Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2024, n. 13777
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Sentenza 17 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 7 maggio 2024, con pubblicazione avvenuta il 17 maggio 2024. Le parti in causa erano una società in liquidazione, che ha proposto ricorso, e due società intimati, una delle quali era anch'essa in liquidazione. La questione centrale riguardava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società intimata nei confronti di una società estinta, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese. La ricorrente sosteneva che la notifica dell'appello fosse valida, in quanto effettuata presso i difensori della società estinta, invocando il principio di ultrattività del mandato.

Il giudice ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, poiché la notifica era stata correttamente eseguita. La Cassazione ha sottolineato che, in caso di estinzione della società, si verifica un'interruzione del processo, che deve essere riassunto dai soci successori. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Potenza, ordinando di applicare i principi esposti e di regolare le spese del giudizio di legittimità.

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Massime1

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2024, n. 13777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13777
    Data del deposito : 17 maggio 2024

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