Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2024, proposto da
CO ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorena Spada e Marco Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Ventura in Siracusa, Via Italia, n. 7;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 522 del 13 aprile 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 522 del 13 aprile 2022, corretta con ordinanza del 4 marzo 2024, il Giudice di Pace di Siracusa condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del sig. CO ER delle seguenti somme:
- € 2.261,21, per il danno da lesione subito, oltre alla rivalutazione anno per anno e gli interessi legali dal sinistro;
- € 627,00, per i danni allo scooter e per l’acquisto degli occhiali;
- € 1.335,00, per spese legali, di cui € 130,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- € 500,00, come compenso per il ricorso per ATP, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La predetta sentenza veniva ritualmente notificata all’Amministrazione, la quale chiedeva l’invio di alcuni documenti necessari al pagamento richiesto, tra cui: 1) l’attestazione dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo pari ad € 2,00; 2) l’attestazione dell’avvenuto versamento dell’importo di € 167,09 a titolo di spese esenti ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72; 3) la delega all’incasso nel caso in cui avesse dovuto effettuare il versamento in favore del procuratore (cfr. nota prot. n. 20035 del 28 ottobre 2024 e n. 1916 del 3 febbraio 2025).
Non ritenendo sufficiente la produzione documentale del procuratore del sig. ER, l’Amministrazione provvedeva al solo pagamento della somma di € 212,36, a titolo di interessi.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. CO ER agisce per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 522/2022, chiedendo che sia ordinato al Ministero il pagamento delle somme liquidate in suo favore.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, depositando documentazione.
Con ordinanza n. 1235 del 14 aprile 2025, questo Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente alla camera di consiglio del 10 aprile 2025, ha chiesto alle parti “ documentati chiarimenti sull’an e sul quantum dei pagamenti eseguiti dall’Amministrazione in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 522 del 13 aprile 2022 (corretta con ordinanza del 4 marzo 2024), specificando il credito che eventualmente residua in favore del sig. CO ER ”.
In adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria, il ricorrente ha depositato la nota del 22 novembre 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato di aver emesso i seguenti decreti di liquidazione, con i relativi titoli di pagamento, inviati agli organi di controllo:
- il decreto di liquidazione prot. n. 21832 del 22 novembre 2024 dell’importo di € 9.578,72;
- il decreto di liquidazione prot. n. 21849 del 22 novembre 2024 dell’importo di € 212,36.
Avendo il Ministero effettivamente liquidato soltanto la somma di € 212,36, il ricorrente insiste per l’esecuzione della sentenza n. 522/2022 del Giudice di Pace di Siracusa.
L’Amministrazione, da parte sua, ha depositato l’esito negativo del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 7 del d. lgs. n.123 del 30 giugno 2011 e all’art. 33, comma 4, del d.l. n.91 del 24 giugno 2014 eseguito sul decreto di liquidazione n. 21832/2024 per la seguente motivazione: “ non risulta essere stata effettuata una valutazione circa la congruità e le modalità di quantificazione delle somme liquidate in favore dell’Avv. Ventura Marco. Si rileva, inoltre, la mancata trasmissione dell’atto di precetto debitamente sottoscritto dal medesimo avvocato ”.
Alla camera di consiglio del 3 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Collegio che:
- il titolo azionato è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
In conseguenza, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Nondimeno, alla luce delle difese dell’Amministrazione resistente, ritiene il Collegio di dover precisare quanto segue.
Quanto alle spese legali liquidate nella sentenza da ottemperare, “ In virtù del divieto di sostituzione processuale, di cui all’art. 81 c.p.c., il difensore non può agire per il recupero delle spese processuali riconosciute in favore del soggetto patrocinato in quanto parte vincitrice del giudizio, a meno che il difensore non abbia dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese e non ne abbia chiesto la distrazione in proprio favore ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 28 ottobre 2022, n. 6685).
In conseguenza, non può trovare accoglimento la richiesta di distrazione in favore dell’avvocato Lorena Spada delle somme liquidate a titolo di spese legali per l’originario ricorso per ATP, non disponendo in tal senso l’ordinanza di correzione.
Quanto alle spese di precetto, “ nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica della medesima, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 14 ottobre 2024, n. 5394).
Quanto, infine, alla delega all’incasso, osserva il Collegio che il sig. CO ER ha espressamente conferito agli avvocati Lorena Spada e Marco Ventura la facoltà di “ incassare ” le somme cui abbia titolo in virtù della sentenza da ottemperare.
E sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ deve...escludersi che la espressa previsione, nel mandato rilasciato dalla parte al proprio difensore, nell’atto introduttivo del giudizio di rilasciare quietanza sia una mera espressione di stile.
All’opposto la stessa conferisce - senza ombra di dubbio - il potere al difensore di ricevere somme, connesse alla lite, versate dall’avversario, soccombente in esito al giudizio.
Non si dubita, del resto, ...che il procuratore ad litem, ove specificamente autorizzato, è legittimato a riscuotere somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore (Cass. 9 settembre 1998, n. 8927, ove la precisazione che nella ipotesi in cui il difensore accetti in pagamento degli assegni, e proceda poi illecitamente a riscuoterli a suo proprio nome e non ne versi poi l’importo al cliente, resta fermo l’effetto liberatorio del debitore conseguente all’avvenuto incasso degli stessi, non potendosi fare carico al debitore del comportamento di chi era stato autorizzato dal creditore ed era stato perciò scelto da questi quale suo ausiliario) ” (Cassazione civile sez. III, 22 aprile 2008, n. 10368).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme ivi indicate, detratto quanto già corrisposto, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme in esso indicate, detratto quanto già corrisposto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO