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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza, tenuta con le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c., del 30.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1549/2025 R.G., promossa
da
rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola Derogatis Parte_1
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dai Funzionari d'Istituto ( dott , dott e dott Raffaela Controparte_2 Controparte_3
Conti )
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/2/2025 la ricorrente ha impugnato le risultanze del verbale conseguente alla visita di revisione del 23.8.2024 in cui alla medesima non veniva riconosciuto un grado di invalidità superiore al 74%, utile per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile, insistendo nel disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
Deduceva la medesima: che i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e alla condizione di disabilità di cui all'art 3 comma I L104/92 erano stati riconosciuti da precedente verbale con decorrenza dall' 11.2.2021; che, successivamente, era stata sottoposta a visita di revisione in data 1.3.2023, in cui non veniva confermato il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile (confermando solo quello per la condizione di disabilità); che tale ultimo verbale era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Foggia ( R.G.L.
N. 7231/2023) che, con decreto di omologa del 14.10.2024, aveva nuovamente riconosciuto in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della prima revisione dell'1.3.2023. CP_ L' si è costituito in giudizio, assumendo che, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile con decreto di omologa del 14.10.2024 e con decorrenza dall'1.3.2023, data antecedente a quella della revisione impugnata, il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse ad agire o, in subordine, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'esito dell' udienza odierna – tenuta secondo le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c.- verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare e acquisite brevi note di trattazione di entrambe le parti in cui parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e CP_ l' si è riportato alle precedenti conclusioni, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
In punto diritto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
La carenza di interesse ad agire, richiesto dall'art 100 c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda ( Cass Civ n. 19268/2016).
Tanto in considerazione della circostanza che, alla data di proposizione del ricorso ex art 445 bis c.p.c. introduttivo di questo giudizio (13.2.2025), parte ricorrente fosse a conoscenza che, con decreto di omologa del 14.10.2024, l'accertamento sanitario richiesto gli fosse già stato riconosciuto con decorrenza dall'1.3.2023, data antecedente alla visita di revisione del
23.8.2024, alla quale la medesima era stata sottoposta ed a seguito della quale era stato emesso il verbale impugnato in questa sede. Infatti, come è noto, il provvedimento giudiziario supera ogni provvedimento amministrativo ad esso antecedente.
Tali circostanze oltre a non essere contestate sono documentalmente provate .
Ne consegue l'insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente alla proposizione della domanda di accertamento di un requisito sanitario di cui la,medesima era già titolare. CP_
D'altro canto, però, non si può non rilevare che l' in pendenza di procedimento giudiziario, non avrebbe dovuto sottoporre a nuova visita di revisione la ricorrente fino a che il procedimento non si fosse concluso.
Per quanto fin qui detto il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto: delle circostanze di fatto esposte;
che trattasi di pronuncia in rito;
del contegno tenuto da entrambe le parti che ne hanno chiesto la compensazione;
dichiara le stesse compensate.
Revoca l'incarico al CTU dott. essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 13/2/2025 , nella causa iscritta al n. 1549 /2025 CP_1
R.G.L. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- revoca l'incarico al dott. Persona_1
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Foggia, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza, tenuta con le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c., del 30.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1549/2025 R.G., promossa
da
rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola Derogatis Parte_1
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dai Funzionari d'Istituto ( dott , dott e dott Raffaela Controparte_2 Controparte_3
Conti )
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/2/2025 la ricorrente ha impugnato le risultanze del verbale conseguente alla visita di revisione del 23.8.2024 in cui alla medesima non veniva riconosciuto un grado di invalidità superiore al 74%, utile per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile, insistendo nel disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
Deduceva la medesima: che i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e alla condizione di disabilità di cui all'art 3 comma I L104/92 erano stati riconosciuti da precedente verbale con decorrenza dall' 11.2.2021; che, successivamente, era stata sottoposta a visita di revisione in data 1.3.2023, in cui non veniva confermato il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile (confermando solo quello per la condizione di disabilità); che tale ultimo verbale era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Foggia ( R.G.L.
N. 7231/2023) che, con decreto di omologa del 14.10.2024, aveva nuovamente riconosciuto in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della prima revisione dell'1.3.2023. CP_ L' si è costituito in giudizio, assumendo che, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile con decreto di omologa del 14.10.2024 e con decorrenza dall'1.3.2023, data antecedente a quella della revisione impugnata, il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse ad agire o, in subordine, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'esito dell' udienza odierna – tenuta secondo le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c.- verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare e acquisite brevi note di trattazione di entrambe le parti in cui parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e CP_ l' si è riportato alle precedenti conclusioni, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
In punto diritto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
La carenza di interesse ad agire, richiesto dall'art 100 c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda ( Cass Civ n. 19268/2016).
Tanto in considerazione della circostanza che, alla data di proposizione del ricorso ex art 445 bis c.p.c. introduttivo di questo giudizio (13.2.2025), parte ricorrente fosse a conoscenza che, con decreto di omologa del 14.10.2024, l'accertamento sanitario richiesto gli fosse già stato riconosciuto con decorrenza dall'1.3.2023, data antecedente alla visita di revisione del
23.8.2024, alla quale la medesima era stata sottoposta ed a seguito della quale era stato emesso il verbale impugnato in questa sede. Infatti, come è noto, il provvedimento giudiziario supera ogni provvedimento amministrativo ad esso antecedente.
Tali circostanze oltre a non essere contestate sono documentalmente provate .
Ne consegue l'insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente alla proposizione della domanda di accertamento di un requisito sanitario di cui la,medesima era già titolare. CP_
D'altro canto, però, non si può non rilevare che l' in pendenza di procedimento giudiziario, non avrebbe dovuto sottoporre a nuova visita di revisione la ricorrente fino a che il procedimento non si fosse concluso.
Per quanto fin qui detto il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto: delle circostanze di fatto esposte;
che trattasi di pronuncia in rito;
del contegno tenuto da entrambe le parti che ne hanno chiesto la compensazione;
dichiara le stesse compensate.
Revoca l'incarico al CTU dott. essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 13/2/2025 , nella causa iscritta al n. 1549 /2025 CP_1
R.G.L. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- revoca l'incarico al dott. Persona_1
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Foggia, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella