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15 aprile 1993
15 aprile 1993
Art. 5.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 , art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 , art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57 ), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5 , e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299 , convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 ". --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 , art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 , art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57 ), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5 , e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299 , convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 ". --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
Commentario • 1
- 1. L’opzione tra indennità di disoccupazione e assegno di invalidità: nota a margine della sentenza n. 324 del 19 07 2011 della corte costituzionaleLagana’ Angela · https://www.diritto.it/ · 28 luglio 2011 · 3.1665666
[…] convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché in precedenza analoghe disposizioni di decreti legge non convertiti: art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992, art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 57 del 1993). […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Foggia, sentenza 26/09/2023, n. 2703Provvedimento: […] In proposito rammenta che, a decorrere dal 15 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del D.L. n. 478/1992, le cui disposizioni in materia di incompatibilità sono state reiterate dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 31/1993, dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 57/1993 e dall'art. 6, comma 7, del D.L. n.Leggi di più...
- D.L. n. 31/1993·
- D.L. n. 57/1993·
- indennità di disoccupazione agricola·
- spese irripetibili·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- D.L. n. 478/1992·
- assegno ordinario di invalidità·
- incompatibilità con trattamento pensionistico·
- D.L. n. 148/1993