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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1934/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 e presentato dai coniugi e , con l'avv. PAGOTTO HENRY Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 30/10/2004 a WEST SURREY (REGNO UNITO), atto trascritto nei pubblici registri italiani.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
23.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 15.05.2025 e
19.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1934/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/10/2004 da (C.F. ), n. a VI NE Parte_1 C.F._1
(TV) il 11/08/1979, e (C.F. ), n. in Parte_2 C.F._2
BOLIVIA il 08/09/1979, e trascritto al n. 10, Parte II, Serie C,
Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VI NE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) Nella casa sita in TO VE (TV), Via Borgo Vendran n.
33, di proprietà esclusiva del padre della ricorrente Parte_1
ove i coniugi, in forza e ragione del contratto di comodato
[...]
relativo all'immobile de quo, avevano stabilito il loro centro di affari, interessi ed affetti, continueranno a dimorare abitualmente ovvero risiedere stabilmente la ridetta signora Parte_1
e la figlia . Persona_1
QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE, MAGGIORENNE MA NON
ANCORA ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE / INDIPENDENTE ED AL
SOSTENIMENTO DELLE SPESE STRAORDINARIE disporre che il sig. Pt_2
versi alla signora la somma di € 250,00
[...] Parte_1 (diconsi duecentocinquanta,00 euro) per dodici mensilità annue a mezzo conto corrente intestato alla predetta signora Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, verranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno sulla base della relativa rammostranda documentazione.
Per l'identificazione e le modalità di concertazione delle spese straordinarie le parti rinviano a quanto previsto dal protocollo per il processo di famiglia del qui adito Tribunale di Treviso.
Con la presente “Nota” le parti dichiarano espressamente di avere tra loro raggiunto un accordo in ordine alla ripartizione dell'importo spettante a titolo di Assegno Unico Universale, assegno ad oggi dell'importo di € 250,00 (diconsi duecentocinquanta,00 euro) mensili che sarà, come fin qui è stato, ad integrale ed esclusivo appannaggio della signora genitore presso / con Parte_1
la quale la figlia maggiorenne continuerà a vivere” Per_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI NE
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi