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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 468/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Parte_1 sentata e difesa, per mandato in atti, dalle avv. Paola Desideri Zanardelli e
Giulia Giacchetti e dall'avv. Andrea Fondini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, V. Bartolomeo Bosco 45/15
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_1 presentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Nicola Cera e Stefano
Peron del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata in Genova, V. Lanfran- coni 25720, presso lo studio dell'avv. Stefano Sergio,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre: - riformare l'ordinanza n
1005/2022, R.G. 1566\2021, emessa dal Tribunale Civile di Genova, Giudice
Dott.ssa Romano, depositata in data 14 aprile 2022 e comunicata a mezzo pec in pari data, in relazione alle somme per cui è stata condannata Parte_1
1 per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versate dalla
[...]
oltre interessi, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando Controparte_1 nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in ca- po al fornitore di quanto medio tempore corrisposto. Con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Nel merito, si insiste affinché venga dichiarata l'inefficacia orizzontale della diretti- va comunitaria, attesa la pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 nella causa C
316/2022, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Como (doc.
1). n. 1).
In subordine, stante la pendenza di note questioni di legittimità costituzionale, si rinnova la richiesta di un rinvio non consuetudinario, in attesa delle decisioni della
Corte Costituzionale, le cui udienze in Camera di Consiglio sono state fissate al prossimo 25 febbraio 2024 (doc. n. 2).”.
Per l'Appellata: “Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Geno- va n. rep. 1005/2022 del 14.04.2022 a definizione della causa civile n. 1566/2021
R.G.; • in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compe- tenze, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta.”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro , Controparte_1 Parte_1 chiedendone la condanna alla restituzione dell'importo di € 29.885,68 che assu- meva di avere indebitamente corrisposto a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica fornita da nel periodo 2010 e 2011, allegando che Pt_1
l'accisa fosse in contrasto con l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia della UE.
Con ordinanza ex art. 702 ter resa in data 14 aprile 2022 nel procedimento R.G.
n. 1566/2021 il Tribunale di Genova così statuiva:
”in accoglimento del ricorso, accerta che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica oggetto di causa non era dovuta e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 somma di € 29.995,68, oltre interessi legali dalla data di proposizione della do- manda giudiziale.
Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite che liquida in € 1.393,00 per compensi professionali ed in € 129,50 per esborsi, oltre
2 15% spese generali, IVA e CPA e compensando nella restante metà.”.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 12 maggio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 9 settembre 2022, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone, nel merito la reiezione.
All'udienza del 5 ottobre 2022, tenutasi a trattazione scritta, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per precisazione delle conclusioni al 20 marzo 2024, incombente poi posticipato al 18 dicembre 2024, stante la necessità di mutare il relatore.
A tale udienza, tenutasi nuovamente a trattazione scritta, entrambe le parti deposi- tavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza
23 dicembre 2024, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
1. L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
Detta eccezione deve essere rigettata, atteso che, come affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione del- le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argo- mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, do- vendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba ri- vestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazio- ne di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di pri- mo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del
17/12/2021).
3 Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di appello articolati, di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le cen- sure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risul- tando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
2. L'appello
Primo motivo: Sull'efficacia orizzontale della direttiva.
Ad avviso dell'appellante l'impugnata decisione, nella parte in cui ha ritenuto che “L'obbligo di disapplicare la norma interna, dunque, si rinviene sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina contenuta in un regolamento
o con una direttiva self-executing, sia nel caso in cui il contrasto sia determi- nato da regole generali dell'ordinamento europeo, ricavate in sede di inter- pretazione dell'ordinamento da parte della Corte di giustizia” e che “l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna, adottando il criterio di composizione delle antinomie tra le norme dell'ordinamento interno e le norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento interno indicato dalla Corte Costituzionale (sentenze n.170/1984 e n.169/1991), in ciò supe- randosi l'impostazione del Tribunale di Torino sopra citato circa l'efficacia solo verticale delle direttive europee”, non tiene conto del fatto che lo Stato italiano si è tardivamente adeguato senza tutelare i cittadini da eventuali danni all'atto dell'abrogazione.
La direttiva, prosegue l'appellante, pur essendo self- executing, non potreb- be essere applicata tra singoli in senso orizzontale poiché in tal modo si in- ciderebbe sulla funzionalità della giustizia europea.
Avrebbe errato il primo Giudice, in punto efficacia orizzontale della direttiva, facendo riferimento a principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legit- timità che riguardavano casi nei quali l'utente finale, lamentando la contrarie- tà al diritto dell'Unione dell'addizionale provinciale, avevano impugnato il di- niego da parte dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso di quanto paga- to, ovverosia controversie assoggettate alla giurisdizione tributaria, mentre quella oggetto del presente giudizio verte tra utente finale e fornitore.
In ogni caso, la Suprema Corte (sez. trib. n. 14200 del 24 maggio 2019) ha statuito che: “ i diritti i doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali ri- scossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme co- munitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito
4 su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari
a mezzo di presunzioni”.
Il soggetto passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso l'Erario al pagamento dell'accisa come anche della relativa imposta addizionale e, al rapporto di imposta, si affianca il diverso rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore, che rimane separato dal rapporto tri- butario corrente tra fornitore ed Erario.
Su queste premesse, l'appellante richiama la, minoritaria, giurisprudenza di merito secondo cui non è consentito, nelle controversie tra utente e fornitore, ritenere illegittima la rivalsa effettuata da quest'ultimo qualora essa sia con- forme alla normativa nazionale, anche se la si assume in contrasto con una direttiva dell'Unione europea, posto che l'attuazione delle direttive richiede una mediazione del diritto interno, ovvero il recepimento.
Anche i riferimenti operati dal primo Giudice alla giurisprudenza comunitaria non sarebbero corretti poiché la sentenza della Corte di Giustizia europea n.
553/13 riguarda un rinvio pregiudiziale relativo ad un giudizio instaurato nei confronti di un ente impositore e non a un giudizio tra privati.
Nelle more del presente giudizio, prosegue l'appellante, è poi intervenuta la pronuncia della CGUE dell'11.04.2024 nella causa C- 316/2022, con cui la
Corte ha dichiarato che i consumatori finali si trovano giuridicamente impos- sibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della di- rettiva 2008/118 e, di conseguenza, non possono ottenere il rimborso dell'onere economico.
Ragioni di connessione impongono di esaminare il primo motivo unitamente al quarto motivo: Sulla base giuridica del rapporto sottostante.
Con tale motivo l'appellante allega che, dal momento che la nullità del titolo sulla base del quale era stato effettuato il pagamento non derivava da un'abrogazione bensì da una disapplicazione, la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al soggetto tenuto al corretto adeguamento, ovverosia allo
Stato.
Entrambi i motivi sono infondati.
I principi di diritto cui si attiene la Corte sono quelli esposti nelle sentenze depositate nelle cause RG nr. 696/2022 (estensore C.A. dr Baudinelli, Sen- tenza C.A. nr. 802 dell'11 giugno 2024) e RG nr. 195/2022 (estensore C.A. dr. Rossi, Sentenza C.A. nr. 365 del 23 marzo 2025) 786/2024 , qui richia-
5 mate ex art. 118 disp. Att. C.p.c., con le necessarie specificazioni relative al caso in esame.
La Corte richiama la Giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Le im- poste addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione
temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato
a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, co. 2, della l. n. 428 del
1990” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27099 del 23/10/2019, nella cui motiva- zione viene precisato che non è fondata l'eccezione secondo cui il ricono- scimento in favore del consumatore del diritto di ripetizione comporterebbe l'efficacia orizzontale tra privati della Direttiva UE. In particolare, la Corte di
Cassazione ritiene: i) “che - a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente paga- ta»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati - detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostri- no di avere indebitamente pagato l'imposta”; ii) che una siffatta interpreta- zione “si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (cor- rente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore)” e “non considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la pos- sibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore”, proprio in quanto “La disposizione … prevede … che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressa- mente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul con- sumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti”. - nel medesimo senso cfr. anche . 22.343/2020, n. 3.233/2020e
n. 29.980/2019).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'autorevole insegnamento, che non è scalfito dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea
11 aprile 2024 nella causa C.316/22, che ha stabilito che “1) L'articolo 288,
6 terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non corret- tamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che
l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta impo- sta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra pri- vati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornito- re, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non corret- tamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Deve essere rilevato a tale riguardo, come già affermato da questa Corte di
Appello, “i) che la decisione è stata emessa con riferimento a questione sol- levata nell'ambito di controversia tra consumatore finale e Amministrazione finanziaria;
ii) che il punto 1) del dispositivo, pur ribadendo che non è con- sentita la disapplicazione della direttiva nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale) fa salva l'ipotesi in cui il diritto interno disponga diversamente;
iii) che nella motivazione al punto 25 viene affermato: “Pertanto, malgrado
l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in defini- tiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; iv) che nel caso specifico la
7 facoltà in questione è riconosciuta al consumatore finale dalla normativa ita- liana, come ribadito dalla Giurisprudenza citata e in particolare da Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022, Rv. 666099 – 01: “il consuma- tore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel ri- spetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei
confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) ec- cezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finan- ziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente eserci- tare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea”; v) pertanto, con riferimento al punto 2) del dispositivo della deci- sione della CGUE, si deve ritenere che sia attribuita, in ossequio al principio di effettività della tutela, una legittimazione passiva concorrente dell'Amministrazione finanziaria che si aggiunge alla legittimazione passiva del fornitore, ma non la esclude, come si ricava dal punto 26 della decisione della CGUE: “… disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma an- che nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello
Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 otto- bre 2017, C.413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza ivi Per_1 citata) ….” (così C.A. Genova 786/2024).
Secondo motivo: Sulla inapplicabilità soggettiva parziale della direttiva
L'appellante evidenzia che il Tribunale ha richiamato l'art 14 IV comma TUA, argomentando che: “L'articolo 14 TUA si limita a statuire, al comma 2 che “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al comma 4, che, “qualora, al termine di un procedimento giu- risdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che
8 impone la restituzione delle somme” e che, pertanto, il processo ivi delineato chiuderebbe il percorso di recupero delle somme, garantendo l'applicabilità orizzontale della direttiva.
La norma, tuttavia, è stata oggetto di rinvio alla Corte Costituzionale e l'appellante chiedeva, pertanto, che il giudizio venisse sospeso in attesa del- la pronuncia.
L'istanza, pur reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, non è so- stanzialmente coltivata negli scritti conclusivi ma, ad ogni buon conto, rileva la Corte che oggetto del presente giudizio è la disapplicazione dell'art. 6 II comma del d.l. 511/1988 e non già l'applicazione o meno dell'art. 14, IV comma TUA, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia della Corte
Costituzionale non avrebbe incidenza sul caso che ci occupa.
Terzo motivo:Sul quantum
La decisione dovrebbe, ad avviso dell'appellante, essere riformata laddove impone il rimborso dell'importo IVA inclusa perché non motiva sul punto.
Il rimborso dell'IVA determinerebbe arricchimento indebito perché il soggetto si vedrebbe ristorato di una somma che non è rimasta a suo carico
Il motivo è infondato per quanto costantemente affermato dalla Suprema
Corte circa il fatto che “in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del ce- dente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detra- zione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguen- za che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario” (cfr. sez. VI – 3, Ordinanza n. 8652 dell'8 maggio 2020 e sez.
VI – 3, Ordinanza n. 15536 del 13 giugno 2018).
Quinto motivo: Sulle spese legali allega di aver dovuto interporre appello anche per non rischiare di per- Pt_1 dere il diritto al rimborso dell'importo restituito al cliente finale nonché a cau- sa della situazione di incertezza che caratterizza il panorama giurispruden- ziale e chiede che di tali circostanze la Corte tenga conto ai fini della rego- lamentazione delle spese di lite.
Occorre tuttavia evidenziare che l'art. 14 del Testo unico del 26/10/1995 n.
504, che disciplina il rimborso dell'accisa, stabilisce, al IV comma, che “Qua-
9 lora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme in- debitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.”
La formulazione letterale della norma non pare affatto prevedere la necessi- tà, per il soggetto che intenda chiedere il rimborso, di esperire tre gradi di giudizio, ponendo come unico requisito il passaggio in giudicato della sen- tenza che impone la restituzione delle somme.
Ritiene pertanto il Collegio che, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., correttamente le sese di lite del primo grado di giudizio siano state poste a carico dell'odierna appellante.
3. Le spese di lite
Anche nel presente grado di giudizio, le spese, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante.
Dette spese si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM
147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a corri- spondere a parte appellata le spese del presente grado di giu- dizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, ol- tre rimborso spese forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
10 3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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