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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 94/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
già Parte_1 Parte_2
[...]
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA NINO BIXIO, 20 PESARO presso lo studio dell'avv. VELLUCCI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA 2 MILANO presso lo studio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10189/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/12/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 6 per già Parte_1 Parte_2
: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in
[...] riforma della sentenza n. 10189/2022 pubblicata il 23.12.22 dal Tribunale di Milano, così dichiarare: NEL MERITO : A) In via principale: Per i motivi esposti, in riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 2558 cc ovvero anche qualora ritenuto applicabile l'art. 2560 cc per l'avvenuta liberazione (anche implicita e/o per i descritti fatti concludenti di ctp) da ogni debito, sia accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di parte appellante e/o, in ogni caso, che non sussiste alcun debito di parte appellante nei confronti di parte appellata. Si insiste per la rimessione in istruttoria del procedimento previa autorizzazione dei mezzi istruttori non ammessi a parte appellante così come specificati in paragrafo 3°. Con condanna di ctp alle spese processuali del presente grado di giudizio ed, in riforma della sentenza, anche di quelle liquidate dal Tribunale di Milano. B) In via subordinata: Riformare, per i motivi di cui al paragrafo 4° del presente appello, la sentenza di I° grado nella parte relativa alla condanna delle spese processuali dichiarandole compensate ovvero condannando parte appellante al minor importo stabilito dalla Corte”. per “ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il Controparte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa nel giudizio di I grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con D.I. n. 11178/2019 ha ingiunto al Parte_2
di pagare a , in solido con , la somma di €
[...] Controparte_1 CP_2
506.601,26 oltre interessi legali dal 10/1/2019 e spese del monitorio. La fonte negoziale del credito azionato è data contratto di finanziamento n. 101601200472, garantita dal Fondo di garanzia l. n. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese. Il finanziamento era destinato ad acquisto di scorte/fornitori e l'erogazione dell'importo finanziato, pari a € 1.000.000,00, è avvenuta in data 4/10/2016. In pari data, ha prestato garanzia con sottoscrizione di fideiussione specifica. CP_2
In data 29/12/2017 il ha variato la propria forma giuridica Controparte_3 divenendo in liquidazione. Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 6 Nel ricorso ex art. 633 cpc ha allegato che il Controparte_1 Parte_2
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e di avere, in data
[...]
9/1/2019, risolto il contratto ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali.
L'opposizione ex art. 645 cpc è stata proposta solo dal Parte_2
sul presupposto dell'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2560
[...] cod. civ.. L'opponente ha documentato di avere ceduto (atto notarile del 28/6/2017) il proprio ramo di azienda alla società (ora srl) e che non aveva Parte_3 Controparte_1 operato il recesso dal contratto di finanziamento. si è costituita richiamandosi a quanto allegato con il ricorso Controparte_1 monitorio e dando atto che il credito si era ridotto a € 136.272,04, a seguito della liquidazione della garanzia da parte di . Controparte_4
Ha concluso per la conferma del provvedimento monitorio limitatamente al credito residuato.
Il Tribunale di Milano ha revocato il D.I. opposto e condannato l'opponente al pagamento del credito residuo, quantificato in € 108.325,82, oltre interessi legali e spese di lite. Per quello che in questa sede ancora interessa, ha accertatop l'operatività dell'art. 2560 cod. civ., in assenza di elementi che permettessero di affermare che la banca creditrice avesse consentito di liberare la società cedente dai debiti anteriori al trasferimento. In relazione ai contestati criteri di calcolo degli interessi, ha previsto la liquidazione sulla base di quelli legali dal 10/1/2019.
Il (ora ) ha interposto Parte_2 Parte_1 appello, riproponendo alcune delle questioni in diritto sollevate in primo grado. L'appellante ha insistito affinchè venga accertato il proprio difetto di legittimazione passiva o, comunque, l'assenza di una sua responsabilità con applicazione dell'art. 2558 cod. civ.. Ha reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado. In via subordinata, ha chiesto una nuova regolamentazione delle spese di lite, concludendo per una compensazione ex art. 92, comma II, cpc o, comunque, per una determinazione più contenuta. Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato. Concessi i termini per il deposito delle comparse conclusive e repliche, la causa è stata rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6
La Corte ritiene di non dover dare ingresso alla fase istruttoria, per l'espletamento delle prove orali che ha richiesto con la memoria ex art. 183, comma Parte_1
6, n. 2 cpc e che con l'atto di appello ha reiterato. Le circostanze su cui i testi sono chiamati a deporre riguardano la richiesta dell'appellante rivolta a di volturare il conto corrente in favore della Controparte_1 Par cessionaria (ora in adempimento dell'art. 2558 cod. civ., il mancato Parte_3 recesso dal contratto da parte di e l'intervenuto pagamento da parte Controparte_1 della società acquirente delle rate di mutuo dal momento della cessione del ramo d'azienda. La Corte ritiene irrilevanti le prove, così come dedotte. Le circostanze capitolate, anche se provate, non consentirebbero di pervenire ad una decisione diversa da quella assunta dal Giudice di primo grado, che, in termini del tutto condivisibili, ha ritenuto non liberata la società venditrice del ramo di azienda dai debiti anteriori al trasferimento, in assenza di un consenso espresso dalla creditrice appellata ex art. 2560, comma 1, cod. civ.. Le questioni che l'appello pone, a ben vedere, sono di mero diritto. Il rigetto del Tribunale di Milano dell'eccezione relativa alla nullità della notifica del D.I. opposto non è stato oggetto di specifica impugnazione. Ciò esime la Corte da ogni valutazione sulla questione o meno dell'intervenuta rinuncia, in primo grado, all'eccezione e su cui le parti hanno ritenuto di intrattenersi nelle premesse dei rispettivi di atti difensivi depositati nel presente giudizio.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che l'art. 2560 cod. civ. è applicabile solo in ipotesi di posizioni contrattuali definite, che il contratto di mutuo era collegato alla garanzia di le cui condizioni generali all'art. 6 lett. f) Controparte_4 richiedevano un impegno dell'impresa a non cessare la propria attività, che la prestazione da parte della società venditrice non poteva considerarsi conclusa in quanto il pagamento delle rate si protraeva anche dopo il trasferimento del ramo di azienda e, infine, che “gli effetti del contratto collegato (garanzia del ), per regola CP_4 generale, si riflettono anche sul contratto di mutuo”1. Sulla base di tale premesse ha concluso che solo la cessionaria poteva considerarsi società attiva e, dunque, tenuta a rispondere del residuo debito ingiunto ex art. 2558 cod. civ. e che non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo a . Parte_1
Il motivo è infondato. 1 Pag. 6 dell'atto di appello. pagina 4 di 6 Il contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto in data 28/6/2017 non contempla accordi in deroga alla disciplina codicistica, con riguardo ai crediti e debiti relativi all'azienda ceduta. Il contratto di finanziamento rientra negli affidamenti bancari concessi di cui all'allegato E.5 del contratto di cessione del ramo d'azienda, ove al punto 8 è genericamente indicato – Mutuo chirografario”. Controparte_1
Il finanziamento è stato erogato prima della cessione del ramo di azienda e finalizzato, nell'ambito delle garanzie riconosciute dalla l. n. l. n. 662/96, all'esercizio dinamico dell'impresa. La natura giuridica del contratto, fonte negoziale di un debito cristallizzato e con prestazione dalla banca già garantita prima del trasferimento del ramo di azienda, non consente dubbi sull'operatività dell'art. 2560 cod. civ. e, dunque, sul permanere della responsabilità della società alienante anche in ordine alle rate maturate successivamente. ha negato di avere prestato consenso e non è percorribile la tesi Controparte_1 dell'appellante secondo cui lo stesso ben poteva essere desunto dai comportamenti concludenti posti in essere dalla banca creditrice. Quanto genericamente allegato circa le fatture direttamente intestate alla Parte_3
(ora srl), con riferimento al pagamento delle rate di mutuo dopo l'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda, non può costituire oggetto di valutazione da parte della Corte in assenza di adeguati riscontri documentali. La documentazione prodotta attesta che il rapporto è intercorso fra le parti in causa e che le comunicazioni sono state trasmesse, per conoscenza, solo al fideiussore . CP_2
Negli scritti difensivi è riportato, con un cenno generico, che avrebbe CP_2 modificato la propria ragione sociale in (ora srl). Parte_3
Anche di tale trasformazione sociale non sono stati forniti riscontri documentali, né indicate le circostanze temporali. Le conclusioni non possono essere messe in discussione da quanto osservato dall'appellante in merito alla previsione di una successione nei contratti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2558 cod. civ. Il rinvio alla pronuncia resa dalla sez. III civ. della Suprema Corte con ord. n. 10902/2024 non risulta conferente. La decisone ha riguardato contratti di natura giuridica diversa (contratti di somministrazione o a prestazione periodiche) da quello di mutuo (contratto reale con effetti obbligatori, ove la prestazione del mutuatario si riferisce all'obbligo di restituire la somma ricevuta, unitamente agli interessi, secondo le modalità concordate e la prestazione periodica indica esclusivamente la modalità di pagamento ). La società ingiunta all'atto della concessione del finanziamento era attiva, come documentato dalla Visura storica della Camera di Commercio in atti e nessun rilievo può avere il richiamo all'art. 6 delle condizioni generali della garanzia per le Piccole e Medie Imprese. pagina 5 di 6 Le ulteriori questioni devono ritenersi assorbite.
Anche il secondo motivo è infondato. Le spese di lite sono state liquidate in termini lievemente inferiori ai parametri medi dello scaglione dato dal decisum (DM n. 147/2022), per tutte le fasi avendo il Tribunale di Milano disposto la trattazione scritta, con deposito di note scritte, e concesso i termini ex art. 183, comma VI, cpc. Le spese di lite sono state poste a carico della società opponente, in quanto parte sostanzialmente soccombente, non avendo il rigetto della domanda ex art. 96 cpc formulata dalla portato a un loro aggravio. Controparte_1
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve trovare conferma. Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante, parte soccombente, e liquidate come da dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione dato dal valore della controversia (DM n. 147/2022), considerata l'attività difensiva svolta per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, già , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 10189/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/12/2022, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna , già Parte_1 Parte_2
, a rifondere a parte appellata le spese processuali del presente
[...] grado di giudizio, spese che liquida in € 9.991,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
In Milano il 12/9/2024
Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 94/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
già Parte_1 Parte_2
[...]
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA NINO BIXIO, 20 PESARO presso lo studio dell'avv. VELLUCCI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA 2 MILANO presso lo studio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10189/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/12/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 6 per già Parte_1 Parte_2
: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in
[...] riforma della sentenza n. 10189/2022 pubblicata il 23.12.22 dal Tribunale di Milano, così dichiarare: NEL MERITO : A) In via principale: Per i motivi esposti, in riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 2558 cc ovvero anche qualora ritenuto applicabile l'art. 2560 cc per l'avvenuta liberazione (anche implicita e/o per i descritti fatti concludenti di ctp) da ogni debito, sia accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di parte appellante e/o, in ogni caso, che non sussiste alcun debito di parte appellante nei confronti di parte appellata. Si insiste per la rimessione in istruttoria del procedimento previa autorizzazione dei mezzi istruttori non ammessi a parte appellante così come specificati in paragrafo 3°. Con condanna di ctp alle spese processuali del presente grado di giudizio ed, in riforma della sentenza, anche di quelle liquidate dal Tribunale di Milano. B) In via subordinata: Riformare, per i motivi di cui al paragrafo 4° del presente appello, la sentenza di I° grado nella parte relativa alla condanna delle spese processuali dichiarandole compensate ovvero condannando parte appellante al minor importo stabilito dalla Corte”. per “ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il Controparte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa nel giudizio di I grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con D.I. n. 11178/2019 ha ingiunto al Parte_2
di pagare a , in solido con , la somma di €
[...] Controparte_1 CP_2
506.601,26 oltre interessi legali dal 10/1/2019 e spese del monitorio. La fonte negoziale del credito azionato è data contratto di finanziamento n. 101601200472, garantita dal Fondo di garanzia l. n. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese. Il finanziamento era destinato ad acquisto di scorte/fornitori e l'erogazione dell'importo finanziato, pari a € 1.000.000,00, è avvenuta in data 4/10/2016. In pari data, ha prestato garanzia con sottoscrizione di fideiussione specifica. CP_2
In data 29/12/2017 il ha variato la propria forma giuridica Controparte_3 divenendo in liquidazione. Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 6 Nel ricorso ex art. 633 cpc ha allegato che il Controparte_1 Parte_2
non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e di avere, in data
[...]
9/1/2019, risolto il contratto ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali.
L'opposizione ex art. 645 cpc è stata proposta solo dal Parte_2
sul presupposto dell'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2560
[...] cod. civ.. L'opponente ha documentato di avere ceduto (atto notarile del 28/6/2017) il proprio ramo di azienda alla società (ora srl) e che non aveva Parte_3 Controparte_1 operato il recesso dal contratto di finanziamento. si è costituita richiamandosi a quanto allegato con il ricorso Controparte_1 monitorio e dando atto che il credito si era ridotto a € 136.272,04, a seguito della liquidazione della garanzia da parte di . Controparte_4
Ha concluso per la conferma del provvedimento monitorio limitatamente al credito residuato.
Il Tribunale di Milano ha revocato il D.I. opposto e condannato l'opponente al pagamento del credito residuo, quantificato in € 108.325,82, oltre interessi legali e spese di lite. Per quello che in questa sede ancora interessa, ha accertatop l'operatività dell'art. 2560 cod. civ., in assenza di elementi che permettessero di affermare che la banca creditrice avesse consentito di liberare la società cedente dai debiti anteriori al trasferimento. In relazione ai contestati criteri di calcolo degli interessi, ha previsto la liquidazione sulla base di quelli legali dal 10/1/2019.
Il (ora ) ha interposto Parte_2 Parte_1 appello, riproponendo alcune delle questioni in diritto sollevate in primo grado. L'appellante ha insistito affinchè venga accertato il proprio difetto di legittimazione passiva o, comunque, l'assenza di una sua responsabilità con applicazione dell'art. 2558 cod. civ.. Ha reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado. In via subordinata, ha chiesto una nuova regolamentazione delle spese di lite, concludendo per una compensazione ex art. 92, comma II, cpc o, comunque, per una determinazione più contenuta. Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato. Concessi i termini per il deposito delle comparse conclusive e repliche, la causa è stata rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6
La Corte ritiene di non dover dare ingresso alla fase istruttoria, per l'espletamento delle prove orali che ha richiesto con la memoria ex art. 183, comma Parte_1
6, n. 2 cpc e che con l'atto di appello ha reiterato. Le circostanze su cui i testi sono chiamati a deporre riguardano la richiesta dell'appellante rivolta a di volturare il conto corrente in favore della Controparte_1 Par cessionaria (ora in adempimento dell'art. 2558 cod. civ., il mancato Parte_3 recesso dal contratto da parte di e l'intervenuto pagamento da parte Controparte_1 della società acquirente delle rate di mutuo dal momento della cessione del ramo d'azienda. La Corte ritiene irrilevanti le prove, così come dedotte. Le circostanze capitolate, anche se provate, non consentirebbero di pervenire ad una decisione diversa da quella assunta dal Giudice di primo grado, che, in termini del tutto condivisibili, ha ritenuto non liberata la società venditrice del ramo di azienda dai debiti anteriori al trasferimento, in assenza di un consenso espresso dalla creditrice appellata ex art. 2560, comma 1, cod. civ.. Le questioni che l'appello pone, a ben vedere, sono di mero diritto. Il rigetto del Tribunale di Milano dell'eccezione relativa alla nullità della notifica del D.I. opposto non è stato oggetto di specifica impugnazione. Ciò esime la Corte da ogni valutazione sulla questione o meno dell'intervenuta rinuncia, in primo grado, all'eccezione e su cui le parti hanno ritenuto di intrattenersi nelle premesse dei rispettivi di atti difensivi depositati nel presente giudizio.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che l'art. 2560 cod. civ. è applicabile solo in ipotesi di posizioni contrattuali definite, che il contratto di mutuo era collegato alla garanzia di le cui condizioni generali all'art. 6 lett. f) Controparte_4 richiedevano un impegno dell'impresa a non cessare la propria attività, che la prestazione da parte della società venditrice non poteva considerarsi conclusa in quanto il pagamento delle rate si protraeva anche dopo il trasferimento del ramo di azienda e, infine, che “gli effetti del contratto collegato (garanzia del ), per regola CP_4 generale, si riflettono anche sul contratto di mutuo”1. Sulla base di tale premesse ha concluso che solo la cessionaria poteva considerarsi società attiva e, dunque, tenuta a rispondere del residuo debito ingiunto ex art. 2558 cod. civ. e che non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità in capo a . Parte_1
Il motivo è infondato. 1 Pag. 6 dell'atto di appello. pagina 4 di 6 Il contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto in data 28/6/2017 non contempla accordi in deroga alla disciplina codicistica, con riguardo ai crediti e debiti relativi all'azienda ceduta. Il contratto di finanziamento rientra negli affidamenti bancari concessi di cui all'allegato E.5 del contratto di cessione del ramo d'azienda, ove al punto 8 è genericamente indicato – Mutuo chirografario”. Controparte_1
Il finanziamento è stato erogato prima della cessione del ramo di azienda e finalizzato, nell'ambito delle garanzie riconosciute dalla l. n. l. n. 662/96, all'esercizio dinamico dell'impresa. La natura giuridica del contratto, fonte negoziale di un debito cristallizzato e con prestazione dalla banca già garantita prima del trasferimento del ramo di azienda, non consente dubbi sull'operatività dell'art. 2560 cod. civ. e, dunque, sul permanere della responsabilità della società alienante anche in ordine alle rate maturate successivamente. ha negato di avere prestato consenso e non è percorribile la tesi Controparte_1 dell'appellante secondo cui lo stesso ben poteva essere desunto dai comportamenti concludenti posti in essere dalla banca creditrice. Quanto genericamente allegato circa le fatture direttamente intestate alla Parte_3
(ora srl), con riferimento al pagamento delle rate di mutuo dopo l'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda, non può costituire oggetto di valutazione da parte della Corte in assenza di adeguati riscontri documentali. La documentazione prodotta attesta che il rapporto è intercorso fra le parti in causa e che le comunicazioni sono state trasmesse, per conoscenza, solo al fideiussore . CP_2
Negli scritti difensivi è riportato, con un cenno generico, che avrebbe CP_2 modificato la propria ragione sociale in (ora srl). Parte_3
Anche di tale trasformazione sociale non sono stati forniti riscontri documentali, né indicate le circostanze temporali. Le conclusioni non possono essere messe in discussione da quanto osservato dall'appellante in merito alla previsione di una successione nei contratti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2558 cod. civ. Il rinvio alla pronuncia resa dalla sez. III civ. della Suprema Corte con ord. n. 10902/2024 non risulta conferente. La decisone ha riguardato contratti di natura giuridica diversa (contratti di somministrazione o a prestazione periodiche) da quello di mutuo (contratto reale con effetti obbligatori, ove la prestazione del mutuatario si riferisce all'obbligo di restituire la somma ricevuta, unitamente agli interessi, secondo le modalità concordate e la prestazione periodica indica esclusivamente la modalità di pagamento ). La società ingiunta all'atto della concessione del finanziamento era attiva, come documentato dalla Visura storica della Camera di Commercio in atti e nessun rilievo può avere il richiamo all'art. 6 delle condizioni generali della garanzia per le Piccole e Medie Imprese. pagina 5 di 6 Le ulteriori questioni devono ritenersi assorbite.
Anche il secondo motivo è infondato. Le spese di lite sono state liquidate in termini lievemente inferiori ai parametri medi dello scaglione dato dal decisum (DM n. 147/2022), per tutte le fasi avendo il Tribunale di Milano disposto la trattazione scritta, con deposito di note scritte, e concesso i termini ex art. 183, comma VI, cpc. Le spese di lite sono state poste a carico della società opponente, in quanto parte sostanzialmente soccombente, non avendo il rigetto della domanda ex art. 96 cpc formulata dalla portato a un loro aggravio. Controparte_1
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve trovare conferma. Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante, parte soccombente, e liquidate come da dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione dato dal valore della controversia (DM n. 147/2022), considerata l'attività difensiva svolta per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, già , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 10189/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/12/2022, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna , già Parte_1 Parte_2
, a rifondere a parte appellata le spese processuali del presente
[...] grado di giudizio, spese che liquida in € 9.991,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
In Milano il 12/9/2024
Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente
Domenico Bonaretti
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