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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele
Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1386 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), nella qualità di Parte_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale Euro Congress di LO MI (P.I.:
), elettivamente domiciliato in Potenza alla via Vespucci n. 24, P.IVA_1
presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Musacchio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
, (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Antonio De Sanctis, presso il cui studio in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n.°28 è elettivamente domiciliata;
Convenuta-Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2021, con
[...] il quale il Tribunale di Potenza gli ha ingiunto di pagare la somma, pari ad €
7.350,00 oltre interessi, nonché spese ed onorari della fase monitoria, in favore di a titolo di contributi non pagati dall'anno 2007 al 2020, Controparte_1 quindi, chiedeva di “1) revocare il decreto ingiuntivo dichiarando che l'opponente nulla deve alla opposta per la causale di cui al ricorso;
2) in via soltanto subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata, condannare la opposta al risarcimento dei danni per i motivi di cui al punto d) della narrativa da liquidarsi in misura almeno pari alle somme ricorso monitorio”.
Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' non Parte_2 avendo fornito la prova di socio dell'opponente, l'unico documento depositato in atti è la domanda ad Assindustria, soggetto diverso da . Controparte_1
Inoltre, evidenziava che l'opponente anche volendo non poteva associarsi a
, stante la natura di piccolo imprenditore con un'organizzazione di CP
tipo non industriale.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e subordinatamente stigmatizzava la condotta dell' che di fronte al reiterato inadempimento dell'associato Parte_2
ha omesso di decretarne la sua cancellazione.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 11/01/2022 si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo di “… rigettare l'opposizione proposta … e, per
l'effetto, confermare … integralmente il Decreto Ingiuntivo n.°212/2021 -
R.G.n.°691/2021 opposto, … condannando quest'ultima al pagamento degli ulteriori compensi e delle spese di giudizio;
in subordine … accertare e dichiarare
l'ammontare del credito … e conseguentemente condannare l'opponente …, al pagamento in favore dell'opposta ...”.
Deduceva che in seguito all'adesione all'Associazione avvenuta nell'anno 2002,
l'opponente ha omesso di versare i contributi dall'anno 2007 e fino al 2020.
Rapporto associativo svoltosi sempre regolarmente ed in assenza di contestazioni,
l'opponente ha con regolarità pagato i contributi associativi fino all'anno 2006.
L'iscrizione all'associazione è provata dal modulo di adesione del quale è stato prodotto l'originale, inoltre, contestava l'intervenuta prescrizione poiché per le annualità 2007-2020 sono intervenuti atti interruttivi, quali la richiesta di pagamento del 07/07/2017 e le raccomandate del 08/01/2021.
***
In corso di causa, non veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto “… in punto, in particolare, di eccepita prescrizione, atteso il termine qui applicabile vertendosi in materia di contributivi associativi
a periodicità annuale e dunque soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c. (v. già Cass. civ., 15/12/1980, n. 6487) -, la riferibilità di quota parte del credito azionato in via monitoria (complessivamente afferente alle quote associative dal 2007 al 2020, con rata annuali da versarsi, integralmente o frazionata in n. 2 rate semestrali, entro il 30.09 della relativa annualità cfr. i regolamenti per i contributi sub all. 2 fasc. monitorio) a contributi maturati e non versati con riferimento alle annualità 2007-2011 (e dunque antecedenti al quinquennio dal 1° atto interruttivo qui esibito, risalente al 7.07.2017 v. all. 5 fasc. monitorio) e l'inidoneità, allo stato e sulla base delle risultanze documentali fin qui prodotte, di diversi atti esibiti a spiegare efficacia interruttiva ex art. 2943
c.c., non risultando per tutti la ricezione al destinatario (cfr. all.
5-6 fasc. monitorio, ove v'è chiara evidenza della ricezione del destinatario solo per
l'avviso di ricevimento della racc. a./r. n. 15316463665-1, debitamente firmato e tuttavia recante data 20.02.2021);e la causa istruita mediante allegazioni documentali, in data 13/02/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) In via preliminare, sull'eccepito difetto di legittimazione attiva, va rilevato che è stata assorbita da , formando Controparte_2 Controparte_1
una unica rappresentanza aziendale. Questo significa che le attività e la rappresentanza delle imprese industriali, precedentemente gestite da Assindustria, sono svolte da . La fusione di Assindustria in Controparte_1
ha determinato una struttura associativa più ampia e Controparte_1
unificata, quindi, le imprese che in precedenza erano membri di Assindustria rientravano a far parte di . Controparte_1
Quindi, sussiste la legittimazione attiva in capo a per Controparte_1 esigere il pagamento delle quote associative dell'opponente.
4) Nel merito, va premesso, che trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la regola generale per cui è il creditore opposto che deve fornire la prova del proprio credito nei confronti dell'opponente.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione, “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (già, Cass. Civ., sez. II, 8 settembre 1998 n.8853).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, apre un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (già, Cass. Civ., sez. II, 17 novembre
1994, n. 9708).
5) Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di quote associative scadute, per pacifica giurisprudenza la documentazione, vincolante per il Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, non si estende al giudizio di opposizione che, svolgendosi secondo le regole dell'ordinaria cognizione, impone all'opposta di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa e la prova dell'effettività della prestazione relativa (già, Cass. Civ., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 1505).
5.1) Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla
Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione
n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
… anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre parte attrice-opponente, di contro, ha eccepito, dedotto e provato, l'esistenza di un fatto estintivo seppure parziale del diritto preteso.
6) Ciò posto, può tranquillamente affermarsi che l'opposta CP
, ha positivamente dimostrato il proprio diritto, mediante la produzione
[...]
documentale di seguito richiamata e che qui si intende trascritta:
i) Modulo di Adesione del 13/11/2002, dal quale si evince l'intervenuta adesione dell'opponente ad successivamente incorporata in Controparte_2
per intervenuta fusione;
Controparte_1
ii) Atto di fusione e Statuto , dal quale sussiste la Controparte_1 legittimazione attiva dell'opposta a richiedere il pagamento delle quote associative;
iii) Regolamenti per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento per gli anni 2007 /2008 /2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020; iv) Estratto riepilogativo contributi associativi della Euro Congress di Parte_1
[...]
v) Ricevuta n.°234/2007/A del 28/08/2007, che prova l'ultimo intervenuto pagamento della quota associativa da parte dell'opponente; vi) Le richieste di pagamento del 07/07/2017 e le raccomandate A/R ricevuta dall'opponente in data 02/02/2021 oltre alla successiva nota P.E.C. del
28/12/2021.
7) Giova ricordare che secondo la S.C. (Cass. N. 8372 del 2010) lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione, costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione.
Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili.
Parte opponente, nel chiedere l'adesione, ha specificamente dichiarato di conoscere lo statuto dell' ed ha specificatamente approvato la Parte_2
norma statutaria di cui all'articolo 8, riportata per esteso, con il quale si impegnava ad adempiere puntualmente anche agli obblighi contributivi.
Quanto ora detto, esclude che si possa ritenere responsabile, CP
, di condotta contraria alla buona fede per non aver espulso l'opponente
[...]
da associato.
Il mancato pagamento della quota associativa, legittima ad agire CP
legalmente per recuperare i contributi e applicare le sanzioni previste dallo statuto, inclusa l'espulsione che implica la perdita dello status di socio e la cessazione di ogni diritto legato all'adesione, detta espulsione dovrà essere prevista dallo statuto dell'associazione come sanzione per la violazione degli obblighi di condotta, tra cui il mancato pagamento delle quote;
però, se non è prevista alcuna espulsione dallo Statuto e, comunque, non viene adottata alcuna sanzione, il socio aderente è tenuto al pagamento della quota associativa fin quando non esercita il suo diritto di recesso.
8) Alla luce di ciò, a questo punto, se parte convenuta opposta ha provato la sussistenza del titolo che la legittima a richiedere il pagamento delle quote associative, parte attrice-opponente, di contro, ha eccepito l'esistenza di un fatto estintivo del diritto per intervenuta prescrizione. Certo è, che vertendosi in materia di contributivi associativi a periodicità annuale
è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c.
L'opponente ha richiesto in via monitoria il pagamento delle quote associative dall'anno 2007 fino all'anno 2020, che dovevano effettuarsi con rate annuali da versarsi, integralmente o frazionata in n. 2 rate semestrali, entro il 30/09 della relativa annualità.
L'opposta ha ritenuto con i propri scritti difensivi l'infondatezza dell'eccezione, ritenendo di aver promosso atti finalizzati ad interrompere il corso della prescrizione, richiamando quale primo atto interruttivo quello risalente al
7/07/2017 (all. 5 fasc. monitorio), del quale ne è stata sollevata l'inidoneità, già con ordinanza del 09/08/2022, sulla base delle risultanze documentali prodotte e non integrate entro il termine decadenziale di cui all'art, 183 VI comma n.2, cpc.
Quindi, si deve prendere atto, in assenza di prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione del 07/07/2017, da parte della società opponente, dell'inidoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Idoneo, ai fini interruttivi della prescrizione risulta, invece, essere la raccomandata a/r datata 28/12/2020 n. 15316463665-1, per cui vi è prova della ricezione da parte del destinatario, avendo debitamente firmato l'avviso di ricevimento in data
20/02/2021.
8.1) Pertanto, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione per le quote associative relative agli anni dal 2007 al 2015, per il decorso quinquennale del termine senza aver richiesto alcun adempimento, mentre sono dovute le quote associative relative ai seguenti anni:
- Anno 2016 - il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 30/09/20216 - €
450,00, come determinato in base al regolamento per la determinazione del contributo associativo e relative modalità di versamento per l'anno 2016;
- Anno 2017 - il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 30/09/20217 - €
450,00; come determinato in base al regolamento per la determinazione del contributo associativo e relative modalità di versamento per l'anno 2017;
- Anno 2018 - il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 30/09/20218 - €
800,00; come determinato in base al regolamento per la determinazione del contributo associativo e relative modalità di versamento per l'anno 2018; - Anno 2019 - il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 30/09/20219 - €
800,00; come determinato in base al regolamento per la determinazione del contributo associativo e relative modalità di versamento per l'anno 2019;
- Anno 2020 - il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 30/09/20220 - €
800,00; come determinato in base al regolamento per la determinazione del contributo associativo e relative modalità di versamento per l'anno 2020.
Alla luce di quanto sopra considerato e motivato, il credito dell'odierna opposta
, risulta ammontare ad € 3.300, 00 oltre gli interessi legali Controparte_1
dovuti dalle singole scadenze al soddisfo.
9) In conclusione, si deve pervenire alla rideterminazione della somma a credito dell'opposta , che al netto delle annualità per le Controparte_1 quali si è prescritto il diritto ad esigere il pagamento, viene determinata in €
3.300,00 oltre interessi legali dovuti su detta somma, nonché alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 212/2021 emesso dal Tribunale di Potenza in data
19/03/2021.
10) L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta, comporta la compensazione del 50% delle spese di lite con condanna dell'opponente alla rifusione della restante parte non compensata e liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1386/2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione nei termini sopra determinati e per l'effetto ridetermina la somma a credito della in € 3.300,00, Controparte_1
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 212/2021 emesso dal
Tribunale di Potenza in data 19/03/2021;
- Accertato il minor credito, condanna in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale Euro Congress di , al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di € 3.300,00 oltre interessi legali Controparte_1
dovuti dalla singola scadenza al soddisfo;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che al netto della compensazione del 50%, determina in € 850,00 oltre accessori di legge;
- Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Così deciso in Potenza, 04/06/2025 Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante