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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5413/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. P. Parte_1
Mario Tigano;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Gianni Baldini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli, maggiorenni, sono indipendenti economicamente;
3) si obbliga a versare a , a titolo di concorso al suo Parte_1 Parte_2
mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'ammontare di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il periodo di un anno ed, a seguire, di € 1.000,00 (euro mille/00) sino al trasferimento, da parte d'esso a favore della moglie, delle di lui quote di Parte_1 proprietà (e dei diritti spettantigli) di ½ relative all'appartamento sito in Rio De Janeiro
(Brasile) Via Lucio Costa n. 4420 ed al terreno sito nel Comune di Hernandarias
(Argentina): pari assegno di € 1.000,00 (euro mille/00) restando impegnato Parte_1
a versare anche per il periodo di mesi otto successivo all'avvenuto conferimento al coniuge della piena proprietà di detti immobili.
- 1 - Tale contributo di mantenimento sarà erogato negli importi suindicati sin tanto che esso continuerà a fruire di un reddito da lavoro (autonomo a tempo determinato) in Parte_1
aggiunta a quello da pensione: nel momento in cui detto lavoro non avesse più ad essere svolto il contributo mensile si ridurrebbe ad € 800,00 (euro ottocento/00), per cessare poi definitivamente di essere versato trascorsi otto mesi dal trasferimento degli immobili.
4) La casa di Via Dante Alighieri n. 6 in Jesi, in proprietà esclusiva di , Parte_1 resterà in assegnazione e proprietà esclusive di quest'ultimo in uno ai mobili che l'arredano;
5) La casa in Rio De Janeiro resta assegnata in uso esclusivo a Parte_2
unitamente ai mobili che l'arredano;
6) I coniugi si impegnano a dare immediata esecuzione a quanto sin qui convenuto.
7) I conti comuni, al pari dei preziosi comuni nonché le suppellettili (argenteria, quadri, soprammobili, etc) dell'appartamento in Rio De Janeiro saranno divisi previo accordo tra i coniugi ciascuno dei quali acquisirà i propri beni personali.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Jesi (AN) il 06/09/1986, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ulteriormente ivi indicate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio a Jesi (AN) il 06/09/1986, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 90, parte 2, serie A dell'anno 1986; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5413/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. P. Parte_1
Mario Tigano;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Gianni Baldini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli, maggiorenni, sono indipendenti economicamente;
3) si obbliga a versare a , a titolo di concorso al suo Parte_1 Parte_2
mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'ammontare di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il periodo di un anno ed, a seguire, di € 1.000,00 (euro mille/00) sino al trasferimento, da parte d'esso a favore della moglie, delle di lui quote di Parte_1 proprietà (e dei diritti spettantigli) di ½ relative all'appartamento sito in Rio De Janeiro
(Brasile) Via Lucio Costa n. 4420 ed al terreno sito nel Comune di Hernandarias
(Argentina): pari assegno di € 1.000,00 (euro mille/00) restando impegnato Parte_1
a versare anche per il periodo di mesi otto successivo all'avvenuto conferimento al coniuge della piena proprietà di detti immobili.
- 1 - Tale contributo di mantenimento sarà erogato negli importi suindicati sin tanto che esso continuerà a fruire di un reddito da lavoro (autonomo a tempo determinato) in Parte_1
aggiunta a quello da pensione: nel momento in cui detto lavoro non avesse più ad essere svolto il contributo mensile si ridurrebbe ad € 800,00 (euro ottocento/00), per cessare poi definitivamente di essere versato trascorsi otto mesi dal trasferimento degli immobili.
4) La casa di Via Dante Alighieri n. 6 in Jesi, in proprietà esclusiva di , Parte_1 resterà in assegnazione e proprietà esclusive di quest'ultimo in uno ai mobili che l'arredano;
5) La casa in Rio De Janeiro resta assegnata in uso esclusivo a Parte_2
unitamente ai mobili che l'arredano;
6) I coniugi si impegnano a dare immediata esecuzione a quanto sin qui convenuto.
7) I conti comuni, al pari dei preziosi comuni nonché le suppellettili (argenteria, quadri, soprammobili, etc) dell'appartamento in Rio De Janeiro saranno divisi previo accordo tra i coniugi ciascuno dei quali acquisirà i propri beni personali.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Jesi (AN) il 06/09/1986, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ulteriormente ivi indicate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio a Jesi (AN) il 06/09/1986, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 90, parte 2, serie A dell'anno 1986; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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