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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6417/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Mariachiara Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 maggio 2021 lamentando l'ingiusta revoca a seguito Parte_1
della visita di revisione, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c. (proc. n. 1920/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_2
escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 18 novembre 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza dell'8 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “NOTE DI SPONDILOARTROSI DIFFUSA CON LIMITAZIONE FUNZIONALE,
LIEVE SINDROME RESTRITTIVA POLMONARE, DEFICIT UDITIVO BILATERALE” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. , ha diagnosticato “ artrosi Per_1
polidistrettuale (spondilodiscoartrosi, gonartrosi bilaterale con lesioni dei corni posteriori dei menischi mediali); lesione sovraspinato dx con artropatia acromion/claveare ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave con deficit della discriminazione verbale nodulo polmonare Ø 6 mm di
n.d.d. (segmento laterale lobo medio); lieve fibrosi pleurica bilaterale (alla spirometria del 9.11.2021 lieve sindrome disventilatoria a componente restrittiva) sindrome depressiva cheratocono OD urolitiasi, dislipidemia”, precisando che “Si è al cospetto di un soggetto che per circa 40 anni non ha espletato un lavoro sedentario bensì una professione con mansioni particolarmente pesanti e gravose quali quelle del muratore.
Tra le patologie sopra enunciate quella artrosica, ampiamente documentata negli ultimi 10 anni e per la propria natura degenerativa non di certo migliorata nel tempo, riveste un ruolo principe ed è la più invalidante per l'attività lavorativa nel caso di specie. La limitazione funzionale del rachide da radicolopatie da protrusioni discali (che in acuzie incidono anche sulla deambulazione), la meniscosi alle ginocchia con lesioni dei corni posteriori dei menischi interni, la lesione del sovraspinato destro con impotenza funzionale della spalla omolaterale, riducono a meno di un terzo la capacità di lavoro del sig.
. Parte_1
Il ricorrente non è più in grado di movimentare carichi né di lavorare su di un ponteggio, anche per le riferite vertigini ascrivibili alla cervicoartrosi, la ipoacusia e la possibile repentina distorsione delle immagini da cheratocono, che metterebbero in pericolo la propria ed altrui incolumità. La consapevolezza di non poter attendere a tutte le mansioni di muratore lo porta a lavorare saltuariamente nel cantiere del fratello solo come supervisore degli altri operai edili.”. Per_2
Ha quindi concluso che trattasi di patologie che nel complesso ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini dalla data di revoca (agosto 2020).
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario per l'assegno da tale data.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per 1/3 delle spese di questa fase del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano unitamente a quelle dell'ATP (1.528) in
4.619 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di Parte_1
invalidità dall'agosto 2020;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente le spese dell'ATP e due terzi CP_1
di quelle dell'opposizione, liquidati complessivamente in 4.619 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 9.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro