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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 202 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENSI SIMONA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024 esponeva: Parte_1
a) di essere iscritto alla gestione assicurativa artigiani con la posizione contributiva matricola n.
1127054 e dal 01/09/2017 titolare della pensione VOAUT n° 01020027, ovvero della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e di aver deciso di proseguire la propria attività lavorativa;
b) che in data 21/12/2017, avendo superato i 65 anni di età ed essendo titolare di pensione presso le gestioni , aveva presentato domanda di riduzione contributiva del 50% possedendo i requisiti CP_1 previsti dall'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, richiesta che veniva accolta, senza eccezione alcuna, dall' con decorrenza dal 21/12/2017; CP_1
c) che a decorrere dal 21/12/2017 aveva ricevuto dall' le liquidazioni dei contributi IVS CP_1
relativi alla quota minimale, ridotti al 50%, ed i relativi modelli F24 precompilati per il loro versamento, sempre regolarmente versati, come dimostrato anche dal rilascio di DURC regolari;
CP_ d) che in data 28/07/2023 aveva ricevuto nel proprio cassetto bidirezionale comunicazione dell' da cui apprendeva la revoca del beneficio della riduzione contributiva al 50% per gli ultrasessantacinquenni, in ragione del fatto che la sua pensione era stata calcolata secondo il sistema contributivo, nonostante fossero decorsi ben 5 anni e 7 mesi dalla sua concessione;
e) che l' aveva anche provveduto a cancellare dal suo estratto conto previdenziale gli importi CP_1
e le annualità dal 01/12/2017 al 31/07/2023 corrispondenti a 66 mesi di contribuzione (doc. 11 copia estratto conto previdenziale al 24/08/2023), ciò in forza della sua cancellazione d'ufficio dalla gestione artigiani e la sua reiscrizione nella medesima gestione come “titolare d'impresa”, decisa arbitrariamente dall' il 02/08/2023 e resa nota al contribuente in data 25/08/2023 con la CP_1
ricezione, a mezzo raccomandata, delle relative comunicazioni;
f) che in data 24/10/2023 aveva presentato ricorso in autotutela all' per chiedere CP_1
l'annullamento dei provvedimenti adottati con conseguente ripristino del proprio estratto conto previdenziale come cristallizzato alla data del 01/08/2023 (comprensivo, quindi, di tutti i periodi contributivi e degli importi versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023) e l'accoglimento della domanda n.
2026964800 099 di ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT n° 01020027 di cui era titolare, tenendo in debita considerazione i contributi da egli versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
g) che in data 04/12/2023 l' con deliberazione n. 280 del 30/11/2023 aveva rigettato il ricorso CP_1
adducendo le medesime motivazioni di cui ai provvedimenti impugnati;
h) che aveva fatto affidamento sulla correttezza della decisione assunta dall' , che lo aveva CP_1
ammesso al beneficio della contribuzione nella misura ridotta, inviandogli anche i relativi conteggi salvo poi mutare dopo anni la propria decisione e revocare il beneficio già concesso a causa del sistema contributivo della sua pensione;
CP_ i) che tale comportamento dell' era da considerarsi illegittimo, caratterizzato da eccesso di potere e fondato sull'errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge, nonché lesivo dei
2 diritti del contribuente e dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, elementi tutti che concorrevano a rendere nulli e/o annullabili e/o illegittimi i provvedimenti assunti dall' , di cui chiedeva, previa sospensione, la declatoria di nullità e/o CP_1
illegittimità.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
a) ai sensi dell'art. 24 comma VI D.L.gsl. n. 46/1999, disporre la sospensione per i motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte, dei provvedimenti impugnati e/o, in ogni caso, disporre la sospensione dell'iter procedurale di cui gli atti oggetto di contestazione sono Parte_2
II) In via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del signor a beneficiare della Pt_1 contribuzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, per i motivi esposti in ricorso che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, e per l'effetto:
A) dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare illegittimi i seguenti provvedimenti:
1) revoca del beneficio della riduzione contributiva ultra sessantacinquenni concessa dal 12/2017, revoca di ogni atto presupposto e/o consequenziale, con conseguente ripristino del beneficio ex art.
59 comma 15 L. 449/1997 con decorrenza dal 12/2017;
2) atti di cancellazione e re-iscrizione alla gestione artigiani posti in essere il 02/08/2023, con conseguente ripristino della situazione anteriore al 02/08/2023, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto;
B) ripristinare l'estratto conto previdenziale del signor come cristallizzato alla data del Pt_1
01/08/2023, inserendo tutti i periodi contributivi e gli importi versati dal 01/12/2023 al 31/07/2023;
C) accogliere la domanda n. 2026964800 099 di ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT
N° 01020027 di cui il ricorrente è titolare, tenendo in debita considerazione i contributi da quest'ultimo versati dal 01/12/2023 [rectius 1/12/2017] al 31/07/2023.
III) in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, CP_1
eccependo a tal fine:
a) che con nota del 12.09.2019 prot. n. 0009191, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva chiarito che l'agevolazione contributiva ex art. 59, comma 15, legge n. 449/1997 (che ha carattere eccezionale e come tale non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva) spettava ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, con conseguente
3 esclusione dei trattamenti pensionistici calcolati col sistema contributivo, e che tale interpretazione era stata recepita dall' con il messaggio n. 1167/2020 (doc. 1); CP_1 Per_1
b) che nel caso di specie era pacifico che la pensione del ricorrente era stata liquidata integralmente con il sistema contributivo e, pertanto, il ricorrente non poteva avvalersi del beneficio in oggetto;
c) che era del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'illegittima fruizione del beneficio fosse stata rilevata dall' solo nel 2023, in quanto ciò non giustificava la fruizione di un (parziale) CP_1 esonero contributivo non previsto dalla legge, atteso che l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva riguardava anche l' e non solo il contribuente;
CP_1
d) che la dedotta buona fede del ricorrente non giustificava pertanto la fruizione di un esonero contributivo non spettante, potendo tutt'al più rilevare, ove ne fossero ricorsi i presupposti, sul regime delle sanzioni civili;
e) che quanto alle doglianze sollevate in relazione alla cancellazione dall'estratto conto contributivo dei contributi del periodo 2017-2023, si rilevava che il predetto periodo doveva essere oggetto di complessiva regolarizzazione contributiva, il che poteva avvenire tramite il versamento da parte del ricorrente della contribuzione omessa, come specificato nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo secondo cui “il recupero della contribuzione ordinaria avverrà con l'emissione
2024 e che quanto già versato nella misura del 50% per il medesimo periodo sarà riaccreditato sulla stessa posizione assicurativa” (doc. 2).
3. Osserva il Tribunale che la norma disciplinante la fattispecie in esame, art. 59, comma 15, della
Legge n° 449/1997, statuisce espressamente che “per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1 applicato nella misura della metà…”, senza distinguere in alcun modo, tra lavoratori che godono della pensione calcolata secondo il sistema retributivo, misto o contributivo. La norma prosegue affermando “… e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
La norma non contiene quindi alcun divieto di applicare in misura pari al 50% il contributo previdenziale previsto per i lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro, bensì, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, si limita ad affermare che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, sarà ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ridotto della metà.
4 Né tale asserito divieto sembra avere alcuna ratio, posto che il versamento del successivo contributo previdenziale, per tali lavoratori già pensionati, non dà luogo a ricalcolo della pensione, trattandosi quindi di contributo a fondo perduto.
CP_ Pertanto la pretesa contributiva dell' che peraltro è stata adottata a cinque anni di distanza dall'iniziale accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, sollevando evidenti criticità in punto di violazione delle regole di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento incolpevole del beneficiario per come rappresentate in ricorso, è fondata su atti amministrativi privi di efficacia vincolante e non idonei a introdurre limitazioni le quali, come detto, non sono previste dalla fonte di rango primario che detto beneficio ha introdotto. Detta pretesa non può quindi ritenersi fondata.
Da ciò discende anche l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e re-iscrizione nella gestione artigiani, come “titolare d'impresa”, dell'espunzione dall'estratto conto previdenziale del ricorrente dei periodi contributivi e delle somme dallo stesso versate per il periodo d'interesse (dal
1.12.2017 al 31.07.2023), oltre che del rigetto (doc. 4 ricorso) della domanda n. 2026964800099 di ricalcolo del rateo della pensione alla luce dei versamenti compiuti nell'arco del quinquennio.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente a beneficiare della contribuzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 con ripristino di tale beneficio con decorrenza dal 12/2017 e della situazione anteriore al 02/08/2023, inserendo nell'estratto conto previdenziale del ricorrente i periodi contributivi e gli importi versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
2) accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT n° 01020027 tenuto conto dei contributi da quest'ultimo versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro CP_1
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 28.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENSI SIMONA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024 esponeva: Parte_1
a) di essere iscritto alla gestione assicurativa artigiani con la posizione contributiva matricola n.
1127054 e dal 01/09/2017 titolare della pensione VOAUT n° 01020027, ovvero della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e di aver deciso di proseguire la propria attività lavorativa;
b) che in data 21/12/2017, avendo superato i 65 anni di età ed essendo titolare di pensione presso le gestioni , aveva presentato domanda di riduzione contributiva del 50% possedendo i requisiti CP_1 previsti dall'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, richiesta che veniva accolta, senza eccezione alcuna, dall' con decorrenza dal 21/12/2017; CP_1
c) che a decorrere dal 21/12/2017 aveva ricevuto dall' le liquidazioni dei contributi IVS CP_1
relativi alla quota minimale, ridotti al 50%, ed i relativi modelli F24 precompilati per il loro versamento, sempre regolarmente versati, come dimostrato anche dal rilascio di DURC regolari;
CP_ d) che in data 28/07/2023 aveva ricevuto nel proprio cassetto bidirezionale comunicazione dell' da cui apprendeva la revoca del beneficio della riduzione contributiva al 50% per gli ultrasessantacinquenni, in ragione del fatto che la sua pensione era stata calcolata secondo il sistema contributivo, nonostante fossero decorsi ben 5 anni e 7 mesi dalla sua concessione;
e) che l' aveva anche provveduto a cancellare dal suo estratto conto previdenziale gli importi CP_1
e le annualità dal 01/12/2017 al 31/07/2023 corrispondenti a 66 mesi di contribuzione (doc. 11 copia estratto conto previdenziale al 24/08/2023), ciò in forza della sua cancellazione d'ufficio dalla gestione artigiani e la sua reiscrizione nella medesima gestione come “titolare d'impresa”, decisa arbitrariamente dall' il 02/08/2023 e resa nota al contribuente in data 25/08/2023 con la CP_1
ricezione, a mezzo raccomandata, delle relative comunicazioni;
f) che in data 24/10/2023 aveva presentato ricorso in autotutela all' per chiedere CP_1
l'annullamento dei provvedimenti adottati con conseguente ripristino del proprio estratto conto previdenziale come cristallizzato alla data del 01/08/2023 (comprensivo, quindi, di tutti i periodi contributivi e degli importi versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023) e l'accoglimento della domanda n.
2026964800 099 di ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT n° 01020027 di cui era titolare, tenendo in debita considerazione i contributi da egli versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
g) che in data 04/12/2023 l' con deliberazione n. 280 del 30/11/2023 aveva rigettato il ricorso CP_1
adducendo le medesime motivazioni di cui ai provvedimenti impugnati;
h) che aveva fatto affidamento sulla correttezza della decisione assunta dall' , che lo aveva CP_1
ammesso al beneficio della contribuzione nella misura ridotta, inviandogli anche i relativi conteggi salvo poi mutare dopo anni la propria decisione e revocare il beneficio già concesso a causa del sistema contributivo della sua pensione;
CP_ i) che tale comportamento dell' era da considerarsi illegittimo, caratterizzato da eccesso di potere e fondato sull'errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge, nonché lesivo dei
2 diritti del contribuente e dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, elementi tutti che concorrevano a rendere nulli e/o annullabili e/o illegittimi i provvedimenti assunti dall' , di cui chiedeva, previa sospensione, la declatoria di nullità e/o CP_1
illegittimità.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
a) ai sensi dell'art. 24 comma VI D.L.gsl. n. 46/1999, disporre la sospensione per i motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte, dei provvedimenti impugnati e/o, in ogni caso, disporre la sospensione dell'iter procedurale di cui gli atti oggetto di contestazione sono Parte_2
II) In via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del signor a beneficiare della Pt_1 contribuzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, per i motivi esposti in ricorso che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, e per l'effetto:
A) dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare illegittimi i seguenti provvedimenti:
1) revoca del beneficio della riduzione contributiva ultra sessantacinquenni concessa dal 12/2017, revoca di ogni atto presupposto e/o consequenziale, con conseguente ripristino del beneficio ex art.
59 comma 15 L. 449/1997 con decorrenza dal 12/2017;
2) atti di cancellazione e re-iscrizione alla gestione artigiani posti in essere il 02/08/2023, con conseguente ripristino della situazione anteriore al 02/08/2023, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto;
B) ripristinare l'estratto conto previdenziale del signor come cristallizzato alla data del Pt_1
01/08/2023, inserendo tutti i periodi contributivi e gli importi versati dal 01/12/2023 al 31/07/2023;
C) accogliere la domanda n. 2026964800 099 di ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT
N° 01020027 di cui il ricorrente è titolare, tenendo in debita considerazione i contributi da quest'ultimo versati dal 01/12/2023 [rectius 1/12/2017] al 31/07/2023.
III) in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, CP_1
eccependo a tal fine:
a) che con nota del 12.09.2019 prot. n. 0009191, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva chiarito che l'agevolazione contributiva ex art. 59, comma 15, legge n. 449/1997 (che ha carattere eccezionale e come tale non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva) spettava ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, con conseguente
3 esclusione dei trattamenti pensionistici calcolati col sistema contributivo, e che tale interpretazione era stata recepita dall' con il messaggio n. 1167/2020 (doc. 1); CP_1 Per_1
b) che nel caso di specie era pacifico che la pensione del ricorrente era stata liquidata integralmente con il sistema contributivo e, pertanto, il ricorrente non poteva avvalersi del beneficio in oggetto;
c) che era del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'illegittima fruizione del beneficio fosse stata rilevata dall' solo nel 2023, in quanto ciò non giustificava la fruizione di un (parziale) CP_1 esonero contributivo non previsto dalla legge, atteso che l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva riguardava anche l' e non solo il contribuente;
CP_1
d) che la dedotta buona fede del ricorrente non giustificava pertanto la fruizione di un esonero contributivo non spettante, potendo tutt'al più rilevare, ove ne fossero ricorsi i presupposti, sul regime delle sanzioni civili;
e) che quanto alle doglianze sollevate in relazione alla cancellazione dall'estratto conto contributivo dei contributi del periodo 2017-2023, si rilevava che il predetto periodo doveva essere oggetto di complessiva regolarizzazione contributiva, il che poteva avvenire tramite il versamento da parte del ricorrente della contribuzione omessa, come specificato nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo secondo cui “il recupero della contribuzione ordinaria avverrà con l'emissione
2024 e che quanto già versato nella misura del 50% per il medesimo periodo sarà riaccreditato sulla stessa posizione assicurativa” (doc. 2).
3. Osserva il Tribunale che la norma disciplinante la fattispecie in esame, art. 59, comma 15, della
Legge n° 449/1997, statuisce espressamente che “per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1 applicato nella misura della metà…”, senza distinguere in alcun modo, tra lavoratori che godono della pensione calcolata secondo il sistema retributivo, misto o contributivo. La norma prosegue affermando “… e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
La norma non contiene quindi alcun divieto di applicare in misura pari al 50% il contributo previdenziale previsto per i lavoratori già pensionati con sistema contributivo puro, bensì, per i soli lavoratori già pensionati con sistema misto o retributivo, si limita ad affermare che l'eventuale supplemento di pensione, maturato per il lavoro svolto successivamente alla pensione, sarà ridotto della metà, a fronte di un corrispondente contributo previdenziale ridotto della metà.
4 Né tale asserito divieto sembra avere alcuna ratio, posto che il versamento del successivo contributo previdenziale, per tali lavoratori già pensionati, non dà luogo a ricalcolo della pensione, trattandosi quindi di contributo a fondo perduto.
CP_ Pertanto la pretesa contributiva dell' che peraltro è stata adottata a cinque anni di distanza dall'iniziale accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, sollevando evidenti criticità in punto di violazione delle regole di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento incolpevole del beneficiario per come rappresentate in ricorso, è fondata su atti amministrativi privi di efficacia vincolante e non idonei a introdurre limitazioni le quali, come detto, non sono previste dalla fonte di rango primario che detto beneficio ha introdotto. Detta pretesa non può quindi ritenersi fondata.
Da ciò discende anche l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e re-iscrizione nella gestione artigiani, come “titolare d'impresa”, dell'espunzione dall'estratto conto previdenziale del ricorrente dei periodi contributivi e delle somme dallo stesso versate per il periodo d'interesse (dal
1.12.2017 al 31.07.2023), oltre che del rigetto (doc. 4 ricorso) della domanda n. 2026964800099 di ricalcolo del rateo della pensione alla luce dei versamenti compiuti nell'arco del quinquennio.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente a beneficiare della contribuzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 con ripristino di tale beneficio con decorrenza dal 12/2017 e della situazione anteriore al 02/08/2023, inserendo nell'estratto conto previdenziale del ricorrente i periodi contributivi e gli importi versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
2) accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del rateo mensile della pensione VOAUT n° 01020027 tenuto conto dei contributi da quest'ultimo versati dal 01/12/2017 al 31/07/2023;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro CP_1
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 28.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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