Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
OMBRETTA SALVETTI Presidente
ELGA BULGARELLI Giudice
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94 /2025 R.G avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio congiuntamente proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLA ANNALISA Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANTONIO ANNUNZIATA Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da ricorso introduttivo:
Confermare le modalità di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Per_1 prevalente e fissazione della residenza presso la madre.
Confermare il programma di frequentazione padre-figlia, di cui al punto 8 della sentenza di divorzio e segnatamente - compatibilmente con le attività scolastiche e/o altri impegni sociali - ricreativi della minore e salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario:
Nel weekend, a settimane alterne, dal venerdi alle ore 18,00, fino alla domenica sera alle ore 20,00, nonché il martedi dalle ore 18,00 alle ore 20,00, con prelievo ed accompagnamento de parte del padre presso l'abitazione della madre;
Nella settimana con week end di spettanza materna, il martedì ed il giovedi dalle ore 18,00 alle ore 20,00 con prelievo ed accompagnamento del padre presso l'abitazione della madre.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
il genitore che avrà con sé la figlia nel secondo periodo potrà trascorre con lei il giorno della Vigilia di Natale;
stessa alternanza annuale per le vacanze pasquali.
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Durante le diverse festività scolastiche o gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, ad anni alterni ed alternativamente con il padre con la madre. Qualora la festività sia unita ad un fine settimana verrà accorpata al genitore cui compete;
Il compleanno di ad anni alterni con i genitori. Per_1
In caso di sopraggiunti impegni che impediscano di tenere con sé la figlia, il genitore impedito, dovrà comunicarlo all'altro con preavviso di almeno 24 ore.
L'incontro potrà essere recuperato in altro giorno, circostanza che potrà ripetersi con un massimo di cinque volte l'anno.
Confermare l'obbligo - di cui al punto 10 della sentenza di divorzio - in capo al OR di CP_1 corrispondere alla SI la somma di euro 200,00 mensili, importo attualizzato al Pt_1
02.12.2022, oltre rivalutazione ISTAT costo della vita. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 11 del mese a mezzo di bonifico bancario.
Confermare che l'assegno universale sarà richiesto e percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come da punto 12 della sentenza di divorzio.
Dare atto che le spese straordinarie relative alla figlia saranno corrisposte al 50% da ciascun Per_1 genitore, secondo modalità di concertazione e termini di rimborso indicati nel Protocollo
Magistrati/Avvocati del Tribunale di Asti di luglio 2017, che le parti riconoscono e richiamano integralmente.
Fino a quando la SI non avrà una posizione lavorativa stabile, che le consenta di Pt_1 presentare autonoma dichiarazione dei redditi, il OR indicherà nella propria dichiarazione CP_1 fiscale le spese detraibili sostenute per la figlia nella misura del 100%. In sede di rimborso, il OR
provvederà a versare alla SI la misura del 50% della somma riconosciuta. La CP_1 Pt_1 SI contribuirà al 50% della spesa sostenuta dal OR per la presentazione della Pt_1 CP_1 dichiarazione dei redditi.
Dal momento in cui la SI avrà una posizione lavorativa stabile, che le consenta di Pt_1 presentare autonoma dichiarazione dei redditi, le spese detraibili saranno indicate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
Dare atto che il OR si obbliga a cedere e trasferire la quota di ½ dell'immobile sito in CP_1
Sommariva del Bosco Via Aldo Moro, 15 e la SI si obbliga ad acquistare la predetta Pt_1 quota.
Dare atto che la SI si accollerà integralmente il pagamento del mutuo residuo, Pt_1 provvedendo all'estinzione del gravame in unica soluzione.
Dare atto che il rogito di trasferimento potrà avere luogo soltanto in esito al versamento della somma ad estinzione del mutuo;
pertanto, le parti si obbligano ad effettuare entrambe le operazioni nel corso della stessa giornata. Più precisamente entro le ore 13,00 del giorno in cui è fissato il rogito di vendita, la SI provvederà a versare la somma dovuta a chiusura del finanziamento, con Pt_1 conseguente produzione della distinta di pagamento in sede di atto.
pagina 2 di 3 l) Dare atto che il rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà dovrà essere stipulato entro
45 giorni dalla notificazione di cancelleria della sentenza di cui all'odierno giudizio, a cura di Notaio scelto dalla SI . In tale sede la SI provvederà al versamento della somma Pt_1 Pt_1 di euro 3.000, a mezzo di assegno circolare intestato al OR . In difetto di adempimento alla CP_1 scadenza indicata, per fatti non direttamente imputabili alla volontà delle parti, il predetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 45 giorni. I costi relativi al trasferimento saranno a carico della SI
. Pt_1
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla SI fino alla stipula del rogito di Pt_1 compravendita.
I ricorrenti dichiarano di non avere ulteriori questioni economiche tra loro pendenti rispetto a quelle previste nel presente accordo e di averle in ogni caso regolate prima d'ora. Onde - in esito alla conforme esecuzione delle condizioni sopra precisate - le parti non avranno più nulla a pretendere l'una verso l'altra.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Per il P.M. "parere favorevole".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i sigg.ri e Parte_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di modificare le previsioni di cui alla sentenza di divorzio n. 871/22 del
Tribunale di Asti.
Acquisito il parere del PM la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte, traducendosi in pattuizioni congrue, rispettose del principio di bigenitorialità e conformi all'interesse, tanto morale quanto materiale, del minore.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Asti n. 871 del 2022 dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti e riportate in epigrafe
Nulla sulle spese
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 12/03/2025
IL PRESIDENTE
OMBRETTA SALVETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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