Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.13453/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Aci Catena via IV Novembre 117/B, presso lo studio dell'Avv. Paola Rita Tosto, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida 37, presso lo studio dell'Avv. Francesca La
Rosa, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Controparte_4 C.F._5
(C.F. , nato ad [...] il [...] Controparte_5 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.10.2024 da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2019, , proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Aci Catena Via IV novembre 137, secondo ed ultimo piano, palazzina A, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1
impermeabilizzazione della terrazza condominiale fonte di infiltrazioni di acque meteoriche lamentando il mancato completamento delle opere di ristrutturazione/manutenzione dell'immobile da parte di un'impresa edile non meglio individuata a causa del mancato pagamento da parte dei condomini/comproprietari convenuti dei costi delle opere da realizzare.
Ha formulato le seguenti conclusioni “previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento dell'attore, dichiarare la responsabilità dei condomini convenuti a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore per via dei disagi gravi del proprio appartamento;
per
l'effetto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.
[...]
economici, morali e stress, nella misura di €5.000,00 o in quella maggiore o minore che Parte_2
verrà accertata in corso di causa;
condannare i convenuti al pagamento dei costi di intervento per la riparazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura condominiale”.
Si è costituito in giudizio esclusivamente il convenuto confermando la Persona_1
fondatezza delle pretese attoree manifestando la propria disponibilità alla compartecipazione alle spese e al risarcimento dei danni per la quota di propria competenza. Ha, comunque, eccepito, il difetto del tentativo di mediazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo “in primis attivare la procedura di mediazione obbligatoria in materia civile, trattandosi di condominio;
accertare la natura dei danni riportati e ripartirli pro quota fra i condomini dello stabile di Via IV novembre n. 137, rendendosi sin
d'ora disponibile al pagamento per ciò che sarà di competenza”.
Alla prima udienza di comparizione del 20.1.2020, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica ai convenuti contumaci - ed ha fissato l'udienza del 3.7.2020 poi nuovamente differita d'ufficio al
9.2.2021, a causa della sospensione covid.
Alla detta udienza, a seguito del deposito delle notifiche ai convenuti contumaci, il Giudice, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID 19, ha rinviato all'udienza del 09.02.2021, ove ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Nessuna memoria ex art.183 co.6 c.p.c. è stata depositata dalle parti costituite.
All'udienza del 24.09.2021, svoltasi in via cartolare, parte attrice, “considerata la contumacia delle parti chiamate in causa con regolare notifica, nonché la stessa affermazione di controparte costituita nel mettere a conoscenza degli ingenti danni dell'appartamento dell'attore conseguenti al mancato
2 completamento delle opere di ristrutturazione del terrazzo si chiede che l'Ill.mo Giudice CP_6
voglia decidere sulla base della relazione depositata agli atti che si riallega contestualmente al verbale” ed ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Posta la causa in decisione con i termini ridotti, nessuna delle parti costituite ha depositato scritti conclusivi.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Trattasi di richiesta risarcitoria per infiltrazioni che non rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt.1117-1139 c.c., considerato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone che, per controversie in materia di condominio - che in base all'art. 5 co.1 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 sono sottoposte a mediazione obbligatoria - si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli da 61 a 72 disp.att.c.c.
Passando all'esame del merito, parte attrice ha chiesto la condanna dei condomini resistenti al risarcimento dei danni, stimati in €5.000,00 complessivamente, nonché al pagamento dei costi di intervento per la riparazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura CP_6
ravvisando la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ciò premesso, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
Ciò incide sull'onere probatorio gravante sulle parti: invero il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cass. civ., n. 20427/2008).
3 L'art. 2051 c.c., infatti, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, nonché l'esistenza del rapporto di custodia.
Nell'atto di citazione le infiltrazioni d'acqua meteorica lamentate dall'attore sono state addebitate al cattivo stato di manutenzione dell'impermeabilizzazione della terrazza e al mancato intervento della impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione in quanto i condomini/comproprietari non avrebbero proceduto al pagamento degli interventi da effettuare sulla terrazza.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica che descrive lo stato dei luoghi, documentazione medica, diffide stragiudiziali e una perizia di parte.
In corso di causa non è emerso altro se non che l'unica parte convenuta costituita abbia confermato la ricostruzione dei fatti operata da controparte.
Al riguardo si rileva che “Nel caso di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti “
(Cass.24187/14).
Nella relazione tecnica di parte il CTP, Geom. , ha individuato la fonte delle Persona_2
infiltrazioni al secondo piano dell'attore alla terrazza sovrastante ed in particolare ad alcuni punti di essa.
L'esistenza dei fenomeni di infiltrazione che hanno danneggiato l'appartamento attoreo, risulta comprovato dalle fotografie in atti e dalla perizia di parte nonché soprattutto alla luce dell'ammissione del convenuto costituito.
Sul punto giova ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte, che conferma che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Tuttavia, le foto allegate agli atti e l'ammissione del convenuto costituito, quale litisconsorte facoltativo, rispetto all'esistenza dell'obbligazione risarcitoria per equivalente ivi avanzata dall'attore, seppur non vincoli i convenuti contumaci, può essere utilizzata dal giudice, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari agli atti ai fini della valutazione probatoria complessiva della prova del diritto attoreo al risarcimento del danno, quantomeno per il costo dei lavori di rispristino dell'appartamento. Tuttavia, l'unico danno patrimoniale che può essere riconosciuto all'attore è quello
4 per equivalente per i costi di ripitturazione dell'appartamento attoreo quantificati nella perizia di parte in €4.000,00. Tale importo va riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno pari ai costi per il ripristino dell'appartamento attoreo con condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €4000,00 da intendersi già comprensivo di interessi e liquidato all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Null'altro può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in mancanza di prova e allegazione puntuale di danno da stress o alla salute dovendosi escludere la risarcibilità del c.d. danno in re ipsa.
Non può tuttavia non rilevarsi che la mancata rimozione delle cause delle infiltrazioni della terrazza, non richiesta nel giudizio, rende inutile il materiale ripristino dell'appartamento attoreo o quantomeno risolverebbe soltanto temporaneamente ed apparentemente la problematica, atteso che il fenomeno infiltrativo, ove non ne vengano rimosse le cause, si ripresenterà.
Occorre infine rilevare l'infondatezza della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento dei costi di ripristino della terrazza quale bene comune, come quantificati nella perizia di parte.
Parte attrice avrebbe semmai potuto avanzare una domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori volti a rimuovere le cause di infiltrazioni provenienti dal bene comune terrazza, ma non può vantare alcun diritto ad ottenere il pagamento dei costi necessari per l'esecuzione dei lavori su un bene comune. Ciò, in quanto non ha dedotto né documentato di averli anticipati, tanto che l'intera domanda è fondata sull'assunto della persistenza delle cause delle infiltrazioni.
Il parziale accoglimento delle domande attoree configura un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione per intero delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 13453/2019, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di , della somma di €4.000,00, da Parte_1
intendersi già liquidata all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza;
rigetta le restanti domande attoree;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania il giorno 4.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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