CASS
Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
Massime • 1
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2024, n. 13777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13777 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 17098/2022 R.G. proposto da: MARANIT S.R.L. in liquidazione, c.f. 01952050167, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ED IN e dall’avv. Stefano Greco, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Greco nel suo studio in via Tommaso Gulli ricorrente contro MU P. & LA G. S.N.C., ora MU ET s.n.c. in liquidazione intimata nonché contro MECCANOSUD S.R.L. in liquidazione intimata avverso la sentenza n.826/2021 della Corte d’Appello di Potenza, depositata il 27-12-2021, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-5- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, OGGETTO: appalto RG. 17098/2022 P.U. 7-5-2022 Civile Sent. Sez. 2 Num. 13777 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/05/2024 2 udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto, rigettati gli altri, udito l’avv. Stefano Greco per la ricorrente FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 17-7-2004 CC s.r.l. ha convenuto avanti il Tribunale di RA MU P. & ST G. s.n.c. per sentire accertare la responsabilità della stessa per i difetti della copertura del capannone di sua proprietà sito in zona industriale di RA e per l’effetto sentirla condannare al risarcimento del danni riferiti alla spesa sostenuta per il rifacimento dei lavori di copertura, alla spese di consulenza tecnica d’ufficio nell’accertamento tecnico preventivo quantificate in Euro 67.588,04 oltre interessi e rivalutazione e al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 155.000,00 per la rimozione e il rifacimento della copertura del capannone. Si è costituita MU P. & ST G. s.n.c., la quale ha chiesto di chiamare in causa AR s.r.l. quale fornitrice della lastra di copertura del capannone, al fine di essere garantita in caso di accoglimento delle domande attoree, e nel merito chiedendo il rigetto delle domande, eccependo anche la prescrizione. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita AR s.r.l., eccependo anche la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 cod. civ. Con sentenza n. 466/2016 pubblicata il 16-3-2016 il Tribunale di RA ha parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la responsabilità della società appaltatrice MU P. & ST G. s.n.c. ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., rigettando le eccezioni di prescrizione e decadenza, condannando MU P. & ST G. s.n.c. al pagamento di Euro 67.588,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento 3 del danno riferito alle spese sostenute da CC s.r.l. per la sostituzione della copertura e per il compenso al c.t.u.; ha rigettato per il resto la domanda attorea in quanto non provata, ha rigettato la domanda di garanzia proposta da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di AR s.r.l. per mancanza di denuncia dei vizi della merce acquistata, compensando le spese. 2.MU P. & ST G. s.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo il rigetto la domanda di CC s.r.l. per intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione e chiedendo in via subordinata la condanna della terza chiamata AR s.r.l. a garantirla. Si è costituita AR s.r.l. in liquidazione, chiedendo il rigetto dell’appello. Con comparsa di costituzione del 12-11-2017 si è costituita CC s.r.l., affermando che il 2-2-2011 era stata cancellata dal registro delle imprese e chiedendo perciò la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, perché notificato a ente estinto;
in via subordinata ha chiesto il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 826/2021 depositata il 27-12-2021 la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di CC s.r.l. e l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite del grado a favore dei soci di CC s.r.l.; ha accolto l’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di AR s.r.l. e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato AR s.r.l. a LE MU P. & ST G. s.n.c. delle somme che la stessa doveva corrispondere ai soci di CC s.r.l. e alla rifusione a favore di MU P. & ST G. s.n.c. delle spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la sentenza AR s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 4 Sono rimaste intimate MU P. & ST G. s.n.c. e CC s.r.l. in liquidazione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza per il 7-5-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo AR s.r.l. in liquidazione deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 170 e 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.; nullità della sentenza per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello notificato al difensore della società cancellata dal registro delle imprese in difetto di dichiarazione dell’evento interruttivo”; la ricorrente evidenzia che l’atto di appello è stato notificato a CC s.r.l. nel domicilio eletto presso gli avv. LE IN e ES IN, procuratori costituiti nel corso del giudizio di primo grado, che gli stessi avvocati si sono costituiti in appello per la cancellata CC s.r.l. in persona del liquidatore e sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello; evidenzia che la notifica era stata correttamente eseguita presso i procuratori costituiti in primo grado in forza del principio di ultrattività del mandato. Quindi sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare anche sull’impugnazione proposta nei confronti della società estinta. 2.Con il secondo motivo la società ricorrente deduce “in subordine rispetto al primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. in relazione all’art. 300 c.p.c. e 110 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della estinta CC s.r.l.”. Rileva che, in ipotesi di ritenuta invalidità o inesistenza della notifica dell’atto di appello alla società estinta, doveva trovare 5 applicazione l’art. 331 cod. proc. civ. e, poiché l’appello era stato tempestivamente notificato a AR s.r.l., a fronte della cancellazione ed estinzione di CC s.r.l. nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata, la Corte avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta quali successori universali della stessa. 3.Con il terzo motivo la società ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. – nullità della sentenza per omesso accertamento del difetto di legittimazione passiva e inesistenza della costituzione in giudizio della estinta società CC s.r.l. – insanabile contraddittorietà e nullità della sentenza per violazione di legge ove da un lato ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese e dall’altro ha riconosciuto la validità della costituzione in giudizio della predetta società, liquidando peraltro le spese legali in favore dei soci mai costituiti”. Evidenzia che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della cessata CC s.r.l. e lamenta che, nonostante abbia dichiarato che l’impugnazione doveva avvenire nei confronti dei soci, non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce “ex art. 360 comma 1 n.3 e 4 c.p.c. nullità del procedimento per avere ritenuto l’appello inammissibile solo nei confronti di uno dei litisconsorti: violazione falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” e, in via subordinata rispetto ai primi due motivi di impugnazione, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia ritenuto di potere esaminare la domanda di garanzia nonostante abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello relativo al rapporto fondamentale. 6 5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: omessa, apparente motivazione circa la sussistenza degli elementi necessari all’applicazione dell’art. 2043 c.c. nonché in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, affermato nella relazione di ATP e dalla appaltatrice circa l’assenza di colpa di AR: violazione dell’art. 116 nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4”. Lamenta che la sentenza abbia accertato la responsabilità extracontrattuale del fornitore del materiale omettendo totalmente ogni motivazione in ordine all’esistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. 6.Con il sesto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per omessa pronuncia circa la inesistenza di un rapporto di vendita tra AR e la società MU e ST, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”. Evidenzia di avere riproposto in appello in via subordinata incidentale domanda di accertamento dell’inesistenza di rapporto contrattuale tra AR e le parti in causa, in quanto essa aveva venduto le lastre in contestazione a Imper CO e da questa società le lastre erano state montate;
lamenta la mancanza di pronuncia sul punto. 7.Con il settimo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 7 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. per avere ritenuto che l’ATP svolto ante riforma del 2005 e in assenza di contraddittorio con AR e alcune testimonianze genericamente richiamate in sentenza rivestissero valore probatorio ex art. 2729 c.c.- nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; rileva che la responsabilità di AR per la difettosità delle lastre è stata ritenuta sulla base di presunzioni senza indicarne i caratteri di gravità, precisione e concordanza e attribuendo valore probatorio all’accertamento tecnico preventivo, al quale AR non aveva partecipato e che era stato svolto con mera funzione descrittiva. 8.Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. per omessa disamina del motivo proposto in via incidentale subordinata da AR nella comparsa di costituzione d’appello in relazione al quantum” e rileva che la sentenza impugnata non ha esaminato le sue deduzioni sull’erronea quantificazione del danno. 9.Con il nono motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. avendo applicato l’art. 2043 senza che venisse impugnato il capo della sentenza che aveva statuito sulla decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia nei confronti del produttore”, la ricorrente sostiene che non fosse stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia nella compravendita nei confronti di AR e quindi rileva che era prescritta anche l’azione ex art. 2043 cod. civ. 10.I primi tre motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione determinata dall’avere tutti a oggetto le questioni processuali poste dall’estinzione della società CC s.r.l., sono fondati nei termini di seguito esposti. 8 Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12- 3-2013 (Rv. 625324-01) hanno posto il principio secondo il quale, in caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; se però l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Il rigore di tale regola ha trovato una attenuazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 4-7-2014 (Rv. 631466-01), perché questa sentenza ha statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita di capacità della parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite;
in ragione dell’ultrattività del mandato, qualora l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (nello stesso senso, Cass. Sez. L 18-1-2016 n. 710 9 Rv. 638231-01, per tutte). Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano, per il caso che qui interessa, i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 31-10-2014 n. 23141 Rv. 633443-01, Cass. Sez. 3 29-7-2016 n. 15762 Rv. 641152-01, Cass. Sez. 3 25-1-2024 n. 2439 Rv. 670065-01). Ne deriva che è sicuramente ammissibile l’atto di impugnazione notificato ai sensi dell’art. 330 co.1 cod. proc. civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. Sez. 5 17-12-2014 n. 26495 Rv. 634009-01, Cass. Sez. 3 27-7-2015 n. 15724 Rv. 636189- 01, Cass. Sez. 1 5-1-2022 n. 190 Rv. 663552-01). Nella fattispecie, la stessa sentenza impugnata ha dichiarato che MU P. & ST G. s.n.c. aveva notificato l’atto di appello presso il difensore di CC s.r.l.; quindi, per il principio di ultrattività del mandato, la notifica era stata eseguita in modo corretto e la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di CC s.r.l., in quanto -in astratto- la sentenza avrebbe potuto anche essere correttamente pronunciata nei confronti della società estinta. In concreto, si è ulteriormente verificato -dandone atto la stessa sentenza impugnata- che i difensori di CC s.r.l. hanno depositato nel giudizio di appello comparsa di data 12-11-2017, dichiarando di costituirsi per la società che era stata cancellata dal registro delle imprese. Però, l’effetto dell’ultrattività del mandato conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio non comportava che i 10 difensori si potessero costituire in giudizio per la società dichiarandone l’estinzione senza effetti sul processo: non si può prescindere dal principio che la cancellazione dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. U 6070/2013) e che è connaturato all’effetto estintivo il venire meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto, senza che possa invocarsi l’ultrattività del mandato. Infatti, l’ultrattività del mandato presuppone che si agisca in nome del soggetto come se questo fosse ancora esistente e capace di stare in giudizio, senza fare menzione dell’evento che ne ha determinato l’estinzione o la perdita della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. 2 9-10-2017 n. 23563 Rv. 645583-01, in motivazione). Quindi, nel momento in cui è avvenuta la costituzione in quei termini, dichiarando l’evento che aveva determinato l’estinzione della società per la quale la costituzione era asseritamente eseguita, la Corte d’appello non poteva farvi conseguire l’effetto di inammissibilità dell’appello, perché l’appello era stato correttamente instaurato;
però non avrebbe potuto proseguire il giudizio, perché avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, al fine di consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società della quale era stata dichiarata l’estinzione. Ne consegue che gli atti successivamente compiuti dalla Corte d’appello senza la dichiarazione di interruzione, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (cosi Cass. Sez. 2 10-11-2022 n. 33203 Rv. 666139-01, in motivazione). 11.In conclusione, per le ragioni esposte devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso, rimanendo assorbiti tutti gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che applicherà i principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, 11 provvedendo a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
in via subordinata ha chiesto il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 826/2021 depositata il 27-12-2021 la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di CC s.r.l. e l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite del grado a favore dei soci di CC s.r.l.; ha accolto l’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di AR s.r.l. e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato AR s.r.l. a LE MU P. & ST G. s.n.c. delle somme che la stessa doveva corrispondere ai soci di CC s.r.l. e alla rifusione a favore di MU P. & ST G. s.n.c. delle spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la sentenza AR s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 4 Sono rimaste intimate MU P. & ST G. s.n.c. e CC s.r.l. in liquidazione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza per il 7-5-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo AR s.r.l. in liquidazione deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 170 e 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.; nullità della sentenza per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello notificato al difensore della società cancellata dal registro delle imprese in difetto di dichiarazione dell’evento interruttivo”; la ricorrente evidenzia che l’atto di appello è stato notificato a CC s.r.l. nel domicilio eletto presso gli avv. LE IN e ES IN, procuratori costituiti nel corso del giudizio di primo grado, che gli stessi avvocati si sono costituiti in appello per la cancellata CC s.r.l. in persona del liquidatore e sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello; evidenzia che la notifica era stata correttamente eseguita presso i procuratori costituiti in primo grado in forza del principio di ultrattività del mandato. Quindi sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare anche sull’impugnazione proposta nei confronti della società estinta. 2.Con il secondo motivo la società ricorrente deduce “in subordine rispetto al primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. in relazione all’art. 300 c.p.c. e 110 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della estinta CC s.r.l.”. Rileva che, in ipotesi di ritenuta invalidità o inesistenza della notifica dell’atto di appello alla società estinta, doveva trovare 5 applicazione l’art. 331 cod. proc. civ. e, poiché l’appello era stato tempestivamente notificato a AR s.r.l., a fronte della cancellazione ed estinzione di CC s.r.l. nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata, la Corte avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta quali successori universali della stessa. 3.Con il terzo motivo la società ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. – nullità della sentenza per omesso accertamento del difetto di legittimazione passiva e inesistenza della costituzione in giudizio della estinta società CC s.r.l. – insanabile contraddittorietà e nullità della sentenza per violazione di legge ove da un lato ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese e dall’altro ha riconosciuto la validità della costituzione in giudizio della predetta società, liquidando peraltro le spese legali in favore dei soci mai costituiti”. Evidenzia che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della cessata CC s.r.l. e lamenta che, nonostante abbia dichiarato che l’impugnazione doveva avvenire nei confronti dei soci, non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce “ex art. 360 comma 1 n.3 e 4 c.p.c. nullità del procedimento per avere ritenuto l’appello inammissibile solo nei confronti di uno dei litisconsorti: violazione falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” e, in via subordinata rispetto ai primi due motivi di impugnazione, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia ritenuto di potere esaminare la domanda di garanzia nonostante abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello relativo al rapporto fondamentale. 6 5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: omessa, apparente motivazione circa la sussistenza degli elementi necessari all’applicazione dell’art. 2043 c.c. nonché in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, affermato nella relazione di ATP e dalla appaltatrice circa l’assenza di colpa di AR: violazione dell’art. 116 nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4”. Lamenta che la sentenza abbia accertato la responsabilità extracontrattuale del fornitore del materiale omettendo totalmente ogni motivazione in ordine all’esistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. 6.Con il sesto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per omessa pronuncia circa la inesistenza di un rapporto di vendita tra AR e la società MU e ST, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”. Evidenzia di avere riproposto in appello in via subordinata incidentale domanda di accertamento dell’inesistenza di rapporto contrattuale tra AR e le parti in causa, in quanto essa aveva venduto le lastre in contestazione a Imper CO e da questa società le lastre erano state montate;
lamenta la mancanza di pronuncia sul punto. 7.Con il settimo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 7 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. per avere ritenuto che l’ATP svolto ante riforma del 2005 e in assenza di contraddittorio con AR e alcune testimonianze genericamente richiamate in sentenza rivestissero valore probatorio ex art. 2729 c.c.- nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; rileva che la responsabilità di AR per la difettosità delle lastre è stata ritenuta sulla base di presunzioni senza indicarne i caratteri di gravità, precisione e concordanza e attribuendo valore probatorio all’accertamento tecnico preventivo, al quale AR non aveva partecipato e che era stato svolto con mera funzione descrittiva. 8.Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. per omessa disamina del motivo proposto in via incidentale subordinata da AR nella comparsa di costituzione d’appello in relazione al quantum” e rileva che la sentenza impugnata non ha esaminato le sue deduzioni sull’erronea quantificazione del danno. 9.Con il nono motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. avendo applicato l’art. 2043 senza che venisse impugnato il capo della sentenza che aveva statuito sulla decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia nei confronti del produttore”, la ricorrente sostiene che non fosse stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia nella compravendita nei confronti di AR e quindi rileva che era prescritta anche l’azione ex art. 2043 cod. civ. 10.I primi tre motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione determinata dall’avere tutti a oggetto le questioni processuali poste dall’estinzione della società CC s.r.l., sono fondati nei termini di seguito esposti. 8 Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12- 3-2013 (Rv. 625324-01) hanno posto il principio secondo il quale, in caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; se però l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Il rigore di tale regola ha trovato una attenuazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 4-7-2014 (Rv. 631466-01), perché questa sentenza ha statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita di capacità della parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite;
in ragione dell’ultrattività del mandato, qualora l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (nello stesso senso, Cass. Sez. L 18-1-2016 n. 710 9 Rv. 638231-01, per tutte). Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano, per il caso che qui interessa, i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 31-10-2014 n. 23141 Rv. 633443-01, Cass. Sez. 3 29-7-2016 n. 15762 Rv. 641152-01, Cass. Sez. 3 25-1-2024 n. 2439 Rv. 670065-01). Ne deriva che è sicuramente ammissibile l’atto di impugnazione notificato ai sensi dell’art. 330 co.1 cod. proc. civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. Sez. 5 17-12-2014 n. 26495 Rv. 634009-01, Cass. Sez. 3 27-7-2015 n. 15724 Rv. 636189- 01, Cass. Sez. 1 5-1-2022 n. 190 Rv. 663552-01). Nella fattispecie, la stessa sentenza impugnata ha dichiarato che MU P. & ST G. s.n.c. aveva notificato l’atto di appello presso il difensore di CC s.r.l.; quindi, per il principio di ultrattività del mandato, la notifica era stata eseguita in modo corretto e la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da MU P. & ST G. s.n.c. nei confronti di CC s.r.l., in quanto -in astratto- la sentenza avrebbe potuto anche essere correttamente pronunciata nei confronti della società estinta. In concreto, si è ulteriormente verificato -dandone atto la stessa sentenza impugnata- che i difensori di CC s.r.l. hanno depositato nel giudizio di appello comparsa di data 12-11-2017, dichiarando di costituirsi per la società che era stata cancellata dal registro delle imprese. Però, l’effetto dell’ultrattività del mandato conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio non comportava che i 10 difensori si potessero costituire in giudizio per la società dichiarandone l’estinzione senza effetti sul processo: non si può prescindere dal principio che la cancellazione dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. U 6070/2013) e che è connaturato all’effetto estintivo il venire meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto, senza che possa invocarsi l’ultrattività del mandato. Infatti, l’ultrattività del mandato presuppone che si agisca in nome del soggetto come se questo fosse ancora esistente e capace di stare in giudizio, senza fare menzione dell’evento che ne ha determinato l’estinzione o la perdita della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. 2 9-10-2017 n. 23563 Rv. 645583-01, in motivazione). Quindi, nel momento in cui è avvenuta la costituzione in quei termini, dichiarando l’evento che aveva determinato l’estinzione della società per la quale la costituzione era asseritamente eseguita, la Corte d’appello non poteva farvi conseguire l’effetto di inammissibilità dell’appello, perché l’appello era stato correttamente instaurato;
però non avrebbe potuto proseguire il giudizio, perché avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, al fine di consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società della quale era stata dichiarata l’estinzione. Ne consegue che gli atti successivamente compiuti dalla Corte d’appello senza la dichiarazione di interruzione, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (cosi Cass. Sez. 2 10-11-2022 n. 33203 Rv. 666139-01, in motivazione). 11.In conclusione, per le ragioni esposte devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso, rimanendo assorbiti tutti gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che applicherà i principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, 11 provvedendo a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione