Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 111
Articolo 1
Versione
15 marzo 1963
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 1.270 milioni per il reintegro del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sara' provveduto mediante un'aliquota del gettito derivante dall'applicazione del provvedimento che prevede l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 marzo 1963