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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2024, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 03.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4457/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Buono Maria Parte_1
Rosaria, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Sergio Sica, CP_1
come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.21 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (invalidità pari o superiore al 67%), all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 03.08.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, all'esito dell'analisi della documentazione e dell'esame clinico, ha reputato la ricorrente invalida nella percentuale del 49%. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, ad integrazione del proprio elaborato peritale ed alla luce della documentazione medica successivamente prodotta ha chiarito “ dall' esame della documentazione sanitaria presente agli atti d' ufficio, dall' anamnesi e dall' esame obiettivo, SI CONFERMA che la IG.ra , è affetta dalle seguenti patologie di interesse Parte_1 medico legale:
1. Esiti da Nucleoplastica per ernia discale L3-L4-L5, D11-D12 con limitazione funzionale alla flesso estensione e Arti Inferiori ai gradi estremi, con una valutazione medico legale della percentuale di invalidità del 40% (quaranta per cento) 2. Insufficienza venosa arti inferiori I Classe CEAP – Linfedema, con una valutazione medico legale della percentuale di invalidità del 15% (quindici per cento) Con una percentuale complessiva, applicando il calcolo delle patologie associate ( formula di Balthazar) del 49%, con decorrenza dal
03.09.2019, data della domanda in sede amministrativa, in quanto le patologie possedute erano già presenti all' epoca della domanda.” Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Le conclusioni dell'ausiliario, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese della consulenza sono poste a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese all' , liquidate in complessivi CP_1 euro 1200,00. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 03..12.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 03.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4457/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Buono Maria Parte_1
Rosaria, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Sergio Sica, CP_1
come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.21 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (invalidità pari o superiore al 67%), all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 03.08.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, all'esito dell'analisi della documentazione e dell'esame clinico, ha reputato la ricorrente invalida nella percentuale del 49%. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, ad integrazione del proprio elaborato peritale ed alla luce della documentazione medica successivamente prodotta ha chiarito “ dall' esame della documentazione sanitaria presente agli atti d' ufficio, dall' anamnesi e dall' esame obiettivo, SI CONFERMA che la IG.ra , è affetta dalle seguenti patologie di interesse Parte_1 medico legale:
1. Esiti da Nucleoplastica per ernia discale L3-L4-L5, D11-D12 con limitazione funzionale alla flesso estensione e Arti Inferiori ai gradi estremi, con una valutazione medico legale della percentuale di invalidità del 40% (quaranta per cento) 2. Insufficienza venosa arti inferiori I Classe CEAP – Linfedema, con una valutazione medico legale della percentuale di invalidità del 15% (quindici per cento) Con una percentuale complessiva, applicando il calcolo delle patologie associate ( formula di Balthazar) del 49%, con decorrenza dal
03.09.2019, data della domanda in sede amministrativa, in quanto le patologie possedute erano già presenti all' epoca della domanda.” Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Le conclusioni dell'ausiliario, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese della consulenza sono poste a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese all' , liquidate in complessivi CP_1 euro 1200,00. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 03..12.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè