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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 152/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTO Parte_1 C.F._1
MANOLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FRANCHETTO MANOLA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “
1. Disporre l'affido del figlio ad entrambi i genitori Persona_1 con le modalità dell'affidamento condiviso e residenza e permanenza abituale presso la madre nell'abitazione in locazione della medesima, sita in Sovizzo (VI), Via delle Palme n.3, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sullo stesso da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione, con attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
pagina 1 di 9 - durante la settimana, tutti i giovedì dal pomeriggio sino al venerdì dopo cena, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o di lunedì in Albis.
3. stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
4. Il Signor verserà alla Signora entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
600,00 (seicento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le eventuali spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e/o sportivo) preventivamente concordate e documentate come indicate nel Protocollo di intesa del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. La Signora percepirà interamente l'assegno unico. Parte_1
In via subordinata:
Ferme le condizioni come sopra articolate, quanto alla condizione relativa al mantenimento, disporre che il Signor verserà alla Signora entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
300,00 (trecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le eventuali spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e/o sportivo) preventivamente concordate e documentate come indicate nel Protocollo di intesa del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura dell'80% dal Signor e 20% dalla Signora CP_1 [...]
. Parte_1
In ogni caso spese e competenze professionali rifuse.
A) In via istruttoria: si richiama quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, precisamente i capitoli di prova formulati ed i testi ivi indicati che per comodità si riportano di seguito:
1) Vero che subito dopo la nascita di il Signor iniziava a trattare in modo sprezzante i Per_2 Per_1 genitori ed i fratelli della Signora ? Parte_1
2) Vero che nel mese di Agosto 2006 la Signora aveva comunicato al Signor di voler Pt_1 Per_1 interrompere la relazione e la convivenza con il medesimo? pagina 2 di 9 3) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente il Signor scongiurava la CP_1
Signora di continuare la relazione? Pt_1
4) Vero che subito dopo la nascita del figlio , il Signor si esprimeva con Per_1 CP_1 parolacce ed offese rivolte al figlio ed alla Signora Per_2 Pt_1
5) Vero che il Signor aveva una predilezione per il piccolo e nei confronti di CP_1 Per_1 era freddo e distaccato? Per_2
6) Vero che fino alla terza media, faceva pipi a letto tutte le notti, aveva dermatite su braccia e Per_2 viso, mostrava insofferenza verso i modi del PÀ e soffriva nel vedere le attenzioni che il padre riservava al fratellino?
7) Vero che dopo la nascita di , il Signor aveva impedito alla Signora di Per_1 CP_1 Pt_1 lavorare?
8) Vero che su sollecitazione della Signora durante la terza elementare, la prima media e la terza Pt_1 media di i genitori avevano iniziato percorsi di supporto psicologico per il proprio figlio Per_2 primogenito?
9) Vero che i percorsi psicologici di cui sopra si interrompevano per volontà del Signor ? CP_1
10) Vero che, durante la convivenza, la famiglia era solita andare in vacanza almeno una volta l'anno
e saltuariamente nei week end invernali si recava in montagna e sempre in resort e strutture 4 stelle extra lusso?
11) Vero che durante la convivenza, la mamma sola con i figli trascorreva parte dell'estate in vacanza, al mare e in montagna, e a tutte le spese per le strutture lussuose provvedeva il Signor ? CP_1
12) Vero che durante la convivenza tutti i fine settimana la famiglia usciva a cena?
13) Vero che durante la convivenza il Signor faceva regali costosi alla compagna ed ai figli? Per_1
14) Vero che nel mese di Maggio 2017 la coppia decideva di intraprendere un percorso di supporto psicologico per Per_2
15) Vero che il supporto psicologico di cui al capitolo precedente si interrompeva per volontà del
Signor ? CP_1
16) Vero che dal mese di Gennaio 2021, quando Aveva 17 anni e mezzo, il Signor Per_2 CP_1
ometteva di versare il mantenimento ordinario per
[...] Per_2
17) Vero che dal mese di Gennaio 2021, quando Aveva 17 anni e mezzo, il Signor Per_2 CP_1
ometteva di corrispondere la quota parte delle spese straordinarie per
[...] Per_2
18) Vero che dal mese di Dicembre 2022 il Signor corrisponde a mezzo bonifico CP_2 bancario la somma di Euro 250,00 mensili a favore della Signora ? Parte_1
19) Vero che dal mese di Luglio 2018 il Signor corrisponde somme che variano dai CP_2
pagina 3 di 9 10,00 Euro mensili ai 100,00 Euro mensili al nipote Per_2
20) Vero che una mattina del mese di Settembre-Ottobre 2018, il Signor parcheggiava il CP_1 proprio furgone davanti al negozio Centro Bimbi, sito in Viale Italia a Creazzo (VI), negozio
d'abbigliamento in cui a quel tempo lavorava la Signora come commessa? Parte_1
21) Vero che la mattina indicata nel capitolo 20 la Signora era assente dal lavoro? Parte_1
22) Vero che nel corso della circostanza di cui sopra scendeva dal furgone che si Testimone_1 dirigeva verso l'entrata del negozio?
23) Vero che la mattina indicata nel capitolo 20 il Signor , nel parcheggio del negozio, CP_1 spingeva lo insultava e gettava a terra lo zaino del medesimo? Per_2
24) Vero che in tale occasione e si spingevano a vicenda? CP_1 Testimone_1
25) Vero che in tale occasione faceva salire sul furgone? CP_1 Testimone_1
26) Vero che mentre stava salendo sul furgone, il Signor chiudeva la porta del Per_2 CP_1 furgone stesso con le gambe del figlio fuori dal mezzo?
27) Vero che in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, scendeva dal furgone? Per_2
28) Vero che in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, faceva salire CP_1 sul furgone strattonandolo e dandogli sberle e schiaffi? Testimone_1
Si indicando come testi i Signori residente in [...] sui capitoli da CP_2 nr. 1 a nr. 19, residente in [...], sui capitoli da nr, 1 a 19, Testimone_2
residente in [...] sui capitoli da nr. 1 a 5, residente Testimone_3 Testimone_4 in Schio (VI), Contrà Marsili sui capitoli da nr. 1 a 5, residente in [...]
Giuseppe Dian, 19 sui capitoli da nr. 20 a 28.
B) Ordinarsi al Signor nel caso in cui non vi ottemperasse spontaneamente la CP_1 produzione documentale di tutti gli elenchi dei movimenti degli ultimi 3 anni dei conti correnti intestati/cointestati al medesimo e quelli della ditta individuale GL Service di OL LU, c.f.
, p.iva , con sede legale in Creazzo (VI), Via Astichello n.25/A, la C.F._2 P.IVA_1 dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni o qualsivoglia ulteriore documento idoneo a dimostrare la situazione reddituale/capacità reddituale e patrimoniale del Signor (es: dossier titoli, CP_1 polizze vita, elenchi movimenti bancari, e così via).
Con osservanza”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/1/2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
pagina 4 di 9 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato il Persona_1
4/4/2008 dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. CP_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il convenuto dal dicembre 2002 nella casa di proprietà esclusiva di costui sita in Creazzo;
(ii) che dalla loro unione erano nati i figli in data 9/5/2003 e in data 4/4/2008; (iii) Testimone_1 Persona_1 che nel tempo iniziava a mostrarsi insofferente verso la propria famiglia ed a manifestare CP_1 un atteggiamento di poco supporto avuto riguardo alle esigenze economiche e morali della prole, in particolare di oltreché possessivo, aggressivo e prepotente nei confronti della compagna;
(iv) Per_2 che nel 2011 la coppia si era trasferita in un'abitazione in Sovizzo alla via Roma n. 32 acquistata da e sua attuale residenza, tuttavia il clima familiare non migliorava;
(v) che, in particolare, il CP_1 figlio sin da piccolo iniziava a manifestare un atteggiamento oppositivo, aggressivo e Per_2 provocatorio, ciononostante il padre si rifiutava di sostenere e comprendere le difficoltà del ragazzo;
(vi) che era titolare della ditta individuale GL Service di OL LU che si occupava di CP_1 installazione di distributori automatici in locali non aperti al pubblico mentre el 2013 diventava Pt_1 disoccupata;
(vii) che nonostante il tentativo di intraprendere insieme un percorso di sostegno psicologico per nel 2017, la relazione naufragava definitivamente e la coppia si separava nel Per_2 luglio 2018 allorché si trasferiva con i figli in un appartamento in locazione in Sovizzo al Pt_1 canone mensile di euro 500,00; (viii) che dal maggio 2021 ella aveva trovato una occupazione presso l'autoscuola Scledense snc di AM SI e C. sicché otteneva una retribuzione mensile netta di euro 1.200,00; (ix) che sino a dicembre 2018 nulla aveva corrisposto a titolo di CP_1 mantenimento per i figli, successivamente dal gennaio 2019 aveva iniziato a corrispondere euro 300,00 per ciascun figlio;
(x) che il pagamento delle spese straordinarie avveniva in via del tutto discrezionale;
(xi) che dal gennaio 2021 purtroppo il padre non corrispondeva alcunché per il figlio che nel Per_2 frattempo si era reso colpevole di diversi reati (furto, violazione di domicilio ai danni di nonni e zii, consumo di sostanze stupefacenti e alcol) ed aveva utilizzato in più occasioni violenza fisica e verbale nei confronti della madre e del fratello minore al punto che era stato emesso un divieto di Per_1 avvicinamento in loro favore;
(xii) che per evitare che anche il figlio restasse senza supporto Per_1 economico e morale del padre, ella aveva deciso di intraprendere la presente azione giudiziaria a sua tutela.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 20 giugno 2024 la causa veniva rinviata per l'ascolto del minore che veniva sentito alla udienza del 4 luglio 2024. Persona_1
Successivamente il Giudice Relatore accoglieva la richiesta di parte attrice di disporre l'acquisizione di documentazione reddituale del convenuto per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, che provvedeva a pagina 5 di 9 depositare quanto richiesto in data 24/7/2024. Ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice Relatore con ordinanza del 7/7/2024 così provvedeva: “affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e lo colloca presso il domicilio materno;
dispone che il padre, salvo diversi accordi e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
-un week end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
- dal giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre;
- una settimana durante le vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
determina il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento del figlio con la Per_1 stessa convivente nella misura di euro 300 mensili, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
dà atto che l'assegno unico, in difetto di diverso accordo tra le parti, sarà percepito secondo legge;
dispone che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza depositi in giudizio le dichiarazioni reddituali del sig. (c.f. ) relative agli anni di CP_1 C.F._2 imposta 2020-2021-2022-2023 entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza (anche omissata delle parti non necessarie ai fini dell'esibizione richiesta alla Agenzia) di cui onera parte ricorrente entro il termine del 25.07.24; rinvia per verifica esito incombente istruttorio e provvedimenti conseguenti all'udienza del 22.10.24 ore 09.30”.
Con successiva ordinanza del 3/2/2025 veniva richiesta al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza l'acquisizione di ulteriore documentazione reddituale del convenuto e venivano rigettate le istanze di prova orale articolate perché non necessarie.
Alla udienza del 27 maggio 2025 il Giudice Relatore riteneva la causa matura per la decisione e pagina 6 di 9 rinviava per la rimessione al Collegio al giorno 23 settembre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. Con ordinanza del 23/9/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio, che all'esito della Camera di Consiglio tenutasi in pari data pronunciava sentenza.
* * *
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , tenuto conto del perfezionamento della CP_1 notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti nei termini di legge.
Ritiene il Collegio che nulla osta all'affido condiviso alle parti del figlio minore peraltro Per_1 prossimo alla maggiore età (nato il [...]), atteso che si tratta – come noto – della regola di affidamento prediletta dall'ordinamento (art. 337 ter c.c.) cui è consentito discostarsi unicamente in presenza di comprovato pregiudizio per la prole, di cui tuttavia non v'è evidenza nel caso di specie, così come ha confermato il minore stesso davanti al Giudice Relatore (cfr. verbale d'udienza del
4/7/2024: “ADR: al momento vivo con mio madre, però da domani fino a domenica sto con mio padre, diciamo che alterniamo. Nell'arco di due settimane vedo mio padre 5/6 giorni, sto leggermente di più con mia madre. ADR: quando sto con la mamma abitiamo io e mia mamma. ADR: quando sto col PÀ siamo io e lui a volte c'è la sua compagna, come dalla mamma a volte c'è il compagno. ADR: sto bene con entrambi i miei genitori. Viene riletto al minore il regime di visita al padre di cui al ricorso che conferma. Alla fine vado dal PÀ quando voglio basta che avviso. Mio padre sta a Sovizzo, mia madre
a Tavarnelle”).
Il minore ha poi confermato l'attuale regime di collocamento presso la madre e le Persona_1 regolari visite al padre;
ha altresì condiviso il calendario di frequentazione dei genitori proposto con il ricorso introduttivo, sicché ritiene il Tribunale di dare sul punto pieno recepimento alle richieste di parte attrice.
Quanto alle questioni economiche controverse va precisato quanto in appresso.
All'esito dell'esame documentazione reddituale acquisita in corso di causa, dovendosi in questa sede ribadire l'inammissibilità delle prove orali articolate da poiché irrilevanti al fine della Pt_1 decisione, il Collegio ritiene congruo stabilire un assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore a carico del padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale, con eguale ripartizione dell'assegno unico come per legge.
In effetti, va evidenziato che risulta percettrice per l'anno 2022 di un reddito mensile di euro Pt_1
1.356,00 circa (= reddito da lavoro di euro 17.470,16 – imposta netta di euro 1.193,76/12 mensilità; doc. 8 bis attrice, certificazione unica 2023), ma è gravata di un canone di locazione di euro 500,00 mensili (cfr. doc. 6 attrice) mentre è titolare della propria ditta individuale GL Service di CP_1
pagina 7 di 9 che nel 2023 ha prodotto un volume d'affari di circa euro 64.763,00 con Iva a credito per CP_1 oltre euro 3.000,00 (di cui però non è noto l'utile o il guadagno al netto dei costi d'impresa), egli risulta aver percepito nel 2023 un reddito medio complessivo netto mensile di euro 1.039,00 (= reddito complessivo di euro 13.192,00 – imposta netta di euro 721,00/12 mensilità: cfr. documenti Guardia di
Finanza dep. 26/3/2025), oltreché risulta proprietario di un immobile a Sovizzo, benché onerato di una rata di mutuo pari ad euro 1.174,46 al mese (cfr. doc. 16 attrice), e munito di due autovetture e di un motociclo.
Attesa la situazione reddituale delle parti, tratteggiata come immediatamente precede, va allora confermato l'assegno di mantenimento già disposto dal Tribunale in via provvisoria, posto che è evidente che gli accertamenti fiscali richiesti d'ufficio all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di
Finanza sulla persona del convenuto hanno messo in luce che la dichiarazione dei redditi del 2023 modello unico UPF presentato dalla parte (insieme a quella degli anni 2020-2021-2022: cfr. documenti
Agenzia Entrate dep. 24/7/2024) non è affatto rappresentativa dell'effettivo dinamismo reddituale di
. Si intende dire, che dovendo egli sostenere una rata di mutuo di euro 1.174,46 al mese a CP_1 fronte di un reddito mensile inferiore, da ultimo pari ad euro 1.039,00, è evidente che le disponibilità e risorse patrimoniali del convenuto documentalmente emerse in giudizio non sono attendibili, dovendosene allora logicamente dedurre che attinga a risorse economico patrimoniali CP_1 comunque di entità ben superiore, ciò che giustifica la predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario in questione.
Le spese straordinarie vanno divise al 50% tra i genitori così come disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
altrettanta equa divisione va riservata all'assegno unico familiare, come previsto dalla legge.
Le spese processuali infine vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi minimi per ogni fase, attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, il mancato contrasto alla domanda, da cui è derivata la linearità dell'attività processuale che ne è conseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento e Persona_1 residenza presso la madre in Sovizzo (VI) all'abitazione sita in via delle Palme n. 3.
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre secondo i seguenti tempi e Persona_1 modalità:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
pagina 8 di 9 - durante la settimana, tutti i giovedì dal pomeriggio sino al venerdì dopo cena, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario per il figlio minore entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Persona_1 euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 152/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTO Parte_1 C.F._1
MANOLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FRANCHETTO MANOLA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “
1. Disporre l'affido del figlio ad entrambi i genitori Persona_1 con le modalità dell'affidamento condiviso e residenza e permanenza abituale presso la madre nell'abitazione in locazione della medesima, sita in Sovizzo (VI), Via delle Palme n.3, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sullo stesso da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione, con attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
pagina 1 di 9 - durante la settimana, tutti i giovedì dal pomeriggio sino al venerdì dopo cena, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o di lunedì in Albis.
3. stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
4. Il Signor verserà alla Signora entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
600,00 (seicento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le eventuali spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e/o sportivo) preventivamente concordate e documentate come indicate nel Protocollo di intesa del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. La Signora percepirà interamente l'assegno unico. Parte_1
In via subordinata:
Ferme le condizioni come sopra articolate, quanto alla condizione relativa al mantenimento, disporre che il Signor verserà alla Signora entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
300,00 (trecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le eventuali spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e/o sportivo) preventivamente concordate e documentate come indicate nel Protocollo di intesa del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura dell'80% dal Signor e 20% dalla Signora CP_1 [...]
. Parte_1
In ogni caso spese e competenze professionali rifuse.
A) In via istruttoria: si richiama quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, precisamente i capitoli di prova formulati ed i testi ivi indicati che per comodità si riportano di seguito:
1) Vero che subito dopo la nascita di il Signor iniziava a trattare in modo sprezzante i Per_2 Per_1 genitori ed i fratelli della Signora ? Parte_1
2) Vero che nel mese di Agosto 2006 la Signora aveva comunicato al Signor di voler Pt_1 Per_1 interrompere la relazione e la convivenza con il medesimo? pagina 2 di 9 3) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente il Signor scongiurava la CP_1
Signora di continuare la relazione? Pt_1
4) Vero che subito dopo la nascita del figlio , il Signor si esprimeva con Per_1 CP_1 parolacce ed offese rivolte al figlio ed alla Signora Per_2 Pt_1
5) Vero che il Signor aveva una predilezione per il piccolo e nei confronti di CP_1 Per_1 era freddo e distaccato? Per_2
6) Vero che fino alla terza media, faceva pipi a letto tutte le notti, aveva dermatite su braccia e Per_2 viso, mostrava insofferenza verso i modi del PÀ e soffriva nel vedere le attenzioni che il padre riservava al fratellino?
7) Vero che dopo la nascita di , il Signor aveva impedito alla Signora di Per_1 CP_1 Pt_1 lavorare?
8) Vero che su sollecitazione della Signora durante la terza elementare, la prima media e la terza Pt_1 media di i genitori avevano iniziato percorsi di supporto psicologico per il proprio figlio Per_2 primogenito?
9) Vero che i percorsi psicologici di cui sopra si interrompevano per volontà del Signor ? CP_1
10) Vero che, durante la convivenza, la famiglia era solita andare in vacanza almeno una volta l'anno
e saltuariamente nei week end invernali si recava in montagna e sempre in resort e strutture 4 stelle extra lusso?
11) Vero che durante la convivenza, la mamma sola con i figli trascorreva parte dell'estate in vacanza, al mare e in montagna, e a tutte le spese per le strutture lussuose provvedeva il Signor ? CP_1
12) Vero che durante la convivenza tutti i fine settimana la famiglia usciva a cena?
13) Vero che durante la convivenza il Signor faceva regali costosi alla compagna ed ai figli? Per_1
14) Vero che nel mese di Maggio 2017 la coppia decideva di intraprendere un percorso di supporto psicologico per Per_2
15) Vero che il supporto psicologico di cui al capitolo precedente si interrompeva per volontà del
Signor ? CP_1
16) Vero che dal mese di Gennaio 2021, quando Aveva 17 anni e mezzo, il Signor Per_2 CP_1
ometteva di versare il mantenimento ordinario per
[...] Per_2
17) Vero che dal mese di Gennaio 2021, quando Aveva 17 anni e mezzo, il Signor Per_2 CP_1
ometteva di corrispondere la quota parte delle spese straordinarie per
[...] Per_2
18) Vero che dal mese di Dicembre 2022 il Signor corrisponde a mezzo bonifico CP_2 bancario la somma di Euro 250,00 mensili a favore della Signora ? Parte_1
19) Vero che dal mese di Luglio 2018 il Signor corrisponde somme che variano dai CP_2
pagina 3 di 9 10,00 Euro mensili ai 100,00 Euro mensili al nipote Per_2
20) Vero che una mattina del mese di Settembre-Ottobre 2018, il Signor parcheggiava il CP_1 proprio furgone davanti al negozio Centro Bimbi, sito in Viale Italia a Creazzo (VI), negozio
d'abbigliamento in cui a quel tempo lavorava la Signora come commessa? Parte_1
21) Vero che la mattina indicata nel capitolo 20 la Signora era assente dal lavoro? Parte_1
22) Vero che nel corso della circostanza di cui sopra scendeva dal furgone che si Testimone_1 dirigeva verso l'entrata del negozio?
23) Vero che la mattina indicata nel capitolo 20 il Signor , nel parcheggio del negozio, CP_1 spingeva lo insultava e gettava a terra lo zaino del medesimo? Per_2
24) Vero che in tale occasione e si spingevano a vicenda? CP_1 Testimone_1
25) Vero che in tale occasione faceva salire sul furgone? CP_1 Testimone_1
26) Vero che mentre stava salendo sul furgone, il Signor chiudeva la porta del Per_2 CP_1 furgone stesso con le gambe del figlio fuori dal mezzo?
27) Vero che in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, scendeva dal furgone? Per_2
28) Vero che in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, faceva salire CP_1 sul furgone strattonandolo e dandogli sberle e schiaffi? Testimone_1
Si indicando come testi i Signori residente in [...] sui capitoli da CP_2 nr. 1 a nr. 19, residente in [...], sui capitoli da nr, 1 a 19, Testimone_2
residente in [...] sui capitoli da nr. 1 a 5, residente Testimone_3 Testimone_4 in Schio (VI), Contrà Marsili sui capitoli da nr. 1 a 5, residente in [...]
Giuseppe Dian, 19 sui capitoli da nr. 20 a 28.
B) Ordinarsi al Signor nel caso in cui non vi ottemperasse spontaneamente la CP_1 produzione documentale di tutti gli elenchi dei movimenti degli ultimi 3 anni dei conti correnti intestati/cointestati al medesimo e quelli della ditta individuale GL Service di OL LU, c.f.
, p.iva , con sede legale in Creazzo (VI), Via Astichello n.25/A, la C.F._2 P.IVA_1 dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni o qualsivoglia ulteriore documento idoneo a dimostrare la situazione reddituale/capacità reddituale e patrimoniale del Signor (es: dossier titoli, CP_1 polizze vita, elenchi movimenti bancari, e così via).
Con osservanza”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/1/2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
pagina 4 di 9 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato il Persona_1
4/4/2008 dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. CP_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il convenuto dal dicembre 2002 nella casa di proprietà esclusiva di costui sita in Creazzo;
(ii) che dalla loro unione erano nati i figli in data 9/5/2003 e in data 4/4/2008; (iii) Testimone_1 Persona_1 che nel tempo iniziava a mostrarsi insofferente verso la propria famiglia ed a manifestare CP_1 un atteggiamento di poco supporto avuto riguardo alle esigenze economiche e morali della prole, in particolare di oltreché possessivo, aggressivo e prepotente nei confronti della compagna;
(iv) Per_2 che nel 2011 la coppia si era trasferita in un'abitazione in Sovizzo alla via Roma n. 32 acquistata da e sua attuale residenza, tuttavia il clima familiare non migliorava;
(v) che, in particolare, il CP_1 figlio sin da piccolo iniziava a manifestare un atteggiamento oppositivo, aggressivo e Per_2 provocatorio, ciononostante il padre si rifiutava di sostenere e comprendere le difficoltà del ragazzo;
(vi) che era titolare della ditta individuale GL Service di OL LU che si occupava di CP_1 installazione di distributori automatici in locali non aperti al pubblico mentre el 2013 diventava Pt_1 disoccupata;
(vii) che nonostante il tentativo di intraprendere insieme un percorso di sostegno psicologico per nel 2017, la relazione naufragava definitivamente e la coppia si separava nel Per_2 luglio 2018 allorché si trasferiva con i figli in un appartamento in locazione in Sovizzo al Pt_1 canone mensile di euro 500,00; (viii) che dal maggio 2021 ella aveva trovato una occupazione presso l'autoscuola Scledense snc di AM SI e C. sicché otteneva una retribuzione mensile netta di euro 1.200,00; (ix) che sino a dicembre 2018 nulla aveva corrisposto a titolo di CP_1 mantenimento per i figli, successivamente dal gennaio 2019 aveva iniziato a corrispondere euro 300,00 per ciascun figlio;
(x) che il pagamento delle spese straordinarie avveniva in via del tutto discrezionale;
(xi) che dal gennaio 2021 purtroppo il padre non corrispondeva alcunché per il figlio che nel Per_2 frattempo si era reso colpevole di diversi reati (furto, violazione di domicilio ai danni di nonni e zii, consumo di sostanze stupefacenti e alcol) ed aveva utilizzato in più occasioni violenza fisica e verbale nei confronti della madre e del fratello minore al punto che era stato emesso un divieto di Per_1 avvicinamento in loro favore;
(xii) che per evitare che anche il figlio restasse senza supporto Per_1 economico e morale del padre, ella aveva deciso di intraprendere la presente azione giudiziaria a sua tutela.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 20 giugno 2024 la causa veniva rinviata per l'ascolto del minore che veniva sentito alla udienza del 4 luglio 2024. Persona_1
Successivamente il Giudice Relatore accoglieva la richiesta di parte attrice di disporre l'acquisizione di documentazione reddituale del convenuto per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, che provvedeva a pagina 5 di 9 depositare quanto richiesto in data 24/7/2024. Ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice Relatore con ordinanza del 7/7/2024 così provvedeva: “affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e lo colloca presso il domicilio materno;
dispone che il padre, salvo diversi accordi e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
-un week end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
- dal giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre;
- una settimana durante le vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
determina il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento del figlio con la Per_1 stessa convivente nella misura di euro 300 mensili, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
dà atto che l'assegno unico, in difetto di diverso accordo tra le parti, sarà percepito secondo legge;
dispone che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza depositi in giudizio le dichiarazioni reddituali del sig. (c.f. ) relative agli anni di CP_1 C.F._2 imposta 2020-2021-2022-2023 entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza (anche omissata delle parti non necessarie ai fini dell'esibizione richiesta alla Agenzia) di cui onera parte ricorrente entro il termine del 25.07.24; rinvia per verifica esito incombente istruttorio e provvedimenti conseguenti all'udienza del 22.10.24 ore 09.30”.
Con successiva ordinanza del 3/2/2025 veniva richiesta al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza l'acquisizione di ulteriore documentazione reddituale del convenuto e venivano rigettate le istanze di prova orale articolate perché non necessarie.
Alla udienza del 27 maggio 2025 il Giudice Relatore riteneva la causa matura per la decisione e pagina 6 di 9 rinviava per la rimessione al Collegio al giorno 23 settembre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. Con ordinanza del 23/9/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio, che all'esito della Camera di Consiglio tenutasi in pari data pronunciava sentenza.
* * *
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , tenuto conto del perfezionamento della CP_1 notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti nei termini di legge.
Ritiene il Collegio che nulla osta all'affido condiviso alle parti del figlio minore peraltro Per_1 prossimo alla maggiore età (nato il [...]), atteso che si tratta – come noto – della regola di affidamento prediletta dall'ordinamento (art. 337 ter c.c.) cui è consentito discostarsi unicamente in presenza di comprovato pregiudizio per la prole, di cui tuttavia non v'è evidenza nel caso di specie, così come ha confermato il minore stesso davanti al Giudice Relatore (cfr. verbale d'udienza del
4/7/2024: “ADR: al momento vivo con mio madre, però da domani fino a domenica sto con mio padre, diciamo che alterniamo. Nell'arco di due settimane vedo mio padre 5/6 giorni, sto leggermente di più con mia madre. ADR: quando sto con la mamma abitiamo io e mia mamma. ADR: quando sto col PÀ siamo io e lui a volte c'è la sua compagna, come dalla mamma a volte c'è il compagno. ADR: sto bene con entrambi i miei genitori. Viene riletto al minore il regime di visita al padre di cui al ricorso che conferma. Alla fine vado dal PÀ quando voglio basta che avviso. Mio padre sta a Sovizzo, mia madre
a Tavarnelle”).
Il minore ha poi confermato l'attuale regime di collocamento presso la madre e le Persona_1 regolari visite al padre;
ha altresì condiviso il calendario di frequentazione dei genitori proposto con il ricorso introduttivo, sicché ritiene il Tribunale di dare sul punto pieno recepimento alle richieste di parte attrice.
Quanto alle questioni economiche controverse va precisato quanto in appresso.
All'esito dell'esame documentazione reddituale acquisita in corso di causa, dovendosi in questa sede ribadire l'inammissibilità delle prove orali articolate da poiché irrilevanti al fine della Pt_1 decisione, il Collegio ritiene congruo stabilire un assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore a carico del padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale, con eguale ripartizione dell'assegno unico come per legge.
In effetti, va evidenziato che risulta percettrice per l'anno 2022 di un reddito mensile di euro Pt_1
1.356,00 circa (= reddito da lavoro di euro 17.470,16 – imposta netta di euro 1.193,76/12 mensilità; doc. 8 bis attrice, certificazione unica 2023), ma è gravata di un canone di locazione di euro 500,00 mensili (cfr. doc. 6 attrice) mentre è titolare della propria ditta individuale GL Service di CP_1
pagina 7 di 9 che nel 2023 ha prodotto un volume d'affari di circa euro 64.763,00 con Iva a credito per CP_1 oltre euro 3.000,00 (di cui però non è noto l'utile o il guadagno al netto dei costi d'impresa), egli risulta aver percepito nel 2023 un reddito medio complessivo netto mensile di euro 1.039,00 (= reddito complessivo di euro 13.192,00 – imposta netta di euro 721,00/12 mensilità: cfr. documenti Guardia di
Finanza dep. 26/3/2025), oltreché risulta proprietario di un immobile a Sovizzo, benché onerato di una rata di mutuo pari ad euro 1.174,46 al mese (cfr. doc. 16 attrice), e munito di due autovetture e di un motociclo.
Attesa la situazione reddituale delle parti, tratteggiata come immediatamente precede, va allora confermato l'assegno di mantenimento già disposto dal Tribunale in via provvisoria, posto che è evidente che gli accertamenti fiscali richiesti d'ufficio all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di
Finanza sulla persona del convenuto hanno messo in luce che la dichiarazione dei redditi del 2023 modello unico UPF presentato dalla parte (insieme a quella degli anni 2020-2021-2022: cfr. documenti
Agenzia Entrate dep. 24/7/2024) non è affatto rappresentativa dell'effettivo dinamismo reddituale di
. Si intende dire, che dovendo egli sostenere una rata di mutuo di euro 1.174,46 al mese a CP_1 fronte di un reddito mensile inferiore, da ultimo pari ad euro 1.039,00, è evidente che le disponibilità e risorse patrimoniali del convenuto documentalmente emerse in giudizio non sono attendibili, dovendosene allora logicamente dedurre che attinga a risorse economico patrimoniali CP_1 comunque di entità ben superiore, ciò che giustifica la predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario in questione.
Le spese straordinarie vanno divise al 50% tra i genitori così come disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
altrettanta equa divisione va riservata all'assegno unico familiare, come previsto dalla legge.
Le spese processuali infine vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi minimi per ogni fase, attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, il mancato contrasto alla domanda, da cui è derivata la linearità dell'attività processuale che ne è conseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento e Persona_1 residenza presso la madre in Sovizzo (VI) all'abitazione sita in via delle Palme n. 3.
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre secondo i seguenti tempi e Persona_1 modalità:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
pagina 8 di 9 - durante la settimana, tutti i giovedì dal pomeriggio sino al venerdì dopo cena, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma;
- 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario per il figlio minore entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Persona_1 euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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