. III, 13.9.2022, n.26897
“In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”).
Orbene, nella vicenda in esame, vero è che i pagamenti opposti dalla Parte_1
sono stati effettuati mediante assegni bancari, tuttavia, l'inversione dell'onere probatorio dell'imputazione a sfavore del debitore non può trovare applicazione dal momento che la
7 società creditrice ha imputato tali versamenti a pregressi rapporti omettendo, tuttavia, di provarne l'esistenza nonostante essa sia stata contestata dalla società opponente.
In altri termini, manca, a monte, la prova del titolo controdedotto dalla CP_1
prova che, in ossequio ai normali criteri di riparto, deve essere necessariamente fornita dalla creditrice società opposta (attrice in senso sostanziale).
Deve, invero, richiamarsi il fondamentale orientamento giurisprudenziale secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ., SS
UU., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 3373 del 2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del 2021).
Ebbene, tanto chiarito, si osserva che la deduzione della creditrice opposta, prima ancora che indimostrata, è già, in punto di prospettazione, del tutto generica.
Difatti, a fronte dei pagamenti opposti dalla la nella Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione, si limita a sostenere che l'assegno bancario BPER recante il numero finale 6824 è stato emesso in conto fatture 2016 e che gli assegni bancari BPER con numero finale 4653,4659,4654,4655,4657,4658 risultando essere stati emessi in conto fattura 2017 per precedenti forniture di materiale senza, tuttavia, ulteriormente specificare, nemmeno nelle successive difese, né dedurre alcunché su tali pregressi rapporti negoziali, a suo dire, collegati agli assegni bancari. Delle asserite pregresse forniture non solo non viene allegato il titolo, ma non vengono nemmeno prodotte le fatture asseritamente pagate con tali assegni.
Ancora, a parere del giudicante, non possono ritenersi sufficienti gli elementi di prova offerti dalla a favore della dedotta imputazione. CP_1
Invero, a sostegno del proprio assunto, parte opposta produce una scheda contabile relativa al periodo 1.1.2016 – 31.12.2018 (all. n. 6 comparsa di costituzione).
In tale documento risultano riportati, per quanto di rilievo in questa sede, gli assegni emessi della nell'anno 2018 recanti il numero 4654;4655;4656; 4657 e 4658 Parte_1
con la dicitura “in conto ft. 2017” e l'assegno bancario con numero finale 6824 del
30.11.2017, dell'importo di € 5.000,00, con la dicitura “ft. 2016”.
8 Orbene, premesso che solo cinque dei sette assegni del 2018 e solo uno di quelli del
2017 risultato indicati nel predetto partitario mancando per gli altri ogni riferimento (assegno bancario n. 0218426826-07 del 30.12.2017; n. 0218434653(08) del 30.3.2018d; n.
0218434659(-01) del 30.3.2018; n. 0218434654(-09) del 30.4.2018), deve, in ogni caso, evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture contabili fanno prova tra imprenditori solo se regolarmente tenute, circostanza che, nella specie, non può ritenersi provata non essendo la scheda contabile, contestata dal debitore opponente, corredata da autenticazione notarile attestante la regolare tenuta.
Ancora, la prova dell'imputazione a pregressi rapporti – si ribadisce, tenuto conto dell'omessa allegazione e produzione dei relativi titoli negoziali e delle relative fatture – non può ritenersi raggiunta sulla scorta di quanto dichiarato da escussa Controparte_4 all'udienza del 7.11.2023.
Appare, infatti, inverosimile che la teste, tra l'altro sorella di Controparte_2 all'epoca dei fatti, legale rappresentante della società opposta, possa ricordare con esattezza
– seppur soggetto che curava la contabilità della - che i pagamenti eseguiti dalla CP_1
sono da imputare a fatture del 2016 e 2017 - di cui addirittura conferma il Parte_1 numero e la data indicati nei relativi capitoli di prova - emesse a distanza di ben sei/sette anni dalla deposizione.
Né una tale prova poteva essere fornita mediante l'espletamento della CTU contabile, richiesta da parte opposta e volta a ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti. Un siffatto accertamento peritale sarebbe stato senz'altro esplorativo non avendo la prodotto CP_1 le fatture (2016-2017) asseritamente sottese ai pagamenti della Parte_1
Deve, poi, rilevarsi che depone a sfavore dell'imputazione dedotta dalla ditta creditrice la circostanza che molti degli assegni recano una data prossima, se non addirittura coincidente, con quella delle fatture azionate in sede monitoria.
Ciò vale, in particolar modo, per i due assegni del 2017 (assegno bancario n.
0218426826-07 del 30.12.2017 dell'importo di € 3.000 e assegno bancario 0218426824-05 del 30.11.2017 di € 5.000,00) emessi lo stesso giorno delle fatture dell'anno 2017 portate nel d.i. opposto (fattura n. 453/2017 del 30.12.2017, dell'importo di € 4.904,30; fatt. n. 381/2017 del 30.11.2017, dell'importo di € 7.388,77).
9 Tale contestualità temporale è certamente indiziaria del collegamento tra titolo di credito e fattura.
Per tutti i superiori motivi, in difetto di prova di un diverso titolo cui imputare i pagamenti della e tenuto conto del complessivo contesto probatorio in atti, Parte_1 deve ritenersi che i pagamenti eseguiti da parte opponente siano relativi alle fatture azionate in sede monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato dovendosi condannare la Pt_1
al pagamento della minore somma di € 1.167,90 (importo residuo di cui la medesima
[...]
opponente si riconosce ancora debitrice) oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum) e facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (e succ. mod.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 367/2021, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 929/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il
16.12.2020;
2) condanna la al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 CP_1
€ 1.167,90, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CA TI dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 12 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 367/21 Reg. Gen. e vertente,
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante ing. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Reggio Calabria alla via Cimino, 62, elettivamente domiciliata in Reggio
[...]
Calabria, Via Aspromonte n.31, presso lo studio dall'avv. Francesco Sorbara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
con sede a Campo Calabro (RC) in Via Patera n. 3, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Campo Calabro (RC) in Via Nuova Scadà, n.1, presso lo studio dell'Avv.
CA TI, giusta procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 929/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
1 16.12.2020, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore della
, della somma di € 53.803,75 per mancato pagamento delle Controparte_3 fatture n. 381 del 30.11.2017 dell'importo di € 7.388.77; n. 453 del 30.12.2017 dell'importo
€ 4.904,30; n. 33 del 31.01.2018 di € 7.775.32; n. 76 del 28.02.2018 di € 7.073,01; n. 99 del
31.03.2018 di € 4.845.78; n. 132 del 30.04.2018 di € 7.199.85; n. 185 del 31.05.2018 di €
6.010,12; n. 222 del 30.06.2018 di € 4.844.24; n. 279 del 31.07.2018 € 3.498.84; n. 289 del
28.08.2018 di € 263.52, emesse in forza di forniture per materiale edile da parte dell'opposta.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria rappresentando:
-che il credito asseritamente vantato in sede monitoria non è certo nella sua quantificazione, in quanto risulta essere stato parzialmente saldato dalla società ingiunta;
-che, difatti, la a fronte dalla somma ingiunta di € 53.803,75, ha già Parte_1 corrisposto alla la somma di € 35.342,00 avendo, nello specifico, provveduto al CP_1
pagamento di € 5.000,00, per le fatture richiamate nel d.i. opposto per l'anno 2017, ed €
30.342,00 per quelle dell'anno 2018, come risulta dagli estratti contabili;
-che, più precisamente, relativamente alla fattura n. 381 del 30.11.2017 dell'importo di € 7.388.77, è stata corrisposta la somma di € 5.000,00 con assegno bancario n. finale 6824; mentre nell'anno 2018 dagli estratti conti bancari risultano essere stati effettuati a favore della creditrice opposta i pagamenti a mezzo assegno bancario tratti sul c/c 923233 Banca BPER e precisamente: in data 30.3.2018 assegno bancario n. finale 4653 di € 3.500,00; in data
30.3.2018 assegno bancario n. finale 4659 di € 3.500,00; in data 18.5.2018 assegno bancario n. finale 4654 di € 3.500,00; in data 30.5.2018 assegno bancario n. finale 4655 di € 3.500,00; in data 29.6.2018 assegno bancario n. finale 4656 di € 3.500,00; in data 1.8.2018 assegno bancario n. finale 4657 di €. 3.500,00; in data 2.10.2018 assegno bancario n. finale 4658 di €
3.500,00; sul c/c 1824.88 Banca Monte Paschi in data 6.6.2018 assegno bancario n. finale
6152 di € 5.842,00;
-che, dunque, la somma asseritamente vantata dalla appare di gran lunga CP_1
inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni: “Piaccia al On.le
Tribunale di Reggio Calabria, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per i motivi di cui alla narrativa: In via principale, nel
2 merito dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo n.929/2020, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16.12.2020, nel procedimento recante R.G.
n.3199/2020, notificato in data 18.12.2020 e conseguentemente revocare e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme pretese ed infondate le avversarie domande. Con conseguente condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito. Con ogni riserva di legge, di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, indicare testi e formulare istanze, sin d'ora si chiede l'esibizione ex art.210 c.p.c. dei documenti di trasporto relative alle singole fatture portate nel decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa del 6.9.2021, si costituiva la contestando, in fatto e diritto, il CP_1
dedotto avversario e rappresentando che i pagamenti opposti dalla si Parte_1 riferiscono, in realtà, a precedenti forniture di materiali edili da parte della società opposta relative agli anni 2016 e 2017 e non oggetto del ricorso monitorio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare che
On. Le Tribunale di Reggio Calabria Voglia, previa ogni declaratoria del caso e di legge, atteso, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento, dovuto all'entità della somma da corrispondere concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. 2° comma. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
[...] in persona del l.r.p.t , in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1 Parte_2
Condanna alle spese e contestuale distrazione ex art 93 cpc”.
Concessa la parziale esecutività del decreto ingiuntivo opposto (limitatamente alla somma di € 9.961,75), espletata la prova orale ammessa e richiesti chiarimenti alle parti, il
G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU contabile richiesta dalla CP_1
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
2. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. civ. n. 40110 del 2021 e Cass. civ.
3 n. 32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente,
“prosegue” (Cass. civ. n. 1552 del 1995; Cass. civ. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. civ.
n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. civ. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass. civ., SS.UU., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. civ. n. 14486 del 2019; Cass. civ. n. 22281 del 2013; Cass. civ. n. 20613 del 2011; Cass. civ. n. 9021 del
2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 24815 del 2005; Cass. civ. n. 6421 del 2003).
2.1. Tanto premesso, la chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
di importo pari a € 53.803.75, asserendo di essere debitrice della della minore CP_1 somma di € 1.167,90 avendo saldato quasi interamente le fatture portate dal d.i.
A sostegno del proprio assunto deduce:
- che nel procedimento monitorio sono state azionate le seguenti fatture:
n. 381 del 30.11.2017 di € 7.388.77;
n. 453 del 30.12.2017 di € 4.904,30;
n. 33 del 31.01.2018 di € 7.775.32;
4 n. 76 del 28.02.2018 di € 7.073,01;
n. 99 del 31.03.2018 di € 4.845.78;
n. 132 del 30.04.2018 di € 7.199.85;
n. 185 del 31.05.2018 di € 6.010,12;
n. 222 del 30.06.2018 di € 4.844.24;
n. 279 del 31.07.2018 € 3.498.84;
n. 289 del 28.08.2018 di € 263.52;
- che le fatture del 2017 sono state parzialmente pagate, giusti assegni bancari versati in atti, per un importo complessivo di € 8.000,00;
- che le fatture relative all'anno 2018 sono parzialmente saldate mediante assegni bancari emessi nel corso del 2018, anch'essi versati in atti, per un importo complessivo di €
41.510,68;
- che nel corso del presente giudizio, e precisamente, negli anni 2021 e 2022, la società ingiunta ha versato ulteriori € 16.500 mediante: i) assegno bancario del 12.11.2021 di €
6.500.00; ii) assegno bancario n. 0948938280-04 di €. 2.000,00; iii) n. 4 bonifici da €
2.000,00;
- che prendendo, come base di calcolo, il saldo (dare/avere) alla data del 31.12.2018, pari ad € 17.667,90 (per come riportato nel partitario relativo all'anno 2018 allegato alla prima memoria istruttoria), il credito residuo ammonta a € 1.167,90 tenuto conto degli ulteriori versamenti eseguiti dalla nel corso del presente giudizio per complessivi € Parte_1
16.500,00;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato/annullato per avvenuto pagamento residuando la minore somma di € 1.167,90;
La società opposta, di contro, ribadisce la bontà dell'ammontare del credito monitorio rilevando che i pagamenti eccepiti da controparte esulano dalla materia del contendere in quanto relativi a pregressi rapporti per precedenti forniture di materiale eseguite dalla
CP_1
In particolare, deduce che gli assegni del 2018 - che secondo la prospettazione dell'opponente sono stati emessi a saldo delle fatture del 2018 - risultano, in realtà, collegati ad altre fatture del 2017, diverse da quelle azionate in sede monitoria, mentre l'assegno bancario di € 5.000 del 2017 - che la sostiene di aver versato a parziale Parte_1
5 pagamento della fattura n. 381 del 30.11.2017 - è stato emesso in conto fattura 2016, il tutto per come risultante dalla scheda contabile prodotta in atti.
Rappresenta, pertanto, che il credito monitorio, ad oggi ammonta ad € 36.405,86, in ragione dei pagamenti eseguiti dalla in corso di causa. Parte_1
2.1.1. Le doglianze sollevate dalla società opponente sono fondate. Part Dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che la
[...] ha eseguito i seguenti pagamenti: Pt_1 anno 2017:
1) assegno bancario n. 0218426824-05 del 30.11.2017 dell'importo di € 5.000,00;
2) dell'assegno bancario n. 0218426826-07 del 30.12.2017 dell'importo di € 3.000,00; anno 2018:
1) assegno bancario n. 0218434653-08 di € 3.500,00 emesso in data 30.3.2018;
2) assegno bancario n. 0218434659-01 di € 3.500,00 emesso in data 30.3.2018;
3) assegno bancario n. 0218434654-09 di € 3.500,00 emesso in data 30.4.2018;
4) assegno bancario n. 0218434655-10 di € 3.500,00 emesso in data 30.5.2018;
5) assegno bancario n. 0218434656-11 di € 3.500,00 emesso in data 30.6.2018;
6) assegno bancario n. 0218434657-12 di € 3.500,00 emesso in data 30.07.18;
7) assegno bancario n. 0218434658-00 di € 3.500,00 emesso in data 30.09.18; anni 2021 e 2022:
1) assegno bancario del 12.11.2021 di € 6.500.00
2) assegno bancario n. 0948938280-04 di €. 2.000,00
3) n. 4 bonifici da € 2.000,00, ciascuno effettuati in data 24.1.2022, 22.2.2022,
24.03.22 e 2.5.2022;
Tali pagamenti non vengono contestati dalla società opposta, la quale, tuttavia, controdeduce che trattatasi, ad eccezione dei versamenti eseguiti in corso di causa, di somme versate relativamente a pregressi rapporti e, in particolare, a fatture degli anni 2016 e 2017 emesse per la fornitura di materiale edile da parte della CP_1
La materia del contendere riguarda, quindi, l'imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice e, più precisamente, se essi sono imputabili alle fatture riportate nel d.i. opposto (secondo sostenuto dalla o ad altre fatture e rapporti pregressi non Parte_1
6 oggetto del provvedimento monitorio (per come, viceversa, controdedotto dalla società opposta).
L'orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“[…] soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare un fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente del fatto estintivo” (Cass. civ., 11 marzo 1994, n.
2369; Cass civ., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass. civ.., 4 ottobre 2011, n. 20288 Cfr. Cass. civ. sez. III, 9.3.2018, n.5648, in senso conforme, ex multis, Cfr. Cass. civ. 18200/2020.
Tale regola di ripartizione dell'onere probatorio si ritiene tuttavia non applicabile nei casi in cui il fatto estintivo del pagamento si sia verificato mediante l'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine ovvero mediante la produzione di assegni, poiché in tali casi, tenuto conto che tali titoli presuppongono l'esistenza di una obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Si v. Cass. civ. sez. III, 13.9.2022, n.26897
“In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”).
Orbene, nella vicenda in esame, vero è che i pagamenti opposti dalla Parte_1
sono stati effettuati mediante assegni bancari, tuttavia, l'inversione dell'onere probatorio dell'imputazione a sfavore del debitore non può trovare applicazione dal momento che la
7 società creditrice ha imputato tali versamenti a pregressi rapporti omettendo, tuttavia, di provarne l'esistenza nonostante essa sia stata contestata dalla società opponente.
In altri termini, manca, a monte, la prova del titolo controdedotto dalla CP_1
prova che, in ossequio ai normali criteri di riparto, deve essere necessariamente fornita dalla creditrice società opposta (attrice in senso sostanziale).
Deve, invero, richiamarsi il fondamentale orientamento giurisprudenziale secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ., SS
UU., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 3373 del 2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del 2021).
Ebbene, tanto chiarito, si osserva che la deduzione della creditrice opposta, prima ancora che indimostrata, è già, in punto di prospettazione, del tutto generica.
Difatti, a fronte dei pagamenti opposti dalla la nella Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione, si limita a sostenere che l'assegno bancario BPER recante il numero finale 6824 è stato emesso in conto fatture 2016 e che gli assegni bancari BPER con numero finale 4653,4659,4654,4655,4657,4658 risultando essere stati emessi in conto fattura 2017 per precedenti forniture di materiale senza, tuttavia, ulteriormente specificare, nemmeno nelle successive difese, né dedurre alcunché su tali pregressi rapporti negoziali, a suo dire, collegati agli assegni bancari. Delle asserite pregresse forniture non solo non viene allegato il titolo, ma non vengono nemmeno prodotte le fatture asseritamente pagate con tali assegni.
Ancora, a parere del giudicante, non possono ritenersi sufficienti gli elementi di prova offerti dalla a favore della dedotta imputazione. CP_1
Invero, a sostegno del proprio assunto, parte opposta produce una scheda contabile relativa al periodo 1.1.2016 – 31.12.2018 (all. n. 6 comparsa di costituzione).
In tale documento risultano riportati, per quanto di rilievo in questa sede, gli assegni emessi della nell'anno 2018 recanti il numero 4654;4655;4656; 4657 e 4658 Parte_1
con la dicitura “in conto ft. 2017” e l'assegno bancario con numero finale 6824 del
30.11.2017, dell'importo di € 5.000,00, con la dicitura “ft. 2016”.
8 Orbene, premesso che solo cinque dei sette assegni del 2018 e solo uno di quelli del
2017 risultato indicati nel predetto partitario mancando per gli altri ogni riferimento (assegno bancario n. 0218426826-07 del 30.12.2017; n. 0218434653(08) del 30.3.2018d; n.
0218434659(-01) del 30.3.2018; n. 0218434654(-09) del 30.4.2018), deve, in ogni caso, evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture contabili fanno prova tra imprenditori solo se regolarmente tenute, circostanza che, nella specie, non può ritenersi provata non essendo la scheda contabile, contestata dal debitore opponente, corredata da autenticazione notarile attestante la regolare tenuta.
Ancora, la prova dell'imputazione a pregressi rapporti – si ribadisce, tenuto conto dell'omessa allegazione e produzione dei relativi titoli negoziali e delle relative fatture – non può ritenersi raggiunta sulla scorta di quanto dichiarato da escussa Controparte_4 all'udienza del 7.11.2023.
Appare, infatti, inverosimile che la teste, tra l'altro sorella di Controparte_2 all'epoca dei fatti, legale rappresentante della società opposta, possa ricordare con esattezza
– seppur soggetto che curava la contabilità della - che i pagamenti eseguiti dalla CP_1
sono da imputare a fatture del 2016 e 2017 - di cui addirittura conferma il Parte_1 numero e la data indicati nei relativi capitoli di prova - emesse a distanza di ben sei/sette anni dalla deposizione.
Né una tale prova poteva essere fornita mediante l'espletamento della CTU contabile, richiesta da parte opposta e volta a ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti. Un siffatto accertamento peritale sarebbe stato senz'altro esplorativo non avendo la prodotto CP_1 le fatture (2016-2017) asseritamente sottese ai pagamenti della Parte_1
Deve, poi, rilevarsi che depone a sfavore dell'imputazione dedotta dalla ditta creditrice la circostanza che molti degli assegni recano una data prossima, se non addirittura coincidente, con quella delle fatture azionate in sede monitoria.
Ciò vale, in particolar modo, per i due assegni del 2017 (assegno bancario n.
0218426826-07 del 30.12.2017 dell'importo di € 3.000 e assegno bancario 0218426824-05 del 30.11.2017 di € 5.000,00) emessi lo stesso giorno delle fatture dell'anno 2017 portate nel d.i. opposto (fattura n. 453/2017 del 30.12.2017, dell'importo di € 4.904,30; fatt. n. 381/2017 del 30.11.2017, dell'importo di € 7.388,77).
9 Tale contestualità temporale è certamente indiziaria del collegamento tra titolo di credito e fattura.
Per tutti i superiori motivi, in difetto di prova di un diverso titolo cui imputare i pagamenti della e tenuto conto del complessivo contesto probatorio in atti, Parte_1 deve ritenersi che i pagamenti eseguiti da parte opponente siano relativi alle fatture azionate in sede monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato dovendosi condannare la Pt_1
al pagamento della minore somma di € 1.167,90 (importo residuo di cui la medesima
[...]
opponente si riconosce ancora debitrice) oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum) e facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (e succ. mod.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 367/2021, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 929/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il
16.12.2020;
2) condanna la al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 CP_1
€ 1.167,90, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CA TI dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 12 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
10