TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1359/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 21 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1359/2022
R.G. promossa da (avv. S. Barbera) elettivamente domiciliato in Leonforte Parte_1
Via Leopardi n.17 contro avv. S. Dolce), e (avv. F. Artimagnella) CP_1 Controparte_2 CP_3
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 295 2018 9000244402000, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 22.09.2022 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90002190 48/0000 notificata il 04/09/2022, nonché l'avviso
CP_ di addebito n. 594 2015 00005984 52 000 del 16/11/2015 aventi ad oggetto i contributi l'anni
2009.
Preliminarmente eccepiva vizi procedurali e l'inesistenza del credito nonchè la prescrizione dello stesso.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nullo o comunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' che rilevava di aver provveduto allo sgravio degli importi iscritti a ruolo. CP_1
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad adottare provvedimento di annullamento in autotutela dell'intimazione CP_1
opposta.
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la totale compensazione in quanto il provvedimento di annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale e considerando che appare fondata l'eccezione di mancanza del presupposto impositivo per il fatto di avere l'agenzia delle entrate riscossione emesso l'intimazione impugnata richiamando un avviso di addebito annullato con sentenza passata in giudicato, le resistenti vanno ritenute virtualmente soccombenti.
Le resistenti devono essere condannate alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva,
fermo restando che il comportamento dell' giustifica la compensazione delle spese nella misura CP_1
di 1/2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' e l' in solido alla rifusione delle CP_1 CP_3
spese residue sostenute dall'opponente che liquida in complessivi euro 421,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge.
Enna, 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO