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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 528 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente Avv. Puglisi in sostituzione Avv. Forte per l' avv. Guarino in presenza a causa di concomitanti CP_1
udienze per Avv. Chiavegato CP_2
per Avv. Versaci CP_3
per la pratica sono presenti la dott.ssa Gazzi Giulia e Ferrarini
Iosef
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 10/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 528 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
07/03/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE Parte_1 P.IVA_1
SIMONE
Contro
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. VERSACI MARIA ROSA
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS P.IVA_3
CARLO COSTANTINO e dell'avv. GUARINO DANIELA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO P.IVA_4
DANIELA
Motivi della decisione
La società con ricorso depositato il 6.3.2024, qualificato come Parte_1
“ricorso in riassunzione ex art. 59, legge n. 69/2009” esponeva di aver ricevuto in data 09/12/2021 da parte dell' Controparte_4
per la Provincia di Verona, mediante posta elettronica
[...]
certificata l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r.
1 n. 602/1973, fondato su una intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 15/10/2021; di aver depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Verona un ricorso per l'accertamento della nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi deducendo: la nullità dell'atto di pignoramento e degli atti richiamati (intimazione di pagamento cartelle di pagamento) a causa della nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, in quanto tali atti non erano mai pervenuti alla parte ricorrente;
l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato in quanto l'ente della riscossione non aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all'
[...]
presente negli elenchi ufficiali (IPA e Registro Controparte_4
PPAA). Con sentenza n. 433/2023 depositata il 11/12/2023 La Corte di
Giustizia Tributaria di Verona aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice del lavoro in relazione alle cartelle e avvisi portanti crediti di natura previdenziale.
I crediti previdenziali sottesi all'atto di pignoramento presso terzi erano i seguenti, per un importo complessivo di € 612.706,03:
- Cartella di pagamento n.12220190001809065000 (asseritamente)
notificata in data 23/01/2019 relativa ad omesso versamento dei premi
, anno di imposizione 2017 e 2018 per un importo pari ad euro CP_2
29.203,68;
- Cartella di pagamento n.12220190016441407000, (asseritamente)
notificata in data 04/09/2019 per omesso versamento premi , anno di CP_2
imposizione 2017 e 2018,
per un importo pari ad euro 91.090.90;
- Avviso di addebito n. 42220170002890827000, (asseritamente)
notificato in data 02/12/2017, per omesso versamento di somme relative a
2 modello DM 10, anno di imposizione 2017 per un importo pari ad euro
112.286,57;
- Avviso di addebito n. 42220180002136189000, (asseritamente notificato) in data 13/08/2018 per omesso versamento di somme relative a modello DM 10, anno di imposizione 2017 per un importo pari ad euro
58.356,07;
- Avviso di addebito n. 42220180002161059000 (asseritamente) notificato in data 15/09/2018 per omesso versamento di contributi , anno di CP_1
imposizione 2017 per un importo di euro 7.279,67;
- Avviso di addebito n. 42220180002572279000 (asseritamente) notificato in data 04/12/2018 per omesso versamento di somme relative a modello
DM 10, anno di imposizione 2018 per un importo pari ad euro 129.482,98;
- Avviso di addebito n. 42220190002946989000 (asseritamente) notificato in data 15/01/2020 per omesso versamento di somme relative a modello
DM 10, anno di imposizione 2018 e 2019 per un importo pari ad euro
157.377,97;
- Avviso di addebito n. 42220190003942400000 (asseritamente) notificato in data 24/12/2019 per omesso versamento di contributi , anno di CP_1
imposizione 2018 per un importo di euro 12.296,64,
La parte ricorrente chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento impugnato per i motivi esposti nella narrativa del ricorso ed accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento stante la mancata notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia delle cartelle di pagamento da avvisi di addebito indicati sopra con conseguente cancellazione della stessa e degli atti propedeutici.
3 Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro si costituiva l ed eccepiva la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva in quanto semplice ente esattore.
Contestava l'eccezione di nullità della notifica del pignoramento richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la notifica eseguita da indirizzo di posta elettronica istituzionale, sia pure non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, qualora sia stato consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e dall'oggetto.
L' comunque evidenziava che la notifica del pignoramento era CP_4
stata effettuata da un indirizzo presente comunque nel registro IPA
nonché nel sito istituzionale dell'ente. L'agenzia declinava la propria responsabilità in ordine alle notifiche degli avvisi di addebito, in quanto rientranti nella competenza dell'ente impositore. Per quanto riguarda la notifica delle cartelle esattoriali sottese al pignoramento, l CP_4
allegava la prova della regolare notifica, evidenziando comunque che,
successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, erano stati notificati ulteriori atti e cioè in data 01/04/2019 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e in data 1.4.2019, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 12276201900000108000 - riferita alla cartella n. 12220180014666134 e agli avvisi di addebito numero
42220170002890827, 42220180002136189, 42220180002161059 e n.
42220180002572279
- in data 15.10.2021 l'intimazione di pagamento n.
12220219000977782000, riferita a tutti i titoli oggi impugnati, quale atto prodromico al pignoramento impugnato
4 L' inoltre allegava la documentazione attestante la presentazione CP_4
di istanza di rateazione: in data 9.1.2018, in relazione all'avviso di addebito n.
12220170002890827, istanza di rateazione del debito in 120 rate;
l'istanza
è stata accolta con la concessione di 48 rate e il relativo provvedimento
(protocollo n. 135995/2018) è stato notificato tramite raccomandata,
ricevuta il 19.2.2018 (v. all.ti 10 e 10a); la società aveva eseguito solo parziali versamenti, decadendo dal beneficio, secondo (all. 11 – CP_3
evidenza versamenti);
in data 19.4.2019, in relazione all'avviso di addebito n.
42220170002890827000, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (prot. 259471/2019);all'istanza ha fatto seguito la comunicazione delle somme dovute, notificata tramite pec il 24.6.2019
(all.ti 12 e 12a); la Società, secondo , è decaduta dal beneficio della CP_3
rottamazione considerato che ha provveduto solamente al pagamento di una rata nel 2019.
In data 28.5.2019, in relazione alle cartelle e/o avvisi di addebito numero
12220180014666134, 12220190001809065, 42220180002136189,
42220180002161059 e 42220180002572279, istanza di rateizzazione
(protocollo n. 154983/2019). All'istanza ha fatto seguito la comunicazione delle somme dovute, notificata tramite pec il 12.7.2019 (all.ti 13 e 13a); la società ha eseguito pagamenti parziali, decadendo dal beneficio
L' pertanto chiedeva l'integrale rigetto della opposizione. CP_3
CP_ Si costituiva in giudizio l ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto proposto oltre il termine di 3 mesi decorrente al deposito della sentenza con la quale il Giudice Tributario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La sentenza della Corte di Giustizia
5 Tributaria era stata emessa il 22 novembre 2023 (non vi è prova di un successivo deposito in data 11.12.2024) mentre il ricorso dinanzi al giudice del lavoro era stato iscritto a ruolo in data 07/03/2024.
Eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in quanto la controparte, nonostante la procedura fosse iniziata, non aveva riassunto
CP_ l'atto di pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione. L' allegava la regolare notifica via PEC degli avvisi di addebito e produceva la relativa documentazione. Deduceva che la società ricorrente aveva chiesto di essere ammessa alla rateazione ed aveva pagato diversi acconti rispetto
CP_ all'importo totale dovuto. L' eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la pretesa contributiva risultava definitivamente consolidata in assenza di opposizione agli avvisi di addebito nei termini di legge.
Chiedeva la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si costituiva in giudizio l ed eccepiva la tardività dell'opposizione ai CP_2
sensi dell'art. 617 c.p.c. Per quanto riguarda le contestazioni riferite alla notifica delle cartelle, l si riportava alle difese dell' CP_2 CP_4
, in quanto ente esattore competente per le notifiche. L'
[...] CP_2
evidenziava che, per quanto riguarda i crediti portati dalle cartelle esattoriali, la parte opponente aveva chiesto di poter procedere a versamenti rateizzati, che erano stati però eseguiti solo per importi esigui.
All'udienza di comparizione del 17/10/2024, tenutasi con modalità di collegamento in remoto mediante Piattaforma Teams, il difensore di parte
CP_ opponente contestava l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' ,
eccepiva che le ricevute delle notifiche degli avvisi di addebito prodotte
CP_ dall' erano in formato non leggibile, eccepiva l'inesistenza della notifica a mezzo PEC da parte dell' in quanto Controparte_4
6 proveniente da indirizzo non ancora registrato in IPA al momento della notifica.
Il giudice si riservava la decisione e, fissava l'udienza di discussione in collegamento remoto. All'udienza del 10/04/2025, le parti discutevano la causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio pronunciando sentenza mediante deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. Eccezione di inammissibilità del ricorso.
CP_ L'eccezione sollevata dall' è infondata.
Il termine per la riproposizione della causa dinanzi al Giudice indicato come munito di giurisdizione, per espressa disposizione contenuta nell'art. 59 legge 69/2009, si calcola a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione.
La sentenza allegata al ricorso è stata pronunciata in data 22.11.2023 e quindi il passaggio in giudicato, in mancanza di prova di notifica della sentenza, è avvenuto con il decorso del termine “lungo” di sei mesi. Il ricorso “in riassunzione” è stato depositato il 6.3.2024 presso il Tribunale
di Verona e quindi ben prima del passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario.
2. Eccezione di incompetenza funzionale
CP_ La difesa dell' ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro sostenendo che l'opposizione riguarda un'esecuzione già iniziata mediante notifica del pignoramento presso terzi.
L'eccezione è infondata
L'art. 618 bis c.p.c. prevede che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sia limitata solamente ai provvedimenti che vengono assunti con ordinanza e cioè ai provvedimenti interinali aventi per oggetto
7 la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Nel caso in esame, la parte opponente non ha formulato al giudice adito richiesta di sospensione dell'esecuzione e pertanto sussiste la competenza del giudice del lavoro per la fase di merito, in base alla natura dei crediti per i quali è stata iniziata l'esecuzione forzata
3. Nullità e/o inesistenza delle notifiche dei titoli sottesi al
pignoramento
3.1 L ha prodotto quali docc. 3, 4, 5 le ricevute in Controparte_4
formato digitale .eml delle notifiche eseguite mediante posta elettronica certificata delle cartelle sottese al pignoramento impugnato ed emesse per crediti iscritti a ruolo dall' CP_2
Le notifiche sono state inviate dall'indirizzo:
" t" Email_1
CP_ 3.2 l ha allegato alla memoria difensiva le ricevute di accettazione e di consegna delle comunicazioni di posta elettronica certificata inviate dall'indirizzo t all'indirizzo di posta Email_2
elettronica della società opponente contenenti in allegato le copie informatiche degli avvisi di addebito contestati nella presente causa (doc.
6, 7 8 9,10, 11)
Co 3.3 ha prodotto come allegato n. 7 la Controparte_4
comunicazione PEC con la quale è stata notificata in data 15/10/2021
anche l'intimazione di pagamento per i titoli oggetto di contestazione nella presente causa
3.4 Si deve ritenere pertanto che le eccezioni di parte opponente relative alla nullità/inesistenza della notifica degli atti sottesi al pignoramento siano palesemente infondate. Peraltro, l ha prodotto come Controparte_4
doc., 10-13a la documentazione attestante la richiesta da parte della
8 società opponente di essere ammessa al pagamento rateale per i titoli sottesi all'atto di pignoramento. Tali richieste sono evidentemente incompatibili con l'affermazione di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito in esame.
4. Notifica dell'atto di pignoramento
La parte opponente sostiene che la notifica sia nulla/inesistente poiché
essa proviene da indirizzo non iscritto in registri pubblici IPA e PPAA.
L'eccezione è infondata
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15979/2022,
ha sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del
destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di
tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
La Corte di cassazione ha più di recente ritenuto che: “In tema di
notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente
della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec
non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del
mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali
pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della
notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
9 Sulla base di tali argomentazioni devono ritenersi validamente eseguite anche le notifiche PEC degli atti presupposti (Cartelle ed Avvisi), qualora si intenda svolta da parte opponente anche l'eccezione sulla validità di tali comunicazioni PEC mediante dichiarazione a verbale di udienza del
17.10.2024.
5. L'opposizione pertanto deve essere integralmente rigettata
6. La società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in base alla natura della causa (previdenza) e attività svolta
(assenza di attività istruttoria) e valore (612.706,03)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta l'opposizione
2) condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida in € 8.936 oltre rimborso forfetario
15% Iva cpa, se dovuti, in favore di ciascuna parte opposta
Verona, 10.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
10
SEZIONE LAVORO
Causa n. 528 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente Avv. Puglisi in sostituzione Avv. Forte per l' avv. Guarino in presenza a causa di concomitanti CP_1
udienze per Avv. Chiavegato CP_2
per Avv. Versaci CP_3
per la pratica sono presenti la dott.ssa Gazzi Giulia e Ferrarini
Iosef
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 10/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 528 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
07/03/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE Parte_1 P.IVA_1
SIMONE
Contro
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. VERSACI MARIA ROSA
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS P.IVA_3
CARLO COSTANTINO e dell'avv. GUARINO DANIELA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO P.IVA_4
DANIELA
Motivi della decisione
La società con ricorso depositato il 6.3.2024, qualificato come Parte_1
“ricorso in riassunzione ex art. 59, legge n. 69/2009” esponeva di aver ricevuto in data 09/12/2021 da parte dell' Controparte_4
per la Provincia di Verona, mediante posta elettronica
[...]
certificata l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r.
1 n. 602/1973, fondato su una intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 15/10/2021; di aver depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Verona un ricorso per l'accertamento della nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi deducendo: la nullità dell'atto di pignoramento e degli atti richiamati (intimazione di pagamento cartelle di pagamento) a causa della nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, in quanto tali atti non erano mai pervenuti alla parte ricorrente;
l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato in quanto l'ente della riscossione non aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all'
[...]
presente negli elenchi ufficiali (IPA e Registro Controparte_4
PPAA). Con sentenza n. 433/2023 depositata il 11/12/2023 La Corte di
Giustizia Tributaria di Verona aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice del lavoro in relazione alle cartelle e avvisi portanti crediti di natura previdenziale.
I crediti previdenziali sottesi all'atto di pignoramento presso terzi erano i seguenti, per un importo complessivo di € 612.706,03:
- Cartella di pagamento n.12220190001809065000 (asseritamente)
notificata in data 23/01/2019 relativa ad omesso versamento dei premi
, anno di imposizione 2017 e 2018 per un importo pari ad euro CP_2
29.203,68;
- Cartella di pagamento n.12220190016441407000, (asseritamente)
notificata in data 04/09/2019 per omesso versamento premi , anno di CP_2
imposizione 2017 e 2018,
per un importo pari ad euro 91.090.90;
- Avviso di addebito n. 42220170002890827000, (asseritamente)
notificato in data 02/12/2017, per omesso versamento di somme relative a
2 modello DM 10, anno di imposizione 2017 per un importo pari ad euro
112.286,57;
- Avviso di addebito n. 42220180002136189000, (asseritamente notificato) in data 13/08/2018 per omesso versamento di somme relative a modello DM 10, anno di imposizione 2017 per un importo pari ad euro
58.356,07;
- Avviso di addebito n. 42220180002161059000 (asseritamente) notificato in data 15/09/2018 per omesso versamento di contributi , anno di CP_1
imposizione 2017 per un importo di euro 7.279,67;
- Avviso di addebito n. 42220180002572279000 (asseritamente) notificato in data 04/12/2018 per omesso versamento di somme relative a modello
DM 10, anno di imposizione 2018 per un importo pari ad euro 129.482,98;
- Avviso di addebito n. 42220190002946989000 (asseritamente) notificato in data 15/01/2020 per omesso versamento di somme relative a modello
DM 10, anno di imposizione 2018 e 2019 per un importo pari ad euro
157.377,97;
- Avviso di addebito n. 42220190003942400000 (asseritamente) notificato in data 24/12/2019 per omesso versamento di contributi , anno di CP_1
imposizione 2018 per un importo di euro 12.296,64,
La parte ricorrente chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento impugnato per i motivi esposti nella narrativa del ricorso ed accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento stante la mancata notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia delle cartelle di pagamento da avvisi di addebito indicati sopra con conseguente cancellazione della stessa e degli atti propedeutici.
3 Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro si costituiva l ed eccepiva la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva in quanto semplice ente esattore.
Contestava l'eccezione di nullità della notifica del pignoramento richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la notifica eseguita da indirizzo di posta elettronica istituzionale, sia pure non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, qualora sia stato consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e dall'oggetto.
L' comunque evidenziava che la notifica del pignoramento era CP_4
stata effettuata da un indirizzo presente comunque nel registro IPA
nonché nel sito istituzionale dell'ente. L'agenzia declinava la propria responsabilità in ordine alle notifiche degli avvisi di addebito, in quanto rientranti nella competenza dell'ente impositore. Per quanto riguarda la notifica delle cartelle esattoriali sottese al pignoramento, l CP_4
allegava la prova della regolare notifica, evidenziando comunque che,
successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, erano stati notificati ulteriori atti e cioè in data 01/04/2019 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e in data 1.4.2019, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 12276201900000108000 - riferita alla cartella n. 12220180014666134 e agli avvisi di addebito numero
42220170002890827, 42220180002136189, 42220180002161059 e n.
42220180002572279
- in data 15.10.2021 l'intimazione di pagamento n.
12220219000977782000, riferita a tutti i titoli oggi impugnati, quale atto prodromico al pignoramento impugnato
4 L' inoltre allegava la documentazione attestante la presentazione CP_4
di istanza di rateazione: in data 9.1.2018, in relazione all'avviso di addebito n.
12220170002890827, istanza di rateazione del debito in 120 rate;
l'istanza
è stata accolta con la concessione di 48 rate e il relativo provvedimento
(protocollo n. 135995/2018) è stato notificato tramite raccomandata,
ricevuta il 19.2.2018 (v. all.ti 10 e 10a); la società aveva eseguito solo parziali versamenti, decadendo dal beneficio, secondo (all. 11 – CP_3
evidenza versamenti);
in data 19.4.2019, in relazione all'avviso di addebito n.
42220170002890827000, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (prot. 259471/2019);all'istanza ha fatto seguito la comunicazione delle somme dovute, notificata tramite pec il 24.6.2019
(all.ti 12 e 12a); la Società, secondo , è decaduta dal beneficio della CP_3
rottamazione considerato che ha provveduto solamente al pagamento di una rata nel 2019.
In data 28.5.2019, in relazione alle cartelle e/o avvisi di addebito numero
12220180014666134, 12220190001809065, 42220180002136189,
42220180002161059 e 42220180002572279, istanza di rateizzazione
(protocollo n. 154983/2019). All'istanza ha fatto seguito la comunicazione delle somme dovute, notificata tramite pec il 12.7.2019 (all.ti 13 e 13a); la società ha eseguito pagamenti parziali, decadendo dal beneficio
L' pertanto chiedeva l'integrale rigetto della opposizione. CP_3
CP_ Si costituiva in giudizio l ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto proposto oltre il termine di 3 mesi decorrente al deposito della sentenza con la quale il Giudice Tributario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La sentenza della Corte di Giustizia
5 Tributaria era stata emessa il 22 novembre 2023 (non vi è prova di un successivo deposito in data 11.12.2024) mentre il ricorso dinanzi al giudice del lavoro era stato iscritto a ruolo in data 07/03/2024.
Eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in quanto la controparte, nonostante la procedura fosse iniziata, non aveva riassunto
CP_ l'atto di pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione. L' allegava la regolare notifica via PEC degli avvisi di addebito e produceva la relativa documentazione. Deduceva che la società ricorrente aveva chiesto di essere ammessa alla rateazione ed aveva pagato diversi acconti rispetto
CP_ all'importo totale dovuto. L' eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la pretesa contributiva risultava definitivamente consolidata in assenza di opposizione agli avvisi di addebito nei termini di legge.
Chiedeva la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si costituiva in giudizio l ed eccepiva la tardività dell'opposizione ai CP_2
sensi dell'art. 617 c.p.c. Per quanto riguarda le contestazioni riferite alla notifica delle cartelle, l si riportava alle difese dell' CP_2 CP_4
, in quanto ente esattore competente per le notifiche. L'
[...] CP_2
evidenziava che, per quanto riguarda i crediti portati dalle cartelle esattoriali, la parte opponente aveva chiesto di poter procedere a versamenti rateizzati, che erano stati però eseguiti solo per importi esigui.
All'udienza di comparizione del 17/10/2024, tenutasi con modalità di collegamento in remoto mediante Piattaforma Teams, il difensore di parte
CP_ opponente contestava l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' ,
eccepiva che le ricevute delle notifiche degli avvisi di addebito prodotte
CP_ dall' erano in formato non leggibile, eccepiva l'inesistenza della notifica a mezzo PEC da parte dell' in quanto Controparte_4
6 proveniente da indirizzo non ancora registrato in IPA al momento della notifica.
Il giudice si riservava la decisione e, fissava l'udienza di discussione in collegamento remoto. All'udienza del 10/04/2025, le parti discutevano la causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio pronunciando sentenza mediante deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. Eccezione di inammissibilità del ricorso.
CP_ L'eccezione sollevata dall' è infondata.
Il termine per la riproposizione della causa dinanzi al Giudice indicato come munito di giurisdizione, per espressa disposizione contenuta nell'art. 59 legge 69/2009, si calcola a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione.
La sentenza allegata al ricorso è stata pronunciata in data 22.11.2023 e quindi il passaggio in giudicato, in mancanza di prova di notifica della sentenza, è avvenuto con il decorso del termine “lungo” di sei mesi. Il ricorso “in riassunzione” è stato depositato il 6.3.2024 presso il Tribunale
di Verona e quindi ben prima del passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario.
2. Eccezione di incompetenza funzionale
CP_ La difesa dell' ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro sostenendo che l'opposizione riguarda un'esecuzione già iniziata mediante notifica del pignoramento presso terzi.
L'eccezione è infondata
L'art. 618 bis c.p.c. prevede che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sia limitata solamente ai provvedimenti che vengono assunti con ordinanza e cioè ai provvedimenti interinali aventi per oggetto
7 la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Nel caso in esame, la parte opponente non ha formulato al giudice adito richiesta di sospensione dell'esecuzione e pertanto sussiste la competenza del giudice del lavoro per la fase di merito, in base alla natura dei crediti per i quali è stata iniziata l'esecuzione forzata
3. Nullità e/o inesistenza delle notifiche dei titoli sottesi al
pignoramento
3.1 L ha prodotto quali docc. 3, 4, 5 le ricevute in Controparte_4
formato digitale .eml delle notifiche eseguite mediante posta elettronica certificata delle cartelle sottese al pignoramento impugnato ed emesse per crediti iscritti a ruolo dall' CP_2
Le notifiche sono state inviate dall'indirizzo:
" t" Email_1
CP_ 3.2 l ha allegato alla memoria difensiva le ricevute di accettazione e di consegna delle comunicazioni di posta elettronica certificata inviate dall'indirizzo t all'indirizzo di posta Email_2
elettronica della società opponente contenenti in allegato le copie informatiche degli avvisi di addebito contestati nella presente causa (doc.
6, 7 8 9,10, 11)
Co 3.3 ha prodotto come allegato n. 7 la Controparte_4
comunicazione PEC con la quale è stata notificata in data 15/10/2021
anche l'intimazione di pagamento per i titoli oggetto di contestazione nella presente causa
3.4 Si deve ritenere pertanto che le eccezioni di parte opponente relative alla nullità/inesistenza della notifica degli atti sottesi al pignoramento siano palesemente infondate. Peraltro, l ha prodotto come Controparte_4
doc., 10-13a la documentazione attestante la richiesta da parte della
8 società opponente di essere ammessa al pagamento rateale per i titoli sottesi all'atto di pignoramento. Tali richieste sono evidentemente incompatibili con l'affermazione di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito in esame.
4. Notifica dell'atto di pignoramento
La parte opponente sostiene che la notifica sia nulla/inesistente poiché
essa proviene da indirizzo non iscritto in registri pubblici IPA e PPAA.
L'eccezione è infondata
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15979/2022,
ha sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del
destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di
tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
La Corte di cassazione ha più di recente ritenuto che: “In tema di
notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente
della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec
non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del
mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali
pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della
notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
9 Sulla base di tali argomentazioni devono ritenersi validamente eseguite anche le notifiche PEC degli atti presupposti (Cartelle ed Avvisi), qualora si intenda svolta da parte opponente anche l'eccezione sulla validità di tali comunicazioni PEC mediante dichiarazione a verbale di udienza del
17.10.2024.
5. L'opposizione pertanto deve essere integralmente rigettata
6. La società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in base alla natura della causa (previdenza) e attività svolta
(assenza di attività istruttoria) e valore (612.706,03)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta l'opposizione
2) condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida in € 8.936 oltre rimborso forfetario
15% Iva cpa, se dovuti, in favore di ciascuna parte opposta
Verona, 10.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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