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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1083/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Maria
Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Guarino, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 998/2022, pubblicata il 13.10.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' - volto all'annullamento dei CP_1 Pt_1
provvedimenti con cui al era stata comunicata la non erogazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019 in ragione di preesistenti indebiti per somme corrisposte in eccedenza sulla pensione di invalidità - dichiarava sanati gli indebiti relativi alla pensione categoria IR n. 31730413, per gli anni dall'1.01.2016 al 31.12.2017, disapplicando i provvedimenti dell' del 16.07.2020, 31.07.2019, Pt_1
4.08.2018 e 1.11.2018 con i quali erano stati comunicati i crediti residui dell'ente da recuperare;
dichiarava il diritto del ricorrente all'accesso per gli anni 2017, 2018 e 2019 al beneficio dell'indennità di disoccupazione agricola e per l'effetto condannava l' al pagamento a tale titolo della somma di Pt_1
euro 12.867,54, oltre accessori;
rigettava la domanda del relativa al CP_1
risarcimento del danno per incremento della base imponibile ai fini fiscali e condannava l al pagamento delle spese del giudizio. Pt_1
Impugnava la sentenza l'istituto previdenziale con ricorso depositato il 18 novembre 2022
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto il termine per il deposito di note telematiche-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi integralmente richiamati, l' , Pt_1
con il primo motivo, in sintesi lamenta la violazione degli artt. 52 L.
88/1989 e 13 L. 412/1991; deduce che non ricorre nel caso di specie un errore imputabile all'ente circa la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto al con decorrenza settembre 2012, sulla base CP_1
dei redditi dallo stesso dichiarati;
che l'indebito scaturisce dalla revoca del trattamento minimo per superamento dei limiti reddituali;
che il non CP_1
aveva comunicato all' la situazione reddituale incidente sulle Pt_1
prestazioni in godimento;
che tale omessa o incompleta segnalazione dei dati reddituali all' comporta la ripetibilità delle somme indebitamente Pt_1 percepite, in quanto il comportamento del pensionato integra una situazione di dolo omissivo contemplata dall'art. 13 L. 412/1991.
Evidenzia che la liquidazione della disoccupazione agricola è stata impedita da un primo indebito, relativo al periodo dal 01/09/2012 al
31/01/2015, scaturito a seguito campagna RED anno d'imposta 2012, per essere stato superato il limite reddituale coniugale per l'integrazione al trattamento minimo;
aggiunge che già con provvedimento del 19/12/2014 risultava comunicata la ricostituzione dell'assegno, per la quale era venuto meno il diritto al trattamento minimo e che la disoccupazione agricola per gli anni 2017-2018 e 2019 è stata utilizzata a scomputo del debito anzidetto nonché dei successivi formatisi negli anni 2016 e 2017; in relazione a cui esso ente aveva successivamente comunicato, con nota del 1/11/2018, la sussistenza di indebito (n° 14742967 categoria. IR n. 31730413), relativo agli anni dal 01/01/2016 al 31/12/2017, sulla base della comunicazione da parte del dei redditi per l'anno 2016. CP_1
Rileva che esso ente è tenuto per legge a compensare le somme indebite con eventuali crediti per prestazioni in godimento mediante trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente e aggiunge di non avere prodotto in primo grado il documento con cui si comunicava l'indebito per gli anni dal 2012 al 2015, in quanto ricadeva sulla controparte l'onere di dimostrare la sussistenza dell'assegno nella misura ritenuta dovuta.
2. Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il diritto del all'indennità di disoccupazione agricola per CP_1
gli anni 2017, 2018 e 2019 e deduce che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere verificata la sanatoria dell'indebito contestato, ciò non può consentire il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola in misura integrale, ma solo nella misura eccedente la somma pagata nei medesimi anni a titolo di assegno ordinario di invalidità. Evidenzia che la compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte parti di un rapporto obbligatorio, si estinguono per le quantità corrispondenti e che quanto pagato a titolo di assegno di invalidità può essere compensato dall'ente previdenziale all'atto della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Chiede che il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola venga dichiarato dovuto nella sola quota eccedente la somma pagata nei rispettivi anni di riferimento a titolo di assegno ordinario di invalidità.
3. L'appello va accolto nei limiti di seguito indicati.
4. Il primo motivo, relativo alla sussistenza dell'indebito in relazione a somme percepite indebitamente dal a titolo di assegno di invalidità, è fondato. CP_1
In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2018, n. 26231; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; Cass. Civ., sez. UU, del 04/08/2010, n. 18046).
Oggetto del presente giudizio è la sussistenza dell'indebito comunicato dall' a con nota del 1/11/2018 relativamente al Pt_1 Controparte_1
periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, per la somma complessiva di
€.11.110,58.
Tale indebito scaturisce dalla verifica effettuata dall'ente previdenziale circa i redditi del da cui è derivata la rettifica dell'assegno di CP_1
invalidità dallo stesso percepito, in conformità a quanto previsto dall'art. 1
L. n.222/1984, che ai commi terzo quarto e quinto dispone che “…3.
L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione. 5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114
…”.
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata - circa il fatto che il non avrebbe avuto notizia dell'indebito sopra indicato - l' CP_1 Pt_1
ha documentato che la nota dell' 1/11/2018 è stata comunicata al e CP_1
a tal fine ha prodotto nel presente grado il relativo avviso di ricevimento, spedito il 20.11.2018 e ricevuto dal il 22.11.2018; non vi è dubbio che CP_1
l'avviso in oggetto si riferisca alla nota dell'1/11/2018, in quanto lo stesso riporta in alto a sinistra il numero della nota stessa (n.68953399005).
La suddetta produzione – e sul punto vanno rigettate le contestazioni dell'appellato - è ammissibile, ancorchè prodotta tardivamente solo nel presente grado di appello, in quanto indispensabile per la decisione. L'ammissione del documento trova fondamento nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 437 cpc comma 2, in conformità al principio per cui i poteri istruttori del giudice del lavoro vanno utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa e i documenti possono essere acquisiti d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se risultino indispensabili per la decisione al fine di integrare una pista probatoria già emersa e al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio (in tal senso, si vedano, Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024, n.6201; Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020
n.26597).
Risulta dagli atti che l' , oltre a comunicare al la nota Pt_1 CP_1
dell'1.11.2018 ha inviato allo stesso, sempre in ordine all'indebito oggetto di causa, una ulteriore nota del 29.3.2019, ricevuta dall'appellato il
29.4.2019 (cfr. avviso di ricevimento prodotto nel fascicolo di primo grado dell'ente), in cui si rendeva noto al pensionato che: “…con una precedente lettera del 06/11/2018, Le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2017, sono stati pagati 11.110,58 euro in più sulla pensione cat. IR n.31730413 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti …”.
A fronte dei documenti sopra indicati, sono infondate le deduzioni del CP_1
che assume di non avere avuto notizia dell'indebito in questione.
5. Sono altresì infondate le deduzioni difensive del relative ad un CP_1
presunto ritardo da parte dell' nello svolgimento dell'attività di Pt_1
verifica dei dati reddituali e di recupero delle somme non dovute, atteso che al contrario l'ente appellante ha documentato di avere effettuato la verifica dei redditi e la successiva comunicazione dell'indebito in modo tempestivo, nel rispetto dei termini di legge.
Nella specie trova applicazione la procedura delineata dall'art. 13 della legge n. 412/1991, a tenore del quale: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' Pt_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere Pt_1
organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma
2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
6. Circa i tempi in cui l è tenuto a procedere, ai sensi del comma 2 del Pt_1
citato art.13, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile Pt_1
in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3802).
La Suprema Corte ha altresì statuito che: “La n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, Pt_1
al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di Pt_1
restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13918).
Si veda anche Cassazione civile sez. lav., 19/11/2024, n.29689, che ha chiarito che la citata disciplina si giustifica “…in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona
l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle Pt_1
verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.);13. si è poi precisato che
"la questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori e, quindi, Pt_1
nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2"
(così Cass. nr. 3802 del 2019);…”. Nel caso in esame nessun ritardo è imputabile all'ente che, come sopra detto, ha proceduto a notificare l'indebito in data 22.11.2018, dunque nell'anno successivo a quello (2017) in cui il pensionato ha comunicato i redditi per l'anno 2016.
7. Dai dati reddituali del nonché da quelli del di lui coniuge per l'anno CP_1
di imposta 2016 emerge il superamento dei limiti previsti per l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità (si vedano l'allegata tab.
E, relativa ai limiti reddituali oltre il quale va escluso il trattamento minimo, che per l'anno 2016 riporta per i pensionati coniugati il limite di €.
17.474,73; si vedano altresì i dati reddituali dell'appellato, da cui emerge che ha dichiarato nel 2016 reddito da lavoro dipendente per €. CP_1
10.270,00, reddito da terreni e fabbricati per €. 2.340,00, redditi da lavoro dipendente del coniuge per € 13.800,00). La suddetta documentazione comprova che nell'anno 2016 al non spettava l'integrazione al CP_1
trattamento minimo dell'assegno e che dunque allo stesso per il periodo
2016-2017 sono state corrisposte indebitamente somme non spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Dalla citata documentazione si trae pertanto la legittimità dell'azione di recupero effettuata dall'ente previdenziale in conformità al citato art. 13 della legge n. 412/1991.
Da tanto consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che è tenuto a restituire all' la somma indicata Controparte_1 Pt_1
nella nota dell'1.11.2008, pari ad €.11.110,58, indebitamente percepita nell'anno 2016 a titolo di assegno ordinario.
Per completezza di motivazione va evidenziato che nel presente giudizio non è stata documentata dall'ente previdenziale alcuna altra azione di recupero e dunque non sono rilevanti le deduzioni relative al periodo antecedente il 2016; lo stesso nella comparsa di costituzione di primo Pt_1
grado ha precisato che non risulta “…notificata sino ad oggi alcuna comunicazione di debito per €. 23.606,77 …”; non sono dunque stati documentati dall'ente ulteriori indebiti relativamente all'esclusione dell'appellato dall'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, nei termini sopra specificati.
8. E', invece, solo parzialmente fondato il secondo motivo di appello, relativo alla indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019 riconosciuta al ma allo stesso non erogata dall . CP_1 Pt_1
Nella specie, in cui uno stesso soggetto è titolare di un trattamento di invalidità e della disoccupazione agricola, trova applicazione il comma 7 del DL n.148/1993 convertito in legge n.236/1993, secondo cui: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
La Corte Costituzionale con sentenza n.218/1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 7 nonché dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993 - che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto- legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), - nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451.
Ciò premesso, evidenzia il collegio che erroneamente l'ente previdenziale, nella comparsa di costituzione di primo grado, ha dedotto che aveva CP_1
optato per l'assegno di invalidità e ha sostenuto che allo stesso non era dovuta alcuna somma a titolo di disoccupazione agricola.
Viceversa, dalla documentazione prodotta dall'appellato, risulta che lo stesso ha optato per la indennità di disoccupazione agricola: al riguardo, si vedano domanda del 7.3.2018 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2017, domanda del 9.3.2019 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2018, domanda del 29.2.2020 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2019, in ciascuna delle quali il ha dichiarato “ di CP_1
essere titolare di assegno ordinario di invalidità e di voler optare per il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola (indennità ordinaria/trattamenti speciali)”.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente statuito che al
è dovuta la indennità di disoccupazione agricola per le annualità sopra CP_1
indicate, nella misura, risultante dai prospetti in atti, di €. 4.045,66 per l'anno 2017, di €. 4.060,80 per l'anno 2018, di €. 4.761,94 per l'anno 2019.
Va dunque confermata la statuizione della sentenza appellata che ha dichiarato il diritto del al beneficio della indennità di disoccupazione CP_1
agricola per gli anni 2017-2018 e 2019.
9. È tuttavia infondata la domanda proposta in primo grado dal volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del suddetto beneficio in misura integrale per ciascuna delle annualità sopra indicate. Al riguardo risulta corretta la disposta compensazione, attuata dall'
[...]
, tra le somme corrisposte al indebitamente a titolo di CP_2 CP_1
assegno di invalidità nei termini già indicati (€. 11.110,58) e quelle dovute all'appellato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2017-2018 e 2019.
Ne consegue che, solo in tali limiti, sussiste il diritto del a percepire CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017-2018-2019 limitatamente alla somma eccedente quanto indebitamente percepito dal a titolo di assegno di invalidità. CP_1
10. Le spese sia del primo che del secondo grado vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma: dichiara dovuta da all' la somma di euro Controparte_1 Pt_1
€.11.110,58 di cui alla nota di indebito dell'1.11.2018; dichiara il diritto di a percepire la indennità di Controparte_1
disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019; condanna l' a corrispondere a la indennità Pt_1 Controparte_1
di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019, limitatamente alla quota eccedente la somma indebitamente percepito dal a titolo CP_1
di assegno di invalidità nei termini di cui in parte motiva;
compensa tra le parti le spese del primo e del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1083/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Maria
Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Guarino, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 998/2022, pubblicata il 13.10.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' - volto all'annullamento dei CP_1 Pt_1
provvedimenti con cui al era stata comunicata la non erogazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019 in ragione di preesistenti indebiti per somme corrisposte in eccedenza sulla pensione di invalidità - dichiarava sanati gli indebiti relativi alla pensione categoria IR n. 31730413, per gli anni dall'1.01.2016 al 31.12.2017, disapplicando i provvedimenti dell' del 16.07.2020, 31.07.2019, Pt_1
4.08.2018 e 1.11.2018 con i quali erano stati comunicati i crediti residui dell'ente da recuperare;
dichiarava il diritto del ricorrente all'accesso per gli anni 2017, 2018 e 2019 al beneficio dell'indennità di disoccupazione agricola e per l'effetto condannava l' al pagamento a tale titolo della somma di Pt_1
euro 12.867,54, oltre accessori;
rigettava la domanda del relativa al CP_1
risarcimento del danno per incremento della base imponibile ai fini fiscali e condannava l al pagamento delle spese del giudizio. Pt_1
Impugnava la sentenza l'istituto previdenziale con ricorso depositato il 18 novembre 2022
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto il termine per il deposito di note telematiche-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi integralmente richiamati, l' , Pt_1
con il primo motivo, in sintesi lamenta la violazione degli artt. 52 L.
88/1989 e 13 L. 412/1991; deduce che non ricorre nel caso di specie un errore imputabile all'ente circa la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto al con decorrenza settembre 2012, sulla base CP_1
dei redditi dallo stesso dichiarati;
che l'indebito scaturisce dalla revoca del trattamento minimo per superamento dei limiti reddituali;
che il non CP_1
aveva comunicato all' la situazione reddituale incidente sulle Pt_1
prestazioni in godimento;
che tale omessa o incompleta segnalazione dei dati reddituali all' comporta la ripetibilità delle somme indebitamente Pt_1 percepite, in quanto il comportamento del pensionato integra una situazione di dolo omissivo contemplata dall'art. 13 L. 412/1991.
Evidenzia che la liquidazione della disoccupazione agricola è stata impedita da un primo indebito, relativo al periodo dal 01/09/2012 al
31/01/2015, scaturito a seguito campagna RED anno d'imposta 2012, per essere stato superato il limite reddituale coniugale per l'integrazione al trattamento minimo;
aggiunge che già con provvedimento del 19/12/2014 risultava comunicata la ricostituzione dell'assegno, per la quale era venuto meno il diritto al trattamento minimo e che la disoccupazione agricola per gli anni 2017-2018 e 2019 è stata utilizzata a scomputo del debito anzidetto nonché dei successivi formatisi negli anni 2016 e 2017; in relazione a cui esso ente aveva successivamente comunicato, con nota del 1/11/2018, la sussistenza di indebito (n° 14742967 categoria. IR n. 31730413), relativo agli anni dal 01/01/2016 al 31/12/2017, sulla base della comunicazione da parte del dei redditi per l'anno 2016. CP_1
Rileva che esso ente è tenuto per legge a compensare le somme indebite con eventuali crediti per prestazioni in godimento mediante trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente e aggiunge di non avere prodotto in primo grado il documento con cui si comunicava l'indebito per gli anni dal 2012 al 2015, in quanto ricadeva sulla controparte l'onere di dimostrare la sussistenza dell'assegno nella misura ritenuta dovuta.
2. Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il diritto del all'indennità di disoccupazione agricola per CP_1
gli anni 2017, 2018 e 2019 e deduce che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere verificata la sanatoria dell'indebito contestato, ciò non può consentire il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola in misura integrale, ma solo nella misura eccedente la somma pagata nei medesimi anni a titolo di assegno ordinario di invalidità. Evidenzia che la compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte parti di un rapporto obbligatorio, si estinguono per le quantità corrispondenti e che quanto pagato a titolo di assegno di invalidità può essere compensato dall'ente previdenziale all'atto della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Chiede che il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola venga dichiarato dovuto nella sola quota eccedente la somma pagata nei rispettivi anni di riferimento a titolo di assegno ordinario di invalidità.
3. L'appello va accolto nei limiti di seguito indicati.
4. Il primo motivo, relativo alla sussistenza dell'indebito in relazione a somme percepite indebitamente dal a titolo di assegno di invalidità, è fondato. CP_1
In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2018, n. 26231; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; Cass. Civ., sez. UU, del 04/08/2010, n. 18046).
Oggetto del presente giudizio è la sussistenza dell'indebito comunicato dall' a con nota del 1/11/2018 relativamente al Pt_1 Controparte_1
periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, per la somma complessiva di
€.11.110,58.
Tale indebito scaturisce dalla verifica effettuata dall'ente previdenziale circa i redditi del da cui è derivata la rettifica dell'assegno di CP_1
invalidità dallo stesso percepito, in conformità a quanto previsto dall'art. 1
L. n.222/1984, che ai commi terzo quarto e quinto dispone che “…3.
L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione. 5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114
…”.
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata - circa il fatto che il non avrebbe avuto notizia dell'indebito sopra indicato - l' CP_1 Pt_1
ha documentato che la nota dell' 1/11/2018 è stata comunicata al e CP_1
a tal fine ha prodotto nel presente grado il relativo avviso di ricevimento, spedito il 20.11.2018 e ricevuto dal il 22.11.2018; non vi è dubbio che CP_1
l'avviso in oggetto si riferisca alla nota dell'1/11/2018, in quanto lo stesso riporta in alto a sinistra il numero della nota stessa (n.68953399005).
La suddetta produzione – e sul punto vanno rigettate le contestazioni dell'appellato - è ammissibile, ancorchè prodotta tardivamente solo nel presente grado di appello, in quanto indispensabile per la decisione. L'ammissione del documento trova fondamento nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 437 cpc comma 2, in conformità al principio per cui i poteri istruttori del giudice del lavoro vanno utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa e i documenti possono essere acquisiti d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se risultino indispensabili per la decisione al fine di integrare una pista probatoria già emersa e al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio (in tal senso, si vedano, Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024, n.6201; Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020
n.26597).
Risulta dagli atti che l' , oltre a comunicare al la nota Pt_1 CP_1
dell'1.11.2018 ha inviato allo stesso, sempre in ordine all'indebito oggetto di causa, una ulteriore nota del 29.3.2019, ricevuta dall'appellato il
29.4.2019 (cfr. avviso di ricevimento prodotto nel fascicolo di primo grado dell'ente), in cui si rendeva noto al pensionato che: “…con una precedente lettera del 06/11/2018, Le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2017, sono stati pagati 11.110,58 euro in più sulla pensione cat. IR n.31730413 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti …”.
A fronte dei documenti sopra indicati, sono infondate le deduzioni del CP_1
che assume di non avere avuto notizia dell'indebito in questione.
5. Sono altresì infondate le deduzioni difensive del relative ad un CP_1
presunto ritardo da parte dell' nello svolgimento dell'attività di Pt_1
verifica dei dati reddituali e di recupero delle somme non dovute, atteso che al contrario l'ente appellante ha documentato di avere effettuato la verifica dei redditi e la successiva comunicazione dell'indebito in modo tempestivo, nel rispetto dei termini di legge.
Nella specie trova applicazione la procedura delineata dall'art. 13 della legge n. 412/1991, a tenore del quale: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' Pt_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere Pt_1
organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma
2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
6. Circa i tempi in cui l è tenuto a procedere, ai sensi del comma 2 del Pt_1
citato art.13, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile Pt_1
in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3802).
La Suprema Corte ha altresì statuito che: “La n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, Pt_1
al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di Pt_1
restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13918).
Si veda anche Cassazione civile sez. lav., 19/11/2024, n.29689, che ha chiarito che la citata disciplina si giustifica “…in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona
l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle Pt_1
verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.);13. si è poi precisato che
"la questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori e, quindi, Pt_1
nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2"
(così Cass. nr. 3802 del 2019);…”. Nel caso in esame nessun ritardo è imputabile all'ente che, come sopra detto, ha proceduto a notificare l'indebito in data 22.11.2018, dunque nell'anno successivo a quello (2017) in cui il pensionato ha comunicato i redditi per l'anno 2016.
7. Dai dati reddituali del nonché da quelli del di lui coniuge per l'anno CP_1
di imposta 2016 emerge il superamento dei limiti previsti per l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità (si vedano l'allegata tab.
E, relativa ai limiti reddituali oltre il quale va escluso il trattamento minimo, che per l'anno 2016 riporta per i pensionati coniugati il limite di €.
17.474,73; si vedano altresì i dati reddituali dell'appellato, da cui emerge che ha dichiarato nel 2016 reddito da lavoro dipendente per €. CP_1
10.270,00, reddito da terreni e fabbricati per €. 2.340,00, redditi da lavoro dipendente del coniuge per € 13.800,00). La suddetta documentazione comprova che nell'anno 2016 al non spettava l'integrazione al CP_1
trattamento minimo dell'assegno e che dunque allo stesso per il periodo
2016-2017 sono state corrisposte indebitamente somme non spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Dalla citata documentazione si trae pertanto la legittimità dell'azione di recupero effettuata dall'ente previdenziale in conformità al citato art. 13 della legge n. 412/1991.
Da tanto consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che è tenuto a restituire all' la somma indicata Controparte_1 Pt_1
nella nota dell'1.11.2008, pari ad €.11.110,58, indebitamente percepita nell'anno 2016 a titolo di assegno ordinario.
Per completezza di motivazione va evidenziato che nel presente giudizio non è stata documentata dall'ente previdenziale alcuna altra azione di recupero e dunque non sono rilevanti le deduzioni relative al periodo antecedente il 2016; lo stesso nella comparsa di costituzione di primo Pt_1
grado ha precisato che non risulta “…notificata sino ad oggi alcuna comunicazione di debito per €. 23.606,77 …”; non sono dunque stati documentati dall'ente ulteriori indebiti relativamente all'esclusione dell'appellato dall'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, nei termini sopra specificati.
8. E', invece, solo parzialmente fondato il secondo motivo di appello, relativo alla indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019 riconosciuta al ma allo stesso non erogata dall . CP_1 Pt_1
Nella specie, in cui uno stesso soggetto è titolare di un trattamento di invalidità e della disoccupazione agricola, trova applicazione il comma 7 del DL n.148/1993 convertito in legge n.236/1993, secondo cui: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
La Corte Costituzionale con sentenza n.218/1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 7 nonché dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993 - che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto- legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), - nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451.
Ciò premesso, evidenzia il collegio che erroneamente l'ente previdenziale, nella comparsa di costituzione di primo grado, ha dedotto che aveva CP_1
optato per l'assegno di invalidità e ha sostenuto che allo stesso non era dovuta alcuna somma a titolo di disoccupazione agricola.
Viceversa, dalla documentazione prodotta dall'appellato, risulta che lo stesso ha optato per la indennità di disoccupazione agricola: al riguardo, si vedano domanda del 7.3.2018 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2017, domanda del 9.3.2019 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2018, domanda del 29.2.2020 relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2019, in ciascuna delle quali il ha dichiarato “ di CP_1
essere titolare di assegno ordinario di invalidità e di voler optare per il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola (indennità ordinaria/trattamenti speciali)”.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente statuito che al
è dovuta la indennità di disoccupazione agricola per le annualità sopra CP_1
indicate, nella misura, risultante dai prospetti in atti, di €. 4.045,66 per l'anno 2017, di €. 4.060,80 per l'anno 2018, di €. 4.761,94 per l'anno 2019.
Va dunque confermata la statuizione della sentenza appellata che ha dichiarato il diritto del al beneficio della indennità di disoccupazione CP_1
agricola per gli anni 2017-2018 e 2019.
9. È tuttavia infondata la domanda proposta in primo grado dal volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del suddetto beneficio in misura integrale per ciascuna delle annualità sopra indicate. Al riguardo risulta corretta la disposta compensazione, attuata dall'
[...]
, tra le somme corrisposte al indebitamente a titolo di CP_2 CP_1
assegno di invalidità nei termini già indicati (€. 11.110,58) e quelle dovute all'appellato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2017-2018 e 2019.
Ne consegue che, solo in tali limiti, sussiste il diritto del a percepire CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017-2018-2019 limitatamente alla somma eccedente quanto indebitamente percepito dal a titolo di assegno di invalidità. CP_1
10. Le spese sia del primo che del secondo grado vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma: dichiara dovuta da all' la somma di euro Controparte_1 Pt_1
€.11.110,58 di cui alla nota di indebito dell'1.11.2018; dichiara il diritto di a percepire la indennità di Controparte_1
disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019; condanna l' a corrispondere a la indennità Pt_1 Controparte_1
di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019, limitatamente alla quota eccedente la somma indebitamente percepito dal a titolo CP_1
di assegno di invalidità nei termini di cui in parte motiva;
compensa tra le parti le spese del primo e del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi