Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04949/2025REG.PROV.COLL.
N. 00905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2025, proposto dall’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (RA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
la Società RE Depurazione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza D’Ara Coeli, n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Prima, 23 ottobre 2024, n. 160, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società RE Depurazione s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025, il Cons. Antonella Manzione e udita per l’appellata l’avvocato Federica Fischetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Oggetto del giudizio è la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente (d’ora in avanti solo RA o l’Autorità) n. 477/2023/R/IDR, recante « Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali», che nei relativi allegati (A e B) nell’elenco degli operatori esclusi dalla premialità della misura incentivante la Società RE Depurazione s.r.l.
1.1. Va premesso in fatto che la RE Depurazione s.r.l. (di seguito solo RE o la Società) gestisce un impianto centralizzato di collettamento e depurazione delle acque reflue, ubicato presso il Comune di Torbole Casaglia in provincia di Brescia, destinato a servire un’area limitrofa al torrente RE, che interessa dieci Comuni – Torbole Casaglia, Castel ME, NA, Monticelli US, ET, SS, EN AI, LE, AG e Ome – per un totale di circa 70.000 abitanti. In particolare, la RE si occupa della depurazione delle acque reflue ed opera in qualità di “grossista”, nel senso che le rivende alle Società che gestiscono il Sistema idrico integrato (SII) per i Comuni sopracitati, ovvero Acque Bresciane s.r.l. (di seguito “AB”) e A2A Ciclo idrico s.p.a. (di seguito “A2A”), entrambe ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale (A.T.O.) di Brescia.
1.2. La delibera impugnata costituisce il punto di approdo di un complesso processo valutativo che trova i suoi presupposti nella deliberazione del 27 dicembre 2017, n. 917, che ha fissato i livelli minimi e gli obiettivi di qualità tecnica di tutti i servizi che compongono quello idrico integrato, introducendo un meccanismo di incentivazione, articolato in premi e penalità, quantificati a partire dal 2020, sulla base delle p erformance realizzate dai gestori in ciascuno dei due anni precedenti (art. 25). In maggior dettaglio, il modello di regolazione è basato su un sistema di indicatori composto da:
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
- standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità.
È con riferimento a questi ultimi che gli enti di governo degli A.T.O. devono individuare, relativamente ad ognuno dei gestori operanti sul territorio di pertinenza, la “classe” di partenza e l’ “obiettivo di miglioramento/mantenimento” da conseguire annualmente, tenuto conto che « gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente […]» (cfr. art. 4.2 Deliberazione 917/2017/IDR).
1.3. Ai fini dell’erogazione del premio o dell’applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e di “eccellenza” (di cui agli Stadi III, IV e V), l’Autorità è tenuta ad elaborare, con riferimento a ogni annualità, una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 27 della richiamata regolamentazione (RQTI).
1.4. Il meccanismo ha avuto una sua prima attuazione con la valutazione del biennio 2018-2019, avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR e portato a compimento con deliberazione 183/2022/R/IDR. In tale circostanza, la Società RE veniva ammessa al meccanismo incentivante relativamente ai macro-indicatori M5 e M6 e valutata positivamente in punto di raggiungimento dell’obiettivo affidatole.
1.5 Con successiva deliberazione 107/2022/R/IDR RA ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative relative al biennio successivo, 2020-2021. Per quanto qui più di rilievo, in tale sede ha precisato come, da un lato, « l’Ente di governo dell’ambito sia tenuto a comunicare all’Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle performance del pertinente gestore per il biennio 2020-2021, entro il 30 aprile 2022, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall’Autorità»; dall’altro, l’esclusione dalle premialità per i gestori « che non abbiano proceduto a versare alla CSEA la componente perequativa UI2 – volta ad alimentare il Conto per la promozione della qualità – istituita all’articolo 33 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2)» .
1.6. Con nota metodologica approvata con deliberazione 303/2023/R/IDR del 28 giugno 2023 (meglio conosciuta come seconda Nota metodologica), confermando l’impostazione adottata per il primo biennio, ha infine riportato – in analogia con i contenuti della c.d. prima Nota metodologica – le valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante e, conseguentemente, le casistiche di esclusione applicabili ai gestori. In particolare, anche in questo caso, ha escluso dall’attribuzione delle premialità i gestori del SII:
i. per « omesso versamento a CSEA delle componenti perequative per il settore idrico», ribadendo tuttavia che la fattispecie non opera per « i gestori non tenuti al versamento delle componenti perequative, dal momento che non fatturano agli utenti finali» (art. 3.35 della seconda Nota metodologica);
ii. « invio dei dati RQTI 2020-2021 successivo al 30/4/2022 o mancato invio dei registri (laddove richiesti) entro il 3/10/2022», in quanto « l’individuazione di un termine perentorio per la trasmissione dei dati risulta requisito fondamentale per assicurare parità di trattamento, nonché un adeguato approfondimento istruttorio alle gestioni valutate» .
1.7. Infine, con la deliberazione di cui è causa, ha escluso la Depurazione s.r.l. dal beneficio (inserendola quindi negli elenchi di cui all’allegato B), in quanto asseritamente inadempiente ad entrambi gli obblighi di cui sopra.
2. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, la Società RE Depurazione s.r.l. ha impugnato tale deliberazione a gli atti ad essa presupposti.
2.1. In punto di fatto, ha preliminarmente precisato:
- di aver trasmesso all’Ente di governo dell’A.T.O. di Brescia i dati tecnici richiesti dall’Autorità con PEC del 19 aprile 2022, documentando altresì il successivo inoltro ad RA da parte di quest’ultimo in data 29 aprile 2022 (sempre mediante PEC), dunque nel rispetto del termine del 30 aprile 2022;
- di aver riscontrato il 15 settembre 2022 (pertanto egualmente nel rispetto del termine del 30 ottobre 2022) la richiesta di RA di integrazioni documentali e inoltro dei registri della Società;
-di non aver versato alcuna componente perequativa UI2 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, CSEA, come del resto già accaduto per il biennio precedente, in quanto il relativo adempimento grava sul Gestore del SII (nel caso di specie, le Società AB e A2A) in base sia alla disciplina regolatoria dell’Autorità, sia al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche nell’ipotesi, come quella di cui è causa, in cui il servizio di depurazione è svolto da un soggetto diverso e separato dagli altri.
2.2. In punto di diritto, ha articolato due distinti motivi di gravame, di seguito sintetizzati:
- difetto di motivazione, in quanto la deliberazione impugnata non avrebbe indicato in maniera sufficiente e adeguata le ragioni poste a fondamento dell’esclusione dal meccanismo premiale previsto dalle precedenti deliberazioni;
- insussistenza dei due presupposti di esclusione dal meccanismo premiale, atteso che, per un verso, non sussisteva a carico della Società alcun obbligo di versare le componenti perequative alla CSEA, stante il tipo di servizio prestato, e, per altro verso, i dati RQTI 2020-2021 erano stati trasmessi all’Ente di governo dell’A.T.O. di riferimento addirittura con anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile 2022 e a seguire inoltrati da quest’ultimo ad RA il 29 aprile 2022.
3. Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, dopo aver respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 27 del 15 gennaio 2024 –riformata in appello, ma ai soli fini della celere fissazione della trattazione nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza della Sezione n. 931 del 13 marzo 2024 –, nonché integrato il contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i gestori risultati destinatari di premialità nell’ambito del medesimo procedimento, ha accolto il ricorso, previa estromissione dalla causa del Ministero dell’ambiente, che ne aveva fatto richiesta. Ha condannato altresì l’Autorità al pagamento delle spese di lite.
3.1. Secondo il Tribunale adito, il combinato disposto degli artt. 154 – che stabilisce che la « tariffa del servizio idrico integrato », inteso come il « corrispettivo» dello stesso, include le attività di acquedottistica, fognatura e depurazione – con l’art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, precisa che essa è incassata « dal gestore del servizio idrico integrato » ovvero dal gestore del servizio di acquedotto « qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, […] il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ». Pertanto, non essendo la Società «[…] tenuta a riscuotere la componente UI2 della tariffa volta a finanziare i meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, non era di conseguenza tenuta a versare tale componente della tariffa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato A) alla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata con la deliberazione 918/2017/R/IDR (con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il triennio 2016-2019, c.d. MTI-2) ».
3.2. Quanto al secondo motivo di esclusione dagli incentivi, dalla memoria difensiva di RA sarebbe emerso che la vera causa della stessa andava ravvisata nel tardivo inoltro dei dati afferenti alla predisposizione tariffaria di aggiornamento MTI-2, estendendo a tale adempimento il termine del 30 aprile 2022, che viceversa non è previsto dalla deliberazione n. 107/2022/IDR/r del 15 marzo 2022.
4. L’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente ha interposto appello avverso tale pronuncia, notificato in data 23 gennaio 2025.
4.1. In via preliminare ha evidenziato come con nota del 6 luglio 2023, prot. 45256, inviata dalla competente Direzione “Investimenti e sostenibilità ambientale” si era già dato atto che il riferimento all’omesso versamento alla CSEA delle componenti perequative costituiva un mero errore materiale e che la preannunciata esclusione dal sistema premiale sarebbe avvenuta esclusivamente per il tardivo inoltro dei dati afferenti alla predisposizione tariffaria MTI-2 (v. il documento all. n. 24 alla memoria difensiva cautelare di RA, versato in atti del fascicolo del primo grado di giudizio).
4.2. Ha quindi formulato un unico, articolato motivo di gravame lamentando travisamento dei fatti e violazione o falsa applicazione dell’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in una con l’art. 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, così come integrati dalla deliberazione RA 15 marzo 2022, n. 107/2022/R/idr e dalla seconda Nota metodologica di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 28 giugno 2023, n. 303/2023/R/idr.
4.2.1. L’unico motivo di esclusione, dunque, di per sé sufficiente a giustificarla, era noto alla Società in ragione della ricordata nota del 6 luglio 2023, il cui allegato menzionava espressamente, nella casella « Motivazione di dettaglio », il mancato invio della predisposizione tariffaria MTI-3. Pertanto la RE aveva ben chiaro l’effettivo significato della formula, sinteticamente adoperata nella deliberazione impugnata per esplicitare le ragioni dell’esclusione, ma da intendere riferita a tale inadempimento. Diversamente da quanto opinato dal T.a.r. per la Lombardia, peraltro, l’omissione in oggetto sarebbe essa pure espressamente prevista come causa di esclusione dal beneficio: la deliberazione di avvio del procedimento di riconoscimento delle premialità, n. 107/2022/R/idr., infatti, reca espressamente che per la «[…] identificazione del set di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V di cui all’articolo 26 della RQTI, nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2020-2021 », vanno escluse tutte «[…] le gestioni il cui Ente di governo dell’ambito non abbia trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente ». La seconda Nota metodologica richiama espressamente sia ridetta deliberazione di avvio del procedimento che la prima Nota metodologica (delibera n. 98/2022/R/idr), ivi comprese le casistiche di esclusione, «[…] di fatto confermando le fattispecie individuate – per il precedente biennio 2018-2019 – con la richiamata nota metodologica di cui alla delibera 98/2022/R/IDR ».
5. Si è costituita in giudizio la Società RE Depurazione s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
5.1. Con memoria versata in atti il 18 aprile 2025, preceduta dalla produzione di copiosa documentazione afferente la vicenda, dopo aver ricostruito i passaggi salienti del procedimento, anche giurisdizionale, ha in particolare stigmatizzato l’emersione, per la prima volta con memoria depositata nel giudizio di primo grado l’8 gennaio 2024, della vera causa di esclusione dal beneficio, ovvero la mancata trasmissione dei dati afferenti alla predisposizione tariffaria di aggiornamento MTI-2, così ampliando le cause previste dal sistema, che non la contempla. L’ammissione (già emersa nel giudizio di primo grado) che la vera causa di esclusione sarebbe dunque diversa da quella enunciata, costituirebbe un’inammissibile integrazione postuma del contenuto dell’atto impugnato. L’unica fattispecie tipizzata di esclusione contenuta sia nella delibera di avvio del procedimento di verifica della qualità tecnica n. 107/2022/IDR/r, sia nella seconda Nota metodologica è dunque l’omesso inoltro dei dati di qualità tecnica, ovvero i dati RQTI relativi alla performance del pertinente gestore per il biennio 2020-2021, per il quale è previsto il termine finale del 30 aprile 2023, che la Società ha rispettato, come ammesso dalla stessa Autorità.
6. Con memoria versata in atti il 25 aprile 2025 RA ha replicato insistendo sulla formulazione sintetica della causa di esclusione riportata nella delibera impugnata, da estendere necessariamente anche al mancato invio dell’aggiornamento tariffario MTI-3 da parte del Gestore, oggetto di comunicazione del 6 luglio 2023. Quand’anche, poi, si voglia assumere quale dies a quo per l’inoltro di tali dati la chiusura dell’istruttoria, esso non può essere individuato nel 17 ottobre 2023, di pubblicazione della deliberazione impugnata, come preteso dalla Società appellata, identificandosi piuttosto col momento di chiusura delle interlocuzioni individualizzate con ciascun operatore. Ad ogni buon conto, la deliberazione n. 107/2022/R/idr, richiamando « il metodo tariffario pro tempore vigente» ha inteso fare riferimento alla deliberazione n. 580/2019/R/idr di RA, recante « Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 » che all’art. 6 impone l’inoltro della documentazione inerente all’aggiornamento tariffario « entro il 30 aprile 2022 » (come poi ribadito dall’art. 2.3 della deliberazione n. 639/2021/R/idr, recante « Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato» .
7. All’udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene innanzi tutto opportuno precisare come oggetto (residuo) dell’odierno contenzioso sia esclusivamente la causa di esclusione riportata alla Tavola 10 dell’Allegato A alla deliberazione 477/2023/R/idr, ovvero l’ « Invio dati RQTI successivo al 30 aprile 2022 o invio registri (laddove richiesti) successivo al 3 ottobre 2022 ». Benché, infatti, a quanto consta l’Autorità non ha provveduto ad adeguare l’atto in parte qua alle affermazioni avanzate nel corso del giudizio di primo grado circa l’erroneità del richiamo anche all’« omesso versamento componenti perequative per il settore idrico » (Tavola 9), nessuna censura è stata avanzata avverso il capo della sentenza che ne ha sancito l’illegittimità. Sul punto, pertanto, è da ritenersi formato il giudicato.
9. La questione riproposta da RA attiene dunque esclusivamente all’esatta accezione da attribuire alla causa di esclusione contenuta nella sopra richiamata Tavola 10 dell’Allegato A alla delibera impugnata, che a suo dire, al di là della stretta formulazione letterale, andrebbe riferito piuttosto al tardivo inoltro dei dati necessari all’adeguamento tariffario, che a quello dei dati RQTI. Con ciò ammettendo implicitamente che in relazione a questi ultimi non vi è stato alcun ritardo rispetto alla tempistica prestabilita, sicché a tutto concedere il richiamo allo stesso costituirebbe un (ulteriore) errore materiale nella stesura dell’atto.
9.1. In realtà, secondo l’Autorità l’effettivo oggetto del ritardo escludente andava desunto per relationem dalla nota del 6 luglio 2023, inoltrata all’ufficio d’ambito di Brescia e per conoscenza anche alla Società RE Depurazioni s.r.l., che nel relativo allegato, alla Tavola 11 di cui alla nota metodologica di cui all’allegato A alla deliberazione 303/2023/R/IDR, riporta fra gli esiti preliminari delle verifiche svolte il « mancato invio della predisposizione tariffaria “MTI-3 aggiornamento », ricordando in calce che « l’esclusione di un macro-indicatore dal meccanismo incentivante comporta l’esclusione anche dalle valutazioni del livello di eccellenza (Stadio V) ».
10. La ricostruzione non può essere condivisa.
11. L’allegato A alla delibera impugnata con riferimento all’A.T.O. di Brescia include la RE tra le Società escluse per « omesso versamento componenti perequative per il settore idrico » (Tavola 9) e per « invia dati RQTI successivo al 30 aprile 2022 o invio registri (laddove richiesti) successivo al 3 ottobre 2022 » (Tavola 10). Eliminata, per quanto già detto, la prima indicazione escludente, in alcun modo alla seconda può essere attribuito altro senso che quello fatto proprio dalle parole utilizzate, peraltro attingendo ad indicazioni standardizzate. Il tentativo di integrarne la portata attingendo per relationem ad una nota endoprocedimentale costituisce effettivamente, come lamentato dalla Società, una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
12. Ma vi è di più. Anche ad accedere alla tesi dell’Autorità, ovvero andando ad attingere il vero motivo dell’esclusione dalla nota del 6 luglio 2023, piuttosto che alla deliberazione chiamata ad esplicitarlo, essa menziona la mancanza dell’invio, non la sua tardività, che peraltro per potersi configurare presuppone l’individuazione di un termine, nonché l’avvenuta positivizzazione delle conseguenze del suo mancato rispetto. Nel caso di specie, peraltro, in riscontro a tale nota il direttore dell’ufficio d’ambito di Brescia ha comunicato di aver caricato sul portale RA l’aggiornamento tariffario MTI-3, a conclusione dell’ iter previsto dalla l.r. n. 26 del 2003, approvato in via definitiva dal Consiglio provinciale il 27 giugno 2023. Non si vede come, dunque, la pretesa mancata presentazione dello stesso, cui si riferisce inequivocabilmente la nota del 6 luglio 2023, si sia trasformata in corso di procedimento in tardiva presentazione, assumendo come spirato il termine del 30 aprile 2023, asseritamente applicabile anche a ridetto adempimento.
12.1. La tesi dell’Autorità, dunque, si basa su due passaggi logico argomentativi che il Collegio non ritiene di condividere: da un lato pretende di interpretare la causa di esclusione indicata, riconducibile a fattispecie nominativamente indicata nella deliberazione, come riferita ad altra, menzionata solo in sede di interlocuzioni endoprocedimentali; dall’altro, per rafforzare la propria tesi, rivendica comunque la portata escludente del tardivo inadempimento, che tuttavia non si ricava neppure da tale nota istruttoria.
12.3. Né a diverse conclusioni può addivenirsi valorizzando, come preteso da RA, le premesse della deliberazione 15 marzo 2022, n. 107/2022/R/IDR, che a pag. 11 richiamano l’opportunità che nell’ambito del procedimento in esame, « l’Ente di governo (in coerenza con quanto disposto dal comma 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR) sia tenuto a comunicare all’Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle performance del pertinente gestore per il biennio 2020-2021 entro il 30 aprile 2022, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall’Autorità ». La nota metodologica, infatti, al punto 3.34, rubricato proprio « Mancato invio della predisposizione tariffaria di aggiornamento biennale dello schema regolatorio MTI-3 », esclude possano essere ammessi a premialità i gestori che « pur avendo inviato i dati di qualità tecnica nei termini previsti, non hanno successivamente inviato l’aggiornamento della relativa predisposizione tariffaria per gli anni 2022 e 2023, ai sensi della deliberazione 639/2021/R/IDR che fissa i criteri dell’aggiornamento biennale ». Dal che si desume la rilevanza dell’inoltro di ridetti dati, quale indice di conformità della gestione alla regolazione vigente; ma non il recepimento del termine del 30 aprile 2022 per procedervi, siccome suggerito con l’avvio del procedimento, addirittura ipotizzando che ciò avvenga « successivamente » all’inoltro dei dati di qualità tecnica nei termini previsti e dunque successivamente al 30 aprile 2022.
13. In sintesi, il Collegio non dubita che la predisposizione dell’aggiornamento tariffario rientri tra i casi di esclusione dalle premialità in tutti gli stadi. Ma l’avvenuta effettuazione di ridetto adempimento in tempo utile per l’inclusione in graduatoria, come avvenuto nel caso di specie, giusta il riscontro alla nota del 6 luglio 2023 a distanza di pochi giorni dalla stessa, non può costituire causa escludente dal beneficio, in quanto non espressamente contemplata come tale, oltre che non menzionata nella deliberazione impugnata.
13.1. Al di fuori dei casi espressamente previsti quali cause escludenti, dunque, non ne possono essere introdotti di ulteriori, come condivisibilmente affermato dal T.a.r. per la Lombardia. Ciò risponde anche ad elementari principi di correttezza e leale collaborazione tra le parti, oltre che di trasparenza e par condicio , che ostano anche agli ulteriori tentativi di eterointegrazione degli obblighi imposti e della loro tempistica attingendo alle regole sul metodo tariffario. Quanto detto peraltro tenuto conto che l’art. 6 della deliberazione n. 580/2019/R/idr recante l’approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio individua, sì, nel 30 aprile 2022 il termine entro il quale l’Ente di governo dell’Ambito o altro soggetto competente sono tenuti trasmettere ad RA l’atto o gli atti deliberativi di aggiornamento, ma prevedendo poi un complesso meccanismo sostitutivo al fine di garantirne per quanto possibile l’acquisizione, sicché la “sanzionabilità” del suo mancato rispetto sub specie di mancata ammissione ai benefici non può essere fatta discendere de plano neppure da tale rinvio.
14. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
14.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente - RA - al pagamento delle spese di giudizio in favore della Società RE Depurazione s.r.l., che liquida nella somma di euro 4.000/00 (quattromila/00), oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO