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20 luglio 1993
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8 giugno 1995
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28 luglio 2011
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 .
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26 .
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31 .(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 .
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26 .
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31 .(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
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- 1. Diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2011 · 8.459482
Giurisprudenza • 197
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 25/07/2023, n. 1249Provvedimento: […] Quanto alla lamentata illegittimità della trattenuta effettuata a titolo di indennità di disoccupazione non dovuta, in quanto incompatibile con l'assegno di cui all'art. 1 L 222/84, occorre premettere che, con sentenza n. 234/2011, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevedeva, per i lavoratori beneficiari di assegno ordinario di invalidità, il diritto, nel caso in cui gli stessi avessero avuto diritto al sussidio di disoccupazione, di optare per l'una o per l'altra prestazione.Leggi di più...
- diritto di opzione·
- indennità di disoccupazione·
- onere della prova danno·
- illegittimità costituzionale·
- trattenuta IRPEF·
- divieto di cumulo prestazioni previdenziali·
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- giurisdizione del giudice del lavoro·
- sentenza Corte Costituzionale n. 234/2011·
- art. 127 ter c.p.c.