Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13918
CASS
Sentenza 20 maggio 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'INPS provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13918
    Data del deposito : 20 maggio 2021

    Testo completo